TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, dall'avv. Costanza Bora e dall'avv. Marco Battellini, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DE VELLIS Controparte_1 C.F._2
VALERIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Nonché nei confronti di:
Avv. quale curatore speciale del minore , nato il [...] a CP_2 Persona_1
Macerata (Mc)
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 09.06.2025
PARTE RICORRENTE: chiede pronunciarsi sentenza sullo status
PARTE RESISTENTE: chiede la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19/07/2014 con nel Controparte_1
Comune di Macerata (iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Macerata, doc. 1 parte attrice)
Egli ha in particolare dedotto che:
- tra i coniugi è stata pronunciata la separazione omologata con decreto del Tribunale di Macerata in data 13/07/2022 (cfr. decreto di omologa della separazione consensuale – doc. n. 2) e che da quel momento gli stessi non hanno più ripreso la coabitazione, anzi, la resistente avrebbe intrapreso una nuova frequentazione;
- il figlio minore (nato il [...]) nell'ambito delle condizioni Persona_1
della separazione, concordate congiuntamente tra le parti, veniva affidato in via congiunta ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre ed era posto a carico del padre l'assegno mensile di euro 600,00, da versarsi alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, nonché il 100% delle spese straordinarie poste a carico del;
Parte_1
- Il diritto di visita paterno, pure previsto in sede di separazione, veniva però ostacolato dalla resistente , la quale conduceva con sé il figlio minore a Pietrasanta nel Controparte_1
periodo di spettanza del padre, lasciando peraltro che il minore viaggiasse da solo tra
Pietrasanta e Macerata, affrontando lunghi viaggi (cfr. corrispondenza messaggistica relativa ai viaggi in Toscana - doc. n. 3 all. ricorso); pertanto, era necessario ascoltare il minore.
Con memoria del 11/11/2024 parte resistente chiedeva il rigetto dell'istanza di audizione del minore avanzata da parte ricorrente;
il Giudice non procedeva all'ascolto, considerando la minore età del minore e, invece. chiedeva ai servizi sociali del Comune di Macerata una relazione aggiornata delle condizioni di vita del minore.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costitutiva anche per il merito, in data 31.01.2025, parte resistente , non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di scioglimento del matrimonio ed allegando agli atti l'esistenza di un procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per maltrattamenti in famiglia. Parte_1
In particolare, la ricorrente, nell'atto di costituirsi, chiedeva l'affido esclusivo del minore nonché
l'autorizzazione al trasferimento della residenza a Pietrasanta, ove la stessa avrebbe una relazione stabile ed un impiego;
richiedeva altresì di sottoporre il resistente ad esami tossicologici ed pagina 2 di 4 eventualmente incontri protetti tra padre e figlio e di porre in capo al ricorrente la somma di 2000,00 euro quale contributo al mantenimento del minore.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi il 04.03.2025, comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti, e riferito dal Giudice che dalla documentazione in atti sembrava emergere violenza, le parti erano ascoltate separatamente ed il Giudice relatore poneva in luce come dalla relazione dei servizi sociali emergesse che la genitorialità esercitata dai coniugi non risultava tutelante per il minore.
Parte ricorrente, sentita personalmente, dichiarava di avere un buon rapporto con il figlio e di non essere d'accordo quanto al trasferimento a Pietrasanta considerato che il minore potrebbe rimanere nella casa acquistata dal padre nel 2022 nell'interesse del figlio.
Parte resistente, sentita personalmente, dichiarava la sua volontà di trasferirsi in Toscana, a Pietrasanta, osservando il carattere non pregiudizievole di tale trasferimento;
riferiva, altresì, quanto al rapporto padre-figlio, che il ha un comportamento controllante nei confronti del minore, il quale Parte_1
pertanto, non vive serenamente le telefonate con il padre.
Con ordinanza del 28/04/2024 erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22, mediante i quali il Giudice prevedeva l'affido esclusivo del minore , Persona_1
confermando il collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita paterno come già previsto nell'accordo di separazione, conferiva incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e richiedeva la trasmissione degli atti del procedimento pendente al Tribunale dei Minorenni ( procedimento r.g.n.c. 1042/2024) e del procedimento pendente presso il Tribunale di Lucca (RGNR
3053/2023 – r.g. GIP 2024/2024); quanto al mantenimento del minore, confermava l'importo di 600,00 euro, prevedendo però una diversa distribuzione delle spese straordinarie rispetto all'accordo di separazione omologato, nello specifico ponendo il 70% delle stesse in capo al padre e il 30% in capo alla madre;
oltre a ciò, il Giudice relatore procedeva alla nomina della curatrice speciale del minore
(l'Avv. e nominava quale CTU la dott.ssa (che accettava l'incarico il CP_2 Persona_2
06.05.2025).
Fissata l'udienza del 9.6.2025, a fronte della richiesta sia di parte ricorrente che di parte resistente di pronuncia sullo status, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Sussistono difatti tutti i presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898. pagina 3 di 4 In primo luogo, dall'epoca della separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale in data 13.07.2022, le parti non hanno più ripreso la coabitazione, anzi, la ha intrapreso una CP_1
nuova relazione;
inoltre, risulta ampiamento decorso il termine di sei mesi richiesto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.
