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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6171 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n..2617/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4106/2021 pubblicata il 16.12.21 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Bellopede Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2017, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.132/17/ALC emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta ed avente ad oggetto l'ingiunzione della somma di € 6.885,65 per violazione:
-dell'art.4 bis comma 2 d. lgs 181/2000 (omessa consegna alla lavoratrice di copia del contratto di lavoro), CP_2 -dell'art.23 D.P.R. 30.6.65 (omessa trasmissione all'INAIL dei dati della lavoratrice ), Persona_1
-dell'art.3 comma 3 D.L. 12/02 (mancato invio nei termini di legge del modello UNILAV per la lavoratrice ). CP_2
L'opponente lamentava: la violazione dell'art.14 della legge n.689/81 sul termine di contestazione della sanzione ammnistrativa;
l'erronea contestazione della violazione di cui all'art.4 bis comma 2 del d. lgs n.181/00; l'erronea irrogazione delle sanzioni del previgente art.3 comma 3 D.L. n.12/02.
Si costituiva la parte resistente, la quale contestava gli avversi motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , quantificate in euro 2.588,00. CP_1
Proponeva appello il rilevando: Parte_1
-che il Tribunale aveva omesso di motivare adeguatamente in ordine alle cause ostative all'immediata contestazione delle violazioni, atteso che già l'1.8.14, data di accesso degli ispettori del lavoro presso il negozio, erano evidenti le violazioni da contestare al trasgressore e che i documenti ricevuti il 16.9.14 (DD.MM. 10 del periodo giugno/settembre e versamenti aggiornati al 17.11.14 con i contributi di ottobre 2014) non erano pertinenti,
-che il Tribunale aveva ritenuto che l'assunzione della doveva CP_2 essere preceduta dalla lettera prescritta dall'art.4 bis comma 2 d. lgs n.181/00 ma che ciò era in contrasto con il suo mancato inquadramento,
-che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la attenuazione della sanzione di cui all'art.3 comma 3 d.l. n.12/02 tenuto conto della contestuale assunzione della lavoratrice ribadendo che CP_2 la lavoratrice fu assunta al momento dell'accertamento CP_2
pag. 2/10 (01.08.14) e tenuta in organico successivamente, con effetto retroattivo dal 22.07.14, chiedendo “1) In via principale, accertato il decorso del termine di
90 giorni per la contestazione delle violazioni ex art. 14 L.689/81, annullare l'Ordinanza–Ingiunzione 132/17/ALC notificata il 26.05.17 ed il supposto Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. CE
00002/2014 - 495-01 redatto l'01.12.14 da personale del di CP_3
; 2) In via subordinata: a) annullare la contestazione ex art. CP_1
4 bis, primo periodo, comma 2, d. Lgs. 181/00, assorbita dalla violazione ex art. 3 co. 3 D.L. 12/02; b) affievolire la sanzione per il lavoro irregolare in ragione della normalizzazione mediante assunzione della lavoratrice di conseguenza ridurre al CP_2 minimo edittale la sanzione ex previgente art. 3 co. 3 D.L. 12/02, ovvero ad € 1.300,00 per il rapporto di lavoro irregolare della CP_2 oltre ad € 270,00 per i nove giorni di lavoro precedenti al suo inquadramento;
3) con il giusto regolamento delle competenze di lite.”.
