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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
nella causa civile iscritta al n. R.G. 255/2024 promossa da: Par ( ) (Avv. Antonio Parte_1 Controparte_1
Martini) contro
(UK) Parte_1 Controparte_2
+ altri (Avv. Bruno Laudi) CP_3
altri (Avv. Salvatore Sotera) Controparte_4
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII
In esito a udienza cartolare del 14.2.2025
Lette le note scritte depositate dalle parti
Sentito il Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con reclamo ex art. 51 CCII del 16.2.2024 Parte_3
, società di diritto inglese, instava per la revoca dell'apertura della liquidazione
[...] giudiziale di se medesima e della propria dipendenza italiana con sede in Bologna, disposta su istanza di + altri con sentenza del Tribunale di Bologna n. 14/2024 pubblicata il 26.1.2024, CP_3 ovvero per la conferma della sentenza nei soli confronti della branch italiana con conseguente limitazione dei poteri della Curatela ai beni di diritto italiano e con specifica esclusione dei marchi e di ogni diritto di proprietà intellettuale “sito al di fuori del territorio della Repubblica o Pt_1 soggetto a diritto inglese”; deduceva in particolare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la anteriorità della procedura di insolvency di diritto inglese aperta con provvedimento in data 1.11.2023 dall'High Court of Justice – Business and Property Court of England and Wales. Si costituivano i curatori nominati nella procedura Dr. e chiedendo il CP_5 CP_6 rigetto del reclamo.
Si costituivano altresì i creditori istanti + altri, chiedendo il rigetto del Controparte_4 reclamo.
Nelle more del procedimento si avviava complessa trattativa tra la procedura di liquidazione italiana e quella inglese, con l'amministrazione straordinaria di e con la Controparte_7 partecipazione del Mimit, volta al raggiungimento di accordo stragiudiziale per la valorizzazione del gruppo e la preservazione degli asset, conclusa con la stesura di protocollo di intesa approvato dalle competenti autorità giurisdizionali e amministrative e infine sottoscritto dalle parti in data 28.11.2024.
Con atto depositato in data 7.2.2025 la reclamante dichiarava di rinunciare al reclamo a spese di lite integralmente compensate e le altre parti dichiaravano di accettare la rinuncia, formulando tutte concorde richiesta di estinzione del giudizio.
Ritenuto che la rinuncia al reclamo consiste propriamente in rinuncia all'impugnazione, con conseguente definitività della sentenza di liquidazione giudiziale ed estinzione del presente procedimento.
Le spese sono integralmente compensate, secondo richiesta concorde di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte,
DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 25.5.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
nella causa civile iscritta al n. R.G. 255/2024 promossa da: Par ( ) (Avv. Antonio Parte_1 Controparte_1
Martini) contro
(UK) Parte_1 Controparte_2
+ altri (Avv. Bruno Laudi) CP_3
altri (Avv. Salvatore Sotera) Controparte_4
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII
In esito a udienza cartolare del 14.2.2025
Lette le note scritte depositate dalle parti
Sentito il Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con reclamo ex art. 51 CCII del 16.2.2024 Parte_3
, società di diritto inglese, instava per la revoca dell'apertura della liquidazione
[...] giudiziale di se medesima e della propria dipendenza italiana con sede in Bologna, disposta su istanza di + altri con sentenza del Tribunale di Bologna n. 14/2024 pubblicata il 26.1.2024, CP_3 ovvero per la conferma della sentenza nei soli confronti della branch italiana con conseguente limitazione dei poteri della Curatela ai beni di diritto italiano e con specifica esclusione dei marchi e di ogni diritto di proprietà intellettuale “sito al di fuori del territorio della Repubblica o Pt_1 soggetto a diritto inglese”; deduceva in particolare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la anteriorità della procedura di insolvency di diritto inglese aperta con provvedimento in data 1.11.2023 dall'High Court of Justice – Business and Property Court of England and Wales. Si costituivano i curatori nominati nella procedura Dr. e chiedendo il CP_5 CP_6 rigetto del reclamo.
Si costituivano altresì i creditori istanti + altri, chiedendo il rigetto del Controparte_4 reclamo.
Nelle more del procedimento si avviava complessa trattativa tra la procedura di liquidazione italiana e quella inglese, con l'amministrazione straordinaria di e con la Controparte_7 partecipazione del Mimit, volta al raggiungimento di accordo stragiudiziale per la valorizzazione del gruppo e la preservazione degli asset, conclusa con la stesura di protocollo di intesa approvato dalle competenti autorità giurisdizionali e amministrative e infine sottoscritto dalle parti in data 28.11.2024.
Con atto depositato in data 7.2.2025 la reclamante dichiarava di rinunciare al reclamo a spese di lite integralmente compensate e le altre parti dichiaravano di accettare la rinuncia, formulando tutte concorde richiesta di estinzione del giudizio.
Ritenuto che la rinuncia al reclamo consiste propriamente in rinuncia all'impugnazione, con conseguente definitività della sentenza di liquidazione giudiziale ed estinzione del presente procedimento.
Le spese sono integralmente compensate, secondo richiesta concorde di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte,
DICHIARA l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 25.5.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina