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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 11/03/2022, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00471/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2020, proposto da
NA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato David Manni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Presicce - Acquarica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla diffida notificata il 20/02/2020, con cui la ricorrente ha invitato il Comune di Presicce-Acquarica a concludere il procedimento di ritipizzazione dell’immobile di sua proprietà;
nonché per la conseguenziale condanna del Comune di Presicce-Acquarica a provvedere sull’anzidetta istanza rimasta inevasa e a concludere il procedimento avviato con istanza prot. n. 2863 del 14.05.2019, e quindi a imprimere la doverosa tipizzazione urbanistica all’immobile di proprietà della ricorrente, approvando in via definitiva la variante al P.R.G. già adottata, con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Presicce - Acquarica;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con istanza in data 27.05.2021, parte ricorrente ha chiesto la “nomina del Commissario ad Acta ai sensi dell’art. 117 co. 3 c.p.a. nel giudizio n. 471/2020, definito con sentenza n. 116/2021”;
- con ordinanza n. 1142/2021 questo TAR ha disposto “ che l’Amministrazione comunale, nella persona del legale rappresentante pro tempore, provveda, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza, al deposito:
1) della Deliberazione di C.C. n. 26 del 25.09.2004, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquarica del Capo, e dei presupposti atti del relativo procedimento;
2) di apposita relazione con cui l’Ente fornisca tutti i chiarimenti del caso:
- in ordine alla normativa concretamente applicata ai fini della approvazione del piano regolatore comunale, nonché della adozione della variante di cui alla deliberazione n. 74/19 (posto che dagli atti allegati in giudizio non è chiaro se il comune abbia istruito il relativo procedimento ai sensi della l.r. 56/80, oppure ai sensi della l.r. 20/01);
- in ordine agli adempimenti effettivamente posti in essere per eseguire il dictum di cui alla sentenza n. 116/2001;
- in ordine all’eventuale avvenuta adozione di atti volti all’annullamento in autotutela della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 74/2019, nella parte in cui l’Amministrazione comunale ha accertato che la variante “non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale” (tenuto conto che dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che gli atti adottati dal dirigente competente successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 116/2021 non tengono in alcuna considerazione la - e comunque sembrano prescindere dalla - suddetta valutazione di non necessarietà della verifica di compatibilità);
3) di tutti gli atti e documenti utili ai fini della decisione della causa o comunque richiamati nella relazione di chiarimenti ”;
Rilevato che:
- con relazione dirigenziale in data 14.09.2021, l’Amministrazione comunale ha riferito, tra l’altro, che: a) “ l’istruttoria relativa alla variante di ritipizzazione urbanistica è stata svolta ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 56/80 ”; b) “ con nota prot. n.8569/2021, gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura in discorso sono stati trasmessi alla Regione, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 … ”; c) “ per mero errore materiale, nel testo della citata Delibera sono stati inseriti i riferimenti all’art. 12 punto 2 della L.R. n. 20/2001, in luogo dell’art. 16 L.R. n. 56/80 ”;
- è rimasto inadempiuto l’ulteriore incombente istruttorio relativo al deposito della deliberazione di C.C. n. 26 del 25.09.2004, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquarica del Capo, e dei presupposti atti del relativo procedimento;
Considerato che:
- in mancanza degli atti innanzi indicati non è possibile verificare la data di adozione del PRG e quindi individuare la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 20/2001;
- occorre comunque acquisire tutte le informazioni del caso circa gli sviluppi della vicenda in sede regionale, onde verificare lo stato del relativo procedimento;
- a tal fine, questo TAR, con ordinanza n. 1681 del 19.11.2021 ha disposto l’acquisizione di “ apposita relazione istruttoria con cui la Regione Puglia precisi: a) lo stato del procedimento avviato a seguito della trasmissione degli atti della variante in questione da parte dell’Amministrazione comunale; b) gli adempimenti posti in essere; c) il tempo presumibilmente occorrente per definire le attività di competenza in sede regionale; d) la normativa regionale di riferimento, tenuto conto della data di adozione del PRG comunale (la cui deliberazione di approvazione, ove possibile, dovrà essere allegata alla relazione unitamente agli atti del relativo procedimento);
- al predetto adempimento dovrà provvedere il Responsabile della Sezione Urbanistica della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione della presente ordinanza ”;
Ritenuto che, stante l’inadempimento dell’Amministrazione regionale, occorre reiterare il predetto incombente istruttorio, assegnando al Responsabile della Sezione Urbanistica della Regione Puglia l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione della presente ordinanza, ferme restando le responsabilità che potrebbero venire in evidenza in caso di perdurante inerzia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, con il termine ivi precisato.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 luglio 2022.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, nonché al Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia all’indirizzo serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it .
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO