TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01590/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02496 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01590/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2025, proposto da
LA BE VA MA, CA VA MA, RU GU IM MA, quest'ultimo in proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori
YL GU MA e AH GU MA, rappresentati e difesi dall'avvocato
UN YA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco
63;
Ufficiale dello stato civile pro tempore del Comune di Gazzo Veronese, non costituito in giudizio; N. 01590/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
dell'ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Venezia – Giudice dott.ssa
PI IT – del 10.11.2023 (R.G. n. 6231/2022 - Rep. 6856/2023), munita di certificato di passaggio in giudicato del 08.04.2024, con la quale i ricorrenti hanno ottenuto, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti diretti di LU RT, nato a Gazzo Veronese il 24 maggio 1844.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. cronol. 15737/2023 del 10 novembre 2023 emessa ai sensi degli artt. 19-bis del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del medesimo, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. N. 01590/2025 REG.RIC.
2. Detta ordinanza, regolarmente comunicata alle parti costituite, è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Venezia dell'8 aprile 2024, apposta in calce alla copia del titolo esecutivo depositata in giudizio.
3. L'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese (competente alle trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile, in quanto Comune di ultima residenza dell'antenato italiano dei ricorrenti), nonostante la trasmissione della documentazione necessaria, non ha provveduto ai relativi adempimenti.
4. Con l'odierno gravame, gli esponenti chiedono che si ordini al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese di dare completa esecuzione alla suddetta pronuncia.
I ricorrenti chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza all'obbligo di conformarsi al giudicato, nonché la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza articolare difese.
L'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese, benché correttamente intimato, non si è invece costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve rammentarsi che – per il consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non v'è motivo di discostarsi – è ammissibile utilizzare il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione anche delle ordinanze conclusive del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. (ora definito procedimento semplificato di cognizione) (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
V-bis, 15 maggio 2023, n. 8283).
È infatti espressamente stabilito che l'ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo ai sensi dell'art. 702-ter, comma 6, cod. proc. civ. e, se N. 01590/2025 REG.RIC.
non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, “produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile” (art. 702-quater cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame). In sostanza, si tratta di una tipologia di provvedimenti che può essere fatta refluire nel novero delle “sentenze passate in giudicato ed … altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” rispetto a cui è possibile il giudizio di ottemperanza, giusta la previsione di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), del cod. proc. amm.
Nel caso di specie, l'ordinanza di cui i ricorrenti chiedono l'adempimento non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del
Tribunale di Venezia dell'8 aprile 2024, depositata in giudizio).
Sussiste inoltre la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell'art. 113, comma 2, cod. proc. amm., che, nel caso di ricorsi per ottemperanza rispetto a provvedimenti dell'A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza”.
8. Nel merito, il ricorso va accolto.
È circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla ordinanza n. cronol. 15737/2023 del 10 novembre 2023 resa dal Tribunale di
Venezia e che quindi essa è ancora inadempiente.
Ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese di dare completa ed esaustiva esecuzione alla suindicata ordinanza, passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile in ordine alla cittadinanza italiana dei ricorrenti e dei minori ivi indicati, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A tal fine, il Collegio assegna il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza. N. 01590/2025 REG.RIC.
8.1. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Prefetto di Verona (o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato), il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza della suddetta ordinanza nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura dei ricorrenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione tenuta all'esecuzione del giudicato, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto
Commissario ad acta.
9. Va invece respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. N. 01590/2025 REG.RIC.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
In ogni caso, la richiesta in discussione risulta manifestamente iniqua alla luce della oggettiva difficoltà dell'Amministrazione di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alle molteplici ordinanze dichiarative della cittadinanza italiana dei discendenti da avi emigrati nelle Americhe.
10. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi – per le ragioni appena illustrate – per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Come infatti già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le difficoltà che deve affrontare l'Amministrazione nella definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sono “determinate dalla concentrazione di domande presso le località di partenza dei nostri connazionali, dato il noto fenomeno dello spopolamento di alcuni Comuni che hanno subito l'esodo di massa dei propri cittadini emigrati oltre oceano abbandonando le medesime città di origine, così come la concentrazione di domande presso le località estere di destinazione, in particolare il Brasile, dove sono giunti circa 20 milioni di persone, in prevalenza nella città di San Paolo, con conseguente paralisi dell'attività dei
Consolati all'estero, in gran parte da analoghe richieste di adempimenti relativi alle domande di cittadinanza da milioni di oriundi. Tanto che, proprio per evitare i lunghi tempi d'attesa della via amministrativa, i discendenti di avi emigrati oltre oceano hanno deciso di ricorrere ai Tribunali civili per ottenere in via giudiziaria il riconoscimento della cittadinanza. In tal modo tuttavia il problema viene semplicemente spostato dalla sede amministrativa a quella giudiziaria, finendo per riprodurre, in sede di ottemperanza alle relative pronunce giurisdizionali, le stesse problematiche di sovraccarico di lavoro che si intenderebbe evitare, con inevitabili ritardi” (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 17 luglio 2024, n.
14589 e i precedenti ivi citati). N. 01590/2025 REG.RIC.
10.1. Deve, invece, essere riconosciuto il rimborso del contributo unificato a favore dell'avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Sul punto, è necessario precisare che, a norma dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio. Infatti
l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2023, n.
