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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 576/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Oggi 29 ottobre 2025, il Tribunale di Tempio Pausania , nella persona del GOP Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 576/2018 , proposto da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bordigoni Parte_1
- attore – contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Alberto Controparte_1
IA e AN UC
- convenuta – e con
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_2
Salaris
-terza chiamata-
Controparte_3
- Terza chiamata (contumace) - in punto a lesione personale;
Concisa esposizione delle ragioni della decisione Con atto di citazione del 14.03.2018, regolarmente notificato, il SI.
[...] ha citato in giudizio davanti a questo Tribunale la società Pt_1 [...] con sede in Milano (MI) Corso di Porta Nuova n. 34 CP_1
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. . P.IVA_1
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che la sua famiglia è composta da dal loro figlio e dalla fidanzata di CP_4 Per_1
Pagina 1 quest'ultimo e che nel periodo compreso tra il 10 ed il 17 CP_5 agosto 2014 mentre trascorrevano una vacanza al mare, ospiti della struttura alberghiera denominata Hotel Cala Cuncheddi sita in Olbia Loc. Li Cuncheddi - Capo Ceraso - , struttura di proprietà di e Controparte_1 più precisamente in data 14.08.14 verso le ore 16,00 allorquando si recava nei locali della palestra, provenendo dalla piscina, cadeva rovinosamente a terra sugli scalini d'ingresso a causa della superficie liscia e della mancata segnalazione degli stessi, l'omogeneità di colore e la presenza di una leggera patina di umido sulla superficie della pedata;
Ha dedotto che a seguito della caduta, veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale AN Paolo II di Olbia, ove gli veniva diagnosticata la frattura pertrocanterica femorale scomposta a destra;
Ha dedotto altresì di aver subito un intervento chirurgico e di aver trascorso il decorso post operatorio e riabilitativo presso la clinica San Rossore di Pisa;
ha sostenuto che in seguito il consulente di parte gli aveva riconosciuto postumi nella misura dell' 11 /12% ed un'invalidità temporanea di giorni 120 , di cui 30 di inabilità assoluta a fronte di un importo pari a €. 34.507,79 dallo stesso sostenuto a titolo di spese mediche;
Ha rilevato di aver richiesto il risarcimento per i danni subiti alla struttura convenuta ritenuta dallo stesso responsabile dell'infortunio , la quale inoltrava la predetta richiesta alla propria compagnia di Controparte_6
la quale respingeva ogni addebito sul presupposto che la caduta era
[...] da imputare alla disattenzione del danneggiato;
Ha rilevato altresì di aver radicato davanti a questo Tribunale ricorso ex art. 696 c.p.c. , nell'ambito del quale si costituiva la società convenuta , la quale chiamava in causa la che a sua volta si costituiva in giudizio e la Controparte_7 [...] la quale rimaneva contumace;
Ha dedotto che nell'ambito CP_8 del predetto procedimento il G.I. aveva nominato un CTU nella persona dell' Ing. , ed infine ha chiesto :” Piaccia all'Ill.mo Persona_2
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare responsabile ex artt. 2051 e/o Controparte_1
2043 c.c. dell'incidente occorso in data 14.08.2014 al SI. Parte_1 presso la struttura alberghiera de-nominata Hotel Cala Cuncheddi e, quindi, dichiarare la predetta società responsabile dei danni dallo stesso patiti, per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti dal SI. nella misura di cui in premessa vale a Parte_1 dire complessivi euro 76.806,79 (di cui euro 34.507,79 per spese sanitarie ed euro 42.299,00 per danno non patrimoniale, già comprensivo di i.p., i.t. e personalizzazione) ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e, comunque, nella misura ritenuta di giustizia o equa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari legali oltre accessori di legge anche per la fase relativa all' accertamento
Pagina 2 tecnico preventivo RG n. 1164/16 sia per quanto riguarda le spese sostenute per il CTU e CTP sia per quanto riguarda gli oneri legali. “ Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2018, , Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto delle avverse istanze in quanto infondate sia in fatto che in diritto e ha eccepito la difforme descrizione dei fatti così come rappresentati da parte attrice;
Ha altresì eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'asserita responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. in capo alla società convenuta;
Ha contestato la fondatezza della quantificazione del danno effettuata da parte attrice nella misura di €. 76.806,79 , nonché la chiamata in causa delle due compagnie di assicurazione e ha così concluso:” Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria domanda e difesa, e premessa all'occorrenza ogni necessaria o opportuna statuizione, declaratoria o accertamento, in via preliminare, ai sensi degli artt. 106 e 269 cod. proc. civ., per tutte le ragioni esposte in narrativa, autorizzare la convenuta ad estendere il contraddittorio Controparte_1 ed a chiamare in causa nel presente procedimento le proprie compagnie di assicurazione, società con sede legale in Milano, Controparte_2
LA TA VO 1 e società con sede legale in Controparte_3
Milano, Via Scarsellini 14 ed a tal fine differire la prima udienza, già fissata per il giorno 19 ottobre 2018, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione previsti dall'art. 163-bis cod. proc. civ.; nel merito, in via principale rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto, ad alcun titolo, da Controparte_1 in favore del sig. in via subordinata, per la denegata ipotesi Parte_1 di accoglimento totale o parziale delle domande formulate dal sig. Pt_1 previo accertamento dell'obbligo di garanzia in capo alle società
[...]