Oltre a ciò, la conflittualità tra i coniugi, emersa in causa, così come la loro volontà di divorziarsi, manifestata all'udienza del 9.06.2025 comprova che la comunione di vita tra le parti non può più essere ricostituita.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con Parte_1 Controparte_1
rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Macerata in data 19.7.2014 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Macerata, anno 2014, parte I, serie - n.18
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, dall'avv. Costanza Bora e dall'avv. Marco Battellini, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DE VELLIS Controparte_1 C.F._2
VALERIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Nonché nei confronti di:
Avv. quale curatore speciale del minore , nato il [...] a CP_2 Persona_1
Macerata (Mc)
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 09.06.2025
PARTE RICORRENTE: chiede pronunciarsi sentenza sullo status
PARTE RESISTENTE: chiede la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19/07/2014 con nel Controparte_1
Comune di Macerata (iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Macerata, doc. 1 parte attrice)
Egli ha in particolare dedotto che:
- tra i coniugi è stata pronunciata la separazione omologata con decreto del Tribunale di Macerata in data 13/07/2022 (cfr. decreto di omologa della separazione consensuale – doc. n. 2) e che da quel momento gli stessi non hanno più ripreso la coabitazione, anzi, la resistente avrebbe intrapreso una nuova frequentazione;
- il figlio minore (nato il [...]) nell'ambito delle condizioni Persona_1
della separazione, concordate congiuntamente tra le parti, veniva affidato in via congiunta ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre ed era posto a carico del padre l'assegno mensile di euro 600,00, da versarsi alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, nonché il 100% delle spese straordinarie poste a carico del;
Parte_1
- Il diritto di visita paterno, pure previsto in sede di separazione, veniva però ostacolato dalla resistente , la quale conduceva con sé il figlio minore a Pietrasanta nel Controparte_1
periodo di spettanza del padre, lasciando peraltro che il minore viaggiasse da solo tra
Pietrasanta e Macerata, affrontando lunghi viaggi (cfr. corrispondenza messaggistica relativa ai viaggi in Toscana - doc. n. 3 all. ricorso); pertanto, era necessario ascoltare il minore.
Con memoria del 11/11/2024 parte resistente chiedeva il rigetto dell'istanza di audizione del minore avanzata da parte ricorrente;
il Giudice non procedeva all'ascolto, considerando la minore età del minore e, invece. chiedeva ai servizi sociali del Comune di Macerata una relazione aggiornata delle condizioni di vita del minore.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costitutiva anche per il merito, in data 31.01.2025, parte resistente , non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di scioglimento del matrimonio ed allegando agli atti l'esistenza di un procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per maltrattamenti in famiglia. Parte_1
In particolare, la ricorrente, nell'atto di costituirsi, chiedeva l'affido esclusivo del minore nonché
l'autorizzazione al trasferimento della residenza a Pietrasanta, ove la stessa avrebbe una relazione stabile ed un impiego;
richiedeva altresì di sottoporre il resistente ad esami tossicologici ed pagina 2 di 4 eventualmente incontri protetti tra padre e figlio e di porre in capo al ricorrente la somma di 2000,00 euro quale contributo al mantenimento del minore.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi il 04.03.2025, comparivano, assistite dai rispettivi legali, entrambe le parti, e riferito dal Giudice che dalla documentazione in atti sembrava emergere violenza, le parti erano ascoltate separatamente ed il Giudice relatore poneva in luce come dalla relazione dei servizi sociali emergesse che la genitorialità esercitata dai coniugi non risultava tutelante per il minore.
Parte ricorrente, sentita personalmente, dichiarava di avere un buon rapporto con il figlio e di non essere d'accordo quanto al trasferimento a Pietrasanta considerato che il minore potrebbe rimanere nella casa acquistata dal padre nel 2022 nell'interesse del figlio.
Parte resistente, sentita personalmente, dichiarava la sua volontà di trasferirsi in Toscana, a Pietrasanta, osservando il carattere non pregiudizievole di tale trasferimento;
riferiva, altresì, quanto al rapporto padre-figlio, che il ha un comportamento controllante nei confronti del minore, il quale Parte_1
pertanto, non vive serenamente le telefonate con il padre.
Con ordinanza del 28/04/2024 erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22, mediante i quali il Giudice prevedeva l'affido esclusivo del minore , Persona_1
confermando il collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita paterno come già previsto nell'accordo di separazione, conferiva incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e richiedeva la trasmissione degli atti del procedimento pendente al Tribunale dei Minorenni ( procedimento r.g.n.c. 1042/2024) e del procedimento pendente presso il Tribunale di Lucca (RGNR
3053/2023 – r.g. GIP 2024/2024); quanto al mantenimento del minore, confermava l'importo di 600,00 euro, prevedendo però una diversa distribuzione delle spese straordinarie rispetto all'accordo di separazione omologato, nello specifico ponendo il 70% delle stesse in capo al padre e il 30% in capo alla madre;
oltre a ciò, il Giudice relatore procedeva alla nomina della curatrice speciale del minore
(l'Avv. e nominava quale CTU la dott.ssa (che accettava l'incarico il CP_2 Persona_2
06.05.2025).
Fissata l'udienza del 9.6.2025, a fronte della richiesta sia di parte ricorrente che di parte resistente di pronuncia sullo status, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Sussistono difatti tutti i presupposti richiesti dalla legge ex art. all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898. pagina 3 di 4 In primo luogo, dall'epoca della separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale in data 13.07.2022, le parti non hanno più ripreso la coabitazione, anzi, la ha intrapreso una CP_1
nuova relazione;
inoltre, risulta ampiamento decorso il termine di sei mesi richiesto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.
Oltre a ciò, la conflittualità tra i coniugi, emersa in causa, così come la loro volontà di divorziarsi, manifestata all'udienza del 9.06.2025 comprova che la comunione di vita tra le parti non può più essere ricostituita.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con Parte_1 Controparte_1
rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Macerata in data 19.7.2014 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Macerata, anno 2014, parte I, serie - n.18
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4