146).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate, con restituzione del contributo unificato a favore dell'avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto RA, Referendario, Estensore N. 01590/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Alberto RA
IL PRESIDENTE
RD AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02496 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01590/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2025, proposto da
LA BE VA MA, CA VA MA, RU GU IM MA, quest'ultimo in proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori
YL GU MA e AH GU MA, rappresentati e difesi dall'avvocato
UN YA, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco
63;
Ufficiale dello stato civile pro tempore del Comune di Gazzo Veronese, non costituito in giudizio; N. 01590/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
dell'ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Venezia – Giudice dott.ssa
PI IT – del 10.11.2023 (R.G. n. 6231/2022 - Rep. 6856/2023), munita di certificato di passaggio in giudicato del 08.04.2024, con la quale i ricorrenti hanno ottenuto, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti diretti di LU RT, nato a Gazzo Veronese il 24 maggio 1844.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. cronol. 15737/2023 del 10 novembre 2023 emessa ai sensi degli artt. 19-bis del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del medesimo, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. N. 01590/2025 REG.RIC.
2. Detta ordinanza, regolarmente comunicata alle parti costituite, è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Venezia dell'8 aprile 2024, apposta in calce alla copia del titolo esecutivo depositata in giudizio.
3. L'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese (competente alle trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile, in quanto Comune di ultima residenza dell'antenato italiano dei ricorrenti), nonostante la trasmissione della documentazione necessaria, non ha provveduto ai relativi adempimenti.
4. Con l'odierno gravame, gli esponenti chiedono che si ordini al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese di dare completa esecuzione alla suddetta pronuncia.
I ricorrenti chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza all'obbligo di conformarsi al giudicato, nonché la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza articolare difese.
L'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese, benché correttamente intimato, non si è invece costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve rammentarsi che – per il consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non v'è motivo di discostarsi – è ammissibile utilizzare il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione anche delle ordinanze conclusive del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. (ora definito procedimento semplificato di cognizione) (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
V-bis, 15 maggio 2023, n. 8283).
È infatti espressamente stabilito che l'ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo ai sensi dell'art. 702-ter, comma 6, cod. proc. civ. e, se N. 01590/2025 REG.RIC.
non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, “produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile” (art. 702-quater cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame). In sostanza, si tratta di una tipologia di provvedimenti che può essere fatta refluire nel novero delle “sentenze passate in giudicato ed … altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” rispetto a cui è possibile il giudizio di ottemperanza, giusta la previsione di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), del cod. proc. amm.
Nel caso di specie, l'ordinanza di cui i ricorrenti chiedono l'adempimento non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del
Tribunale di Venezia dell'8 aprile 2024, depositata in giudizio).
Sussiste inoltre la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell'art. 113, comma 2, cod. proc. amm., che, nel caso di ricorsi per ottemperanza rispetto a provvedimenti dell'A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza”.
8. Nel merito, il ricorso va accolto.
È circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla ordinanza n. cronol. 15737/2023 del 10 novembre 2023 resa dal Tribunale di
Venezia e che quindi essa è ancora inadempiente.
Ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese di dare completa ed esaustiva esecuzione alla suindicata ordinanza, passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile in ordine alla cittadinanza italiana dei ricorrenti e dei minori ivi indicati, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A tal fine, il Collegio assegna il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza. N. 01590/2025 REG.RIC.
8.1. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Prefetto di Verona (o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato), il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza della suddetta ordinanza nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura dei ricorrenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione tenuta all'esecuzione del giudicato, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto
Commissario ad acta.
9. Va invece respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. N. 01590/2025 REG.RIC.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
In ogni caso, la richiesta in discussione risulta manifestamente iniqua alla luce della oggettiva difficoltà dell'Amministrazione di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alle molteplici ordinanze dichiarative della cittadinanza italiana dei discendenti da avi emigrati nelle Americhe.
10. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi – per le ragioni appena illustrate – per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Come infatti già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le difficoltà che deve affrontare l'Amministrazione nella definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sono “determinate dalla concentrazione di domande presso le località di partenza dei nostri connazionali, dato il noto fenomeno dello spopolamento di alcuni Comuni che hanno subito l'esodo di massa dei propri cittadini emigrati oltre oceano abbandonando le medesime città di origine, così come la concentrazione di domande presso le località estere di destinazione, in particolare il Brasile, dove sono giunti circa 20 milioni di persone, in prevalenza nella città di San Paolo, con conseguente paralisi dell'attività dei
Consolati all'estero, in gran parte da analoghe richieste di adempimenti relativi alle domande di cittadinanza da milioni di oriundi. Tanto che, proprio per evitare i lunghi tempi d'attesa della via amministrativa, i discendenti di avi emigrati oltre oceano hanno deciso di ricorrere ai Tribunali civili per ottenere in via giudiziaria il riconoscimento della cittadinanza. In tal modo tuttavia il problema viene semplicemente spostato dalla sede amministrativa a quella giudiziaria, finendo per riprodurre, in sede di ottemperanza alle relative pronunce giurisdizionali, le stesse problematiche di sovraccarico di lavoro che si intenderebbe evitare, con inevitabili ritardi” (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 17 luglio 2024, n.
14589 e i precedenti ivi citati). N. 01590/2025 REG.RIC.
10.1. Deve, invece, essere riconosciuto il rimborso del contributo unificato a favore dell'avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Sul punto, è necessario precisare che, a norma dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio. Infatti
l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2023, n.
146).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate, con restituzione del contributo unificato a favore dell'avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto RA, Referendario, Estensore N. 01590/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Alberto RA
IL PRESIDENTE
RD AN
IL SEGRETARIO