e e previa ogni declaratoria del Controparte_2 Controparte_3 caso nei loro confronti, condannare e Controparte_2 CP_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o
[...] tenere indenne nella misura a ciascuna spettante ai Controparte_1 sensi della polizza, da ogni effetto pregiudizievole dovesse derivare alla medesima dall'accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti;
per l'effetto, condannare le terze chiamate e Controparte_2
a pagare a tutte le somme che Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima dovesse essere eventualmente tenuta a pagare al sig. Pt_1 per i titoli per cui è causa, nella misura a ciascuna spettante ai sensi della polizza;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad accessori come per legge. “ Si è parimenti costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28.2.2019 , la la quale nel merito ha contestato la Controparte_7 ricostruzione fattuale della vicenda di che trattasi e la quantificazione del
Pagina 3 danno e ha così concluso : “A) Contrariis reiectis; B) Respingere la domanda attrice perché infondata assolvendo e per Controparte_1
l'effetto da ogni avversa pretesa;
In via Subordinata C) CP_9
Nell'ipotesi in cui il Giudice ravvisasse, in tutto od in parte, la responsabilità della convenuta nel sinistro per cui è Controparte_1 causa, dichiararsi la tenuta a manlevarla dalla domanda attrice CP_7 unicamente nella misura del 50% del danno liquidato, senza il vincolo di solidarietà con C) In ogni caso con vittoria di spese del Controparte_3 giudizio.” Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. , le parti hanno depositato rispettive memorie . La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale , prova per testi e due consulenze tecniche , l' una volta ad accertare le caratteristiche della cosa e nello specifico le caratteristiche del gradino in marmo della struttura alberghiera e l'altra di tipo medico – legale , produzioni documentali e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. A seguito dell'ultima variazione tabellare emessa dal Presidente di questo Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente . Ciò posto in punto di fatto , in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida che consente al giudice , senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione , anche se logicamente subordinata in quanto assorbente ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016). La domanda formulata da parte attrice non è fondata e deve essere pertanto rigettata per i motivi che seguono . L'attore riconduce la causa del sinistro alla superficie liscia degli scalini di ingresso ( collocati all'interno della struttura alberghiera convenuta provenendo dalla piscina in direzione della palestra), alla mancata segnalazione degli stessi , all'omogeneità di colore e alla presenza di una leggera patina di umido sulla superficie della pedata , circostanza questa che aumentava la scarsa aderenza tra la suola della calzatura e la superficie dei gradini e ne avrebbe determinato la caduta e cagionato i lamentati danni , addebitando pertanto alla società una Controparte_1 responsabilità da cose in custodia ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. Per costante giurisprudenza è pacifico che : “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto , essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno , mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito , rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo , connotato da
Pagina 4 imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale , senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode” ( Cass. S.U. n. 20943/2022) . Spetta dunque all'attore , da un lato , individuare il soggetto dotato del potere di custodia sulla cosa e, dall'altro dimostrare il nesso di derivazione causale tra quest'ultima e il danno . Dall'istruttoria espletata emerge preliminarmente che nessuno dei testi escussi abbia visto cadere il SI. e che solitamente all'epoca dei Pt_1 fatti , il medesimo fosse sempre accompagnato dalla moglie e dal figlio . A tal proposito, il teste escusso all'udienza del 12.3.2021 ha Tes_1 testualmente riferito : “ Quando veniva a cena il era in compagnia Pt_1 della signora e aveva necessità evidente di essere accompagnato perché non era autonomo nel percorso;
ricordo di avergli assegnato un tavolo vicino all'entrata e quindi all'uscita del ristorante per non fargli attraversare la sala, ricordo che veniva sotto a braccio con la signora.” Il teste interrogato all'udienza del 2.10.2020, ha così riferito : “ il Tes_2 signor era sorretto materialmente dalla moglie e dal figlio e Pt_1 parlava pochissimo;
