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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3330/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
N. 3330/2025 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa AN TO Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Ilenia Buscato)
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Elena Martorana)
e con l'intervento del Pubblio Ministero
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, queste hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 521/2022 del Tribunale di
Venezia (R.G. 9020/2021); che, a mezzo del suddetto ricorso le parti hanno dedotto il mutamento delle condizioni di fatto in ragione dell'intervenuta indipendenza economica del figlio (n. 25.10.2004), nel frattempo Per_1 divenuto maggiorenne, e della figlia (n. il 14.07.2002) anch'essa economicamente Per_2 autosufficiente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. dichiararsi non più tenuto il signor al versamento a favore di Parte_1 Parte_2
del contributo al mantenimento dei figli e
[...] Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 2
2. revocare l'assegnazione a favore di della casa coniugale sita in San Donà di Parte_2
Piave, via Ponte di Ramo n. 10, immobile così censito: Comune di San Donà di Piave Foglio 59 Part.
366, Sub. 1, Cat. A/3, Rendita Euro 284,05. La signora rilascerà la casa coniugale entro il Pt_2
31.08.2025.
3. Spese legali compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.”. visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 521/2022 resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN TO
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
N. 3330/2025 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa AN TO Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Ilenia Buscato)
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Elena Martorana)
e con l'intervento del Pubblio Ministero
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente dalle parti, queste hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 521/2022 del Tribunale di
Venezia (R.G. 9020/2021); che, a mezzo del suddetto ricorso le parti hanno dedotto il mutamento delle condizioni di fatto in ragione dell'intervenuta indipendenza economica del figlio (n. 25.10.2004), nel frattempo Per_1 divenuto maggiorenne, e della figlia (n. il 14.07.2002) anch'essa economicamente Per_2 autosufficiente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. dichiararsi non più tenuto il signor al versamento a favore di Parte_1 Parte_2
del contributo al mantenimento dei figli e
[...] Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 2
2. revocare l'assegnazione a favore di della casa coniugale sita in San Donà di Parte_2
Piave, via Ponte di Ramo n. 10, immobile così censito: Comune di San Donà di Piave Foglio 59 Part.
366, Sub. 1, Cat. A/3, Rendita Euro 284,05. La signora rilascerà la casa coniugale entro il Pt_2
31.08.2025.
3. Spese legali compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.”. visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 521/2022 resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN TO
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 2 di 2