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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1819/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA EN Presidente
NN RR Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. 1819/2025 c.c. promossa da:
, (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Darvin Silvestri e Gianni Barbieri, con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, via Visconti di Modrone, n. 32
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
LI AN, presso il cui studio in Milano, Viale Cassiodoro n. 12 ha eletto domicilio
APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha espresso parere negativo sull'accoglimento dell'appello avente ad
OGGETTO: divorzio
Provvedimento impugnato: sentenza n. 10942/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 19/12/2024 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER DENAMI Parte_2
a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo di
[...] Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 per dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e al 50% di quelle scolastiche (tassa iscrizione, libri scolastici, gite scolastiche, materiale scolastico di inizio anno), nonché al 50% della retta mensile della mensa scolastica
e all'Assegno Unico Universale per i figli con decorrenza dalla domanda di separazione;
In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. depositata dal Sig. nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
Con vittoria dispese di entrambi i gradi di giudizio.
PER CP_1
- respinta ogni avversa e contraria richiesta, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria,
- previe tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso così statuire:
In via preliminare
Accertare e dichiarare la inammissibilità e la assoluta infondatezza del proposto appello per i motivi di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge
Nel merito
Respingere le domande svolte da parte appellante nel presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata per le parti relative alla divisione delle spese extra assegno per le figlie in misura del 50% ciascuno e di riconoscimento integrale dell'assegno unico per le figlie a favore della signora domanda questa svolta da entrambe le parti anche nel giudizio di primo grado. CP_1
In via di appello incidentale
In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 10942/2024 emessa il 27.11.2024, pubblicata il 19.12.2024 (causa R.G. 4249/2024), condannare il sig. a versare Parte_1
alla signora a titolo di contributo di mantenimento per le tre figlie minori, e CP_1 Per_2
, la somma di euro 350,00 mensili per ciascuna figlia (e così € 1.050,00 complessivi Persona_3
mensili) - o quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia - da versarsi in via anticipata mensile entro il giorno 05 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, assegno
2 da rivalutarsi ex lege annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, confermando per il resto la predetta sentenza.
In ogni caso
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
e contraevano matrimonio civile in Milano, in data Parte_1 CP_1
11.12.2008, in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione nascevano le tre figlie
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Per_2 Per_3
(nata a [...] il [...]).
[...]
Il decreto di omologazione del 18.01.2023 del Tribunale di Milano, nelle more del giudizio di separazione instaurato da parte di statuiva sulla separazione alle CP_1
seguenti condizioni:
- affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la casa coniugale sita in Via Candiani n. 119, Milano;
- assegnazione della casa coniugale a CP_1
- regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre;
- obbligo del padre di provvedere al mantenimento indiretto delle figlie versando alla madre l'assegno mensile complessivo di € 300,00 (ovverossia, € 100,00 a figlia), soggetto a rivalutazione ISTAT;
- obbligo del padre di pagare il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, compresa la retta della mensa;
- percezione dell'intero assegno unico per il nucleo familiare da parte della madre.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis n. 47 c.p.c. depositato in data 01.02.2024, il sig. proponeva domanda di scioglimento del matrimonio chiedendo la Pt_1
conferma integrale delle condizioni di separazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.04.2024 si costituiva la sig.ra la CP_1
quale aderiva alla domanda della controparte in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento congiunto delle figlie e diritto di visita paterno, ma
3 chiedeva di rideterminare il contributo di mantenimento a carico del padre in €
350,00 per ciascuna figlia (e così € 1.050,00 complessivi mensili), in ragione del mutamento della sua situazione economica rispetto al momento della separazione.
Rappresentava, infatti, di aver subito una contrazione della propria attività lavorativa come agente immobiliare, nonché di aver ricevuto numerose cartelle esattoriali e ingiunzioni di pagamento a causa dell'amministrazione non corretta da parte del Pt_1
dell'agenzia immobiliare formalmente intestata alla ma da lui gestita, e delle CP_1
multe prese da quest'ultimo, e mai pagate, utilizzando la vettura della ex moglie.
Con sentenza n. 10942/2024, pubblicata in data 19.12.2024, il Tribunale di Milano, confermando nella sostanza il contenuto dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice Delegato con ordinanza del 30.06.2024, così provvedeva:
- dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disponeva l'affido congiunto delle figlie e con Per_2 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Candiani n.
119, Milano;
- assegnava la casa coniugale a quale conseguenza della collocazione CP_1
prevalente presso di sé delle figlie minori;
- regolamentava la frequentazione del padre con le figlie;
- poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile complessiva di euro € 900,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione febbraio 2025), oltre al 50% del costo della mensa scolastica delle minori e delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano, ossia spese mediche, spese scolastiche e spese extrascolastiche (distinguendo quelle che richiedono il preventivo accordo o meno);
- disponeva che l'assegno unico per il nucleo familiare venisse percepito integralmente dalla madre;
- rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla parte resistente per il mancato pagamento del 50% delle rate di muto da parte del rilevando che Pt_1
quest'ultimo è debitore esclusivamente nei confronti della Banca finanziatrice, che
4 rappresenta l'unico soggetto legittimato a pretendere l'adempimento dell'obbligazione, peraltro in via solidale da entrambi gli ex coniugi;
- condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 4.000 oltre spese generali forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge.
L'iter motivazionale della sentenza di prime cure, per quanto di interesse, può essere così sintetizzato.
- Preliminarmente, il Tribunale respingeva le istanze istruttorie avanzate dalle parti, argomentando di disporre del materiale probatorio necessario per decidere sulle questioni economiche controverse. Richiamava, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione gli oneri di mantenimento gravanti sui genitori, si ritiene sufficiente una ricostruzione della loro situazione economica complessiva.
