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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/09/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8171/2024 R.G., promossa da
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv.to MOGAVERO LAURA
ATTORI
Contro
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18/09/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, e hanno esposto di aver Pt_2 Parte_1 esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale su un terreno di 251 mq in agro di Porto Cesareo (LE) località Torre Lapillo via Da
Denominare, identificato in Catasto Terreni del Comune di Porto Cesareo al fg. 16
p.lla 2650.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale e con l'ascolto di testimoni ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998). E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i testimoni escussi hanno confermato le circostanze indicate in citazione.
In particolare, il testimone , zio degli attori, ha dichiarato: Testimone_1
ADR “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho acquistato il terreno di fianco
a quello dei miei nipoti. Tanto posso dire perché intorno al 1981 ho acquisto il predetto terreno e i miei nipoti hanno acquisto il loro intorno ai primi anni 90. Pertanto, confermo la circostanza di cui al capitolo sub a) di cui all'atto introduttivo e alla memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.”
ADR: “confermo la circostanza sub b) del predetto atto e tanto posso dire in quanto ogni volta che io mi reco trovo solo loro”
ADR “confermo la circostanza sub c) del predetto atto e preciso che hanno recintato tale terreno, piantato degli alberi di frutta, la siepe e un cancello per accedervi le cui chiavi sono nell'esclusiva disponibilità dei miei nipoti”
ADR “confermo che gli odierni convenuti non hanno mai contestato tale possesso in capo ai miei nipoti in quanto anche io ho acquistato da loro il mio terreno”
La testimone , zia acquista degli odierni attori, ha dichiarato: Testimone_2
ADR “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho un terreno con un fabbricato immediatamente adiacente a quello posseduto dai sig.ri Io frequento quei Pt_1 luoghi fin da quando c'erano i genitori dei sig.ri quindi dagli anni 1980/1981 Pt_1 pertanto posso confermate la circostanza di cui al cap. sub a) dell'atto introduttivo e delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.”
ADR “sono a conoscenza del fatto che i sig.ri anno recintato il terreno per cui Pt_1
è causa, apponendovi anche un cancello, piantando alberi da frutto quali susine e pere e altre piante ornamentali quali un pino di grandi dimensioni, pertanto, posso confermare la circostanza sub b) del predetto atto”
ADR “confermo la circostanza sub c) di cui al predetto atto e tanto posso dire poiché non ho mai visto nessun altro occuparsi di tale terreno” ADR “posso dire che gli odierni convenuti non hanno mai contestato il possesso in capo ai sig.ri con riferimento al terreno per cui è causa”. Pt_1
I convenuti sono inoltre rimasti contumaci, con ciò dimostrando di non avere alcuna difesa da svolgere.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 8171/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che e hanno acquisito la piena, Parte_1 Parte_2 assoluta ed esclusiva proprietà del terreno di 251 mq in agro di Porto Cesareo
(LE) località Torre Lapillo via Da Denominare, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo al fg. 16 p.lla 2650
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 18.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8171/2024 R.G., promossa da
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv.to MOGAVERO LAURA
ATTORI
Contro
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18/09/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, e hanno esposto di aver Pt_2 Parte_1 esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale su un terreno di 251 mq in agro di Porto Cesareo (LE) località Torre Lapillo via Da
Denominare, identificato in Catasto Terreni del Comune di Porto Cesareo al fg. 16
p.lla 2650.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale e con l'ascolto di testimoni ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998). E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i testimoni escussi hanno confermato le circostanze indicate in citazione.
In particolare, il testimone , zio degli attori, ha dichiarato: Testimone_1
ADR “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho acquistato il terreno di fianco
a quello dei miei nipoti. Tanto posso dire perché intorno al 1981 ho acquisto il predetto terreno e i miei nipoti hanno acquisto il loro intorno ai primi anni 90. Pertanto, confermo la circostanza di cui al capitolo sub a) di cui all'atto introduttivo e alla memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.”
ADR: “confermo la circostanza sub b) del predetto atto e tanto posso dire in quanto ogni volta che io mi reco trovo solo loro”
ADR “confermo la circostanza sub c) del predetto atto e preciso che hanno recintato tale terreno, piantato degli alberi di frutta, la siepe e un cancello per accedervi le cui chiavi sono nell'esclusiva disponibilità dei miei nipoti”
ADR “confermo che gli odierni convenuti non hanno mai contestato tale possesso in capo ai miei nipoti in quanto anche io ho acquistato da loro il mio terreno”
La testimone , zia acquista degli odierni attori, ha dichiarato: Testimone_2
ADR “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho un terreno con un fabbricato immediatamente adiacente a quello posseduto dai sig.ri Io frequento quei Pt_1 luoghi fin da quando c'erano i genitori dei sig.ri quindi dagli anni 1980/1981 Pt_1 pertanto posso confermate la circostanza di cui al cap. sub a) dell'atto introduttivo e delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.”
ADR “sono a conoscenza del fatto che i sig.ri anno recintato il terreno per cui Pt_1
è causa, apponendovi anche un cancello, piantando alberi da frutto quali susine e pere e altre piante ornamentali quali un pino di grandi dimensioni, pertanto, posso confermare la circostanza sub b) del predetto atto”
ADR “confermo la circostanza sub c) di cui al predetto atto e tanto posso dire poiché non ho mai visto nessun altro occuparsi di tale terreno” ADR “posso dire che gli odierni convenuti non hanno mai contestato il possesso in capo ai sig.ri con riferimento al terreno per cui è causa”. Pt_1
I convenuti sono inoltre rimasti contumaci, con ciò dimostrando di non avere alcuna difesa da svolgere.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 8171/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che e hanno acquisito la piena, Parte_1 Parte_2 assoluta ed esclusiva proprietà del terreno di 251 mq in agro di Porto Cesareo
(LE) località Torre Lapillo via Da Denominare, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo al fg. 16 p.lla 2650
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 18.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele