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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2024, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 232/2021 R.G. promossa
DA
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pepe
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Paladini
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 28-10-2020 proponeva opposizione all'esecuzione ex Controparte_1
art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n.
05920130018327929 in esso indicata - emessa dall' - Parte_1
limitatamente alla somma di € 1.689,41 richiesta per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
Nello specifico, l'attore eccepiva la mancata notifica della suddetta cartella di pagamento e, in ogni caso, la prescrizione del detto credito in ragione della decorrenza del termine quinquennale, previsto dall'art. 28 della L. 689/81. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, essendo stata la stessa proposta avverso l'estratto di ruolo nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento, quest'ultima non impugnata;
contestava, altresì, l'eccepita prescrizione del credito, deducendo al riguardo, quali fatti interruttivi, sia la notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 05920189004708784000, avvenuta il 12-6-2018, sia l'atto di pignoramento verso terzi n. 0598420180000498001, notificato in data 1-10-2018; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 5464/2020 del 10-12-2020 il Giudice di Pace di Lecce, pur accertando la rituale notifica della cartella di pagamento impugnata (effettuata in data 23-1-2014),
accoglieva la proposta opposizione per intervenuta prescrizione del relativo credito;
a tale ultimo riguardo riteneva inesistente la notifica dei successivi atti interruttivi, in quanto eseguita da un operatore di posta privata ( . Org_1
Con citazione del 11-01-2021 l' di Lecce proponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza, dolendosi dell'errore in cui era incorso il primo giudice sia nel ritenere inesistente la notificazione dei suddetti atti, sia nel ritenere prescritto l'intero credito portato dalla cartella di pagamento (riportando la stessa anche somme dovute per debiti di natura tributaria, non contestate dall' e comunque di competenza del CP_1
giudice tributario); insisteva, in ogni caso, nell'inammissibilità della proposta opposizione e chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22-5-2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata nel presente grado del giudizio, è fondata.
2 Al riguardo, invero, va osservato che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n.
602/73, come novellato dall'articolo 3 bis del D.L. n. 146/2021, “l'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Siffatta disposizione normativa riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, e dunque anche delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (oggetto della fattispecie in esame), la riscossione delle quali è infatti disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette;
detta disposizione,
inoltre, è applicabile anche ai processi pendenti, in quanto la stessa, “nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e quindi … plasma l'interesse ad agire”; siffatta condizione dell'azione ha natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione (Cass. S.U.26283/2022; v.
anche Cass. n. 10268/2023); interesse ad agire né dedotto né tanto meno dimostrato nel caso di specie.
In conclusione, pertanto, in applicazione dei su esposti principi, atteso che l'opposizione in questione ha ad oggetto l'estratto di ruolo (e, solo in via mediata, la
3 cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito di esserne venuta a conoscenza - stante l'asserita mancata notifica - soltanto attraverso la visura dell'estratto di ruolo), e che, peraltro, la cartella di pagamento n. 05920130018327929, indicata nell'estratto di ruolo opposto, risulta validamente notificata, e non impugnata, va accolto il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile.
In considerazione dell'intervento del legislatore in pendenza del giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto con atto 11-01-2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 5464/2020 del Giudice di Pace di Lecce, depositata in
[...]
data 10-12-2020, così provvede:
accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_1
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Lecce, 22-5-2024
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno.
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
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