Art. 8.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unita', e' assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
Il predetto personale sara' inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unita', e' assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
Il predetto personale sara' inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.