CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1187/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7 gennaio 2025
promossa da:
con l'avvocato RIZZUTO ANTONIO FRANCESCO con Parte_1 domicilio eletto in VIA EMILIA LEVANTE N. 81/T 40139 BOLOGNA
- appellante –
contro con l'avvocato e Controparte_1 Controparte_1 con domicilio eletto in VIA G. MARCONI 71 BOLOGNA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 229/2022 del
01.02.2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 229/2022 il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa n. 4031/2020 R.G. promossa da in opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 6828 del 2019 emesso a favore di per la Parte_1 somma di € € 5.958,16, oltre interessi ed accessori, a titolo di compensi professionali, in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato l'ingiunto al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 3.300,16, con interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo;
ha compensato le spese processuali per il 50%,m ponendo il restante 50% a carico di parte opponente.
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunto deduceva la non debenza delle fatture azionate.
In particolare, con riferimento alla fattura n. 10 del 16/11/2018 relativa alla pratica
Manini, argomentava che stante il conferimento congiunto del mandato all'avv. CP_1
e avv. , la stessa avrebbe dovuto indirizzare la richiesta direttamente al comune Pt_1
cliente.
Quanto alla fattura n. 1 del 7/01/2019, ne contestava l'importo siccome contrastante con gli accordi che sarebbero intercorsi tra le parti in relazione all'infruttuoso esito delle pratiche cui la stessa era riferita.
In ogni caso deduceva gravi inadempienze attinenti al rapporto continuativo intercorso tra le parti.
Formulava altresì in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta inadempiente dell'opposta, con riserva di quantificazione nel corso del giudizio.
Si costitutiva l'opposta, contestando le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo.
Venivano acquisite prove orali.
2 La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e il Parte_1
rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte, con conferma del decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di logoramento del rapporto professionale tra le parti;
2 – Erronea motivazione in tema della effettiva attività svolta in studio dall'opposta;
3 – Erronea motivazione in punto di congruità della fattura del 10 del 16/11/2018;
4 - Erronea regolamentazione delle spese processuali.
Si costituiva l'appellato preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello siccome proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 31.01.2024
con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi, previa rimessione sul ruolo per eccessivo carico del relatore, all'udienza del 07.01.2025 senza concessione di termini ulteriori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 342 c.p.c..
La formulazione dell'atto di impugnazione, consente, infatti, di individuare le parti della sentenza impugnate e i motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificabili nell'errata valutazione delle risultanze istruttorie in tema di raggiungimento della prova del fatto costitutivo della domanda relativi all'applicazione delle norme di diritto, addebitati al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 3, n. 20124/2015).
Con il primo motivo, l'appellante censura la decisone del Tribunale in quanto fondata sulla circostanza dell'avvenuto logoramento del rapporto professionale.
Con il secondo motivo, lamenta l'erronea motivazione in tema della effettiva attività svolta in studio dall'opposta.
I due motivi, per stretta connessione, vengono trattati congiuntamente.
Preliminarmente, giova ricordare che per pacifica giurisprudenza della S.C.”( ex aliis:
Cassazione civile sez. IL 27/09/2013, n.22281, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005)
l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, che vede il creditore onerato della dimostrazione della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso (Cass. Ord. n. 14486 del 28/05/2019).
3 Nella fattispecie, è incontestata l'esistenza di un rapporto continuativo tra le parti.
L'istruttoria non ha invece permesso di chiarire il contenuto della prestazione pattuita tra le parti, non potendosi ragguagliare l'entità del compenso soltanto in termini di tempo impiegato dall'opponente nello svolgimento della propria attività.
Infatti, le prove raccolte hanno sì dato conferma della frequentazione e della presenza dell0'avv. in studio, tuttavia non è emerso alcun indizio circa la natura e la Pt_1 complessità dell'attività svolta dalla medesima, nemmeno essendo il tema oggetto del capitolato deferito ai testi.
Né le argomentazioni svolte dall'odierno appellante risultano idonee a confutare e contrastare le ragioni del primo giudice nel riconoscimento parziale del credito vantato.
I motivi, per le ragioni esposte, non sono meritevoli di accoglimento e vanno rigettati.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell' erronea motivazione in punto di congruità della fattura del 10 del 16/11/2018.
A fronte della contestazione dell'ingiunto circa la debenza della somma esposta in fattura, il creditore in sede monitoria non ha offerto elementi utili al fine dello scrutinio di congruità della somma indicata, mancando l'indicazione del valore della controversia e dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali.
In tal modo, resta inevaso l'onere della prova gravante al creditore opposto circa la dimostrazione della fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Per tali ragioni il motivo è infondato e viene respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (cfr. Cass. Ord. n. 1518 del 21/01/2019 per il diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale a favore del legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c.,)
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bologna n. 229/2022 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
4 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
5