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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213 ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Fabio Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Maria Enrica Leoni, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
All'udienza del 17.10.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: concludono conformemente affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, in riforma della sentenza impugnata, revocare l'assegno per il mantenimento del figlio e Per_1
l'assegnazione della casa coniugale in favore di con integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese dei due gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.5.2020 premesso di avere contratto matrimonio con CP_1 Parte_1 in 26.9.1992, dal quale erano nati i figli il 1.2.1993 e il 27.3.2017, studenti
[...] Per_1 Per_2
universitari, e che la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento di completa chiusura ed incomunicabilità del che si era poi allontanato Pt_1
dalla casa coniugale, chiese venisse dichiarata la separazione giudiziale con addebito al convenuto,
l'assegnazione della casa coniugale, e la determinazione di un obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento proprio e dei due figli, non ancora autonomi economicamente.
Il costituitosi, aderì alla domanda di separazione ma chiese a propria volta l'addebito della Pt_1
stessa alla assumendo che la stessa aveva assunto un atteggiamento di disinteresse nei suoi CP_1
confronti.
Con sentenza non definitiva del 4.1.2021 il Tribunale di Cagliari pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Con successiva sentenza n. 534/25 il Tribunale di Cagliari rigettò le domande di addebito formulate dalle parti;
osservò che il figlio delle parti aveva sofferto di depressione e anoressia, e ciò Per_1
giustificava il suo ritardo nel completamento degli studi;
pertanto, essendo pacifica la sua convivenza con la madre, assegnò alla la casa coniugale e pose a carico del CP_1 Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 al mese. Per_1
Il ha proposto appello chiedendo la pronuncia di addebito alla la revoca Pt_1 CP_1
dell'assegno in favore del figlio e della assegnazione della casa coniugale alla Per_1 CP_1
Quest'ultima, costituitasi, ha rassegnato conclusioni conformi a quelle dell'appellante, ad esclusione dell'addebito.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota del 22.9.2025 l'appellante ha dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, ed ha pertanto rinunciato al motivo di appello relativo alla domanda di addebito.
Le parti, quindi, hanno conformante concluso per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e dell'assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio CP_1 Pt_1 Per_1
All'udienza del 17.10.2025, quindi, le parti hanno insistito nelle conclusioni conformi rassegnate.
La sostanziale convergenza degli interessi tra le parti giustifica la dichiarazione di totale compensazione tra le stesse delle spese dei due gradi del giudizio, come peraltro espressamente richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 534/25 del Tribunale di Cagliari, che nel resto conferma:
1. Revoca l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213 ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Fabio Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Maria Enrica Leoni, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
All'udienza del 17.10.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: concludono conformemente affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, in riforma della sentenza impugnata, revocare l'assegno per il mantenimento del figlio e Per_1
l'assegnazione della casa coniugale in favore di con integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese dei due gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.5.2020 premesso di avere contratto matrimonio con CP_1 Parte_1 in 26.9.1992, dal quale erano nati i figli il 1.2.1993 e il 27.3.2017, studenti
[...] Per_1 Per_2
universitari, e che la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento di completa chiusura ed incomunicabilità del che si era poi allontanato Pt_1
dalla casa coniugale, chiese venisse dichiarata la separazione giudiziale con addebito al convenuto,
l'assegnazione della casa coniugale, e la determinazione di un obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento proprio e dei due figli, non ancora autonomi economicamente.
Il costituitosi, aderì alla domanda di separazione ma chiese a propria volta l'addebito della Pt_1
stessa alla assumendo che la stessa aveva assunto un atteggiamento di disinteresse nei suoi CP_1
confronti.
Con sentenza non definitiva del 4.1.2021 il Tribunale di Cagliari pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Con successiva sentenza n. 534/25 il Tribunale di Cagliari rigettò le domande di addebito formulate dalle parti;
osservò che il figlio delle parti aveva sofferto di depressione e anoressia, e ciò Per_1
giustificava il suo ritardo nel completamento degli studi;
pertanto, essendo pacifica la sua convivenza con la madre, assegnò alla la casa coniugale e pose a carico del CP_1 Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 al mese. Per_1
Il ha proposto appello chiedendo la pronuncia di addebito alla la revoca Pt_1 CP_1
dell'assegno in favore del figlio e della assegnazione della casa coniugale alla Per_1 CP_1
Quest'ultima, costituitasi, ha rassegnato conclusioni conformi a quelle dell'appellante, ad esclusione dell'addebito.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota del 22.9.2025 l'appellante ha dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, ed ha pertanto rinunciato al motivo di appello relativo alla domanda di addebito.
Le parti, quindi, hanno conformante concluso per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e dell'assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio CP_1 Pt_1 Per_1
All'udienza del 17.10.2025, quindi, le parti hanno insistito nelle conclusioni conformi rassegnate.
La sostanziale convergenza degli interessi tra le parti giustifica la dichiarazione di totale compensazione tra le stesse delle spese dei due gradi del giudizio, come peraltro espressamente richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 534/25 del Tribunale di Cagliari, che nel resto conferma:
1. Revoca l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu