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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
RG. 1788 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa CA D'GE, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa CA D'GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1788 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente
TRA
codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Galfano - parte attrice -
E codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GILLETTA GIANNI
E
(C.F. e P. I.VA. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Giulio Signorello - terza chiamata –
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
WA ND - terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 28.10.2025.
FATTO Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 25.10.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la al fine di veder Parte_1 Controparte_1
riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro occorso in data 29.12.2021, a seguito di una caduta avvenuta lungo la stradella fiancheggiante il muro del recinto della struttura.
Ha dedotto che si trovava insieme al marito presso gli ambulatori medici facenti parte della “e nel camminare lungo la stradella fiancheggiante il muro del Controparte_1
recinto della struttura urtava contro una sporgenza in calcestruzzo conglobata al muro, rovinando a terra”, riportando lesioni personali.
Ha concluso chiedendo: “1) ritenere e dichiarare che l'evento illecito descritto in narrativa è avvenuto per fatto e colpa addebitabili esclusivamente alla (già Controparte_1 [...]
; 2) ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento di tutti i Controparte_4
danni subiti in dipendenza del sinistro descritto in premessa, per come sopra specificati e quantificati, o nella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia;
3) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice, per come specificati e quantificati in narrativa, o nella maggiore somma ritenuta di Giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze di avvocato, in ordine alle quali si chiede la distrazione in favore dello scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario”.
Si è costituita la contestando la ricostruzione avversa ed in Controparte_1
via preliminare chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa i proprietari del terreno, e nonché la Compagnia Controparte_3 Parte_2
assicurativa in considerazione del fatto che l'intero terreno era oggetto di CP_2
contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi stipulato con la predetta compagnia.
Nel costituirsi, ha contestato preliminarmente il Parte_2
difetto di legittimazione passiva in quanto, tempo prima, aveva ceduto la sua porzione di terreno alla figlia che, pertanto, ne era divenuta unica proprietaria;
Controparte_3
nel costituirsi, ha contestato invece che la manutenzione Controparte_3
dell'area fosse di esclusiva competenza della chiedendo il rigetto Controparte_1
di ogni addebito.
La HDI Ass.ni S.p.A. costituitasi altresì in giudizio, ha contestato la copertura assicurativa, in quanto l'area in cui si sarebbe verificato il sinistro portava a locali adibiti a studi medici, attigui a quelli della Controparte_1
Con sentenza parziale del 24.10.2024 è stato estromesso dal presente giudizio
, giusta eccezione di carenza di legittimazione passiva dallo stesso Parte_2
sollevata, cui ha aderito la convenuta Controparte_1
L'attività istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova testimoniale di parte attrice e nell'espletamento della c.t.u. medico legale con nomina del dott. Per_1
[...]
Con ordinanza del 23.7.2025 il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accettata soltanto dalla e CP_1
dalla compagnia assicuratrice;
pertanto, all'udienza del 28.10.2025, sulle conclusioni delle parti e sulle note scritte per l'udienza, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della Decisione
An debeatur
L'art. 2051 c.c. disciplina una fattispecie di responsabilità di carattere oggettivo: affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Presupposti della citata fattispecie di responsabilità sono, pertanto, esclusivamente la derivazione causale del danno dalla cosa ed il rapporto di custodia;
il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
Il danneggiato è gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito.
Al contempo, il custode si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito, ovvero l'esistenza di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Circa l'incidenza del fatto del terzo, idonea ad interrompere il nesso causale, o circa la valorizzazione della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. si richiama il principio di diritto espresso da consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 34886/2021): “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione”.
Occorre altresì preliminarmente rilevare come l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Ciò in quanto, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne è derivato un pregiudizio al danneggiato, nel secondo caso dovendosi prescindere dalla colpa del custode.
Quest'ultima, infatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito.
Mentre l'azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita nella fattispecie stessa della custodia, potendo il custode liberarsi dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione della sussistenza del caso fortuito.
Dai fatti e dalle domande come esposte nell'atto introduttivo la domanda proposta deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., come peraltro indicato da parte attrice.
Precisato quanto precede la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
L'istruttoria svolta ha consentito di ricostruire i fatti di causa come segue.
Circa il luogo della caduta e la dinamica del sinistro, ai fatti occorsi all'attrice ha assistito il marito e , sulla cui attendibilità non vi Controparte_5 Testimone_1
sono ragioni per dubitare.
L'esame delle dichiarazioni dei testi escussi, nonchè delle foto dei luoghi allegate dall'attrice e confermate dagli stessi testi, porta inevitabilmente ad acclarare la natura di insidia o trabocchetto del dislivello/sporgenza in calcestruzzo, di circa un metro e venti di lunghezza, presente lungo la stradella dove il marito dell'attrice ha parcheggiato la propria autovettura per recarsi all'ambulatorio medico e che la caduta dell'attrice fosse avvenuta proprio in corrispondenza della predetta sporgenza e che la zona non fosse illuminata seppure asservita da un palo con un faro di illuminazione.
Passando all'esame della condotta dell'attrice, nel caso di specie, ancorché non sia possibile ritenere che la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata dal danneggiato e, per ciò sola, idonea ad integrare il caso fortuito, vi sono tuttavia elementi idonei a fondare una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., in quota pari al 50%.
Va considerato infatti che era buio e la zona era totalmente priva di illuminazione e che l'attrice, imprudentemente e tenuto conto di ciò, non esitava a percorrere la strada in questione completamente al buio;
rileva inoltre la circostanza che la stessa conosceva perfettamente i luoghi, non essendo la prima volta che si recava presso l'ambulatorio medico e/o in farmacia.
Conseguentemente, l'errata valutazione dell'attrice (cioè di ritenere di percorrere la strada al buio, strada che si ripete non percorreva per la prima volta), essendo comunque espressione di una ridotta cautela e attenzione dell'attrice incide, in termini di concorso di colpa, sulla quota di responsabilità che grava sul custode, ma non vale a liberare quest'ultimo totalmente da responsabilità.
Occorre a questo punto individuare il custode dell'area in cui il sinistro si è verificato.
Risulta per tabulas che il contratto di locazione tra la CI EM e PA AD (proprietaria dell'area in questione) prevede agli artt. 5 e 6 che la conduttrice si impegnava a provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria del terreno e alla realizzazione di un'area di parcheggio adiacente i locali della farmacia.
Pertanto, si può affermare che il sinistro si è verificato nell'area di competenza della e che l'area in questione è una pertinenza dei locali della CP_1 [...]
e, come tale, risulta coperta da garanzia assicurativa. CP_1
Ebbene, il contratto assicurativo comprende anche il terreno adiacente, dove sono impiantati alcuni alberi di ulivo, sotto i quali, peraltro, il teste come dichiarato, Tes_1
ha parcheggiato la propria autovettura per recarsi in farmacia.
Esaminando il contratto di assicurazione, infatti, all'art.
9.5 delle Condizioni
Generali di Contratto è previsto (come peraltro, riconosciuto e riportato dalla stessa
Compagnia assicuratrice a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), che “… gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le tende in genere, nonché strade private e parcheggi facenti parte dell'azienda” sono ricoperti dalla garanzia assicurativa.
Pertanto, in conclusione, la restante quota di responsabilità del sinistro per cui è causa è posta a carico della convenuta che dovrà essere manlevata da CP_1
HDI ass.ni S.p.A.
Quantum debeatur
Passando, quindi, ad esaminare il quantum di danno si osserva quanto segue.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402;
Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di
Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass.,
11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attrice, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi.
Per la tipologia di conseguenze acclarate, vi sono sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale.
Parimenti, si ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore alla data del fatto aveva 75 anni:
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: SETTE PER CENTO DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO TOTALE: 30 GIORNI
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 75%; 70 GIORNI
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 50%; 40 GIORNI
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 25%; 25 GIORNI
L'importo complessivo del danno non patrimoniale subito dall'attrice è di €
21.723,25.
