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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 23/09/2021, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00526/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione-OMISSIS-ha deciso di considerare il ricorrente in congedo a decorrere dal -OMISSIS-oltre alle correlate analoghe determinazioni afferenti all'interruzione del rapporto di servizio permanente in essere, note od ignote al ricorrente, derivate, conseguenti e correlate all'interruzione del rapporto di lavoro;
nonché per l’accertamento:
1. del diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro e relativa retribuzione;
2. del periodo di comporto asseritamente superato a seguito della fruizione del termine massimo di aspettativa concedibile nell'ultimo quinquennio;
3. della idoneità/inidoneità permanente al servizio militare incondizionato e servizio d'istituto;
4. del diritto soggettivo alla giusta e corretta valutazione dell'esistenza di tutte le condizioni di legge per potersi dar luogo o meno all'interruzione del rapporto di lavoro;
5. della corretta applicazione dei precetti di legge n. 266/99 e D.I. 18.04.2002 in coordinamento con le direttive sanitarie per garantire il diritto soggettivo del ricorrente al transito;
e per la nomina di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio
esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la complessità dei numerosi profili di censura, esposti nell’atto introduttivo, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale, mediante la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, tenuto conto della particolare gravità del pregiudizio allegato, vada accolta, nelle more, l’istanza cautelare e rinviata la causa all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022, per la decisione nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.