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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162/19 vertente
tra
(C.F. ) domiciliato in via Peripoli 91 di Condofuri presso e Parte_1 C.F._1
nello studio dell'avv. Roberto Pizzi che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Piazza Salimbeni n. 3 iscritta nel Registro delle Controparte_1 CP_1
Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzitelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Spagnolio 14/A
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1119/18 pubblicata in data 11/7/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante avv. ha difeso la in un giudizio Parte_1 Parte_2
tra la stessa e la , che si è concluso con una sentenza (sent. N. Controparte_2
Contr 1404/2013) che ha condannato a restituire alla Società , per effetto Parte_2
di un ricalcolo delle partite debitorie transitate su conto corrente, la somma di euro 133.296,38 oltre alle spese di lite liquidate in euro 12.912,00 oltre IVA e CPA .
Per le spese e competenze del giudizio innanzi indicate non è stata disposta la distrazione;
esse,
pertanto, sono da intendersi liquidate in favore di parte attrice e compongono il credito giudiziale che,
Co in forza di detta sentenza, la società vanta nei confronti della Controparte_2
tale sentenza è tuttora sottoposta a gravame davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria
[...]
(RG 126/2014- prossima udienza: 9.1.2020).
Con atto per Notaio del 20.3.2014 n. rep. 87321 e n. racc. 23508 la Società Persona_1 [...]
ha ceduto parte del credito vantato in forza della citata sentenza (e Parte_2
precisamente la somma di euro 12.912,00) all'avv. “quale corrispettivo della sua Parte_1
prestazione professionale”.
In forza di tale cessione di credito, l'avv. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria un decreto ingiuntivo iscritto al n. RG 3774/2014 del Tribunale di Reggio Calabria con cui si ingiungeva alla il pagamento della somma di euro 16.137,360 Controparte_2
oltre spese di procedura.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione chiedendo Controparte_2
la revoca del sopra indicato decreto ingiuntivo, eccependo, inoltre l'inopponibilità della cessione del credito, in quanto non trascritto prima della sua assegnazione alla società terza CP_5
, a seguito di pignoramento presso terzi nei confronti di 3 C Centro Distribuzione srl,
[...]
notificato a quest'ultima in data 26/9/13.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n.
119/2018, pubblicata l'11/7/2018 così statuiva:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il
2 decreto ingiuntivo n. 1049/2014 emesso 1'8.12.2014 e depositato il 09.12.2014;
2. Condanna a rifondere in favore dell'opponente le spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi € 1.617,50, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 150/0 ed € 179,90 per spese vive.
Avverso detta sentenza con atto, notificato il 12/2/19, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, della quale chiedevano la riforma con il rigetto dell'opposizione ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16/2/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 5/2/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno.
La Suprema Corte, sull'argomento ha ritenuto che la notifica di un atto processuale si intende
perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la
tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata
nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica
possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi
ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione
dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento,
ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la
rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di
ragionevolezza (Cass. 7826/16).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che l'appello è stato consegnato agli
Ufficiali Giudiziari in data 11/2/19, ultimo giorno utile per la notifica;
pertanto, lo stesso, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato deve considerarsi tempestivo.
3 2) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e mancata applicazione dell'art. 282 c.p.c. per avere, il primo giudice, negato l'efficacia di titolo esecutivo alla sentenza contenente il credito azionato con il procedimento per D.I.
2.1) Giova, preliminarmente osservare, che il credito posto a fondamento della domanda monitoria non è quello dichiarato nella sentenza N. 1404/2013, che riguarda il rapporto tra
[...]
e la società , ma quello relativo alla cessione di Controparte_2 Parte_2
credito, pari alle spese legali liquidate nella suddetta sentenza, tra la ed Parte_2
il con atto per Notaio del 20.3.2014 n. rep. 87321 e n. racc. 23508. Parte_1 Persona_1
Ciò premesso non appare condivisibile l'assunto del Tribunale, che nega la cessione del credito non essendo la sentenza in oggetto definitiva, in quanto la detta sentenza è, comunque, esecutiva, pertanto,
il credito esiste e può essere ceduto.
Ovviamente la cessione è sotto la condizione risolutiva della revoca della sentenza fonte del credito ceduto.
Contr Era, pertanto, onere della provare la revoca della sentenza fonte del credito, prova che non è
stata dalla stessa fornita, anzi risulta dagli atti, avendola depositata l'appellante unitamente alla
Contr comparsa conclusionale, che l'appello proposto dalla alla detta sentenza è stato rigettato dalla
Corte d'Appello con la sentenza n° 172/2023.