Resisteva al gravame l' rilevando: Controparte_1
-che, in relazione alla violazione dell'art. 14 l. 689/81, il Giudice di prime cure aveva correttamente motivato la propria decisione, avendo identificato il dies a quo non nel giorno dell'accertamento ispettivo (1.8.2014), ma in quello (successivo) in cui, dopo che controparte, in data 16.09.2014 aveva fornito alla P.A. il documento che la stessa le aveva richiesto dopo tale accertamento, era stato completato quest'ultimo,
-che non era possibile ritenere che l'art.4 bis co. 2 D.Lgs n.181/00 fosse stato assorbito nell'art.3 comma 3 d.l. 12/02 per non essere stato consegnato il modello entro il giorno antecedente a Pt_2 quello di inizio dell'attività lavorativa, e dunque almeno entro il
31.07.2014 poichè la procedura di assunzione della sig.ra era CP_2 incompleta alla data del 1.08.2014, giorno in cui si era svolto pag. 3/10 l'accesso ispettivo, e dunque vi era la violazione della disciplina di cui all'art. 4 bis co. 2 D.Lgs 181/00,
-che la regolarizzazione della lavoratrice era avvenuta il giorno stesso dell'accertamento e non prima dello stesso per cui era corretta l'applicazione della maxisanzione.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della udienza del 4.10.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 18.4.2023; seguiva provvedimento di riassegnazione della causa ad altro consigliere civile ed alcuni rinvii d'ufficio, in ultimo alla udienza dell'11.2.2025; nelle more, per effetto del decreto n.402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa
Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
************
I dati accertati dagli ispettori non sono contestati: in occasione dell'accesso ispettivo dell'1.8.2014 presso l'attività di parrucchieria del furono trovate intente al lavoro la sig.ra Pt_1 senza alcun contratto di lavoro (da 9 giorni) e la sig.ra CP_2
cognata del senza che vi fosse stata Persona_1 Pt_1 alcuna comunicazione all'Inail.
In primo luogo si rileva come non vi siano state, neppure in primo grado, censure in ordine alla contestazione relativa alla , Per_1 rispetto alla quale, pertanto, l'ordinanza ingiunzione è pienamente legittima.
pag. 4/10 Quanto al vizio procedimentale ed ai rilievi relativi alla posizione della , l'appello è infondato sotto tutti i profili contestati. CP_2
L'appellante si duole in primo luogo della motivazione del Tribunale laddove ha escluso la violazione del termine di cui all'art.14 legge n.689/81 ben potendo gli ispettori elevare la contestazione il giorno stesso dell'accesso (1.8.14), senza attendere i documenti inviati ad ottobre.
In proposito, deve essere precisato che per “avvenuto accertamento” si intende l'attività amministrativa che contempla non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (Cass. Civ., Sez. I, 11/6/2003, n. 9357; Cass. Civ.,
Sez. III, 18/2/2000, n. 1866).
In quest'ottica, è chiaro che il dies a quo per il computo dei novanta giorni prescritti dalla norma non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui l'autorità accertatrice acquisisce la piena conoscenza dell'illecito attraverso la valutazione delle risultanze allegate all'attività di indagine svolta contemplando, altresì, il profilo relativo all'individuazione della sanzione applicabile (Cass. Sez. lav., 17/2/2004, n. 3115).
Risulta evidente, pertanto, come la disposizione di cui all'art. 14,
2° comma, della legge n.689/1981 non comporti l'automatica predeterminazione del limite temporale della fase procedimentale di accertamento dell'infrazione amministrativa (Cass. Civ., Sez. I,
19/5/2000, n. 6531), tuttavia, la Giurisprudenza di Legittimità ha all'uopo precisato che il processo di valutazione dell'idoneità del fatto ad integrare comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro un tempo ragionevole>>
(Cass., Sez. I, 19/5/2004, n. 9456).
pag. 5/10 Di conseguenza, la disposizione in esame va intesa nel senso che termine per la contestazione (non immediata) degli addebiti inizia a decorrere dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato>> (Cass., Sez. I, 19/5/2004,
n. 9456 cit.).
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, dunque, il limite temporale accordato all'organo addetto ad accertare l'osservanza delle disposizioni che si assumono violate va individuato nel principio di ragionevolezza, nel senso che l'accertamento deve, comunque, avvenire entro un termine congruo.
Al fine dell'individuazione di tale termine di ragionevolezza, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., Sez. I, 7/5/2005,
n. 8692), va considerato che non esiste una regola valevole per tutti gli accertamenti dal momento che questi possono avere un diverso grado di complessità, pertanto, la legittimità della durata del procedimento di accertamento va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (Cass., Sez. lav., 17/4/2004, n.
7346).
Dunque, nel sistema delineato dalla legge n.689/1981, spetta al giudice del merito sindacare se un determinato accertamento sia avvenuto in un tempo ragionevole ( ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione>>, Cass. Civ., Sez. I, 19/5/2000, n. 6531; Cass. Civ.,
Sez. I, 24/2/2000, n. 2088).
