Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2025, proposto da Società Flysun 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Magliano Alpi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Federica Baricalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
– del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Magliano Alpi 4.4.2025 prot. n. 2726, notificato via pec in pari data, di rigetto dell’istanza di procedura abilitativa semplificata PAS n. 1/2024 per la realizzazione di un impianto di accumulo (BESS) di potenza pari a 150 MW;
– della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di procedura abilitativa semplificata;
– di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Magliano Alpi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso notificato in data 30.05.2025 e depositato in data 10.06.2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale prot. n. 2726 del 04.04.2025 con cui il Comune di Magliano Alpi ha rigettato la procedura abilitativa semplificata (PAS) da essa presentata in data 23.12.2023 per la realizzazione di un impianto di accumulo (BESS) di potenza pari a 150 Mw ai sensi degli artt. 6 del D. Lgs. 28/2011 e 1, comma 2 quater , del D.L. 7/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2002.
2. Espone, in estrema sintesi, la ricorrente: a) che, a seguito della presentazione della pratica, il Comune l’avrebbe riscontrata in data 23.01.2025 chiedendo di integrare la documentazione; b) di aver provveduto ad integrare la pratica trasmettendo in data 21.02.2025 i documenti richiesti, ad eccezione di quelli necessari per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto ritenuta non dovuta; c) di aver ricevuto dall’Amministrazione comunale, in data 10.03.2025, un preavviso di diniego fondato sulla non assentibilità dell’intervento a mezzo PAS (essendo asseritamente necessaria l’autorizzazione unica di competenza provinciale) e sulla mancata integrazione della pratica con tutti i documenti richiesti (che equivarrebbe a rinuncia alla stessa); d) di aver presentato, in data 19.03.2025, le proprie osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/1990; e) di aver tuttavia ricevuto, in data 04.04.2025, l’impugnato provvedimento di diniego fondato soltanto sul primo motivo ostativo preannunciato, vale a dire il non assoggettamento dell’intervento proposto al regime della PAS di competenza comunale.
3. Avverso il predetto provvedimento di diniego la ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
I. “ violazione di legge in relazione all’art. 2 co. 8 bis l. 7.8.1990 n. 241 ”: il gravato provvedimento di diniego sarebbe tardivo ed inefficace, in quanto intervenuto ben oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della pratica stabilito dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 per l’inibizione dell’intervento, cosicché, essendo la PAS assimilabile al regime di SCIA, si sarebbero oramai consolidati gli effetti della stessa, su cui il Comune sarebbe potuto intervenire solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990; anche la richiesta di integrazione documentale del 23.01.2025 sarebbe peraltro tardiva, in quanto intervenuta successivamente all’inutile decorso del predetto termine;
II. “ violazione di legge in relazione all’art. 7 d. l. 7.2.2002 n. 7, convertito, con modificazioni, in l. 9.4.2002 n. 55 e all’art. 1 d. lgs. 25.11.2024 n. 190 ”: il Comune avrebbe ricavato l’assoggettamento ad autorizzazione unica anziché PAS dell’intervento in esame dalla ritenuta applicabilità della nuova disciplina di cui al D. Lgs. 190/2024, che però sarebbe il frutto di un errore interpretativo degli artt. 1, comma 3, e 15, comma 2, del predetto D. Lgs. 190/2024; in realtà, la corretta interpretazione di tali norme (e, in particolare, del predetto art. 15) porterebbe a ritenere applicabile alla fattispecie la previgente disciplina, con conseguente assoggettamento dell’intervento a PAS ai sensi dell’art. 1, comma 2 quater , lett. a), del D.L. 7/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2002;
III. “ violazione di legge in relazione all’art. 8 e Allegato B, Sezione I, lett. aa) d. lgs. 25.11.2024 n. 190 ”: in ogni caso, sarebbe errata l’interpretazione anche della nuova disciplina di cui al D. Lgs. 190/2024, in forza della quale il progettato intervento resterebbe comunque assoggettato a PAS e non ad autorizzazione unica.
4. Si è costituito in giudizio il Comune, il quale ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto la proponente avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento impugnato, essendosi già rivolta alla Provincia di Cuneo per dar seguito alla procedura autorizzatoria. Nel merito, ha rilevato l’infondatezza di tutte le censure avversarie, difendendo la correttezza del proprio operato e l’assenza di una propria competenza sull’intervento proposto, che sarebbe di competenza provinciale in quanto assoggettato ad autorizzazione unica sulla base della disciplina sopravvenuta.
5. Con ordinanza cautelare n. 302 del 10.07.2025, il Collegio ha ritenuto che le questioni dedotte con il ricorso meritassero un approfondimento nella più idonea sede di merito, fissando l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
6. All’udienza pubblica dell’11.02.2026, la causa è stata discussa tra le parti e poi trattenuta in decisione.
TO
7. In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa precedente acquiescenza della ricorrente al provvedimento impugnato.
Ad avviso del Comune, tale acquiescenza si ricaverebbe dall’istanza che la ricorrente avrebbe rivolto alla Provincia in data 30.04.2025 (quindi successivamente al provvedimento comunale di diniego ma prima della proposizione del ricorso) per dar seguito alla presentazione della autorizzazione unica.
L’eccezione è infondata.
In realtà, con la richiamata comunicazione del 30.04.2025 (doc. 6 parte attorea), l’odierna ricorrente si è limitata a rappresentare alla Provincia la vicenda pregressa ed il contenuto del provvedimento comunale di diniego della PAS, chiedendole, in sostanza, se condividesse la posizione del Comune di assoggettabilità dell’intervento ad autorizzazione unica e se si ritenesse competente a tale riguardo.
Tale comunicazione non depone, tuttavia, in modo univoco per l’acquiescenza al provvedimento comunale di diniego della PAS, sia perché non costituisce la domanda vera e propria di rilascio dell’autorizzazione unica (ma solo una sorta di richiesta di parere preventivo sulla sua ammissibilità), sia perché potrebbe anche essere stata preordinata a rafforzare il successivo ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento comunale (qualora la Provincia avesse espresso una posizione contraria al Comune).
8. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente lamenta la tardività dell’adozione dell’impugnato provvedimento di diniego del 04.04.2024, invocando l’intervenuto consolidamento degli effetti della PAS per mancata adozione del provvedimento inibitorio entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della pratica (23.12.2024); termine rispetto al quale risulterebbe tardiva anche la richiesta di integrazione documentale del 23.01.2025.
8.1. La doglianza è infondata.
8.2. Deve premettersi che, secondo orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. IV, 15.04.2025, n. 325; Cons. Stato, Sez. IV, 02.05.2024, n. 3990; Cons. Stato, Sez. IV, 04.01.2023, n. 3990; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 06.11.2025, n. 7164; T.A.R. Toscana, Sez. II, 04.11.2025, n. 1764; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 08.07.2025, n. 1177), la PAS è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificata quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. Pertanto, al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della SCIA; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo. Tale ricostruzione, coerente con il particolare favor legislativo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, onera dunque il Comune di una tempestiva attivazione per verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’intervento a mezzo PAS (art. 6, comma 2, del D. Lgs. 28/2011). In caso contrario, si determina il perfezionamento del titolo abilitativo e l’eseguibilità dell’intervento, fatta salva l’attivazione dei poteri di autotutela impropria da parte dell’Amministrazione comunale al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 02.05.2024, n. 3990).
8.3. Ciò posto, proprio l’assimilazione della PAS al regime della DIA (ora SCIA) porta ad escludere che la presentazione della PAS per una tipologia di intervento che, in realtà, sarebbe stato assoggettato ad autorizzazione unica, possa far conseguire al dichiarante un titolo abilitativo a fronte della mancata adozione di un provvedimento inibitorio del Comune nei trenta giorni successivi. La presentazione di una DIA/SCIA è, infatti, idonea a legittimare un intervento in assenza del tempestivo intervento inibitorio del Comune solo a condizione che lo stesso rientri tra quelli per i quali la normativa di riferimento ammette tale strumento di liberalizzazione dell’attività, risultando invece tamquam non esset laddove invece sia richiesto un titolo autorizzatorio, con conseguente possibilità per l’amministrazione di intervenire in ogni momento per inibire o per reprimere il relativo intervento che si configura abusivo (cfr., in materia edilizia, Cons. Stato, Sez. II, 11.03.2024, n. 2332). Anche nel caso della PAS, quindi, il consolidamento dei suoi effetti per mancato tempestivo intervento inibitorio del Comune presuppone che l’intervento sia inquadrabile tra quelli assoggettati al suo regime, non operando se lo stesso rientra tra quelli per i quali la normativa applicabile richiede invece l’autorizzazione unica (cfr., pur con riferimenti al diverso meccanismo del silenzio-assenso, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 31.01.2025, n 349). Peraltro, l’assoggettabilità di un intervento al regime della PAS o dell’autorizzazione unica non rileva solo ai fini dell’individuazione del titolo necessario e del regime abilitativo ad esso applicabile, ma determina anche uno spostamento della competenza tra enti pubblici (comunale, nel primo caso, statale, regionale o provinciale, nel secondo caso). A maggior ragione, quindi, non può ammettersi che un intervento assoggettato ad autorizzazione unica e mai autorizzato dall’ente competente possa essere eseguito sfruttando, per così dire, il mancato tempestivo intervento inibitorio da parte di un ente incompetente al quale sia stata erroneamente presentata una PAS.
8.4. Ebbene, nel caso in esame, l’impugnato provvedimento comunale si basa proprio sulla ritenuta non applicabilità del regime della PAS all’intervento in questione (per effetto della nuova normativa introdotta dal D. lgs. 190/2024, considerata applicabile alla fattispecie), quindi la ricorrente non può invocare il consolidamento degli effetti del proprio titolo per mancato tempestivo intervento inibitorio da parte dell’Amministrazione resistente.
8.5. Si tratta, semmai, di stabilire se la motivazione offerta dal Comune per ritenere l’intervento progettato assoggettato ad autorizzazione unica di competenza provinciale sia corretta, il che costituisce l’oggetto delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente.
9. Con il secondo motivo quest’ultima contesta, infatti, che il D. Lgs. 190/2024 non sia applicabile al proprio intervento, in quanto l’art. 15, comma 2, del predetto Decreto farebbe salva l’applicazione della disciplina previgente per le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore (30.12.2024), tra le quali rientrerebbe, appunto, la propria PAS presentata in data 23.12.2024. Improprio sarebbe, invece, il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato anche all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 190/2024. giacché tale disposizione atterrebbe ai rapporti tra la previgente disciplina regionale e locale di settore e le nuove disposizioni statali, mentre qui si discuterebbe soltanto della successione tra la previgente disciplina statale abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto in questione (di cui si occuperebbe, appunto, il solo art. 15).
9.1. La doglianza non merita condivisione.
9.2. L’invocato art. 15 del D. Lgs. 190/2024 (recante “ Abrogazioni e disposizioni transitorie ”) prevede, infatti, quanto segue: “ 1. Le disposizioni di cui all'allegato D [tra cui, per quanto qui di interesse, l’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 e l’art. 1, comma 2 quater , del D.L. 7/2002, n.d.r.] che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17 [vale a dire il 30.12.2024, n.d.r.], eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto. 2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Da tale disposizione si ricava, pertanto, che la disciplina statale previgente continua ad applicarsi solo per le procedure già avviate per le quali sia stata compiuta, al 30.12.2024, la verifica da parte dell’amministrazione competente della completezza della documentazione presentata a corredo del progetto.
9.3. Ebbene, con riferimento al regime della PAS, l’art. 6 del previgente D. Lgs. 28/2011 non indica alcun termine entro il quale l’amministrazione dovesse completare tale verifica. Il comma 4 prevede soltanto il termine di trenta giorni per l’adozione dell’eventuale provvedimento inibitorio dei lavori da parte del Comune, mentre il comma 5 stabilisce che, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, debba essere convocata l’eventuale conferenza dei servizi, qualora sia necessario acquisire atti di assenso da parte di altre amministrazioni. La giurisprudenza (cfr., anche di recente, T.A.R. Toscana, Sez. II, 22.12.2025, n. 2111) ha tuttavia ammesso che, entro la scadenza di cui al comma 4, il Comune possa comunque chiedere all’interessato integrazioni documentali, interrompendo così il decorso del relativo termine (possibilità adesso espressamente contemplata dalla nuova disciplina: cfr. art. 8, comma 6, del D. Lgs. 190/2024).
