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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OL IA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3594/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240030964507000 CONTRIBUTO 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. 090205F20240017023 CONTRIBUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2895/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
=FATTO e DIRITTO= L'odierna parte ricorrente Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), impugna 1) cartella di pagamento n. 059 2024 00309645 07 000 emessa da Agenzia delle Entrate e riscossione – Agente per la riscossione Prov. di Lecce consegnata in data 01/08/2024 per la somma complessiva di € 70,88 di cui: - € 65,00 per contributi consortili relativi all'anno 2023; € 5,88 per diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.; 2) sollecito di pagamento n. 0090205F 2024 0017023 emesso da CRESET SPA con la data del 13/06/2024 e consegnato in data 07/08/2024 per la somma complessiva di € 56,83 di cui: €49,00 per contributi di bonifica anno 2019 ed € 7,83 per accessori.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto con riferimento a diversi motivi:
1. Nullità insanabile delle richieste di pagamento per mancanza del presupposto. Violazione di legge, legge regione Puglia n. 4 del 13/03/2012.
2. Nullità insanabile della cartella di pagamento e del sollecito spedito dalla SpA Creset per mancata attività del Consorzio e mancato beneficio e miglioramento all'immobile del consorziato.
3. Nullità insanabile della cartella di pagamento e dei solleciti spediti da Creset per difetto di motivazione. segnatamente chiedendo a questa Corte di:
“
1. in via preliminare dichiarare la nullità insanabile della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali.
2. previo accertamento dichiarare che gli immobili oggetto della pretesa consortile NULLA hanno ricevuto come miglioramento di bonifica;
3. previo accertamento, dichiarare la nullità degli atti impugnati per la carenza di informazione sulle modalità e misura di deduzione e/o detrazione del contributo richiesto;
4. previo accertamento, dichiarare la nullità degli atti impugnati per carenza di informazione sulle quote del contributo richiesto (la quota dovuta per i fini istituzionali e la quota dovuta per i benefici ricevuti);
5. dichiarare che la ricorrente NULLA DEVE a titolo di contributi ed accessori per gli anni 2019 e 2023;
6. In subordine rettificare la pretesa dell'Ente Consortile;
7. In subordine estremo rettificare la pretesa dell'Ente e/o di ridurla ad equità dopo aver scorporato la quota dovuta per i fini istituzionali dalla quota dovuta per i benefici ed i vantaggi arrecati ai terreni oggetto della pretesa consortile. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Si sono costituiti il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., tutte chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con successiva memoria la ricorrente ha contrastato le avverse deduzioni insistendo sulle proprie richieste. All'odierna udienza pubblica, la causa è stata decisa sulle conclusioni già in atti riportate.
Ciò posto, ad avviso della Corte, il ricorso è privo di fondamento. Rileva preliminarmente questo giudice, che gli adempimenti previsti dall'art. 36, comma 4 ter D.L. n. 248 del 2007 sono stati rispettati e che nessuna nullità affligge i due atti. Infatti, si rinvengono l'indicazione del Dott. Nominativo_3, nel sollecito di pagamento, notificato da CRESET e dNominativo_1lli, nella cartella di pagamento notificata dall'Agenzia della Riscossione ai fini, quali responsabili degli adempimenti di stampa e di notifica della cartella;
tali indicazioni si ritengono idonee a sopperire alla omessa indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali. Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che enunciato il principio secondo il quale "la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere "personalizzato" il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell'Ufficio preposto all'iscrizione a ruolo) E' più che evidente che l'indicazione dell'Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perché rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere "personale" il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La "personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento." (cfr. Cass. 33565/2018, Cass 2020 nr 9106 richiamate da Cass. 8413/2021). Si rileva altresì, che la cartella impugnata risulta ampiamente motivata come si evince dalla lettura in particolare delle pagine pagina 7 e 8 del documento allegato n. 3). Anche la motivazione resa nel sollecito deve ritenersi sufficiente, logica ed ordinata, ancorché concisa e sintetica, al punto che il contribuente è stato posto, comunque, in condizioni di conoscere le ragioni ed il quantum della pretesa fiscale e l'informazione resa ha consentito non solo di comprendere le ragioni della pretesa, ma anche di approntare adeguata ed articolata difesa. Va inoltre precisato che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. In ogni caso la ampiezza argomentativa del ricorso dimostra che la parte ha certamente compreso ogni dettaglio dell'atto impugnato. Le successive censure, attinenti al merito, sono parimenti infondate.
Non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12 (e cioè: promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare.
In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, cit. L.R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Consorzio_3 d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit. (e cioè: 180 giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, con la previsione dell'assegnazione di ulteriori 30 giorni “per sanare l'inadempimento”, su invito della Giunta Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, primo comma, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio dispone ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza. Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati.
Per giurisprudenza costante, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati.
In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. n. 17066/2010; n. 4671/2012).
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (cfr., fra molte, Cass. n. 1742/019 Cass. n. 9511/018, 24356/016, 24070/014)
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Ha specificato la SC (cfr. Cass. n. 1742/2019) che “il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia
o meno destinazione agricola.. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "il quantum debeatur"del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”. Pertanto, se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, - non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza' costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici. Ne consegue che, non avendo l'odierno contribuente impugnato il Piano di classificazione, egli era tenuto a fornire la prova volta a superare la presunzione di sussistenza del beneficio. Nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né la medesima ha allegato alcunché per consentire il superamento della presunzione di cui sopra – anzi la documentazione depositata dal Consorzio prova proprio il contrario
- con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento. Deve osservarsi anche l'estrema genericità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente al piano, tali da non consentire di individuare la specifica censura mossa, sotto il profilo della legittimità del piano, a parte il contestato difetto di beneficio derivante dagli interventi programmi per il fondo in oggetto.
Non può, infine, sottacersi che altro è la carenza di idoneo beneficio derivabile dalle opere idrauliche preventivate, altro è la mancata realizzazione delle stesse. Invero, a fronte della lamentata inerzia del Consorzio, il contribuente, fermo restando il proprio obbligo contributivo, avrebbe al più diritto di far valere – nelle sedi competenti – gli eventuali danni sofferti a causa delle omissioni ascrivibili all'Ente. Va inoltre rammentato che la SC di Cassazione ha precisato, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis) » e che, «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469) – cfr. Cass. N. 29668/2021-. Va, altresì, osservato che la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo ed il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l'evidente conseguenza che l'asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l'obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili. Sul punto è particolarmente conferente e specifica la consulenza tecnica prodotta dall'appellante Consorzio a firma del Dott. Nominativo_4 che- contrariamente alla consulenza di parteafferma la sussistenza del beneficio diretto e specifico in favore degli immobili della contribuente, con allegato l'elenco dei lavori effettuati dal Consorzio nel periodo di riferimento. Va, infine, sottolineato che l'obbligo del contributo consortile, non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale, “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale, sent. n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ”il beneficio che giustifica l'assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono
Ogni altro argomento difensivo, resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bari definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo rigetta. Spese compensate. Così deciso in Bari, addì 15.12.2025 Il giudice monocratico Dr. Maria Mitola
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OL IA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3594/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240030964507000 CONTRIBUTO 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. 090205F20240017023 CONTRIBUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2895/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
=FATTO e DIRITTO= L'odierna parte ricorrente Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), impugna 1) cartella di pagamento n. 059 2024 00309645 07 000 emessa da Agenzia delle Entrate e riscossione – Agente per la riscossione Prov. di Lecce consegnata in data 01/08/2024 per la somma complessiva di € 70,88 di cui: - € 65,00 per contributi consortili relativi all'anno 2023; € 5,88 per diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.; 2) sollecito di pagamento n. 0090205F 2024 0017023 emesso da CRESET SPA con la data del 13/06/2024 e consegnato in data 07/08/2024 per la somma complessiva di € 56,83 di cui: €49,00 per contributi di bonifica anno 2019 ed € 7,83 per accessori.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto con riferimento a diversi motivi:
1. Nullità insanabile delle richieste di pagamento per mancanza del presupposto. Violazione di legge, legge regione Puglia n. 4 del 13/03/2012.
2. Nullità insanabile della cartella di pagamento e del sollecito spedito dalla SpA Creset per mancata attività del Consorzio e mancato beneficio e miglioramento all'immobile del consorziato.
3. Nullità insanabile della cartella di pagamento e dei solleciti spediti da Creset per difetto di motivazione. segnatamente chiedendo a questa Corte di:
“
1. in via preliminare dichiarare la nullità insanabile della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali.
2. previo accertamento dichiarare che gli immobili oggetto della pretesa consortile NULLA hanno ricevuto come miglioramento di bonifica;
3. previo accertamento, dichiarare la nullità degli atti impugnati per la carenza di informazione sulle modalità e misura di deduzione e/o detrazione del contributo richiesto;
4. previo accertamento, dichiarare la nullità degli atti impugnati per carenza di informazione sulle quote del contributo richiesto (la quota dovuta per i fini istituzionali e la quota dovuta per i benefici ricevuti);
5. dichiarare che la ricorrente NULLA DEVE a titolo di contributi ed accessori per gli anni 2019 e 2023;
6. In subordine rettificare la pretesa dell'Ente Consortile;
7. In subordine estremo rettificare la pretesa dell'Ente e/o di ridurla ad equità dopo aver scorporato la quota dovuta per i fini istituzionali dalla quota dovuta per i benefici ed i vantaggi arrecati ai terreni oggetto della pretesa consortile. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Si sono costituiti il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., tutte chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con successiva memoria la ricorrente ha contrastato le avverse deduzioni insistendo sulle proprie richieste. All'odierna udienza pubblica, la causa è stata decisa sulle conclusioni già in atti riportate.