- Nel merito, il Collegio motivava la conferma dell'assegno di mantenimento nella somma di € 900,00 mensili innanzitutto rilevando che tale cifra era stata già fissata nell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti, atto giudiziario che non era stato oggetto di reclamo, né di istanza di modifica. Il Tribunale evidenziava, inoltre, che le capacità economiche del rano “pacificamente più elevate di quelle Pt_1
che lo stesso vorrebbe far apparire”. Il ricorrente invero, proseguiva il Tribunale, Pt_1
era di fatto il co-titolare del bar di proprietà della compagna sebbene esso CP_1
dichiarasse di essere ivi stato assunto e, pertanto, retribuito Pt_1
proporzionalmente alla sua limitata presenza nel locale (due ore al giorno). Il
Tribunale, inoltre, motivava richiamando la circostanza che il roseguiva la Pt_1
propria attività di agente immobiliare, occultando i relativi guadagni. In definitiva, secondo il giudice di prime cure, disponeva, dunque, di un reddito netto Pt_1
mensile pari ad almeno € 2.300,00, non sopportava spese abitative, beneficiando della coabitazione con la nuova compagna. La signora viceversa, dimostrava una CP_1
scarsa capacità contributiva, anche dovuta alla situazione debitoria che si trovava costretta ad affrontare a causa del comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio nell'esercitare l'attività di gestione dell'agenzia immobiliare della quale
5 ella risultava formalmente titolare. Di talchè, il Tribunale determinava in euro 900,00 il contributo del padre al mantenimento delle tre figlie, argomentando anche alla luce dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della dei tempi di CP_1
frequentazione padre-figlie e dell'età e correlative maggiori esigenze di queste ultime.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello in data Parte_1
19/06/2025, affidato ad un unico motivo, così rubricato:
“Manifesta erroneità della sentenza gravata per omessa ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie”.
Più in dettaglio, l'appellante sosteneva che la decisione del giudice di prime cure si fondava sulle mere asserzioni e illazioni della controparte riguardo la situazione patrimoniale degli ex coniugi, prive di supporto probatorio in atti, se non attribuendo rilievo ad immagini estrapolate dai social network e che sarebbero state smentite dall'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, che reiterava. Al contrario, Pt_1
asseriva di aver puntualmente illustrato la propria situazione patrimoniale, reddituale e lavorativa mediante regolari produzioni documentali effettuate nel corso del giudizio di primo grado. Le stesse, a parere dell'appellante, dimostravano l'esclusiva titolarità del bar
“Nero Caffè” da parte della compagna l'estromissione di Parte_3 CP_2
dalla e i risultati negativi dell'attività immobiliare svolta. Denami Controparte_3
contestava, inoltre, la lacunosità della ricostruzione effettuata dal Tribunale della situazione economica della ritenendo che la stessa non fosse disoccupata, ma CP_1
avesse solo traferito altrove la propria attività di agente immobiliare, al fine di mettere a reddito l'immobile di sua proprietà, che percepiva integralmente l'assegno unico. CP_1
L'appellante riteneva, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, nella propria decisione, l'obbligo gravante sul ricorrente di pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, nonché la consistente frequentazione delle figlie.
Con decreto del 26/06/2025, il Presidente fissava udienza a trattazione scritta ai sensi dell'artt. 127ter c.p.c. in data 18/11/2025 e assegnava alle parti termine per il deposito delle note scritte fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per l'udienza sostituita.
6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/10/2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo altresì CP_1
appello incidentale.
Più in dettaglio, in via preliminare, la difesa della signora eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione degli articoli 342, 348bis
e 434 c.p.c., ritenendo che l'atto di appello non specificasse puntualmente i motivi di doglianza della sentenza, limitandosi ad impugnare l'intero provvedimento, senza indicare le singole parti di cui chiedeva la riforma. Nel merito, l'appellata chiedeva che fossero respinte le doglianze dell'appellante, sostenendo che la decisione del Giudice di prime cure si basava su un'accorta valutazione delle risultanze probatorie, anche considerando le produzioni e le dichiarazioni rese in atti dallo stesso il quale Pt_1
aveva confessato di aver gestito l'agenzia immobiliare intestata alla signora La Pt_4
rilevava la differenza del contegno tenuto delle parti nell'adempiere all'obbligo di CP_1
produzione della documentazione richiesta a norma di legge, contrapponendosi alla tempestività della parte appellata, la tardività e le omissioni del Con riferimento Pt_1
alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali, osservava che le stesse sarebbero state comunque inammissibili per la mancata indicazione specifica dei capiti di prova sui quali i testi sarebbero stati chiamati a testimoniare e perché la capitolazione aveva ad oggetto, in parte, apprezzamenti e valutazioni e, in parte, circostanze da provarsi documentalmente. Inoltre, i capitoli si riferivano a circostanze antecedenti rispetto alla separazione, pertanto irrilevanti e ininfluenti nel giudizio di divorzio.
In via incidentale, chiedeva l'aumento della somma dell'assegno di CP_1
mantenimento a carico del padre in € 350,00 mensili per ciascuna figlia (quindi €
1.050,00 mensili complessivi), motivando la richiesta innanzitutto in base alla necessità di parametrare i contributi dovuti dai genitori alle molteplici e crescenti esigenze dei figli, in relazione anche al tenore di vita complessivamente goduto. Rilevava, inoltre, che l'appellante incidentale si trovava costretta a pagare integralmente il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, a causa del mancato versamento da parte del ella Pt_1
quota del 50% della rata, utilizzando a tal fine somme che avrebbe dovuto destinare al mantenimento delle figlie, con conseguente peggioramento del tenore di vita delle stesse.
7 Secondo l'appellante incidentale, il comportamento del ntegrava gli estremi del Pt_1
reato di cui all'art. 570 co.2 n.2 c.p., in quanto “il pagamento della propria quota di mutuo dell'abitazione familiare assegnata all'altro coniuge nell'interesse delle figlie minori costituisce contributo indiretto al mantenimento delle figlie e ha natura di obbligo assistenziale familiare”, richiamando a sostegno di tale sussunzione una pronuncia della Corte Suprema che aveva avuto ad oggetto un caso simile.
Con atto depositato in data 13/11/2025, il P.G esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato.
Con note di trattazione scritta depositate in data 14/11/2025, la signora CP_1
richiamava integralmente le domande, eccezioni e deduzioni di cui alla propria comparsa di costituzione. L'appellante incidentale segnalava che nessuna delle parti aveva depositato note difensive nei termini, pertanto, riteneva che la causa potesse essere decisa senza necessità di ulteriori note difensive.
Con note di trattazione scritta depositate in data 17/11/2025, il signor Pt_1
riportandosi integralmente agli atti depositati nel corso del giudizio, contestava integralmente quanto dedotto e articolato dall'appellata con la memoria di costituzione, chiedeva il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto da controparte e insisteva per l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo.
Richiamava, inoltre, le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 1 c.p.c. depositata in primo grado.
All'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati per le ragioni di seguito specificate, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale spiegata dall'appellata è priva di pregio. L'appello risulta formulato CP_1
nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da
8 consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Ancora in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal
Tribunale. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non ha motivo di discostarsi, “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Le istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante principale e reiterate in sede di conclusioni, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità.
Invero, l'odierno appellante nella memoria datata 6 giugno 2024 ha così articolato la richiesta di prova orale: “Solo occorrendo ammettere prova per testi sui capitoli dedotti nella parte in fatto della presente memoria. Con i testi: ” (pag. 10, memoria cit. Testimone_1 Testimone_2
primo grado Orbene, l'art. 244 c.p.c. impone alla parte richiedente di indicare Pt_1
specificamente i fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna delle persone da interrogare è chiamata a deporre. Nel caso di specie, la parte si è limitata ad un generico rinvio ai capitoli dedotti nella parte in fatto della memoria. Inoltre, talune circostanze da provare sono di natura documenta (es. valore commerciale dell'immobile in via Capitani,
l'accrescimento degli utili dell'agenzia, conferimenti di denaro apportati alla impresa familiare dal a mezzo di somme corrisposte dalla famiglia di origine, redditi Pt_1
percepiti dal uscite mensili del percezione dell'assegno unico da parte Pt_1 Pt_1
della moglie). Ed ancora, taluni capitoli di prova risultano irrilevanti, poiché si riferiscono a circostanze pacifiche (come il fatto che il estiva di fatto l'agenzia immobiliare Pt_1
9 intestata alla ex moglie) o che sono state ammesse da parte del ricorrente (es. di essersi sempre occupato dell'attività dell'agenzia immobiliare intestata alla moglie nella memoria integrativa primo grado).
Nel merito: l'appello principale è infondato
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole deve tenere conto anche delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770); inoltre, come già ricordato, il patrimonio familiare e personale può essere determinato anche ricorrendo a presunzioni (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). Quanto ai criteri per individuare il tenore di vita, si rimarca che il giudice deve considerare, non solo il reddito emergente dalla documentazione prodotta dalle parti, ma anche gli altri elementi con connotazione economica suscettibili di incidere sulle loro condizioni, come la disponibilità di un patrimonio consistente e la conduzione di uno stile di vita agiato
10 (cfr. Cass. civile sez. I, 03/05/2025, n.11611, Guida al diritto 2025, 191). Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che la crescita dei figli comporta notoriamente un aumento delle esigenze economiche di questi ultimi e non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 – 01).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che condividere le determinazioni del giudice di primo grado che ha determinato in euro 300,00 il contributo, per ciascuna figlia, a carico dell'odierno appellante alla luce di Pt_1
quanto segue.
In primo luogo, deve osservarsi che le tre figlie hanno età compresa fra 15 anni e 11 anni: con l'aumento dell'età anagrafica, ne aumentano le necessità (sono ormai adolescenti).
In secondo luogo, occorre valutare comparativamente le risorse economiche2 a disposizione delle parti. In proposito, si rileva che risulta pienamente giustificata la 1 Così citata in DeJure, . Controparte_4 2 Situazione patrimo Parte_1 Dipendente con qualifica di lo” assunto con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato dalla ditta intestata alla sua attuale compagnia, avente un trattamento Parte_3 retributivo lordo di euro 4 olo primo grado Svolge attività di agente immobiliare Pt_1 collaborando con diverse agenzie (doc. 1 fascicolo primo g - ricorso introduttivo CP_1 Pt_1 all'udienza 10.05.2024 dichiara di aver fatturato 22.000,00 euro nel 20 non avere avuto entrate (verbale ud. 10.05.2024, primo grado Vive con la nuova compagna. È comproprietario al 50% con la ex Pt_1 moglie dell'immobile sito in via Gius diani n. 119 (doc. 9 fascicolo primo grado Dall'estratto Pt_1 conto risulta un saldo al 31/12/2022 pari ad euro 3.577,12; al 30/06/2023 pa 4.221,43; al CP_5 31/12 pari ad euro 350,00; al 31/03/2024 pari ad euro 164,39; al 31/12/2024 pari ad euro 2,98; al 30/09/2025 pari ad euro 8,78 (cfr. doc. estratti conto 2022-2025; fascicolo Denami secondo grado;
doc. 8 fascicolo primo grado Ha contratto un mutuo cointestato con l'ex coniuge per l'acquisto e la Pt_1 ristrutturazione della cas , con rata mensile pari a 430,00 euro circa per n. 276 rate;
in particolare:
- 50% del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare contratto in data 18.03.2010 (scadenza 18.04.2039) con rata mensile pari ad euro 650,00 circa (doc. 8 fascicolo primo grado;
CP_1
- 50% del mutuo per la ristrutturazione della casa familiare contratto in data 1 (scadenza 18.07.2033) con rata mensile pari ad euro 169,00 circa (doc. 8 fascicolo primo grado;
CP_1
- 50% della polizza richiesta dalla banca per la concessione del mutuo contratta 18.03.2010 (scadenza 18.03.2035) con rata mensile pari ad euro 31,59 (doc. 8 fascicolo primo grado . CP_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
11 quantificazione del contributo in euro 300,00 mensili per ciascuna figlia così come motivatamente effettuata dal Tribunale, il quale ha fondato la propria valutazione sulla
CU 2025-
€ 6.103,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 redditi 2024
€ 1.567,00 (imposta PF 2024-
€ 10.449,00 sostitutiva
€ 0,00 € 0,00 € 5.631,00 € 469,25 redditi 2023 (reddito lordo) regime forfettario)
€ 1.171,00 (imposta PF 2023-
€ 23.418,00 sostitutiva
€ 0,00 € 0,00 € 16.515,00 € 1.376,25 redditi 2022 (reddito lordo) regime forfettario)
Situazione patrimoniale di CP_1 Dichiara di aver chiuso la pr mobiliare e di svolgere saltuariamente l'attività di agente immobiliare presso il locale messo a disposizione da un'amica (all a. fascicolo primo grado - comparsa di costituzione CP_1 di primo grado).Percepisce integralmente l'assegno unico (anche quota del per importo mensile di € 695,00. È proprietaria (doc. 7 fascicolo primo grado : CP_1
- dell'immobile di Via De Capitani n.1 (MI), 26 mq, attualmente concesso in locazione per un canone mensile di euro 920,00 (doc. 33 fascicolo primo grado;
CP_1
- di due immobili ricevuti in successione rispettivamente siti in via Duca d'Aosta, ID (CS), 43mq, e via Armando Diaz, ID (CS), 40 mq;
- di due terreni ricevuti in successione siti in ID (CS). È comproprietaria al 50% con l'ex marito di due immobili siti in via Candiani n. 119 (MI) (doc. 7 fascicolo primo grado , dove attualmente vive insieme alle figlie (doc. 6 fascicolo primo grado – Certificato di
CP_1 Pt_1 reside stato di famiglia 2024), sopportandone le relative spese (doc. 29 fascico grado .