Dal rapporto conclusivo dell'1.12.14 risulta come siano stati acquisiti ulteriori documenti successivamente all'accesso: verbale interlocutorio n.39 del 16.9.14, visura camerale e DDMM1O/2 e Uniemens per il periodo giugno settembre 2014, FF24 aggiornati al versamento del 17.11.14, DM di ottobre 2014 + mod. F24- Artcom- Arc attestante l'iscrizione del titolare sig. alla gestione Parte_1
pag. 6/10 commercianti INPS con allegato prospetto riepilogativo dei contributi dovuti per il 2014 (compresi quelli imputati al cod. Ap e relativi alla posizione della sig.ra coadiuvante). Persona_1
Pertanto, al momento dell'accesso, l' non aveva a CP_1 disposizione tutti gli elementi per poter procedere alla contestazione immediata e solo dalla completa elaborazione e controllo della documentazione acquisita successivamente (ed indicata espressamente) potevano decorrere i 90 gg previsti dalla norma.
Sotto tale profilo la contestazione avvenuta il 7.1.2015 rispetto alla conclusione degli accertamenti dell'1.12.14 è rispettosa della norma
(lo stesso dicasi laddove il termine di partenza fosse quello del
16.10.14).
Quanto alle contestazioni relative alle sanzioni irrogate per la posizione della medesima . CP_2
Pretestuosa è la contestazione in ordine alla insussistenza della violazione di cui all'art.4 bis comma 2 d. lgs n.181/00 in quanto la era lavoratrice in nero. CP_2
La appellante sostiene che poiché la lavoratrice non era regolare non era configurabile alcun obbligo di rispettare la norma che impone che
“all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro…”.
La norma sanziona (come avvenuto;
cfr. verbale in atti “per non aver consegnato alla lavoratrice all'atto dell'assunzione, CP_2 copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro oppure il contratto individuale di lavoro”) la condotta omissiva del datore di lavoro che in questo caso si è realizzata appieno (aspetto incontestato dalla stessa ricostruzione dell'appellante) e non è certo la natura “in nero” del rapporto di lavoro a giustificare l'esonero pag. 7/10 (anzi tipicamente la condotta si realizza laddove il rapporto è irregolare).
SI (a voler utilizzare il termine invocato all'appellante) sarebbe consentire la legittimità di una condotta illecita (omessa consegna lettera assunzione) sul presupposto di una situazione di fatto illecita (rapporto di lavoro in nero).
Correttamente il Tribunale ha escluso poi la ricorrenza della ipotesi di attenuazione della sanzione di cui all'art.3 comma 3 d.l. n.12/02.
Tale articolo stabilisce che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”.
La Corte di Cassazione (ordinanza n.33644/2022, proprio su caso identico) ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 183 del
2010, la sanzione amministrativa attenuata prevista per il caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, si applica solo ove il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontanea del lavoratore, in epoca anteriore all'accertamento, così facendo emergere il lavoro sommerso”.
In motivazione si legge “4.1. appare chiaro il tenore letterale della norma (esattamente colto dalla Corte territoriale: al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza), nel senso dell'attenuazione della
pag. 8/10 sanzione, non già come infondatamente preteso (in palese violazione della lettera) alla stregua di regolarizzazione successiva all'accesso ispettivo di accertamento del lavoratore impiegato irregolarmente, ma al contrario “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”, ma in epoca anteriore all'accertamento, così da evidenziare la resipiscenza del soggetto di esso destinatario, che abbia con tale regolarizzazione fatto emergere il lavoro sommerso: in corrispondenza alla ratio della disposizione, di riduzione a fronte di un trattamento sanzionatorio inasprito “per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte ad incentivare
l'emersione del lavoro sommerso” (Cass. s.u.13 gennaio 2010, n. 356, in specifico riferimento alle sanzioni amministrative, per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, stabilite dall'art. 3, terzo comma d.l. 12/2002, conv. nella l. 73/2002)”.