Ciò posto, ad avviso della Corte, il ricorso è privo di fondamento. Rileva preliminarmente questo giudice, che gli adempimenti previsti dall'art. 36, comma 4 ter D.L. n. 248 del 2007 sono stati rispettati e che nessuna nullità affligge i due atti. Infatti, si rinvengono l'indicazione del Dott. Nominativo_3, nel sollecito di pagamento, notificato da CRESET e dNominativo_1lli, nella cartella di pagamento notificata dall'Agenzia della Riscossione ai fini, quali responsabili degli adempimenti di stampa e di notifica della cartella;
tali indicazioni si ritengono idonee a sopperire alla omessa indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali. Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che enunciato il principio secondo il quale "la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere "personalizzato" il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell'Ufficio preposto all'iscrizione a ruolo) E' più che evidente che l'indicazione dell'Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perché rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere "personale" il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La "personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento." (cfr. Cass. 33565/2018, Cass 2020 nr 9106 richiamate da Cass. 8413/2021). Si rileva altresì, che la cartella impugnata risulta ampiamente motivata come si evince dalla lettura in particolare delle pagine pagina 7 e 8 del documento allegato n. 3). Anche la motivazione resa nel sollecito deve ritenersi sufficiente, logica ed ordinata, ancorché concisa e sintetica, al punto che il contribuente è stato posto, comunque, in condizioni di conoscere le ragioni ed il quantum della pretesa fiscale e l'informazione resa ha consentito non solo di comprendere le ragioni della pretesa, ma anche di approntare adeguata ed articolata difesa. Va inoltre precisato che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. In ogni caso la ampiezza argomentativa del ricorso dimostra che la parte ha certamente compreso ogni dettaglio dell'atto impugnato. Le successive censure, attinenti al merito, sono parimenti infondate.
Non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12 (e cioè: promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare.
In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, cit. L.R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Consorzio_3 d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit. (e cioè: 180 giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, con la previsione dell'assegnazione di ulteriori 30 giorni “per sanare l'inadempimento”, su invito della Giunta Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, primo comma, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio dispone ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza. Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati.
Per giurisprudenza costante, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati.
In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. n. 17066/2010; n. 4671/2012).
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (cfr., fra molte, Cass. n. 1742/019 Cass. n. 9511/018, 24356/016, 24070/014)
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Ha specificato la SC (cfr. Cass. n. 1742/2019) che “il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia
o meno destinazione agricola.. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "il quantum debeatur"del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”. Pertanto, se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, - non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza' costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici. Ne consegue che, non avendo l'odierno contribuente impugnato il Piano di classificazione, egli era tenuto a fornire la prova volta a superare la presunzione di sussistenza del beneficio. Nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né la medesima ha allegato alcunché per consentire il superamento della presunzione di cui sopra – anzi la documentazione depositata dal Consorzio prova proprio il contrario
- con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento. Deve osservarsi anche l'estrema genericità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente al piano, tali da non consentire di individuare la specifica censura mossa, sotto il profilo della legittimità del piano, a parte il contestato difetto di beneficio derivante dagli interventi programmi per il fondo in oggetto.
Non può, infine, sottacersi che altro è la carenza di idoneo beneficio derivabile dalle opere idrauliche preventivate, altro è la mancata realizzazione delle stesse. Invero, a fronte della lamentata inerzia del Consorzio, il contribuente, fermo restando il proprio obbligo contributivo, avrebbe al più diritto di far valere – nelle sedi competenti – gli eventuali danni sofferti a causa delle omissioni ascrivibili all'Ente. Va inoltre rammentato che la SC di Cassazione ha precisato, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis) » e che, «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469) – cfr. Cass. N. 29668/2021-. Va, altresì, osservato che la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo ed il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l'evidente conseguenza che l'asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l'obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili. Sul punto è particolarmente conferente e specifica la consulenza tecnica prodotta dall'appellante Consorzio a firma del Dott. Nominativo_4 che- contrariamente alla consulenza di parteafferma la sussistenza del beneficio diretto e specifico in favore degli immobili della contribuente, con allegato l'elenco dei lavori effettuati dal Consorzio nel periodo di riferimento. Va, infine, sottolineato che l'obbligo del contributo consortile, non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale, “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale, sent. n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ”il beneficio che giustifica l'assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono
Ogni altro argomento difensivo, resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bari definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo rigetta. Spese compensate. Così deciso in Bari, addì 15.12.2025 Il giudice monocratico Dr. Maria Mitola