CP_1 Dall'estratto conto Unicredit 0014 intestato a al 07.03.2024 risulta Controparte_6 finale pari ad euro -2.515,50 (doc. 30 fasci tto conto al
CP_1 CP_7 07.03.2024 risulta un saldo contabile pari ad euro -1.060,67 (doc. 24EC fascicolo primo grado .
CP_1 È gravata da mutuo cointestato con l'ex coniuge per l'acquisto e la ristrutturazione della cas re, con rata mensile pari a 450,00 euro circa per n. 276 rate. Nel 2023 ha ricevuto cartelle di pagamento ed ingiunzioni che dichiara essere dovuti agli omessi versamenti di tributi da parte del marito che gestiva la ditta formalmente a lei intestata (doc. 15, doc. 16, doc. 17, doc. 18, doc. 19, doc. 20 e doc. 21 fascicolo primo grado ed al
CP_1 mancato pagamento di multe e bolli della vettura di sua proprietà che dichiara essere stata utilizza Pt_1 (doc. 22, doc. 22 bis, doc. 23, doc. 24, doc. 25, doc. 26, doc. 27 e doc. 28 fascicolo primo grado .
CP_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
PF 2025- redditi 2024 € 14.380,00 € 1.964 € 177,00 € 00,00 € 12.239 € 1.019,91
PF 2024- redditi 2023 € 20.120,00 € 3.347,00 € 265,00 € 00,00 € 16.508,00 € 1.375,66
PF 2023- redditi 2022 € 15.677,00 € 2.181,00 € 195,00 € 00,00 € 13.301,00 € 1108,41
12 comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, che ha restituito un quadro di opacità quanto alla situazione del Denami. Tale opacità è comprovata dalla circostanza che nel
2023 ha ricevuto cartelle di pagamento dovute agli omessi versamenti di tributi CP_1
da parte del he gestiva la agenzia immobiliare gestita da Pt_1 Controparte_3
pur se formalmente intestata all'appellata (doc. 15, doc. 16, doc. 17, doc. Pt_1 CP_1
18, doc. 19, doc. 20 e doc. 21 fascicolo primo grado recanti cartelle di CP_1
pagamento). Del resto, è lo stesso che ttesta che: “Nel corso degli anni Pt_1
l'agenzia ha avuto crescente incremento sia di fatturato che di incassi non regolarizzati fiscalmente. Da un utile netto di 17 mila ad € 38/40 mila oltre ricavato extracontabilità.” (cfr. memoria 6 giugno 2024, pag. 5, primo grado Pt_1
In terzo luogo, vanno considerati i tempi di permanenza prevalenti delle tre figlie presso la madre.
Concludendo sul punto, l'appello principale è infondato e va confermata la misura del contributo a carico di er il mantenimento della prole in euro 300,00 a figlia. Pt_1
Nel merito: l'appello incidentale non può essere accolto.
L'appellante incidentale chiede di aumentare il contributo a carico del a CP_1 Pt_1
euro 300,00 a euro 350,00 a figlia.
Va premesso che “nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 19020 del 14/09/2020 , Rv. 658881 - 01).
Osserva la Corte che la Napoli aveva così concluso in prime cure: “4) Confermare il provvedimento emesso all'udienza presidenziale in punto contributo di mantenimento per le figlie e per
l'effetto porre in capo al sig. un contributo di mantenimento mensile, per 12 mensilità, per le Pt_1
figlie di € 300,00 per ciascuna figlia (e così € 900,00 complessivi mensili) - o quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia - da versarsi alla signora in via anticipata mensile entro il CP_1
giorno 05 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, assegno da rivalutarsi ex lege
13 annualmente in base agli indici ISTAT costo vita prima rivalutazione febbraio 2025 base febbraio
2024” (cfr. conclusione rimo grado 21 ottobre 2024). CP_1
Orbene, anche a prescindere dalla ammissibilità o meno della nuova domanda in appello spiegata dalla (che aveva, come dianzi trascritto, chiesto la minor somma di euro CP_1
300,00 mensile per ciascuna figlia), l'odierna richiesta dell'appellante incidentale di aumentare il contributo ad euro 350,00 va, in ogni caso, respinta: invero, a sostegno della domanda, la allega che il non versa la rata di mutuo a suo carico. E' CP_1 Pt_1
pacifico, infatti, che le parti avevano contratto un mutuo cointestato per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, con rata mensile pari a 430,00 euro circa per n. 276 rate. Tuttavia, quello invocato dalla è un debito del Denami non verso essa CP_1
bensì nei confronti del mutuante e non può entrare nella comparazione CP_1
reddituale.
L'appello incidentale, quindi, si palesa privo di pregio.
