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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 01/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 745/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bellabarba Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle CP_1
liti a rogito del notaio di Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Per_1
Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del I aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002690195, notificata il 25 novembre 2024 e relativa ad atto di accertamento n. 0690.19/12/2018.0103169 del 19/12/2018 riferibile al 2014, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.788,12 per supposta violazione relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, contestando la legittimità dell'atto opposto per tardiva notifica dell'accertamento presupposto, avvenuta solo nel 2018, e conseguente decadenza dal potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, la maturazione del termine di prescrizione tra la notifica dell'accertamento e quella dell'ordinanza-ingiunzione, peraltro notificata invalidamente a lui anziché alla società . Controparte_2
Sottolineava, altresì, la situazione di decozione della società dichiarata fallita nel 2018. CP_2
Insistevano nell'annullamento della citata ordinanza-ingiunzione.
Con memoria depositata il 16 febbraio 2025 si costituiva l' domandando la cessazione CP_1
della materia del contendere, essendo state annullate in via di autotutela le ordinanze-ingiunzioni opposte, con compensazione delle spese in ragione dell'acquiescenza all'orientamento del Tribunale
e dei contrastanti giurisprudenziali in materia.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del I aprile 2025, in cui i ricorrenti si sono associato alla cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese, e viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e motivi della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In aderenza alle concordi richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervento annullamento, in via amministrativa, dell'ordinanza- ingiunzione opposta n. OI-002690195.
Quanto alle spese, in applicazione del criterio di soccombenza virtuale, va rilevato che l' ha agito in senso conforme alla richiesta del ricorrente senza indugio dall'instaurazione del CP_1
contraddittorio e che sulla questione giuridica sottesa sul dies a quo da cui computare i termini per la notifica dell'accertamento, effettivamente avvenuta nel 2018, vi sono contrastanti orientamenti.
Va infine rilevato che, ai sensi dell'art. 120 l. Fall., dalla chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi e che la notifica è stata correttamente inviata al trasgressore, che peraltro non ha eccepito il proprio difetto di titolarità nel merito della posizione passiva.
Ne discende la compensazione delle spese, anche tenuto conto della complessità della questione giuridica sottesa alla decorrenza del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 a seguito di depenalizzazione dell'illecito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan