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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2400/2024 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, C.F._2 presso il cui studio, sito in questo Viale della Regione, 146, sono domicilite giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., annesso al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
Savarino, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Maria Brivido, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Enrico De Nicola n. 17 presso del predetto difensore.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
1 Per le ricorrenti: “l'avv. Lomonaco conclude insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e, relativamente alle spese del giudizio, si rimette alle determinazioni del
Giudicante.
Per il resistente: “L'avv. Brivido conclude insistendo nelle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 le ricorrenti chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite in un primo tempo con la sentenza resa il 20/7/2010 da questo Tribunale, passata in giudicato, come poi modificata, da ultimo, con il decreto reso in data 21.9.2016, nell'ambito de procedimento n. 449/2016 R.G.
Al riguardo, esponevano che la madre era deceduta il 24.3.2016 e che il padre era tenuto a corrispondere alle stesse la somma di € 900,00, con le spese straordinarie interamente a carico del padre.
Orbene, alla data odierna, erano venuti meno i presupposti dell'obbligo posto a carico del
[...] in quanto la figlia secondogenita convivente con la Controparte_1 Parte_2 sorella entrambe ricorrenti nell'odierno procedimento, era stata assunta a tempo Pt_1 indeterminato dal comune di Caltanissetta - direzione risorse umane - con contratto individuale a tempo pieno, n. 2418, decorrente dal 30/1/2024 comprensivo del c.d. periodo di prova, con la qualifica di Istruttore Amministrativo/contabile, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.570,00 circa, come da buste paga depositate.
Tenuto conto del totale e perdurante disinteresse rivolto dal padre nei confronti delle figlie, a far data dalla vicenda separativa ad oggi, le ricorrenti ritenevano di non dover ricevere più alcuna somma dal resistente, a titolo di contributo al loro mantenimento comprensivo del canone di locazione, non volendo più mantenere alcun rapporto col medesimo, rapporto che sostanzialmente era venuto meno sin dall'anno 2010 e definitivamente conclusosi a seguito del decesso della madre delle ricorrenti,
Persona_1
Precisavano le ricorrenti che solamente ad oggi risultava occupata con contratto a tempo Pt_2 indeterminato, mentre in cerca di occupazione, saltuariamente provvedeva a svolgere qualche Pt_1 attività occasionale che le consentiva di contribuire, insieme alla sorella con cui era convivente, alle esigenze primarie.
Il contratto di locazione dell'immobile in cui vivevano entrambe le ricorrenti, in Caltanissetta alla Via
Lombardo Radice, 9, prorogato sino al 2/3/2026, prevedeva un canone annuale pari ad € 3.600,00 annui (€ 300,00 mensili) e, pertanto, le ricorrenti, al netto della busta paga di e con il tenue Pt_2
2 apporto di riuscivano a fare fronte non solo al detto canone ma, altresì, al pagamento delle Pt_1 utenze domestiche e alle altre necessità primarie di entrambe.
In relazione a quanto sopra, chiedevano la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di corresponsione del contributo per il mantenimento delle figlie, come stabilito con i provvedimenti di cui sopra, al quale, comunque, espressamente rinunciavano.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale aderiva alla Controparte_1 domanda delle ricorrenti.
All'udienza del 19.5.2025, i difensori chiedevano di potere precisare le conclusioni, trattandosi di causa documentale, e il giudice, fatte precisare le conclusioni, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio come stabilite, in seguito all'ultimo procedimento di modifica delle relative condizioni e di cui al decreto reso da questo Tribunale il 21-
26.9.2016 nel procedimento n. 449/2016, deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In particolare, appare sufficiente evidenziare che le ricorrenti, nell'evidenziare la loro complessiva raggiunta indipendenza economica, hanno manifestato la volontà di non volere più ricevere il contributo per il mantenimento dovuto dal padre al quale, peraltro, hanno espressamente rinunciato, avendo, comunque, documentato come la è stata assunta presso il comune di Parte_2
Caltanissetta.
D'altra parte, il resistente si è costituito per aderire alla domanda e chiedere la compensazione delle spese.
Può, quindi, essere revocato il contributo per il mantenimento delle ricorrenti come era stato posto a carico del padre nella misura sopra indicata, potendo essere revocato anche il contributo dovuto per il rimborso delle spese straordinarie che dovevano essere sostenute per intero dal padre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, il difensore delle ricorrenti si è rimesso al Tribunale, per cui, tenuto conto della tipologia del giudizio e dell'adesione del convenuto alla domanda delle ricorrenti, si ravvisano ragioni per compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da e Parte_1 nei confronti di modifica le condizioni Parte_2 Controparte_1 stabilite con la sentenza di divorzio resa da questo Tribunale il 20.7.2010, come già modificata con il decreto reso, da ultimo, da questo Tribunale il 21-26.9.2016, e revoca il contributo per il mantenimento dovuto da in favore delle ricorrenti e il connesso obbligo relativo Controparte_1 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle predette, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
3 Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2400/2024 R.G., promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, C.F._2 presso il cui studio, sito in questo Viale della Regione, 146, sono domicilite giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., annesso al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
Savarino, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Maria Brivido, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Enrico De Nicola n. 17 presso del predetto difensore.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
1 Per le ricorrenti: “l'avv. Lomonaco conclude insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e, relativamente alle spese del giudizio, si rimette alle determinazioni del
Giudicante.
Per il resistente: “L'avv. Brivido conclude insistendo nelle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 le ricorrenti chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite in un primo tempo con la sentenza resa il 20/7/2010 da questo Tribunale, passata in giudicato, come poi modificata, da ultimo, con il decreto reso in data 21.9.2016, nell'ambito de procedimento n. 449/2016 R.G.
Al riguardo, esponevano che la madre era deceduta il 24.3.2016 e che il padre era tenuto a corrispondere alle stesse la somma di € 900,00, con le spese straordinarie interamente a carico del padre.
Orbene, alla data odierna, erano venuti meno i presupposti dell'obbligo posto a carico del
[...] in quanto la figlia secondogenita convivente con la Controparte_1 Parte_2 sorella entrambe ricorrenti nell'odierno procedimento, era stata assunta a tempo Pt_1 indeterminato dal comune di Caltanissetta - direzione risorse umane - con contratto individuale a tempo pieno, n. 2418, decorrente dal 30/1/2024 comprensivo del c.d. periodo di prova, con la qualifica di Istruttore Amministrativo/contabile, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.570,00 circa, come da buste paga depositate.
Tenuto conto del totale e perdurante disinteresse rivolto dal padre nei confronti delle figlie, a far data dalla vicenda separativa ad oggi, le ricorrenti ritenevano di non dover ricevere più alcuna somma dal resistente, a titolo di contributo al loro mantenimento comprensivo del canone di locazione, non volendo più mantenere alcun rapporto col medesimo, rapporto che sostanzialmente era venuto meno sin dall'anno 2010 e definitivamente conclusosi a seguito del decesso della madre delle ricorrenti,
Persona_1
Precisavano le ricorrenti che solamente ad oggi risultava occupata con contratto a tempo Pt_2 indeterminato, mentre in cerca di occupazione, saltuariamente provvedeva a svolgere qualche Pt_1 attività occasionale che le consentiva di contribuire, insieme alla sorella con cui era convivente, alle esigenze primarie.
Il contratto di locazione dell'immobile in cui vivevano entrambe le ricorrenti, in Caltanissetta alla Via
Lombardo Radice, 9, prorogato sino al 2/3/2026, prevedeva un canone annuale pari ad € 3.600,00 annui (€ 300,00 mensili) e, pertanto, le ricorrenti, al netto della busta paga di e con il tenue Pt_2
2 apporto di riuscivano a fare fronte non solo al detto canone ma, altresì, al pagamento delle Pt_1 utenze domestiche e alle altre necessità primarie di entrambe.
In relazione a quanto sopra, chiedevano la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di corresponsione del contributo per il mantenimento delle figlie, come stabilito con i provvedimenti di cui sopra, al quale, comunque, espressamente rinunciavano.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale aderiva alla Controparte_1 domanda delle ricorrenti.
All'udienza del 19.5.2025, i difensori chiedevano di potere precisare le conclusioni, trattandosi di causa documentale, e il giudice, fatte precisare le conclusioni, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio come stabilite, in seguito all'ultimo procedimento di modifica delle relative condizioni e di cui al decreto reso da questo Tribunale il 21-
26.9.2016 nel procedimento n. 449/2016, deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In particolare, appare sufficiente evidenziare che le ricorrenti, nell'evidenziare la loro complessiva raggiunta indipendenza economica, hanno manifestato la volontà di non volere più ricevere il contributo per il mantenimento dovuto dal padre al quale, peraltro, hanno espressamente rinunciato, avendo, comunque, documentato come la è stata assunta presso il comune di Parte_2
Caltanissetta.
D'altra parte, il resistente si è costituito per aderire alla domanda e chiedere la compensazione delle spese.
Può, quindi, essere revocato il contributo per il mantenimento delle ricorrenti come era stato posto a carico del padre nella misura sopra indicata, potendo essere revocato anche il contributo dovuto per il rimborso delle spese straordinarie che dovevano essere sostenute per intero dal padre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, il difensore delle ricorrenti si è rimesso al Tribunale, per cui, tenuto conto della tipologia del giudizio e dell'adesione del convenuto alla domanda delle ricorrenti, si ravvisano ragioni per compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da e Parte_1 nei confronti di modifica le condizioni Parte_2 Controparte_1 stabilite con la sentenza di divorzio resa da questo Tribunale il 20.7.2010, come già modificata con il decreto reso, da ultimo, da questo Tribunale il 21-26.9.2016, e revoca il contributo per il mantenimento dovuto da in favore delle ricorrenti e il connesso obbligo relativo Controparte_1 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle predette, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
3 Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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