Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 10028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10028 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10028/2025REG.PROV.COLL.
N. 03781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3781 del 2024, proposto da
Condominio Residence Pianeta Maratea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maratea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sagiba Turismo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00019/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maratea e Sagiba Turismo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. SI IN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte circa l’utilizzo di una strada (Marinella) ricavata da un vecchio tratturo che, a seguito di lottizzazione edilizia (per la costruzione di alcuni villaggi turistici), venne realizzata dai lottizzanti stessi e a beneficio dei propri ospiti onde raggiungere più agevolmente il mare.
La strada, piuttosto pericolosa in quanto caratterizzata da forti pendenze, era comunque riservata ai soli due soggetti lottizzanti (SIMAR e Sviluppo Maratea) nonché ai mezzi pubblici (anche di soccorso) e non anche ad altri mezzi privati. Questo sin dal 1988.
Nel 2022, il Comune ha appreso che la strada veniva abusivamente frequentata anche da altri privati tra cui, presumibilmente, i proprietari e gli ospiti del residence che oggi appella (Condominio Pianeta Maratea, che si trova nelle vicinanze della suddetta strada che consentirebbe di accorciare il tragitto che porta alla spiaggia anche per gli ospiti di tale struttura).
Di qui l’adozione di un’ordinanza sindacale (n. 2 del 4 maggio 2022) che per ragioni di pubblica sicurezza (vista l’imminenza della stagione estiva) veniva adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL e disponeva (o meglio rinnovava) il divieto di transito sulla strada Marinella ad eccezione dei mezzi del villaggio della SIMAR.
2. L’ordinanza veniva impugnata dal Condominio Pianeta Maratea dinanzi al TAR Basilicata che tuttavia rigettava il gravame per le seguenti ragioni:
2.1. Il ricorso non è stato ritualmente notificato anche alla SIMAR che è pacificamente soggetto controinteressato. Di qui l’inammissibilità del gravame;
2.2. In ogni caso il ricorso si appalesa infondato anche nel merito sia per la pericolosità della strada (adeguatamente evidenziata nella parte motivazionale dell’atto) sia per la competenza del Sindaco ad intervenire, con atti contingibili ed urgenti, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati:
3.1. Erronea applicazione dell’art. 41 c.p.a.;
3.2. Erroneità per omessa considerazione circa il difetto di motivazione dell’ordinanza in questione;
3.3. Erroneità per omessa considerazione circa il difetto di competenza del Sindaco nell’adottare l’ordinanza in questione.
4. Si costituivano in giudizio il Comune di Maratea e la Sagiba Turismo, entrambi per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025, preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti da parte degli Avv.ti Fortunato e Ferrari, la causa veniva infine trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
6. Tutto ciò premesso il ricorso in appello è infondato dal momento che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado: “Secondo un costante indirizzo pretorio, nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente … fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa" (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2022, n. 11721)” . Ed ancora, quanto al caso di specie: “sussistono entrambi i requisiti. La S.I.MAR s.p.a. non soltanto è più volte citata nell’ordinanza avversata, ma è diretta beneficiaria di tale atto, in quanto ai suoi “mezzi speciali e idonei” è stata consentita la circolazione sulla strada comunale “Marinella”, nonostante quest’ultima sia stata chiusa al traffico” . Da condividere pertanto le conclusioni del medesimo giudice di primo grado secondo cui: “la S.I.MAR, unica controinteressata non risulta evocata in giudizio, conseguendone la violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il Collegio, pertanto, non può che richiamare per tale versante il cristallizzato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il ricorso col quale si propone una azione di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro i sessanta giorni e poi depositato, in trenta giorni, con la prova dell'avvenuta notifica, pena l’inammissibilità del ricorso (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594)” .
7. In conclusione SIMAR, sebbene ampiamente e diffusamente citata nell’ordinanza impugnata (di qui la sussistenza del requisito formale ed anche sostanziale di controinteressato, visto che la strada è stata riservata solo ai suoi mezzi e dunque ha un interesse contrario all’accoglimento del gravame) non è stata ritualmente oggetto di notificazione quale controinteressata. Di qui la corretta declaratoria di inammissibilità del gravame, in esito al giudizio di primo grado, e tanto senza omettere ogni considerazione circa la infondatezza anche nel merito del proposto appello vuoi perché sussiste comunque la competenza del sindaco in quanto trattasi di provvedimento contingibile ed urgente (la strada è pericolosa e la stagione estiva era alle porte, al momento della sua adozione), vuoi perché la motivazione è stata sufficientemente riportata in quanto si descrive lo stato di pericolo ed il fatto che la strada sarebbe percorsa da soggetti non altrimenti autorizzati.
8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA ove dovute e da corrispondere in favore di ciascuno dei soggetti costituiti (Comune di Maratea e Sagiba Turismo).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO AN CO LO, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
SI IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IN | AO AN CO LO |
IL SEGRETARIO