il passo affaticato e poteva spostarsi per distanze ridotte, la mattina all'indomani del loro arrivo i sig.ri hanno Pt_1 richiesto un cambio camera per le evidenti difficoltà del a Pt_1 deambulare, come pure che la sig.ra aveva richiesto una camera CP_4 dove il marito potesse fare meno passi possibile e noi abbiamo optato per una stanza vicino all'ascensore”. Dalla documentazione medica versata in atti e relativa alle condizioni sanitarie dell'attore emerge ineccepibilmente che lo stesso all'epoca dei fatti avesse difficoltà nella deambulazione e fosse soggetto all'epoca dei fatti ad imprevedibili cadute . Circostanza quest'ultima che trova riscontro nella cartella clinica della Casa di Cura Privata San Rossore , nella quale si evidenzia testualmente che “ il paziente proviene dalla Medicina Generale di Massa , ove era stato ricoverato a seguito di caduta accidentale avvenuta il 8.5.2014 presso la propria abitazione “ , nonché nella cartella clinica parimenti della Casa di Cura Privata San Rossore , dalla quale si evince a pag. 2 che il SI. era caduto Pt_1 accidentalmente anche nel mese di giugno 2014 . “ Disposta la CTU tecnica nell'ambito del procedimento di ATP n. 1164/2016 R.A.C. pendente davanti a questo Tribunale , sul seguente quesito : “ Esaminati gli atti ed i luoghi di causa, assunte le opportune informazioni, descriva il CTU lo stato dei luoghi , indicando le caratteristiche dell'accesso tramite i gradini che uniscono la piscina con la palestra dell'Hotel Cala Cuncheddi, precisando se siano state adottate le opportune precauzioni per rendere visibili i citati gradini e per scongiurare qualsiasi rischio legato al loro utilizzo/transito”, ha evidenziato che “ nello spazio che precede i gradini non vi siano
Pagina 5 particolari segnalazioni, ma….che questo non risultava essere una carenza in quanto non vi erano particolari condizioni di pericolo… e ha precisato che da un punto di vista di “segnalazioni di pericolo” non era stata rilevata alcuna carenza nei luoghi , anche perché la diversità di materiale tra il pavimento (finitura tipo legno colore scuro) e la finitura marmorea del gradino (finitura di colore chiaro) determinavano un contrasto tale per cui non dovevano essere prescritti ulteriori accorgimenti.”(v. doc. 7 e doc. 8 fascicolo parte attrice). “In tema di responsabilità da cose in custodia , qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla cosa , ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità , tale da rendere probabile, se non inevitabile il danno.” (Trib. Bari Sent. 3280/2025 del 23.9.2025). Alla luce dei fatti sopra esposti la prospettazione giuridica dell'attore non è inquadrabile nella fattispecie di cui agli artt. 2051 – 2043 c.c. Vero è infatti che l'attore ha prodotto agli atti di questo giudizio la comunicazione sottoscritta dal suo procuratore di data 15.10.2014 , con la quale diffidava la struttura alberghiera al ristoro dei danni CP_1 subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 14.08.2014 ove testualmente dichiarava: “In data 14 agosto u.s. verso le ore 16:00 , mentre si recava nei locali della palestra passando dalla piscina , il mio assistito cadeva rovinosamente a terra non avvedendosi degli scalini posti all'ingresso della palestra.”( v. doc. 3 fascicolo parte attrice). Nel caso di specie , la mancata individuazione precisa del luogo della caduta , nonché l ' evidente discordanza tra la comunicazione del 15.10.2014, le dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 4/12/2020 ( teste e 8/11/2021 (teste , nonché le dichiarazioni rese Tes_3 CP_4 da parte attrice in sede di interrogatorio formale, hanno reso dubbia la ricostruzione della dinamica dell'evento e l'accertamento del nesso causale richiesto dalla norma .
Alla luce dei fatti sopra esposti la domanda risarcitoria così come formulata da parte attrice non può che essere rigettata, posto che nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. è emersa in corso di causa a carico della struttura alberghiera convenuta . In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, “ in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in causa, devono essere poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, in applicazione del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese . “ (Cass. Civ. Sez. II Ord. N.1958 del 28/01/2025) .
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna il SI . nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Montignoso (MS) Via Palatina n. 30 (C.F. al C.F._1 pagamento delle spese di lite a favore della società (C.F. Controparte_1
e P.IVA: ), con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova P.IVA_1
34, in persona del suo institore, rag. (C.F. Controparte_10
), che liquida in €. 7.052,00 per compensi C.F._2 professionali, oltre IVA, CPA e 15 per spese generali come per legge;
Condanna altresì il SI . nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (C.F.
al pagamento delle spese di lite a favore della C.F._1
Compagnia di Assicurazione ( P.I. ) corr. Controparte_7 P.IVA_2 in Milano, LA TA VO n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. al pagamento delle spese di lite Controparte_11 che si liquidano in €. 7.052,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
Nulla sulle spese per la terza chiamata contumace ( ). Controparte_8
Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto a carico di parte attrice . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 29 ottobre 2025 ----- Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
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