Solo rispetto all’autorizzazione unica di cui l’art. 5 del predetto D. Lgs. 28/2011, in virtù del rinvio all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 ed alle relative linee guida (D.M. 10.09.2010), è previsto un termine per l’effettuazione di una tale verifica di completezza documentale. Ai sensi del paragrafo 14.4 del predetto D.M. 10.09.2010, infatti, “ entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato ”.
Pertanto, quand’anche si volesse analogicamente applicare alla PAS la predetta previsione espressamente riferita alla sola autorizzazione unica, la verifica di completezza documentale della pratica della ricorrente non avrebbe potuto dirsi completata al 30.12.2024, essendo allora decorsi appena sette giorni dalla sua presentazione. Lo stesso dicasi qualora si volesse ipoteticamente prendere a riferimento il termine di venti giorni stabilito per l’eventuale convocazione della conferenza dei servizi nell’ambito della procedura di PAS.
9.4. La diversa tesi della ricorrente secondo cui la verifica di completezza documentale della PAS dovrebbe essere addirittura immediata e contestuale alla sua stessa presentazione non trova, invece, alcun appiglio normativo e mal si concilia con la riconosciuta possibilità per l’Amministrazione comunale di richiedere integrazione documentali al proponente entro trenta giorni dalla presentazione della pratica, il che presuppone che, sino a tale momento, essa possa comunque ancora verificarne la completezza.
Né la ricorrente ha dimostrato che, nel caso di specie, la verifica in questione sia stata concretamente effettuata dall’Amministrazione già prima del 30.12.2024 (come sarebbe stato suo onere fare: cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 06.11.2025, n. 520). Al contrario, la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e la richiesta di integrazioni documentali risultano esserle state inviate dal Comune in data 23.01.2025 (docc. 5 e 6 prodotti dall’Amministrazione), quindi sempre successivamente al 30.12.2024 (a prescindere dall’eccepita tardività di tali comunicazioni rispetto al termine di cui al all’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 28/2011).
9.5. Per tali ragioni, va condivisa la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui l’intervento in esame deve ritenersi oramai integralmente assoggettato alla nuova disciplina di cui al D. Lgs. 190/2024, anche rispetto all’individuazione del titolo necessario alla sua realizzazione. Pertanto, ai fini del suo ipotetico assoggettamento a PAS, non risulta più invocabile l’art. 1, comma 2 quater , lett. a, del D.L. 7/2002 richiamato dalla ricorrente (oramai abrogato), dovendosi piuttosto prendere a riferimento l’allegato B, Sezione I, lett. aa), del predetto D. Lgs. 190/2024.
10. Con il terzo motivo di ricorso, l’esponente sostiene che, anche prendendo a riferimento la predetta disciplina sopravvenuta, il proprio intervento resterebbe comunque assoggettato a PAS, perché le due discipline succedutesi sarebbero sostanzialmente sovrapponibili e si porrebbero tra loro in continuità. Anche la nuova disciplina ammetterebbe, in sostanza, la presentazione di una PAS per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico all’interno di aree in cui sono presenti manufatti produttivi, anche dismessi. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l’intervento non dovrebbe adesso essere limitato ai soli manufatti preesistenti, ma potrebbe continuare ad estendersi anche alle relative aree scoperte recintate o, in assenza di recinzione (come nel caso in esame), all’intera proprietà del proponente avente la medesima destinazione urbanistica.
10.1. La doglianza non può essere accolta.
10.2. Il previgente art. 1, comma 2 quater , del D.L. 7/2002 assoggettava a PAS gli impianti di accumulo elettrochimico se “ ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione ” (lett. a). L’attuale allegato B, Sezione I, del predetto D. Lgs. 190/2024, invece, li assoggetta a PAS se “ ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione ” (lett. aa).