Il danno così complessivamente quantificato va ridotto del 50% in relazione alla quota di responsabilità a carico dell'attrice, pervenendosi alla somma di € 10.861,62.
In ordine al danno patrimoniale, si riconoscono le spese mediche correlate direttamente al sinistro e come tali riconosciute dal c.t.u. nell'importo complessivo di €
1.225,50.
Interessi e rivalutazione.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese di lite.
Le spese vanno compensate per un mezzo, stante la reciproca soccombenza, e sono liquidate in dispositivo per la restante quota in favore della attrice, a carico solidale della convenuta e terza chiamata HDI ass.ni S.p.A.. CP_1
Vanno compensate integralmente le spese tra la convenuta e i CP_1
terzi chiamati e in quanto, pur risultando soccombente in Controparte_3
particolare nei confronti di si ritiene comunque che la chiamata in Controparte_3
garanzia fosse fondata e conducente.
Si fa conseguentemente luogo alla statuizione sulle spese come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa (sulla base del danno accertato e dunque nello scaglione tra €5.200 ed €26.000), secondo i parametri medi.
A carico di tutte le parti in solido, fatta eccezione per , sono poste Controparte_3
le spese di c.t.u. medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna in solido e HDI Ass.ni S.p.A. a risarcire Controparte_1 [...]
per il sinistro occorso il 29.12.2021 che liquida, ritenuta la pari Parte_1
responsabilità della danneggiata, in euro 12.087,12 (incluse le spese documentate), oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva e oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- compensa fra le parti le spese del giudizio nella misura di un mezzo e condanna la convenuta e la terza chiamata HDI ass.ni S.p.A., in solido, a Controparte_1
sostenere quelle della attrice, che liquida, nella indicata misura, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese documentate ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra la convenuta e i Controparte_1
terzi chiamati.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido, fatta eccezione per
, le spese della CTU, liquidate con separato decreto. Controparte_3
Marsala 30.10.2025
IL GIUDICE
CA D'GE
SEZIONE CIVILE
RG. 1788 2023
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa CA D'GE, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa CA D'GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1788 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente
TRA
codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Galfano - parte attrice -
E codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GILLETTA GIANNI
E
(C.F. e P. I.VA. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Giulio Signorello - terza chiamata –
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
WA ND - terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 28.10.2025.
FATTO Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 25.10.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la al fine di veder Parte_1 Controparte_1
riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro occorso in data 29.12.2021, a seguito di una caduta avvenuta lungo la stradella fiancheggiante il muro del recinto della struttura.
Ha dedotto che si trovava insieme al marito presso gli ambulatori medici facenti parte della “e nel camminare lungo la stradella fiancheggiante il muro del Controparte_1
recinto della struttura urtava contro una sporgenza in calcestruzzo conglobata al muro, rovinando a terra”, riportando lesioni personali.
Ha concluso chiedendo: “1) ritenere e dichiarare che l'evento illecito descritto in narrativa è avvenuto per fatto e colpa addebitabili esclusivamente alla (già Controparte_1 [...]
; 2) ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento di tutti i Controparte_4
danni subiti in dipendenza del sinistro descritto in premessa, per come sopra specificati e quantificati, o nella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia;
3) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice, per come specificati e quantificati in narrativa, o nella maggiore somma ritenuta di Giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze di avvocato, in ordine alle quali si chiede la distrazione in favore dello scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario”.
Si è costituita la contestando la ricostruzione avversa ed in Controparte_1
via preliminare chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa i proprietari del terreno, e nonché la Compagnia Controparte_3 Parte_2
assicurativa in considerazione del fatto che l'intero terreno era oggetto di CP_2
contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi stipulato con la predetta compagnia.
Nel costituirsi, ha contestato preliminarmente il Parte_2
difetto di legittimazione passiva in quanto, tempo prima, aveva ceduto la sua porzione di terreno alla figlia che, pertanto, ne era divenuta unica proprietaria;
Controparte_3
nel costituirsi, ha contestato invece che la manutenzione Controparte_3
dell'area fosse di esclusiva competenza della chiedendo il rigetto Controparte_1
di ogni addebito.