Spese del grado di appello
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si stimano sussistenti i presupposti per la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] CP_1
10942/2024 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19/12/2024, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale
- e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NN RR FA EN
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA EN Presidente
NN RR Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. 1819/2025 c.c. promossa da:
, (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Darvin Silvestri e Gianni Barbieri, con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, via Visconti di Modrone, n. 32
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
LI AN, presso il cui studio in Milano, Viale Cassiodoro n. 12 ha eletto domicilio
APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha espresso parere negativo sull'accoglimento dell'appello avente ad
OGGETTO: divorzio
Provvedimento impugnato: sentenza n. 10942/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 19/12/2024 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER DENAMI Parte_2
a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo di
[...] Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 per dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e al 50% di quelle scolastiche (tassa iscrizione, libri scolastici, gite scolastiche, materiale scolastico di inizio anno), nonché al 50% della retta mensile della mensa scolastica
e all'Assegno Unico Universale per i figli con decorrenza dalla domanda di separazione;
In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. depositata dal Sig. nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
Con vittoria dispese di entrambi i gradi di giudizio.
PER CP_1
- respinta ogni avversa e contraria richiesta, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria,
- previe tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso così statuire:
In via preliminare
Accertare e dichiarare la inammissibilità e la assoluta infondatezza del proposto appello per i motivi di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge
Nel merito
Respingere le domande svolte da parte appellante nel presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata per le parti relative alla divisione delle spese extra assegno per le figlie in misura del 50% ciascuno e di riconoscimento integrale dell'assegno unico per le figlie a favore della signora domanda questa svolta da entrambe le parti anche nel giudizio di primo grado. CP_1
In via di appello incidentale
In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 10942/2024 emessa il 27.11.2024, pubblicata il 19.12.2024 (causa R.G. 4249/2024), condannare il sig. a versare Parte_1
alla signora a titolo di contributo di mantenimento per le tre figlie minori, e CP_1 Per_2
, la somma di euro 350,00 mensili per ciascuna figlia (e così € 1.050,00 complessivi Persona_3
mensili) - o quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia - da versarsi in via anticipata mensile entro il giorno 05 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, assegno
2 da rivalutarsi ex lege annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, confermando per il resto la predetta sentenza.
In ogni caso
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
e contraevano matrimonio civile in Milano, in data Parte_1 CP_1
11.12.2008, in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione nascevano le tre figlie
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Per_2 Per_3
(nata a [...] il [...]).
[...]
Il decreto di omologazione del 18.01.2023 del Tribunale di Milano, nelle more del giudizio di separazione instaurato da parte di statuiva sulla separazione alle CP_1
seguenti condizioni:
- affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la casa coniugale sita in Via Candiani n. 119, Milano;
- assegnazione della casa coniugale a CP_1
- regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre;
- obbligo del padre di provvedere al mantenimento indiretto delle figlie versando alla madre l'assegno mensile complessivo di € 300,00 (ovverossia, € 100,00 a figlia), soggetto a rivalutazione ISTAT;
- obbligo del padre di pagare il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, compresa la retta della mensa;
- percezione dell'intero assegno unico per il nucleo familiare da parte della madre.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis n. 47 c.p.c. depositato in data 01.02.2024, il sig. proponeva domanda di scioglimento del matrimonio chiedendo la Pt_1
conferma integrale delle condizioni di separazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.04.2024 si costituiva la sig.ra la CP_1
quale aderiva alla domanda della controparte in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento congiunto delle figlie e diritto di visita paterno, ma
3 chiedeva di rideterminare il contributo di mantenimento a carico del padre in €
350,00 per ciascuna figlia (e così € 1.050,00 complessivi mensili), in ragione del mutamento della sua situazione economica rispetto al momento della separazione.
Rappresentava, infatti, di aver subito una contrazione della propria attività lavorativa come agente immobiliare, nonché di aver ricevuto numerose cartelle esattoriali e ingiunzioni di pagamento a causa dell'amministrazione non corretta da parte del Pt_1
dell'agenzia immobiliare formalmente intestata alla ma da lui gestita, e delle CP_1
multe prese da quest'ultimo, e mai pagate, utilizzando la vettura della ex moglie.
Con sentenza n. 10942/2024, pubblicata in data 19.12.2024, il Tribunale di Milano, confermando nella sostanza il contenuto dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice Delegato con ordinanza del 30.06.2024, così provvedeva:
- dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disponeva l'affido congiunto delle figlie e con Per_2 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Via Candiani n.
119, Milano;
- assegnava la casa coniugale a quale conseguenza della collocazione CP_1
prevalente presso di sé delle figlie minori;
- regolamentava la frequentazione del padre con le figlie;
- poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile complessiva di euro € 900,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione febbraio 2025), oltre al 50% del costo della mensa scolastica delle minori e delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di Milano, ossia spese mediche, spese scolastiche e spese extrascolastiche (distinguendo quelle che richiedono il preventivo accordo o meno);
- disponeva che l'assegno unico per il nucleo familiare venisse percepito integralmente dalla madre;
- rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla parte resistente per il mancato pagamento del 50% delle rate di muto da parte del rilevando che Pt_1
quest'ultimo è debitore esclusivamente nei confronti della Banca finanziatrice, che
4 rappresenta l'unico soggetto legittimato a pretendere l'adempimento dell'obbligazione, peraltro in via solidale da entrambi gli ex coniugi;
- condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 4.000 oltre spese generali forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge.
L'iter motivazionale della sentenza di prime cure, per quanto di interesse, può essere così sintetizzato.
- Preliminarmente, il Tribunale respingeva le istanze istruttorie avanzate dalle parti, argomentando di disporre del materiale probatorio necessario per decidere sulle questioni economiche controverse. Richiamava, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione gli oneri di mantenimento gravanti sui genitori, si ritiene sufficiente una ricostruzione della loro situazione economica complessiva.