In ogni caso, però, a questo punto, occorre esaminare l'eccezione subordinata di inopponibilità della cessione, riproposta in sede di comparsa di risposta da non esaminata dal Controparte_2
primo giudice.
Contr
ritiene che la cessione del credito oggetto del giudizio, sia inopponibile alla stessa, in quanto tutte le somme portate sulla sentenza N. 1404/2013, ivi comprese le spese legali, sono state dalla stessa pagate alla società terza , a seguito di ordinanza di assegnazione Controparte_5
nell'ambito del pignoramento presso terzi esperito da nei confronti di 3 C Controparte_5
Centro Distribuzione srl, notificato in data 26/9/2013.
Dalla documentazione versata in atti risulta che con atto di pignoramento presso terzi, notificato in
4 data 26/9/2013, pignorava presso ( terzo) Controparte_5 Controparte_2
tutte le somme da quest'ultima dovute a 3 Parte_2
In data 31/10/14 veniva notificata a l'ordinanza di assegnazione delle suddette Controparte_2
somme che venivano corrisposte a . Controparte_5
Co La cessione del credito dalla all'Avv. è stata effettuata in data 20/03/2014 per atto in Parte_1
Notar e soltanto in data 31/10/2014 la società terza, rispetto alle odierne parti in causa, Per_1
notificava un provvedimento di assegnazione somme;
pertanto, l'Avv. ben poteva CP_6
richiedere, come ha fatto in data 20/11/2014, il decreto ingiuntivo non essendo a conoscenza dell'avvenuto pignoramento delle somme.
Tuttavia, è evidente che la notifica del 26/09/2013 del pignoramento presso terzi a 3
[...]
è avvenuta prima che la stessa cedesse il credito al (20/3/14) e prima Parte_2 Parte_1
Contr che la detta cessione venisse notificata a n data 27/3/14.
Contr Pertanto, l'eccezione formulata dalla risulta fondata, in quanto a norma dell'art. 2914 c.c.n. 2
non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto successivamente al pignoramento.
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata,
seppur con diversa motivazione.
3.) Atteso l'esito complessivo del giudizio sussistono evidenti ragioni di opportunità per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
5 indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale
della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto
processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di
introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte
dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo
unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1119/18 pubbl. il 11/7/18, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
decide:
rigetta l'appello;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
6 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162/19 vertente
tra
(C.F. ) domiciliato in via Peripoli 91 di Condofuri presso e Parte_1 C.F._1
nello studio dell'avv. Roberto Pizzi che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Piazza Salimbeni n. 3 iscritta nel Registro delle Controparte_1 CP_1
Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzitelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Spagnolio 14/A
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1119/18 pubblicata in data 11/7/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante avv. ha difeso la in un giudizio Parte_1 Parte_2
tra la stessa e la , che si è concluso con una sentenza (sent. N. Controparte_2
Contr 1404/2013) che ha condannato a restituire alla Società , per effetto Parte_2
di un ricalcolo delle partite debitorie transitate su conto corrente, la somma di euro 133.296,38 oltre alle spese di lite liquidate in euro 12.912,00 oltre IVA e CPA .
Per le spese e competenze del giudizio innanzi indicate non è stata disposta la distrazione;
esse,
pertanto, sono da intendersi liquidate in favore di parte attrice e compongono il credito giudiziale che,
Co in forza di detta sentenza, la società vanta nei confronti della Controparte_2
tale sentenza è tuttora sottoposta a gravame davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria
[...]
(RG 126/2014- prossima udienza: 9.1.2020).
Con atto per Notaio del 20.3.2014 n. rep. 87321 e n. racc. 23508 la Società Persona_1 [...]
ha ceduto parte del credito vantato in forza della citata sentenza (e Parte_2
precisamente la somma di euro 12.912,00) all'avv. “quale corrispettivo della sua Parte_1
prestazione professionale”.
In forza di tale cessione di credito, l'avv. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria un decreto ingiuntivo iscritto al n. RG 3774/2014 del Tribunale di Reggio Calabria con cui si ingiungeva alla il pagamento della somma di euro 16.137,360 Controparte_2
oltre spese di procedura.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione chiedendo Controparte_2
la revoca del sopra indicato decreto ingiuntivo, eccependo, inoltre l'inopponibilità della cessione del credito, in quanto non trascritto prima della sua assegnazione alla società terza CP_5
, a seguito di pignoramento presso terzi nei confronti di 3 C Centro Distribuzione srl,
[...]
notificato a quest'ultima in data 26/9/13.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n.