Risulta evidente, quindi, una discontinuità tra le due previsioni normative, perché non basta più che il progetto ricada “ all’interno di aree ove sono situati impianti industriali ”, ma occorre che lo stesso si sviluppi “ esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali ”. La nuova norma ha una portata senz’altro maggiormente restrittiva, precisando che l’intervento progettato deve riguardare l’impianto industriale in sé considerato, ricadendo all’interno del suo “ perimetro ”, e non più genericamente aree all’interno delle quali si trovino impianti industriali. D’altra parte, che le due espressioni non abbiano lo stesso significato lo si ricava anche dal fatto che, per altre tipologie di interventi, il legislatore ha invece mantenuto la precedente dizione, ritenendoli assoggettati a PAS laddove ubicati in “ aree ove sono situati impianti industriali ” (cfr. lett. bb). Pertanto, pur potendo il preesistente impianto industriale interessato dal progetto essere “ di qualsiasi natura, anche non più operativ [o] o in corso di dismissione ”, occorre che lo stesso sia (o sia stato) concretamente destinato ad un’attività produttiva latamente intesa e che il nuovo impianto di accumulo elettrochimico venga realizzato “ all’interno del [suo] perimetro ”, vale a dire che sia ubicato all’interno dei manufatti industriali e/o delle aree scoperte di immediata pertinenza degli stessi che costituiscano un unicum fisico e funzionale rispetto allo svolgimento di una specifica attività produttiva.
10.3. Ciò posto, nel caso di specie l’impianto progettato verrebbe realizzato su un’area dove sorge una ex discoteca in disuso ed un campo sportivo abbandonato. Più precisamente, il progetto esclude il principale corpo di fabbrica esistente, vale a dire l’ex discoteca, ma riguarda due più piccoli manufatti ad essa collegati (vale a dire quelli che la stessa ricorrente afferma, a più riprese, essere “ la centrale elettrica e la centrale termica dell’ex discoteca ” cfr. pagg. 10-12 del ricorso), oltre l’ampia area scoperta non recintata esterna alla ex discoteca ed il vicino campo sportivo abbandonato (cfr. pagg. 12 e 13 della relazione al progetto allegata alla PAS: doc. 8 parte ricorrente).
Tuttavia, la centrale termica ed elettrica, pur essendo accatastate quali D/1, non costituiscono degli impianti industriali isolabili dall’ex discoteca (che non aveva evidentemente una destinazione produttiva), appunto perché pacificamente accessori alla stessa. Essi non hanno, pertanto, mai svolto una qualche autonoma attività effettivamente produttiva, trattandosi, in sostanza, di locali tecnici dell’ex discoteca. Ad ogni modo, tali manufatti costituiscono solo una limitata porzione dell’area di intervento, mentre la restante e ben più ampia porzione interessa l’area scoperta, in parte utilizzata dall’ex discoteca (presumibilmente come parcheggio) e in altra parte costituita dal campo sportivo abbandonato. Non è pertanto sostenibile che tale area scoperta facesse parte del perimetro della sola centrale elettrica e della sola centrale elettrica dell’ex discoteca, quand’anche ipoteticamente intesi come autonomi impianti industriali.
10.4. Non rileva in senso contrario nemmeno che l’area oggetto dell’intervento abbia attualmente, quantomeno in parte, destinazione urbanistica produttiva (cfr. relazione prodotta dal Comune quale doc. 2), perché, ai fini dell’assoggettabilità a PAS del progetto, la pertinente lett. aa) dell’allegato B, Sezione I, del D. Lgs. 190/2024 richiede la sussistenza all’attualità di un impianto industriale (seppur non più operativo o in corso di dismissione) e non la mera destinazione industriale dell’area (che, invece, viene valorizzata per altre ipotesi progettuali: cfr., ad esempio, quella di cui alla lett. d della stessa Sezione I dell’allegato B).
11. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
12 La particolarità e parziale novità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | CA CC |
IL SEGRETARIO