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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Sandra Maria Colombino ed elettivamente domiciliato presso in Roma, Piazza Cinque Giornate 3
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avvocata Francesca Manni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Viterbo, via Augusto Gargana 40
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 186/2022 pubblicata in data 19/4/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di Parte_2
1 quest'ultima alla costituzione della rendita ai superstiti ex artt. 85, 105 e 106 del dpr 1124/1065 in relazione al decesso del coniuge con condanna dell' a Persona_1 Pt_1 corrisponderle tale prestazione nella misura e con decorrenza di legge oltre interessi legali dall'insorgere del diritto all'effettiva erogazione.
In particolare l'odierna appellante aveva allegato a fondamento delle sue rivendicazioni l'etiologia lavorativa del decesso del coniuge, avvenuto in data 3/9/2018
(diagnosi “fibrosi polmonare. Trapianto di polmone bilaterale. Assistenza ECMO.
Insufficienza multiorgano”) e la malattia professionale (silicosi polmonare) da cui era affetto in vita e per la quale era titolare di rendita dal 14/05/2011 con percentuale di Pt_1 invalidità riconosciuta sino al 70%.
Il Tribunale aveva, previo espletamento di ctu medico-legale, accolto la domanda della accertando la sussistenza di un nesso causale tra la malattia professionale da Parte_2 cui era affetto il defunto e l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo. Per_1
Avverso tale decisione l' ha proposto appello contestando, con un unico e Pt_1 articolato motivo, l'erroneità della sentenza gravata ove aveva condiviso gli esiti degli accertamenti peritali di primo grado.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Parte_2 gravame.
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, confermando sostanzialmente gli esiti degli accertamenti peritali effettuati dal
Tribunale, ha ribadito l'etiologia professionale della patologia che aveva cagionato il decesso del coniuge dell'odierna appellata ( diagnosi “fibrosi polmonare - trapianto di polmone bilaterale - assistenza ECMO – insufficienza multiorgano”).
Rilevava in particolare come tale decesso fosse “riconducibile come concausa alla patologia già riconosciuta quale malattia professionale con una percentuale di danno del 70%.
Infatti l'exitus, certificato in sede di necroscopia come fibrosi polmonare-trapianto di polmone bilaterale- assistenza ECMO – insufficienza multi organo (diagnosi su cadavere già operato), è scaturito dalla necessità di un trapianto per le gravi condizioni cliniche determinate dalla silicosi polmonare quale malattia professionale riconosciuta dall' Peraltro sul nesso causale l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è Pt_1 esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità”.
2 Il ctu, ribadiva in particolare, in risposta alle osservazioni critiche effettate del ctp di parte appellante, l'attribuibilità al defunto coniuge della della patologia Parte_2 silicotica ritenuta concausale rispetto al decesso di quest'ultimo.
Osservava in particolare a tale proposito quanto segue:
“ La silicosi, patologia polmonare professionale riconosciuta dall' si contrae, Pt_1 come già detto, a seguito di esposizione per periodi più o meno lunghi all' inalazione di polvere contenente biossido di silicio (SiO2) nella forma non legata (libera) di cristalli di silice.
I lavoratori a rischio sono quelli addetti anche alla lavorazione della ceramica come nel caso del sig. Il CTU ritiene che l' concedeva la rendita per malattia Per_1 Pt_1 professionale (silicosi) dal 14/05/2011 con percentuale di danno da un'iniziale 8% ad un
70% nel 2018 (anno del decesso) sicuramente basandosi sulla presenza del rischio e sui risultati delle indagini strumentali deponenti per tale malattia.
Tale convinzione, peraltro, si basa su un'osservazione di oltre 7 anni con la desunzione che gli aggravamenti, come il primo accertamento, si siano basati su elementi diagnostici concreti da parte dei sanitari ”. Pt_1
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine- logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non risultando in contestazione la qualità di coniuge della odierna appellante del defunto sig. l'appello dovrà quindi Per_1 essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre Pt_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3 Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio, liquidate con separato decreto.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 6.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Sandra Maria Colombino ed elettivamente domiciliato presso in Roma, Piazza Cinque Giornate 3
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avvocata Francesca Manni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Viterbo, via Augusto Gargana 40
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 186/2022 pubblicata in data 19/4/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di Parte_2
1 quest'ultima alla costituzione della rendita ai superstiti ex artt. 85, 105 e 106 del dpr 1124/1065 in relazione al decesso del coniuge con condanna dell' a Persona_1 Pt_1 corrisponderle tale prestazione nella misura e con decorrenza di legge oltre interessi legali dall'insorgere del diritto all'effettiva erogazione.
In particolare l'odierna appellante aveva allegato a fondamento delle sue rivendicazioni l'etiologia lavorativa del decesso del coniuge, avvenuto in data 3/9/2018
(diagnosi “fibrosi polmonare. Trapianto di polmone bilaterale. Assistenza ECMO.
Insufficienza multiorgano”) e la malattia professionale (silicosi polmonare) da cui era affetto in vita e per la quale era titolare di rendita dal 14/05/2011 con percentuale di Pt_1 invalidità riconosciuta sino al 70%.
Il Tribunale aveva, previo espletamento di ctu medico-legale, accolto la domanda della accertando la sussistenza di un nesso causale tra la malattia professionale da Parte_2 cui era affetto il defunto e l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo. Per_1
Avverso tale decisione l' ha proposto appello contestando, con un unico e Pt_1 articolato motivo, l'erroneità della sentenza gravata ove aveva condiviso gli esiti degli accertamenti peritali di primo grado.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Parte_2 gravame.
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, confermando sostanzialmente gli esiti degli accertamenti peritali effettuati dal
Tribunale, ha ribadito l'etiologia professionale della patologia che aveva cagionato il decesso del coniuge dell'odierna appellata ( diagnosi “fibrosi polmonare - trapianto di polmone bilaterale - assistenza ECMO – insufficienza multiorgano”).
Rilevava in particolare come tale decesso fosse “riconducibile come concausa alla patologia già riconosciuta quale malattia professionale con una percentuale di danno del 70%.
Infatti l'exitus, certificato in sede di necroscopia come fibrosi polmonare-trapianto di polmone bilaterale- assistenza ECMO – insufficienza multi organo (diagnosi su cadavere già operato), è scaturito dalla necessità di un trapianto per le gravi condizioni cliniche determinate dalla silicosi polmonare quale malattia professionale riconosciuta dall' Peraltro sul nesso causale l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è Pt_1 esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità”.
2 Il ctu, ribadiva in particolare, in risposta alle osservazioni critiche effettate del ctp di parte appellante, l'attribuibilità al defunto coniuge della della patologia Parte_2 silicotica ritenuta concausale rispetto al decesso di quest'ultimo.
Osservava in particolare a tale proposito quanto segue:
“ La silicosi, patologia polmonare professionale riconosciuta dall' si contrae, Pt_1 come già detto, a seguito di esposizione per periodi più o meno lunghi all' inalazione di polvere contenente biossido di silicio (SiO2) nella forma non legata (libera) di cristalli di silice.
I lavoratori a rischio sono quelli addetti anche alla lavorazione della ceramica come nel caso del sig. Il CTU ritiene che l' concedeva la rendita per malattia Per_1 Pt_1 professionale (silicosi) dal 14/05/2011 con percentuale di danno da un'iniziale 8% ad un
70% nel 2018 (anno del decesso) sicuramente basandosi sulla presenza del rischio e sui risultati delle indagini strumentali deponenti per tale malattia.
Tale convinzione, peraltro, si basa su un'osservazione di oltre 7 anni con la desunzione che gli aggravamenti, come il primo accertamento, si siano basati su elementi diagnostici concreti da parte dei sanitari ”. Pt_1
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine- logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non risultando in contestazione la qualità di coniuge della odierna appellante del defunto sig. l'appello dovrà quindi Per_1 essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre Pt_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3 Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio, liquidate con separato decreto.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 6.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
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