- Nel merito, il Collegio motivava la conferma dell'assegno di mantenimento nella somma di € 900,00 mensili innanzitutto rilevando che tale cifra era stata già fissata nell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti, atto giudiziario che non era stato oggetto di reclamo, né di istanza di modifica. Il Tribunale evidenziava, inoltre, che le capacità economiche del rano “pacificamente più elevate di quelle Pt_1
che lo stesso vorrebbe far apparire”. Il ricorrente invero, proseguiva il Tribunale, Pt_1
era di fatto il co-titolare del bar di proprietà della compagna sebbene esso CP_1
dichiarasse di essere ivi stato assunto e, pertanto, retribuito Pt_1
proporzionalmente alla sua limitata presenza nel locale (due ore al giorno). Il
Tribunale, inoltre, motivava richiamando la circostanza che il roseguiva la Pt_1
propria attività di agente immobiliare, occultando i relativi guadagni. In definitiva, secondo il giudice di prime cure, disponeva, dunque, di un reddito netto Pt_1
mensile pari ad almeno € 2.300,00, non sopportava spese abitative, beneficiando della coabitazione con la nuova compagna. La signora viceversa, dimostrava una CP_1
scarsa capacità contributiva, anche dovuta alla situazione debitoria che si trovava costretta ad affrontare a causa del comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio nell'esercitare l'attività di gestione dell'agenzia immobiliare della quale
5 ella risultava formalmente titolare. Di talchè, il Tribunale determinava in euro 900,00 il contributo del padre al mantenimento delle tre figlie, argomentando anche alla luce dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della dei tempi di CP_1
frequentazione padre-figlie e dell'età e correlative maggiori esigenze di queste ultime.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello in data Parte_1
19/06/2025, affidato ad un unico motivo, così rubricato:
“Manifesta erroneità della sentenza gravata per omessa ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie”.
Più in dettaglio, l'appellante sosteneva che la decisione del giudice di prime cure si fondava sulle mere asserzioni e illazioni della controparte riguardo la situazione patrimoniale degli ex coniugi, prive di supporto probatorio in atti, se non attribuendo rilievo ad immagini estrapolate dai social network e che sarebbero state smentite dall'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, che reiterava. Al contrario, Pt_1
asseriva di aver puntualmente illustrato la propria situazione patrimoniale, reddituale e lavorativa mediante regolari produzioni documentali effettuate nel corso del giudizio di primo grado. Le stesse, a parere dell'appellante, dimostravano l'esclusiva titolarità del bar
“Nero Caffè” da parte della compagna l'estromissione di Parte_3 CP_2
dalla e i risultati negativi dell'attività immobiliare svolta. Denami Controparte_3
contestava, inoltre, la lacunosità della ricostruzione effettuata dal Tribunale della situazione economica della ritenendo che la stessa non fosse disoccupata, ma CP_1
avesse solo traferito altrove la propria attività di agente immobiliare, al fine di mettere a reddito l'immobile di sua proprietà, che percepiva integralmente l'assegno unico. CP_1
L'appellante riteneva, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, nella propria decisione, l'obbligo gravante sul ricorrente di pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, nonché la consistente frequentazione delle figlie.
Con decreto del 26/06/2025, il Presidente fissava udienza a trattazione scritta ai sensi dell'artt. 127ter c.p.c. in data 18/11/2025 e assegnava alle parti termine per il deposito delle note scritte fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per l'udienza sostituita.
6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/10/2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo altresì CP_1
appello incidentale.
Più in dettaglio, in via preliminare, la difesa della signora eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione degli articoli 342, 348bis
e 434 c.p.c., ritenendo che l'atto di appello non specificasse puntualmente i motivi di doglianza della sentenza, limitandosi ad impugnare l'intero provvedimento, senza indicare le singole parti di cui chiedeva la riforma. Nel merito, l'appellata chiedeva che fossero respinte le doglianze dell'appellante, sostenendo che la decisione del Giudice di prime cure si basava su un'accorta valutazione delle risultanze probatorie, anche considerando le produzioni e le dichiarazioni rese in atti dallo stesso il quale Pt_1
aveva confessato di aver gestito l'agenzia immobiliare intestata alla signora La Pt_4
rilevava la differenza del contegno tenuto delle parti nell'adempiere all'obbligo di CP_1
produzione della documentazione richiesta a norma di legge, contrapponendosi alla tempestività della parte appellata, la tardività e le omissioni del Con riferimento Pt_1
alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali, osservava che le stesse sarebbero state comunque inammissibili per la mancata indicazione specifica dei capiti di prova sui quali i testi sarebbero stati chiamati a testimoniare e perché la capitolazione aveva ad oggetto, in parte, apprezzamenti e valutazioni e, in parte, circostanze da provarsi documentalmente. Inoltre, i capitoli si riferivano a circostanze antecedenti rispetto alla separazione, pertanto irrilevanti e ininfluenti nel giudizio di divorzio.
In via incidentale, chiedeva l'aumento della somma dell'assegno di CP_1
mantenimento a carico del padre in € 350,00 mensili per ciascuna figlia (quindi €
1.050,00 mensili complessivi), motivando la richiesta innanzitutto in base alla necessità di parametrare i contributi dovuti dai genitori alle molteplici e crescenti esigenze dei figli, in relazione anche al tenore di vita complessivamente goduto. Rilevava, inoltre, che l'appellante incidentale si trovava costretta a pagare integralmente il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, a causa del mancato versamento da parte del ella Pt_1
quota del 50% della rata, utilizzando a tal fine somme che avrebbe dovuto destinare al mantenimento delle figlie, con conseguente peggioramento del tenore di vita delle stesse.
7 Secondo l'appellante incidentale, il comportamento del ntegrava gli estremi del Pt_1
reato di cui all'art. 570 co.2 n.2 c.p., in quanto “il pagamento della propria quota di mutuo dell'abitazione familiare assegnata all'altro coniuge nell'interesse delle figlie minori costituisce contributo indiretto al mantenimento delle figlie e ha natura di obbligo assistenziale familiare”, richiamando a sostegno di tale sussunzione una pronuncia della Corte Suprema che aveva avuto ad oggetto un caso simile.
Con atto depositato in data 13/11/2025, il P.G esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato.
Con note di trattazione scritta depositate in data 14/11/2025, la signora CP_1
richiamava integralmente le domande, eccezioni e deduzioni di cui alla propria comparsa di costituzione. L'appellante incidentale segnalava che nessuna delle parti aveva depositato note difensive nei termini, pertanto, riteneva che la causa potesse essere decisa senza necessità di ulteriori note difensive.
Con note di trattazione scritta depositate in data 17/11/2025, il signor Pt_1
riportandosi integralmente agli atti depositati nel corso del giudizio, contestava integralmente quanto dedotto e articolato dall'appellata con la memoria di costituzione, chiedeva il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto da controparte e insisteva per l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo.
Richiamava, inoltre, le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 1 c.p.c. depositata in primo grado.
All'odierna udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati per le ragioni di seguito specificate, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale spiegata dall'appellata è priva di pregio. L'appello risulta formulato CP_1
nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da
8 consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Ancora in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal
Tribunale. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non ha motivo di discostarsi, “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Le istanze istruttorie, così come formulate dall'appellante principale e reiterate in sede di conclusioni, non presentano, comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità.
Invero, l'odierno appellante nella memoria datata 6 giugno 2024 ha così articolato la richiesta di prova orale: “Solo occorrendo ammettere prova per testi sui capitoli dedotti nella parte in fatto della presente memoria. Con i testi: ” (pag. 10, memoria cit. Testimone_1 Testimone_2
primo grado Orbene, l'art. 244 c.p.c. impone alla parte richiedente di indicare Pt_1
specificamente i fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna delle persone da interrogare è chiamata a deporre. Nel caso di specie, la parte si è limitata ad un generico rinvio ai capitoli dedotti nella parte in fatto della memoria. Inoltre, talune circostanze da provare sono di natura documenta (es. valore commerciale dell'immobile in via Capitani,
l'accrescimento degli utili dell'agenzia, conferimenti di denaro apportati alla impresa familiare dal a mezzo di somme corrisposte dalla famiglia di origine, redditi Pt_1
percepiti dal uscite mensili del percezione dell'assegno unico da parte Pt_1 Pt_1
della moglie). Ed ancora, taluni capitoli di prova risultano irrilevanti, poiché si riferiscono a circostanze pacifiche (come il fatto che il estiva di fatto l'agenzia immobiliare Pt_1
9 intestata alla ex moglie) o che sono state ammesse da parte del ricorrente (es. di essersi sempre occupato dell'attività dell'agenzia immobiliare intestata alla moglie nella memoria integrativa primo grado).
Nel merito: l'appello principale è infondato
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole deve tenere conto anche delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770); inoltre, come già ricordato, il patrimonio familiare e personale può essere determinato anche ricorrendo a presunzioni (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). Quanto ai criteri per individuare il tenore di vita, si rimarca che il giudice deve considerare, non solo il reddito emergente dalla documentazione prodotta dalle parti, ma anche gli altri elementi con connotazione economica suscettibili di incidere sulle loro condizioni, come la disponibilità di un patrimonio consistente e la conduzione di uno stile di vita agiato
10 (cfr. Cass. civile sez. I, 03/05/2025, n.11611, Guida al diritto 2025, 191). Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che la crescita dei figli comporta notoriamente un aumento delle esigenze economiche di questi ultimi e non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 – 01).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che condividere le determinazioni del giudice di primo grado che ha determinato in euro 300,00 il contributo, per ciascuna figlia, a carico dell'odierno appellante alla luce di Pt_1
quanto segue.
In primo luogo, deve osservarsi che le tre figlie hanno età compresa fra 15 anni e 11 anni: con l'aumento dell'età anagrafica, ne aumentano le necessità (sono ormai adolescenti).
In secondo luogo, occorre valutare comparativamente le risorse economiche2 a disposizione delle parti. In proposito, si rileva che risulta pienamente giustificata la 1 Così citata in DeJure, . Controparte_4 2 Situazione patrimo Parte_1 Dipendente con qualifica di lo” assunto con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato dalla ditta intestata alla sua attuale compagnia, avente un trattamento Parte_3 retributivo lordo di euro 4 olo primo grado Svolge attività di agente immobiliare Pt_1 collaborando con diverse agenzie (doc. 1 fascicolo primo g - ricorso introduttivo CP_1 Pt_1 all'udienza 10.05.2024 dichiara di aver fatturato 22.000,00 euro nel 20 non avere avuto entrate (verbale ud. 10.05.2024, primo grado Vive con la nuova compagna. È comproprietario al 50% con la ex Pt_1 moglie dell'immobile sito in via Gius diani n. 119 (doc. 9 fascicolo primo grado Dall'estratto Pt_1 conto risulta un saldo al 31/12/2022 pari ad euro 3.577,12; al 30/06/2023 pa 4.221,43; al CP_5 31/12 pari ad euro 350,00; al 31/03/2024 pari ad euro 164,39; al 31/12/2024 pari ad euro 2,98; al 30/09/2025 pari ad euro 8,78 (cfr. doc. estratti conto 2022-2025; fascicolo Denami secondo grado;
doc. 8 fascicolo primo grado Ha contratto un mutuo cointestato con l'ex coniuge per l'acquisto e la Pt_1 ristrutturazione della cas , con rata mensile pari a 430,00 euro circa per n. 276 rate;
in particolare:
- 50% del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare contratto in data 18.03.2010 (scadenza 18.04.2039) con rata mensile pari ad euro 650,00 circa (doc. 8 fascicolo primo grado;
CP_1
- 50% del mutuo per la ristrutturazione della casa familiare contratto in data 1 (scadenza 18.07.2033) con rata mensile pari ad euro 169,00 circa (doc. 8 fascicolo primo grado;
CP_1
- 50% della polizza richiesta dalla banca per la concessione del mutuo contratta 18.03.2010 (scadenza 18.03.2035) con rata mensile pari ad euro 31,59 (doc. 8 fascicolo primo grado . CP_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
11 quantificazione del contributo in euro 300,00 mensili per ciascuna figlia così come motivatamente effettuata dal Tribunale, il quale ha fondato la propria valutazione sulla
CU 2025-
€ 6.103,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 redditi 2024
€ 1.567,00 (imposta PF 2024-
€ 10.449,00 sostitutiva
€ 0,00 € 0,00 € 5.631,00 € 469,25 redditi 2023 (reddito lordo) regime forfettario)
€ 1.171,00 (imposta PF 2023-
€ 23.418,00 sostitutiva
€ 0,00 € 0,00 € 16.515,00 € 1.376,25 redditi 2022 (reddito lordo) regime forfettario)
Situazione patrimoniale di CP_1 Dichiara di aver chiuso la pr mobiliare e di svolgere saltuariamente l'attività di agente immobiliare presso il locale messo a disposizione da un'amica (all a. fascicolo primo grado - comparsa di costituzione CP_1 di primo grado).Percepisce integralmente l'assegno unico (anche quota del per importo mensile di € 695,00. È proprietaria (doc. 7 fascicolo primo grado : CP_1
- dell'immobile di Via De Capitani n.1 (MI), 26 mq, attualmente concesso in locazione per un canone mensile di euro 920,00 (doc. 33 fascicolo primo grado;
CP_1
- di due immobili ricevuti in successione rispettivamente siti in via Duca d'Aosta, ID (CS), 43mq, e via Armando Diaz, ID (CS), 40 mq;
- di due terreni ricevuti in successione siti in ID (CS). È comproprietaria al 50% con l'ex marito di due immobili siti in via Candiani n. 119 (MI) (doc. 7 fascicolo primo grado , dove attualmente vive insieme alle figlie (doc. 6 fascicolo primo grado – Certificato di
CP_1 Pt_1 reside stato di famiglia 2024), sopportandone le relative spese (doc. 29 fascico grado .