119/2018, pubblicata l'11/7/2018 così statuiva:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il
2 decreto ingiuntivo n. 1049/2014 emesso 1'8.12.2014 e depositato il 09.12.2014;
2. Condanna a rifondere in favore dell'opponente le spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi € 1.617,50, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 150/0 ed € 179,90 per spese vive.
Avverso detta sentenza con atto, notificato il 12/2/19, proponeva appello , eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, della quale chiedevano la riforma con il rigetto dell'opposizione ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16/2/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 5/2/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno.
La Suprema Corte, sull'argomento ha ritenuto che la notifica di un atto processuale si intende
perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la
tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata
nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica
possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi
ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione
dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento,
ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la
rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di
ragionevolezza (Cass. 7826/16).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che l'appello è stato consegnato agli
Ufficiali Giudiziari in data 11/2/19, ultimo giorno utile per la notifica;
pertanto, lo stesso, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato deve considerarsi tempestivo.
3 2) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e mancata applicazione dell'art. 282 c.p.c. per avere, il primo giudice, negato l'efficacia di titolo esecutivo alla sentenza contenente il credito azionato con il procedimento per D.I.
2.1) Giova, preliminarmente osservare, che il credito posto a fondamento della domanda monitoria non è quello dichiarato nella sentenza N. 1404/2013, che riguarda il rapporto tra
[...]
e la società , ma quello relativo alla cessione di Controparte_2 Parte_2
credito, pari alle spese legali liquidate nella suddetta sentenza, tra la ed Parte_2
il con atto per Notaio del 20.3.2014 n. rep. 87321 e n. racc. 23508. Parte_1 Persona_1
Ciò premesso non appare condivisibile l'assunto del Tribunale, che nega la cessione del credito non essendo la sentenza in oggetto definitiva, in quanto la detta sentenza è, comunque, esecutiva, pertanto,
il credito esiste e può essere ceduto.
Ovviamente la cessione è sotto la condizione risolutiva della revoca della sentenza fonte del credito ceduto.
Contr Era, pertanto, onere della provare la revoca della sentenza fonte del credito, prova che non è
stata dalla stessa fornita, anzi risulta dagli atti, avendola depositata l'appellante unitamente alla
Contr comparsa conclusionale, che l'appello proposto dalla alla detta sentenza è stato rigettato dalla
Corte d'Appello con la sentenza n° 172/2023.
In ogni caso, però, a questo punto, occorre esaminare l'eccezione subordinata di inopponibilità della cessione, riproposta in sede di comparsa di risposta da non esaminata dal Controparte_2
primo giudice.
Contr
ritiene che la cessione del credito oggetto del giudizio, sia inopponibile alla stessa, in quanto tutte le somme portate sulla sentenza N. 1404/2013, ivi comprese le spese legali, sono state dalla stessa pagate alla società terza , a seguito di ordinanza di assegnazione Controparte_5
nell'ambito del pignoramento presso terzi esperito da nei confronti di 3 C Controparte_5
Centro Distribuzione srl, notificato in data 26/9/2013.
Dalla documentazione versata in atti risulta che con atto di pignoramento presso terzi, notificato in
4 data 26/9/2013, pignorava presso ( terzo) Controparte_5 Controparte_2
tutte le somme da quest'ultima dovute a 3 Parte_2
In data 31/10/14 veniva notificata a l'ordinanza di assegnazione delle suddette Controparte_2
somme che venivano corrisposte a . Controparte_5
Co La cessione del credito dalla all'Avv. è stata effettuata in data 20/03/2014 per atto in Parte_1
Notar e soltanto in data 31/10/2014 la società terza, rispetto alle odierne parti in causa, Per_1
notificava un provvedimento di assegnazione somme;
pertanto, l'Avv. ben poteva CP_6
richiedere, come ha fatto in data 20/11/2014, il decreto ingiuntivo non essendo a conoscenza dell'avvenuto pignoramento delle somme.
Tuttavia, è evidente che la notifica del 26/09/2013 del pignoramento presso terzi a 3
[...]
è avvenuta prima che la stessa cedesse il credito al (20/3/14) e prima Parte_2 Parte_1
Contr che la detta cessione venisse notificata a n data 27/3/14.
Contr Pertanto, l'eccezione formulata dalla risulta fondata, in quanto a norma dell'art. 2914 c.c.n. 2
non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto successivamente al pignoramento.
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata,
seppur con diversa motivazione.
3.) Atteso l'esito complessivo del giudizio sussistono evidenti ragioni di opportunità per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
5 indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale
della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto
processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di
introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte
dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo
unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1119/18 pubbl. il 11/7/18, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
decide:
rigetta l'appello;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
6 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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