Nel verbale di accesso ispettivo si legge che l'assunzione della CP_2
è avvenuta “in costanza e in ragione dell'accesso ispettivo”, quindi successivamente all'accertamento della irregolarità e non in modo spontaneo (come risulta anche dall'orario dell' ore 12.02), Pt_2 donde l'insussistenza dei presupposti per l'invocata attenuazione della sanzione.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18
pag. 9/10 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 27.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n..2617/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4106/2021 pubblicata il 16.12.21 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Bellopede Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2017, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.132/17/ALC emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta ed avente ad oggetto l'ingiunzione della somma di € 6.885,65 per violazione:
-dell'art.4 bis comma 2 d. lgs 181/2000 (omessa consegna alla lavoratrice di copia del contratto di lavoro), CP_2 -dell'art.23 D.P.R. 30.6.65 (omessa trasmissione all'INAIL dei dati della lavoratrice ), Persona_1
-dell'art.3 comma 3 D.L. 12/02 (mancato invio nei termini di legge del modello UNILAV per la lavoratrice ). CP_2
L'opponente lamentava: la violazione dell'art.14 della legge n.689/81 sul termine di contestazione della sanzione ammnistrativa;
l'erronea contestazione della violazione di cui all'art.4 bis comma 2 del d. lgs n.181/00; l'erronea irrogazione delle sanzioni del previgente art.3 comma 3 D.L. n.12/02.
Si costituiva la parte resistente, la quale contestava gli avversi motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , quantificate in euro 2.588,00. CP_1
Proponeva appello il rilevando: Parte_1
-che il Tribunale aveva omesso di motivare adeguatamente in ordine alle cause ostative all'immediata contestazione delle violazioni, atteso che già l'1.8.14, data di accesso degli ispettori del lavoro presso il negozio, erano evidenti le violazioni da contestare al trasgressore e che i documenti ricevuti il 16.9.14 (DD.MM. 10 del periodo giugno/settembre e versamenti aggiornati al 17.11.14 con i contributi di ottobre 2014) non erano pertinenti,
-che il Tribunale aveva ritenuto che l'assunzione della doveva CP_2 essere preceduta dalla lettera prescritta dall'art.4 bis comma 2 d. lgs n.181/00 ma che ciò era in contrasto con il suo mancato inquadramento,
-che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la attenuazione della sanzione di cui all'art.3 comma 3 d.l. n.12/02 tenuto conto della contestuale assunzione della lavoratrice ribadendo che CP_2 la lavoratrice fu assunta al momento dell'accertamento CP_2
pag. 2/10 (01.08.14) e tenuta in organico successivamente, con effetto retroattivo dal 22.07.14, chiedendo “1) In via principale, accertato il decorso del termine di
90 giorni per la contestazione delle violazioni ex art. 14 L.689/81, annullare l'Ordinanza–Ingiunzione 132/17/ALC notificata il 26.05.17 ed il supposto Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. CE
00002/2014 - 495-01 redatto l'01.12.14 da personale del di CP_3
; 2) In via subordinata: a) annullare la contestazione ex art. CP_1
4 bis, primo periodo, comma 2, d. Lgs. 181/00, assorbita dalla violazione ex art. 3 co. 3 D.L. 12/02; b) affievolire la sanzione per il lavoro irregolare in ragione della normalizzazione mediante assunzione della lavoratrice di conseguenza ridurre al CP_2 minimo edittale la sanzione ex previgente art. 3 co. 3 D.L. 12/02, ovvero ad € 1.300,00 per il rapporto di lavoro irregolare della CP_2 oltre ad € 270,00 per i nove giorni di lavoro precedenti al suo inquadramento;
3) con il giusto regolamento delle competenze di lite.”.