CP_1 Dall'estratto conto Unicredit 0014 intestato a al 07.03.2024 risulta Controparte_6 finale pari ad euro -2.515,50 (doc. 30 fasci tto conto al
CP_1 CP_7 07.03.2024 risulta un saldo contabile pari ad euro -1.060,67 (doc. 24EC fascicolo primo grado .
CP_1 È gravata da mutuo cointestato con l'ex coniuge per l'acquisto e la ristrutturazione della cas re, con rata mensile pari a 450,00 euro circa per n. 276 rate. Nel 2023 ha ricevuto cartelle di pagamento ed ingiunzioni che dichiara essere dovuti agli omessi versamenti di tributi da parte del marito che gestiva la ditta formalmente a lei intestata (doc. 15, doc. 16, doc. 17, doc. 18, doc. 19, doc. 20 e doc. 21 fascicolo primo grado ed al
CP_1 mancato pagamento di multe e bolli della vettura di sua proprietà che dichiara essere stata utilizza Pt_1 (doc. 22, doc. 22 bis, doc. 23, doc. 24, doc. 25, doc. 26, doc. 27 e doc. 28 fascicolo primo grado .
CP_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
PF 2025- redditi 2024 € 14.380,00 € 1.964 € 177,00 € 00,00 € 12.239 € 1.019,91
PF 2024- redditi 2023 € 20.120,00 € 3.347,00 € 265,00 € 00,00 € 16.508,00 € 1.375,66
PF 2023- redditi 2022 € 15.677,00 € 2.181,00 € 195,00 € 00,00 € 13.301,00 € 1108,41
12 comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, che ha restituito un quadro di opacità quanto alla situazione del Denami. Tale opacità è comprovata dalla circostanza che nel
2023 ha ricevuto cartelle di pagamento dovute agli omessi versamenti di tributi CP_1
da parte del he gestiva la agenzia immobiliare gestita da Pt_1 Controparte_3
pur se formalmente intestata all'appellata (doc. 15, doc. 16, doc. 17, doc. Pt_1 CP_1
18, doc. 19, doc. 20 e doc. 21 fascicolo primo grado recanti cartelle di CP_1
pagamento). Del resto, è lo stesso che ttesta che: “Nel corso degli anni Pt_1
l'agenzia ha avuto crescente incremento sia di fatturato che di incassi non regolarizzati fiscalmente. Da un utile netto di 17 mila ad € 38/40 mila oltre ricavato extracontabilità.” (cfr. memoria 6 giugno 2024, pag. 5, primo grado Pt_1
In terzo luogo, vanno considerati i tempi di permanenza prevalenti delle tre figlie presso la madre.
Concludendo sul punto, l'appello principale è infondato e va confermata la misura del contributo a carico di er il mantenimento della prole in euro 300,00 a figlia. Pt_1
Nel merito: l'appello incidentale non può essere accolto.
L'appellante incidentale chiede di aumentare il contributo a carico del a CP_1 Pt_1
euro 300,00 a euro 350,00 a figlia.
Va premesso che “nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 19020 del 14/09/2020 , Rv. 658881 - 01).
Osserva la Corte che la Napoli aveva così concluso in prime cure: “4) Confermare il provvedimento emesso all'udienza presidenziale in punto contributo di mantenimento per le figlie e per
l'effetto porre in capo al sig. un contributo di mantenimento mensile, per 12 mensilità, per le Pt_1
figlie di € 300,00 per ciascuna figlia (e così € 900,00 complessivi mensili) - o quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia - da versarsi alla signora in via anticipata mensile entro il CP_1
giorno 05 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, assegno da rivalutarsi ex lege
13 annualmente in base agli indici ISTAT costo vita prima rivalutazione febbraio 2025 base febbraio
2024” (cfr. conclusione rimo grado 21 ottobre 2024). CP_1
Orbene, anche a prescindere dalla ammissibilità o meno della nuova domanda in appello spiegata dalla (che aveva, come dianzi trascritto, chiesto la minor somma di euro CP_1
300,00 mensile per ciascuna figlia), l'odierna richiesta dell'appellante incidentale di aumentare il contributo ad euro 350,00 va, in ogni caso, respinta: invero, a sostegno della domanda, la allega che il non versa la rata di mutuo a suo carico. E' CP_1 Pt_1
pacifico, infatti, che le parti avevano contratto un mutuo cointestato per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, con rata mensile pari a 430,00 euro circa per n. 276 rate. Tuttavia, quello invocato dalla è un debito del Denami non verso essa CP_1
bensì nei confronti del mutuante e non può entrare nella comparazione CP_1
reddituale.
L'appello incidentale, quindi, si palesa privo di pregio.
Spese del grado di appello
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si stimano sussistenti i presupposti per la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] CP_1
10942/2024 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19/12/2024, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale
- e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NN RR FA EN
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