La HDI Ass.ni S.p.A. costituitasi altresì in giudizio, ha contestato la copertura assicurativa, in quanto l'area in cui si sarebbe verificato il sinistro portava a locali adibiti a studi medici, attigui a quelli della Controparte_1
Con sentenza parziale del 24.10.2024 è stato estromesso dal presente giudizio
, giusta eccezione di carenza di legittimazione passiva dallo stesso Parte_2
sollevata, cui ha aderito la convenuta Controparte_1
L'attività istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova testimoniale di parte attrice e nell'espletamento della c.t.u. medico legale con nomina del dott. Per_1
[...]
Con ordinanza del 23.7.2025 il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che è stata accettata soltanto dalla e CP_1
dalla compagnia assicuratrice;
pertanto, all'udienza del 28.10.2025, sulle conclusioni delle parti e sulle note scritte per l'udienza, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della Decisione
An debeatur
L'art. 2051 c.c. disciplina una fattispecie di responsabilità di carattere oggettivo: affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Presupposti della citata fattispecie di responsabilità sono, pertanto, esclusivamente la derivazione causale del danno dalla cosa ed il rapporto di custodia;
il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
Il danneggiato è gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito.
Al contempo, il custode si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito, ovvero l'esistenza di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Circa l'incidenza del fatto del terzo, idonea ad interrompere il nesso causale, o circa la valorizzazione della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. si richiama il principio di diritto espresso da consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 34886/2021): “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione”.
Occorre altresì preliminarmente rilevare come l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Ciò in quanto, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne è derivato un pregiudizio al danneggiato, nel secondo caso dovendosi prescindere dalla colpa del custode.
Quest'ultima, infatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito.
Mentre l'azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita nella fattispecie stessa della custodia, potendo il custode liberarsi dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione della sussistenza del caso fortuito.
Dai fatti e dalle domande come esposte nell'atto introduttivo la domanda proposta deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., come peraltro indicato da parte attrice.
Precisato quanto precede la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
L'istruttoria svolta ha consentito di ricostruire i fatti di causa come segue.
Circa il luogo della caduta e la dinamica del sinistro, ai fatti occorsi all'attrice ha assistito il marito e , sulla cui attendibilità non vi Controparte_5 Testimone_1
sono ragioni per dubitare.
L'esame delle dichiarazioni dei testi escussi, nonchè delle foto dei luoghi allegate dall'attrice e confermate dagli stessi testi, porta inevitabilmente ad acclarare la natura di insidia o trabocchetto del dislivello/sporgenza in calcestruzzo, di circa un metro e venti di lunghezza, presente lungo la stradella dove il marito dell'attrice ha parcheggiato la propria autovettura per recarsi all'ambulatorio medico e che la caduta dell'attrice fosse avvenuta proprio in corrispondenza della predetta sporgenza e che la zona non fosse illuminata seppure asservita da un palo con un faro di illuminazione.
Passando all'esame della condotta dell'attrice, nel caso di specie, ancorché non sia possibile ritenere che la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata dal danneggiato e, per ciò sola, idonea ad integrare il caso fortuito, vi sono tuttavia elementi idonei a fondare una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., in quota pari al 50%.
Va considerato infatti che era buio e la zona era totalmente priva di illuminazione e che l'attrice, imprudentemente e tenuto conto di ciò, non esitava a percorrere la strada in questione completamente al buio;
rileva inoltre la circostanza che la stessa conosceva perfettamente i luoghi, non essendo la prima volta che si recava presso l'ambulatorio medico e/o in farmacia.
Conseguentemente, l'errata valutazione dell'attrice (cioè di ritenere di percorrere la strada al buio, strada che si ripete non percorreva per la prima volta), essendo comunque espressione di una ridotta cautela e attenzione dell'attrice incide, in termini di concorso di colpa, sulla quota di responsabilità che grava sul custode, ma non vale a liberare quest'ultimo totalmente da responsabilità.