Resisteva al gravame l' rilevando: Controparte_1
-che, in relazione alla violazione dell'art. 14 l. 689/81, il Giudice di prime cure aveva correttamente motivato la propria decisione, avendo identificato il dies a quo non nel giorno dell'accertamento ispettivo (1.8.2014), ma in quello (successivo) in cui, dopo che controparte, in data 16.09.2014 aveva fornito alla P.A. il documento che la stessa le aveva richiesto dopo tale accertamento, era stato completato quest'ultimo,
-che non era possibile ritenere che l'art.4 bis co. 2 D.Lgs n.181/00 fosse stato assorbito nell'art.3 comma 3 d.l. 12/02 per non essere stato consegnato il modello entro il giorno antecedente a Pt_2 quello di inizio dell'attività lavorativa, e dunque almeno entro il
31.07.2014 poichè la procedura di assunzione della sig.ra era CP_2 incompleta alla data del 1.08.2014, giorno in cui si era svolto pag. 3/10 l'accesso ispettivo, e dunque vi era la violazione della disciplina di cui all'art. 4 bis co. 2 D.Lgs 181/00,
-che la regolarizzazione della lavoratrice era avvenuta il giorno stesso dell'accertamento e non prima dello stesso per cui era corretta l'applicazione della maxisanzione.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della udienza del 4.10.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 18.4.2023; seguiva provvedimento di riassegnazione della causa ad altro consigliere civile ed alcuni rinvii d'ufficio, in ultimo alla udienza dell'11.2.2025; nelle more, per effetto del decreto n.402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa
Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
************
I dati accertati dagli ispettori non sono contestati: in occasione dell'accesso ispettivo dell'1.8.2014 presso l'attività di parrucchieria del furono trovate intente al lavoro la sig.ra Pt_1 senza alcun contratto di lavoro (da 9 giorni) e la sig.ra CP_2
cognata del senza che vi fosse stata Persona_1 Pt_1 alcuna comunicazione all'Inail.
In primo luogo si rileva come non vi siano state, neppure in primo grado, censure in ordine alla contestazione relativa alla , Per_1 rispetto alla quale, pertanto, l'ordinanza ingiunzione è pienamente legittima.
pag. 4/10 Quanto al vizio procedimentale ed ai rilievi relativi alla posizione della , l'appello è infondato sotto tutti i profili contestati. CP_2
L'appellante si duole in primo luogo della motivazione del Tribunale laddove ha escluso la violazione del termine di cui all'art.14 legge n.689/81 ben potendo gli ispettori elevare la contestazione il giorno stesso dell'accesso (1.8.14), senza attendere i documenti inviati ad ottobre.
In proposito, deve essere precisato che per “avvenuto accertamento” si intende l'attività amministrativa che contempla non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito (Cass. Civ., Sez. I, 11/6/2003, n. 9357; Cass. Civ.,
Sez. III, 18/2/2000, n. 1866).
In quest'ottica, è chiaro che il dies a quo per il computo dei novanta giorni prescritti dalla norma non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui l'autorità accertatrice acquisisce la piena conoscenza dell'illecito attraverso la valutazione delle risultanze allegate all'attività di indagine svolta contemplando, altresì, il profilo relativo all'individuazione della sanzione applicabile (Cass. Sez. lav., 17/2/2004, n. 3115).
Risulta evidente, pertanto, come la disposizione di cui all'art. 14,
2° comma, della legge n.689/1981 non comporti l'automatica predeterminazione del limite temporale della fase procedimentale di accertamento dell'infrazione amministrativa (Cass. Civ., Sez. I,
19/5/2000, n. 6531), tuttavia, la Giurisprudenza di Legittimità ha all'uopo precisato che il processo di valutazione dell'idoneità del fatto ad integrare comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro un tempo ragionevole>>
(Cass., Sez. I, 19/5/2004, n. 9456).
pag. 5/10 Di conseguenza, la disposizione in esame va intesa nel senso che termine per la contestazione (non immediata) degli addebiti inizia a decorrere dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato>> (Cass., Sez. I, 19/5/2004,
n. 9456 cit.).
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, dunque, il limite temporale accordato all'organo addetto ad accertare l'osservanza delle disposizioni che si assumono violate va individuato nel principio di ragionevolezza, nel senso che l'accertamento deve, comunque, avvenire entro un termine congruo.
Al fine dell'individuazione di tale termine di ragionevolezza, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., Sez. I, 7/5/2005,
n. 8692), va considerato che non esiste una regola valevole per tutti gli accertamenti dal momento che questi possono avere un diverso grado di complessità, pertanto, la legittimità della durata del procedimento di accertamento va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (Cass., Sez. lav., 17/4/2004, n.
7346).
Dunque, nel sistema delineato dalla legge n.689/1981, spetta al giudice del merito sindacare se un determinato accertamento sia avvenuto in un tempo ragionevole ( ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione>>, Cass. Civ., Sez. I, 19/5/2000, n. 6531; Cass. Civ.,
Sez. I, 24/2/2000, n. 2088).
Dal rapporto conclusivo dell'1.12.14 risulta come siano stati acquisiti ulteriori documenti successivamente all'accesso: verbale interlocutorio n.39 del 16.9.14, visura camerale e DDMM1O/2 e Uniemens per il periodo giugno settembre 2014, FF24 aggiornati al versamento del 17.11.14, DM di ottobre 2014 + mod. F24- Artcom- Arc attestante l'iscrizione del titolare sig. alla gestione Parte_1
pag. 6/10 commercianti INPS con allegato prospetto riepilogativo dei contributi dovuti per il 2014 (compresi quelli imputati al cod. Ap e relativi alla posizione della sig.ra coadiuvante). Persona_1
Pertanto, al momento dell'accesso, l' non aveva a CP_1 disposizione tutti gli elementi per poter procedere alla contestazione immediata e solo dalla completa elaborazione e controllo della documentazione acquisita successivamente (ed indicata espressamente) potevano decorrere i 90 gg previsti dalla norma.
Sotto tale profilo la contestazione avvenuta il 7.1.2015 rispetto alla conclusione degli accertamenti dell'1.12.14 è rispettosa della norma
(lo stesso dicasi laddove il termine di partenza fosse quello del
16.10.14).
Quanto alle contestazioni relative alle sanzioni irrogate per la posizione della medesima . CP_2
Pretestuosa è la contestazione in ordine alla insussistenza della violazione di cui all'art.4 bis comma 2 d. lgs n.181/00 in quanto la era lavoratrice in nero. CP_2
La appellante sostiene che poiché la lavoratrice non era regolare non era configurabile alcun obbligo di rispettare la norma che impone che
“all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro…”.
La norma sanziona (come avvenuto;
cfr. verbale in atti “per non aver consegnato alla lavoratrice all'atto dell'assunzione, CP_2 copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro oppure il contratto individuale di lavoro”) la condotta omissiva del datore di lavoro che in questo caso si è realizzata appieno (aspetto incontestato dalla stessa ricostruzione dell'appellante) e non è certo la natura “in nero” del rapporto di lavoro a giustificare l'esonero pag. 7/10 (anzi tipicamente la condotta si realizza laddove il rapporto è irregolare).
SI (a voler utilizzare il termine invocato all'appellante) sarebbe consentire la legittimità di una condotta illecita (omessa consegna lettera assunzione) sul presupposto di una situazione di fatto illecita (rapporto di lavoro in nero).
Correttamente il Tribunale ha escluso poi la ricorrenza della ipotesi di attenuazione della sanzione di cui all'art.3 comma 3 d.l. n.12/02.
Tale articolo stabilisce che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”.
La Corte di Cassazione (ordinanza n.33644/2022, proprio su caso identico) ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 183 del
2010, la sanzione amministrativa attenuata prevista per il caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, si applica solo ove il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontanea del lavoratore, in epoca anteriore all'accertamento, così facendo emergere il lavoro sommerso”.
In motivazione si legge “4.1. appare chiaro il tenore letterale della norma (esattamente colto dalla Corte territoriale: al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza), nel senso dell'attenuazione della
pag. 8/10 sanzione, non già come infondatamente preteso (in palese violazione della lettera) alla stregua di regolarizzazione successiva all'accesso ispettivo di accertamento del lavoratore impiegato irregolarmente, ma al contrario “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”, ma in epoca anteriore all'accertamento, così da evidenziare la resipiscenza del soggetto di esso destinatario, che abbia con tale regolarizzazione fatto emergere il lavoro sommerso: in corrispondenza alla ratio della disposizione, di riduzione a fronte di un trattamento sanzionatorio inasprito “per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte ad incentivare
l'emersione del lavoro sommerso” (Cass. s.u.13 gennaio 2010, n. 356, in specifico riferimento alle sanzioni amministrative, per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, stabilite dall'art. 3, terzo comma d.l. 12/2002, conv. nella l. 73/2002)”.
Nel verbale di accesso ispettivo si legge che l'assunzione della CP_2
è avvenuta “in costanza e in ragione dell'accesso ispettivo”, quindi successivamente all'accertamento della irregolarità e non in modo spontaneo (come risulta anche dall'orario dell' ore 12.02), Pt_2 donde l'insussistenza dei presupposti per l'invocata attenuazione della sanzione.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18
pag. 9/10 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 27.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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