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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. ID EL Presidente estensore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 543 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa con ricorso da Pa vv. – Società Avvocati, Parte_1 Parte_2
(P.Iva ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carraretto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, viale F.lli Cairoli, n. 15
ricorrente contro
Controparte_1
(P. Iva ) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Colledan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Motta di Livenza (TV), Piazza San Rocco, n. 22
resistente
pagina 1 di 12 Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc e art. 14 D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Per lo Studio dell'Avv. & altri – Società tra Avvocati Parte_2
In via principale.
Accertato e dichiarato che gli avv.ti ed Elisabetta del Monaco, Parte_2 all'epoca dei fatti di cui è causa soci dello Studio dell'Avv. Parte_2 [...]
– Societa' tra Avvocati (ora Società Pt_2 Controparte_2 tra Avvocati), hanno svolto attività professionale, così come specificata in narrativa, nell'interesse della società Controparte_1
(già in persona del l.r.p.t., sig. Controparte_3
nelle cause di appello n° 2109/15 R.G. e n° 2580/15 R.G. (poi Parte_4 riunite) decise dalla Corte di Appello di Venezia (Sezione IV°), nonché accertato e dichiarato, per le causali ed i titoli di cui in narrativa, che per la predetta attività professionale lo Studio dell'avv. Controparte_2 [...]
Pa (già Studio dell'Avv. & – Societa' Avvocati) CP_4 Parte_2 Pt_2 ha maturato nei confronti della società Resistente un credito a titolo di compenso professionale di € 35.316,54 così come determinato ai sensi del
Decreto Ministeriale del 10.03.2014 n° 55, condannare la società
[...]
(già in Controparte_1 Controparte_3 persona del l.r.p.t., sig. , al pagamento in favore di Parte Parte_4
Ricorrente della somma di € 35.316,54 o di quella diversa che risulterà di giustizia e che verrà liquidata dall'Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali ex artt. 1224 e 1284, comma 1 c.c. dal giorno successivo alla richiesta stragiudiziale del 21.04.2017 sino alla data di proposizione della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo effettivo.
Respingersi, in ogni caso, tutte le domande ed eccezioni di Parte Resistente.
pagina 2 di 12 Condannare la società (già Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., sig. ex Controparte_3 Parte_4 art. 96 c.p.c. avendo resistito in giudizio in mala fede e colpa grave per le ragioni espresse in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali, anche relative alla negoziazione assistita, il cui esito dovrà essere valutato dall'Ecc.ma Corte adita.
Si chiede l'acquisizione dei fascicoli delle cause di appello n° 2109/15 R.G. e
n° 2580/15
R.G. (poi riunite) decise dalla Corte di Appello di Venezia (Sezione IV°).
Ci si oppone sin d'ora alle eventuali istanze istruttorie avversarie ed in caso di loro ammissione si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi indicati.2
Nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenga che le eccezioni ex adverso sollevate si possano decidere in senso negativo allo stato degli atti per le ragioni evidenziate dalla
Ricorrente, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. In subordine si chiede
l'assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies, comma IV° c.p.c..
Per Controparte_1
- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo allo Studio dell'Avv. & Altri Società tra Avvocati e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente la domanda formulata da parte ricorrente;
- in via principale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, stante il pagamento integrale dei compensi professionali effettuato dalla società CP_1
pagina 3 di 12 nel giugno 2017 e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 integralmente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare estinto per prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, n. 2, c.c. il credito azionato e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, ridurre la pretesa creditoria avversaria liquidando i compensi professionali ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, escludendo ogni aumento facoltativo;
- in ogni caso: condannare parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di negoziazione assistita e del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio
Lo Studio dell'avv. Luigi & Altri – Società tra Avvocati ha agito Pt_2 dinanzi a questa Corte d'Appello ai sensi dell'art. 281 decies e ss. cpc e dell'art. 14 del D. Lsg. n. 150/2011 al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della somma di € 35.316,54, Controparte_1 oltre interessi legali ex artt. 1224 e 1284 cc, comma primo, a titolo di compenso dovuto per l'attività professionale prestata:
- nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello di Venezia e rubricato sub n. 2109/2015 R.G., definito con sentenza n. 466 pubblicata in data
28.2.2017,
- nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello di Venezia e rubricato sub n. 2580/2015 R.G., riunito al precedente procedimento.