Occorre a questo punto individuare il custode dell'area in cui il sinistro si è verificato.
Risulta per tabulas che il contratto di locazione tra la CI EM e PA AD (proprietaria dell'area in questione) prevede agli artt. 5 e 6 che la conduttrice si impegnava a provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria del terreno e alla realizzazione di un'area di parcheggio adiacente i locali della farmacia.
Pertanto, si può affermare che il sinistro si è verificato nell'area di competenza della e che l'area in questione è una pertinenza dei locali della CP_1 [...]
e, come tale, risulta coperta da garanzia assicurativa. CP_1
Ebbene, il contratto assicurativo comprende anche il terreno adiacente, dove sono impiantati alcuni alberi di ulivo, sotto i quali, peraltro, il teste come dichiarato, Tes_1
ha parcheggiato la propria autovettura per recarsi in farmacia.
Esaminando il contratto di assicurazione, infatti, all'art.
9.5 delle Condizioni
Generali di Contratto è previsto (come peraltro, riconosciuto e riportato dalla stessa
Compagnia assicuratrice a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), che “… gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le tende in genere, nonché strade private e parcheggi facenti parte dell'azienda” sono ricoperti dalla garanzia assicurativa.
Pertanto, in conclusione, la restante quota di responsabilità del sinistro per cui è causa è posta a carico della convenuta che dovrà essere manlevata da CP_1
HDI ass.ni S.p.A.
Quantum debeatur
Passando, quindi, ad esaminare il quantum di danno si osserva quanto segue.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402;
Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di
Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass.,
11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attrice, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi.
Per la tipologia di conseguenze acclarate, vi sono sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale.
Parimenti, si ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore alla data del fatto aveva 75 anni:
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: SETTE PER CENTO DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO TOTALE: 30 GIORNI
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 75%; 70 GIORNI
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 50%; 40 GIORNI
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 25%; 25 GIORNI
L'importo complessivo del danno non patrimoniale subito dall'attrice è di €
21.723,25.
Il danno così complessivamente quantificato va ridotto del 50% in relazione alla quota di responsabilità a carico dell'attrice, pervenendosi alla somma di € 10.861,62.
In ordine al danno patrimoniale, si riconoscono le spese mediche correlate direttamente al sinistro e come tali riconosciute dal c.t.u. nell'importo complessivo di €
1.225,50.
Interessi e rivalutazione.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese di lite.
Le spese vanno compensate per un mezzo, stante la reciproca soccombenza, e sono liquidate in dispositivo per la restante quota in favore della attrice, a carico solidale della convenuta e terza chiamata HDI ass.ni S.p.A.. CP_1
Vanno compensate integralmente le spese tra la convenuta e i CP_1
terzi chiamati e in quanto, pur risultando soccombente in Controparte_3
particolare nei confronti di si ritiene comunque che la chiamata in Controparte_3
garanzia fosse fondata e conducente.
Si fa conseguentemente luogo alla statuizione sulle spese come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa (sulla base del danno accertato e dunque nello scaglione tra €5.200 ed €26.000), secondo i parametri medi.
A carico di tutte le parti in solido, fatta eccezione per , sono poste Controparte_3
le spese di c.t.u. medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna in solido e HDI Ass.ni S.p.A. a risarcire Controparte_1 [...]
per il sinistro occorso il 29.12.2021 che liquida, ritenuta la pari Parte_1
responsabilità della danneggiata, in euro 12.087,12 (incluse le spese documentate), oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva e oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- compensa fra le parti le spese del giudizio nella misura di un mezzo e condanna la convenuta e la terza chiamata HDI ass.ni S.p.A., in solido, a Controparte_1
sostenere quelle della attrice, che liquida, nella indicata misura, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese documentate ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra la convenuta e i Controparte_1
terzi chiamati.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido, fatta eccezione per
, le spese della CTU, liquidate con separato decreto. Controparte_3
Marsala 30.10.2025
IL GIUDICE
CA D'GE