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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 44263 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado d'appello decisa in camera di consiglio, nella causa civile iscritta al n.44263 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.I. , in persona dell'amm.re Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Roma alla Via Francesco Ripa n.48, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Fonso
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via C.F._1
Francesco De Sanctis 15, giusta procura depositata in atti;
- Appellante
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via Dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo di posta elettronica;
- Appellata/contumace
E
(C.F. , in persona del Prefetto pro-tempore, con Controparte_3 P.IVA_3 sede legale in Roma, via IV Novembre, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via Dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo di posta elettronica;
- Appellata/contumace
1 Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato e depositato in data 22.06.2022, la Parte_3
(da ora in poi, per brevità, solo ) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] Pt_1
e il al fine di ottenere la parziale riforma della Controparte_4 Controparte_1
sentenza n. 27718/2021, RG 98/20, pubblicata in data 04.01.2022, nella parte in cui il Giudice di
Pace di Roma, rigettando il ricorso ex art. 22 l. 689/1981 da essa appellante promosso avverso le ordinanze si ingiunzione prefettizie n. 0091190012823, 00091190013110, 00091190014010, la condannava “a rifondere alla P.A. le spese vive in misura di euro 26,00..”
Nello specifico, la ha dedotto, a) sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, Pt_1 pertanto, dell'interesse ad impugnare, stante la soccombenza nel giudizio di primo grado;
b)
l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice l'aveva condannato alla rifusione delle spese vive in favore della convenuta, (in rappresentanza Controparte_3 anche del ), pur essendosi quest'ultima costituita a mezzo di proprio Controparte_1
funzionario delegato e avendo omesso di depositare notula dettagliata delle spese sostenute comprovante l'esborso effettivamente sostenuto dall'Amministrazione convenuta.
Pur ritualmente citati non si costituivano nel presente giudizio il e la Controparte_1 [...]
. CP_3
La causa dopo diversi passaggi è pervenuta all'udienza del 25.02.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c.; si osserva che con l'ordinanza che ha disposto l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. si è concesso alle parti breve termine per il deposito ante udienza di memorie difensive.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione. Parte_1
In via preliminare, deve rilevarsi come l'appellante, a fronte del giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art.7 del D.Lgs. 150/2011, abbia invece introdotto il presente giudizio di gravame con citazione. E invero, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia il rimedio tipico ammesso è il ricorso al Giudice di pace competente per territorio ai sensi dell'art.22 Legge 689/1981, come modificato dal
D. Lgs. n.150/2011. L'impugnazione, come noto, quando promossa deve seguire il rito di primo grado e, tuttavia, il giudice d'appello può ritenere la stessa valida anche se instaurata con diverso rito con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, per il principio di conservazione degli atti, purché la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art.327 c.p.c. (sul punto Cass. civ. n.21153/2021
3 “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n.150/2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove
l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima ”).
Nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di primo grado è avvenuta il 04.1.2022 ed il deposito dell'atto di appello e la relativa notifica sono avvenuti entrambi il 22.06.2023, ovverosia entro il termine di sei mesi previsto dall'art.327 C.p.c..
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva del chiamato atteso che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni Controparte_1
compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le ordinanze emessa da quest'ultima, “ non essendo ammissibile evocare in CP_3
causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria” (cfr.
Civile Ord. n. 36382/2022).
***
Venendo al merito dell'impugnazione, in ossequio al principio di diritto impartito dai Giudici apicali, condiviso da questo Giudice, il contribuente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico si è difeso con un proprio funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio;
può altresì essere condannato alla rifusione delle sole spese vive sostenute di cui l'Amministrazione vittoriosa dia prova.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art.23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n.
689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”
(Cass. n.9900/2021)”
Si configura pertanto una peculiare ipotesi di deroga al principio della soccombenza di cui all'art.91
c.p.c. che si giustifica nel fatto che il funzionario delegato, nel momento in cui va a rappresentare 4 l'ente di appartenenza dinanzi al Giudice, oltre a non avere i requisiti e le qualità idonee al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari da avvocato, non fa altro che svolgere una attività rientrante nel proprio mansionario nonché nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio o contrattuali.
Ebbene, rilevato che in tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spetta in caso di vittoria esclusivamente il rimborso delle spese vive, debitamente documentate con apposita nota. Pertanto, essendo stata l'appellata
[...]
rappresentata nel giudizio di primo grado da un funzionario delegato CP_4 dell'Amministrazione di (cfr. giusta delega depositata in atti fascicolo primo grado Parte_4
il Primo Giudice correttamente ha condannato il soccombente, alla Parte_4 Parte_1
rifusione in suo favore delle sole spese vive così come documentate nella nota spese allegata in atti
(sia pure non espressamente indicata nell'indice degli atti quale “nota spese” ma sotto la generica voce “varie” vidimata dal Cancelliere) .
Ne consegue che, per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado è corretta nella parte in cui ha disposto la condanna in favore di “a rifondere alla P.A. le spese vive in Controparte_3 misura di euro 26,00.” siccome effettivamente provate quali spese vive.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da e che per l'effetto la sentenza n. 27718/2021, Parte_5
RG 98/20, pubblicata in data 04.01.2022, del Giudice di Pace di Roma, debba essere confermata per intero.
Quanto alle spese del presente grado, stante la contumacia delle convenute, e Controparte_4
, compensa le spese tra le parti. Controparte_1
Tuttavia, l'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria Parte_1 di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
5 Roma, n. 27718/2021, RG 98/20, pubblicata in data 04.01.2022;
▪ compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_4
; Controparte_1
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002.
Roma, così decisa in camera di consiglio il 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado d'appello decisa in camera di consiglio, nella causa civile iscritta al n.44263 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.I. , in persona dell'amm.re Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Roma alla Via Francesco Ripa n.48, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Fonso
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via C.F._1
Francesco De Sanctis 15, giusta procura depositata in atti;
- Appellante
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via Dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo di posta elettronica;
- Appellata/contumace
E
(C.F. , in persona del Prefetto pro-tempore, con Controparte_3 P.IVA_3 sede legale in Roma, via IV Novembre, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via Dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo di posta elettronica;
- Appellata/contumace
1 Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato e depositato in data 22.06.2022, la Parte_3
(da ora in poi, per brevità, solo ) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] Pt_1
e il al fine di ottenere la parziale riforma della Controparte_4 Controparte_1
sentenza n. 27718/2021, RG 98/20, pubblicata in data 04.01.2022, nella parte in cui il Giudice di
Pace di Roma, rigettando il ricorso ex art. 22 l. 689/1981 da essa appellante promosso avverso le ordinanze si ingiunzione prefettizie n. 0091190012823, 00091190013110, 00091190014010, la condannava “a rifondere alla P.A. le spese vive in misura di euro 26,00..”
Nello specifico, la ha dedotto, a) sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, Pt_1 pertanto, dell'interesse ad impugnare, stante la soccombenza nel giudizio di primo grado;
b)
l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice l'aveva condannato alla rifusione delle spese vive in favore della convenuta, (in rappresentanza Controparte_3 anche del ), pur essendosi quest'ultima costituita a mezzo di proprio Controparte_1
funzionario delegato e avendo omesso di depositare notula dettagliata delle spese sostenute comprovante l'esborso effettivamente sostenuto dall'Amministrazione convenuta.
Pur ritualmente citati non si costituivano nel presente giudizio il e la Controparte_1 [...]
. CP_3
La causa dopo diversi passaggi è pervenuta all'udienza del 25.02.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c.; si osserva che con l'ordinanza che ha disposto l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. si è concesso alle parti breve termine per il deposito ante udienza di memorie difensive.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione. Parte_1
In via preliminare, deve rilevarsi come l'appellante, a fronte del giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art.7 del D.Lgs. 150/2011, abbia invece introdotto il presente giudizio di gravame con citazione. E invero, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia il rimedio tipico ammesso è il ricorso al Giudice di pace competente per territorio ai sensi dell'art.22 Legge 689/1981, come modificato dal
D. Lgs. n.150/2011. L'impugnazione, come noto, quando promossa deve seguire il rito di primo grado e, tuttavia, il giudice d'appello può ritenere la stessa valida anche se instaurata con diverso rito con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, per il principio di conservazione degli atti, purché la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art.327 c.p.c. (sul punto Cass. civ. n.21153/2021
3 “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n.150/2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove
l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima ”).
Nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di primo grado è avvenuta il 04.1.2022 ed il deposito dell'atto di appello e la relativa notifica sono avvenuti entrambi il 22.06.2023, ovverosia entro il termine di sei mesi previsto dall'art.327 C.p.c..
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva del chiamato atteso che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni Controparte_1
compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le ordinanze emessa da quest'ultima, “ non essendo ammissibile evocare in CP_3
causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria” (cfr.
Civile Ord. n. 36382/2022).
***
Venendo al merito dell'impugnazione, in ossequio al principio di diritto impartito dai Giudici apicali, condiviso da questo Giudice, il contribuente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico si è difeso con un proprio funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio;
può altresì essere condannato alla rifusione delle sole spese vive sostenute di cui l'Amministrazione vittoriosa dia prova.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art.23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n.
689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”
(Cass. n.9900/2021)”
Si configura pertanto una peculiare ipotesi di deroga al principio della soccombenza di cui all'art.91
c.p.c. che si giustifica nel fatto che il funzionario delegato, nel momento in cui va a rappresentare 4 l'ente di appartenenza dinanzi al Giudice, oltre a non avere i requisiti e le qualità idonee al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari da avvocato, non fa altro che svolgere una attività rientrante nel proprio mansionario nonché nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio o contrattuali.
Ebbene, rilevato che in tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spetta in caso di vittoria esclusivamente il rimborso delle spese vive, debitamente documentate con apposita nota. Pertanto, essendo stata l'appellata
[...]
rappresentata nel giudizio di primo grado da un funzionario delegato CP_4 dell'Amministrazione di (cfr. giusta delega depositata in atti fascicolo primo grado Parte_4
il Primo Giudice correttamente ha condannato il soccombente, alla Parte_4 Parte_1
rifusione in suo favore delle sole spese vive così come documentate nella nota spese allegata in atti
(sia pure non espressamente indicata nell'indice degli atti quale “nota spese” ma sotto la generica voce “varie” vidimata dal Cancelliere) .
Ne consegue che, per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado è corretta nella parte in cui ha disposto la condanna in favore di “a rifondere alla P.A. le spese vive in Controparte_3 misura di euro 26,00.” siccome effettivamente provate quali spese vive.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da e che per l'effetto la sentenza n. 27718/2021, Parte_5
RG 98/20, pubblicata in data 04.01.2022, del Giudice di Pace di Roma, debba essere confermata per intero.
Quanto alle spese del presente grado, stante la contumacia delle convenute, e Controparte_4
, compensa le spese tra le parti. Controparte_1
Tuttavia, l'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria Parte_1 di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
5 Roma, n. 27718/2021, RG 98/20, pubblicata in data 04.01.2022;
▪ compensa le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_4
; Controparte_1
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002.
Roma, così decisa in camera di consiglio il 25 febbraio 2025
Il Giudice
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