A sostegno della domanda, la menzionata società afferma:
pagina 4 di 12 - di essere stata costituita con scrittura privata del dicembre 2001,
- che soci iscritti sono gli avv.ti ed Elisabetta Del Monaco, Parte_2
- che la società (già Controparte_1 [...]
aveva conferito loro procura ad litem per Controparte_3 la costituzione in giudizio, a seguito di chiamata in causa, innanzi al
Tribunale di Treviso, nella procedura rubricata sub n. 4746/10 R.G.,
- che il procedimento era stato definito con la sentenza n. 1824/2015, che condannava la società al pagamento della somma di euro 341.969,00,
- che avverso la precitata sentenza, proponevano due distinti atti di appello innanzi alla Corte di Appello di Venezia:
o la società incardinando il procedimento di Controparte_5 cui al R.G. n. 2109/2015 R.G.,
o e la incardinando il Controparte_1 procedimento di cui al R.G. n. 2580/2015,
- che i due procedimenti erano poi stati riuniti,
- che, successivamente all'espletamento di attività interlocutorie, era quindi stata emessa la sentenza n. 466/2018,
- che con PEC dell'aprile 2017 essi avevano richiesto alla società cliente il pagamento delle competenze professionali maturate per il giudizio di appello,
- che nel 2019, la aveva proposto, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Treviso, giudizio di responsabilità professionale e di accertamento negativo del credito nei confronti degli avv.ti e Del Pt_2
Monaco, poi definito con sentenza di rigetto, confermata dalla Corte di
Appello di Venezia,
- che la richiesta di pagamento delle competenze dovute era nuovamente rimasta senza esito alcuno.
pagina 5 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
1.9.2025, si costituiva in giudizio la resistente, che contestava le pretese avversarie:
- eccependo, in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dello studio ricorrente, dal momento che il rapporto di mandato professionale per cui è causa era intercorso esclusivamente tra essa società e i singoli professionisti Avv. e Avv. Elisabetta del Monaco, i quali Parte_2 avevano ricevuto personalmente l'incarico e svolto l'attività difensiva, mentre nessun rapporto era mai stato intrattenuto con la "Società tra
Avvocati" che neppure conosceva,
- deducendo, nel merito, l'estinzione dell'obbligazione per adempimento, dal momento che essa aveva provveduto a saldare i compensi professionali oggetto di causa nel giugno 2017 mediante pagamento in contanti,
- rilevando, in via subordinata, la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2), cc,
- affermando la natura ritorsiva e strumentale dell'azione giudiziaria,
- contestando, da ultimo, la congruità della quantificazione dei compensi operata ex adverso nell'ambito del ricorso introduttivo.
Invitava la società ricorrente a produrre lo statuto dell'associazione professionale e depositati da parte della stessa l'atto costitutivo ex. D. Lgs. n.
96/2001 nonché i successivi atti di cessione di quote e di trasformazione, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025, svoltasi in modalità cartolare.
2. I motivi della decisione
2.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione, la Corte ritiene assorbente l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dello
Studio dell'avv. & altri – Società tra avvocati, sollevata dalla Parte_2 parte resistente. Al riguardo rileva la resistente che il rapporto di mandato professionale sarebbe intercorso esclusivamente tra essa società e i singoli pagina 6 di 12 professionisti, avv.ti e Del Monaco, i quali hanno personalmente Pt_2 ricevuto l'incarico e svolto l'attività difensiva, mentre alcuna procura sarebbe mai stata conferita alla Società tra Avvocati.
La doglianza è fondata, con la conseguenza che questo Collegio deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente.
Ed invero dall'esame degli atti di causa – e, in particolare, dalla lettura del mandato posto al margine delle comparse di costituzione e risposta del
15.4.2013 e del 21.12.2015, nel quale si legge “Delego a rappresentarmi e difendermi, in via tra loro disgiuntiva, in ogni fase e grado del presente procedimento, anche di appello … l'avv. e l'avv. Elisabetta Del Parte_2
Monaco entrambi di Treviso” – emerge in modo lapalissiano che la cliente abbia conferito l'incarico in capo ai singoli professionisti e non già alla società.
L'ulteriore conferma di tale circostanza viene fornita dalla parte successiva dello stesso mandato, ove si afferma che “In deroga espressa alla previsione contenuta nell'art. 7 comma II D.M. 127/2004 mi impegno a corrispondere a ciascun professionista il compenso dovuto per l'opera prestata”, facendosi così espresso riferimento ai singoli legali e non già alla società.
Rimane, tuttavia, da stabilire, in aderenza ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, se il conferimento dell'incarico, anche se rivolto a un singolo professionista, possa essere ciò nonostante inteso siccome riferito alla società, ciò che deve necessariamente essere vagliato attraverso l'esame dei patti sociali, i quali potrebbero in ipotesi prevedere siffatta possibilità, attribuendo allo studio la titolarità del credito di spettanza degli associati e la relativa legittimazione ad agire.
In effetti, ciò è quanto stabilito dal Supremo Collegio che nell'ordinanza 3.5.24
n. 11940 ha così statuito “… poichè l'art. 36 cod. civ., stabilisce che
l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la
pagina 7 di 12 titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”.
Principio, questo, che deve ritenersi vieppiù cogente con riferimento alle società tra avvocati previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 96/2001, le quali, essendo dotate di personalità giuridica, rivestono, in quanto tali, la qualifica di soggetti capaci di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.
Sulla falsariga di tale orientamento, con ordinanza del 24.9.25, questo Collegio ha invitato parte ricorrente a dimettere in atti lo statuto dell'associazione professionale, stante la ritenuta opportunità di esaminarne il tenore, prima di pronunciarsi sulle domande delle parti, ottenendo il deposito dell'atto costitutivo del 28.12.01, dei successivi atti di cessione delle quote e dell'atto di trasformazione datato 30.6.25.
L'esame della precitata documentazione – ed in particolare dell'atto costitutivo e dell'atto di cessione quote e proroga della durata della società del 22.12.12
(nel quale l'avv. Elisabetta Del Monaco, che aveva in precedenza ceduto la propria quota, la riacquista nuovamente) – volto ad accertare se gli accordi tra gli associati prevedano l'attribuibilità degli incarichi anche alla società e la spettanza, o meno in capo alla stessa compagine, del diritto ad agire in relazione ai compensi per gli incarichi conferiti ai soci, consente di ritenere accertato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
In riferimento al primo punto si può infatti certamente affermare che la società poteva assumere incarichi in proprio, atteso che l'art. 4 dell'atto costitutivo pagina 8 di 12 prevede lo svolgimento dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, oltre che stragiudiziale, nonché ogni altra attività complementare, affine e connessa alla precedente. Di contro, nessuna statuizione stabilisce che i vari incarichi assolti dagli associati siano di per sé stessi da riferire necessariamente alla società, mentre anche l'art. 24 del D. Lgs.
n. 96/2001 (normativa richiamata nell'atto costitutivo) prevede espressamente che l'incarico professionale debba essere specificamente conferito alla società tra avvocati, ove si intenda individuare la stessa quale titolare dei relativi rapporti:
- precisando il secondo comma della norma, che, in tali casi, la società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, avendo il cliente diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi,
- prevedendo, il successivo terzo comma, che, in difetto di scelta, la società debba comunicare al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato,
- disponendo, l'ultimo comma, che la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi secondo e terzo e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente debbano risultare da atto scritto.
Adempimenti, questi, a cui non si è in alcun modo ottemperato nel caso di specie ove, tra l'altro, il mandato in atti fa espresso riferimento ai singoli professionisti, avv.ti e Del Monaco, mentre alcun cenno viene compiuto Pt_2 alla società tra avvocati.
Con riguardo invece al secondo profilo di verifica, vale osservare come nell'atto costitutivo non vi sia alcuna previsione o pattuizione volta a prevedere l'ipotesi che la società possa agire in relazione ai compensi dovuti per gli pagina 9 di 12 incarichi direttamente conferiti ai soci ed a tanto consegue il difetto di legittimazione attiva dello Studio dell'avv. & altri a rivendicare Parte_2 per sé il pagamento del compenso professionale inerente all'attività giudiziale posta in essere dai singoli associati.
Né a diverse conclusioni può condurre il richiamo al tenore dell'art. 25 del D.
Lgs. n. 96/2001, secondo il quale: “I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società”, dal momento che tale norma è strettamente e intimamente collegata al precedente art. 24, il quale richiama sempre e comunque la necessità del previo conferimento di un incarico in favore della società tra avvocati, precisando appunto che
“L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta”.
2.2 Tutte le ulteriori eccezioni sollevate in corso di causa, nonché l'esame del merito della controversia restano poi assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione preliminare testé esaminata e accolta.
3. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022 e del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, il valore della causa è determinato in base all'importo indicato dallo studio ricorrente nell'atto introduttivo di causa,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 e di liquidare i compensi applicando i valori minimi per ciascuna fase del giudizio, atteso l'esame e il conseguente accoglimento della sola eccezione preliminare sollevata,
- del fatto che non ricorrono i presupposti di una responsabilità aggravata della parte ricorrente, come ipotizzata dalla resistente, tale da determinare pagina 10 di 12 la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non ravvisandosi alcuna mala fede nella condotta della stessa, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico di parte ricorrente determinandole in € 4.996,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio € 851,00
Fase introduttiva € 602,00
Fase decisionale € 1.453,00
Totale € 2.906,00
Con la precisazione che, in adesione alle più recenti pronunce della Suprema
Corte (Cass. 11.11.24 n. 29077 e 16.4.21 n. 10206), non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
- come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del
D.M. 10.3.14 n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
pagina 11 di 12 - ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, respinta ogni contraria od ulteriore domanda:
- rigetta le domande svolte dallo Studio dell'avv. & – Parte_2 Pt_2
Società tra Avvocati per carenza di legittimazione attiva;
- condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della resistente le spese legali del presente procedimento, liquidate complessivamente in €
2.906,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
ID EL
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