Art. 28. (Concorsi)
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sara' bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti e' comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sara' bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti e' comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.