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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1663/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 1663 del 2017 (cui è stato riunito quello n. R.G. 1664/2017) posta in delibazione all'udienza del 11.3.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
(già ) in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Baratta, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo D'Eletto in Velletri via U. Mattoccia 6/i;
ATTRICE E
( ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Maciariello, giusta procura in calce all'atto di citazione del procedimento n. R.G. 1664/17, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina via Custoza 11; ATTRICE nei confronti di
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_3 C.F._1
TE OT, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Latina, via G.B.Vico, 46; CONVENUTO e
( ), Controparte_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del curatore avv. di Controparte_5 Per_1
Calvaruso; CONVENUTA CONTUMACE E
) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE E
(8155210) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7
1 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11 marzo 2025;
FATTO E DIRITTO ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che la stessa era Parte_2 creditrice di , deceduto in data 19.2.2012, della somma di € 590.933,50 in forza Controparte_5 della sentenza n. 07/94 del Tribunale di Latina, della sentenza n. 1897/1996 della C.d.A. di Roma , della sentenza n. 14474/1999 della Corte di Cassazione e della sentenza n. 1740/2014 del Tribunale di Latina;
che i tentativi di recupero di tale credito erano rimasti infruttuosi;
che il debitore si era sottratto al pagamento del debito mediante plurimi atti tra i quali, da ultimo, l'atto di donazione posto in essere in data 17.2.2012; che con tale atto il debitore aveva donato ai figli e Controparte_4
, in parti uguali tra loro, le sue partecipazioni sociali alla società Agricola Le Controparte_3
Castella s.r.l. e della soc. VA Precicchia s.r.l.; che avverso tale ultimo atto si intendeva proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; che inoltre i donatari avevano trasferito le rispettive partecipazioni sociali ricevute in donazione a società straniere;
che, in particolare, CP_3
aveva creato la società società di diritto inglese;
che
[...] Controparte_7 CP_4
aveva creato la società società di diritto inglese;
che
[...] Controparte_6 Controparte_3 con atto del 27.6.13 a firma del notaio inglese , depositato in Italia Persona_2 presso il Notaio in data 19.7.13, aveva conferito alla predetta Persona_3 Controparte_7 la quota della Agricola Le Castella s.r.l. pari ad € 101.562,50; che analogamente,
[...] CP_4
con atto del 27.6.13 a firma del notaio inglese , depositato in
[...] Persona_2
Italia presso il Notaio in data 19.7.13, aveva conferito alla predetta Persona_3 CP_6 la quota della Agricola Le Castella s.r.l. pari ad € 101.562,50; che tali atti erano simulati ovvero
[...] erano in via subordinata meritevoli di revocazione ex art. 2901 c.c.; che, con decreto del 12.2.2014, era stata dichiarata giacente l'eredità di nato a [...] in data [...] ed ivi Controparte_5 deceduto in data 19.2.2012 con la nomina dell'avv. Luigi Calvaruso quale curatore;
che la donazione del 17.2.2012 era nulla per violazione dell'art. 51 n. 10 della legge notarile n. 89/1913 mancando la sottoscrizione del donante;
che invero nell'atto era stato indicato che il non poteva Controparte_5 sottoscrivere l'atto “in quanto impossibilitato all'uso del braccio destro”; che tale allegazione non era sufficiente ad integrare gli estremi dell'impossibilità a sottoscrivere;
che mancava poi la menzione da parte del notaio nella chiusa dell'atto della dichiarazione resa dal circa il non uso Controparte_5 del braccio destro;
che quindi l'atto era nullo ex art. 58 n. 4 della legge notarile;
che infatti il Notaio faceva riferimento ad una dichiarazione resa da ” non corrispondente con il nome CP_5 Per_4 del donante;
che, in subordine, si eccepiva l'inefficacia dell'atto del 17.2.2012 ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo nota a tutte le parti la situazione debitoria del dante causa dei convenuti;
che gli atti successivi posti in essere dai donatari convenuti erano poi simulati emergendo la prova che vi era un accordo interno tra conferente e il conferitario in virtù del quale le parti si limitavano ad escludere la rilevanza nei loro rapporti del contratto apparentemente simulato;
che, in subordine, tali atti dovevano essere revocati ex art. 2901 c.c. stante che le società conferitarie erano rappresentate dagli stessi conferenti;
che inoltre i negozi di conferimento delle quote della Agricola Le Castella s.r.l. alle due società convenute erano inefficaci in quanto erano stati sottoscritti dai e Controparte_3
nella qualità inveritiera di soci di tale società italiana;
che sussistevano infine i presupposti CP_4 per la condanna di e in ragione degli atti di conferimento Controparte_4 Controparte_3 disposti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della attrice;
che infatti i convenuti 2 avevano posto in essere fatti illeciti al fine di impedire ed ostacolare il recupero del credito dell'attrice; che il danno andava liquidato tenendo conto del valore del credito rimasto insoddisfatto o al controvalore delle quote sociali oggetto di donazione e successivo conferimento.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 17.2.2012 e in via subordinata dichiararne l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di dichiarare la simulazione assoluta degli atti di conferimento del 27.6.2013 redatti da e ovvero in via subordinata dichiararli Controparte_3 CP_4 inopponibili essendo l'iscrizione avvenuta in assenza dei presupposti di legge ovvero dichiararne l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e in ogni caso condannare e in Controparte_3 CP_4 solido al risarcimento dei danni patiti.
Si è costituito eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Controparte_3 giudice adito per essere competente quello inglese stante che le convenute avevano sede legale a Londra e deducendo nel merito che l'atto di donazione del 17.2.2012 non era nullo;
che parte attrice non deduceva la falsità della dichiarazione resa dal donante davanti al Notaio;
che la presenza di un impedimento alla sottoscrizione dell'atto era, per giurisprudenza, surrogata dalla dichiarazione della parte davanti al Notaio;
che l'errore nell'indicazione del nominativo del donante, come invece Per_4 che , era frutto di un mero errore materiale;
che la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. era CP_5 prescritta;
che l'atto impugnato era stato stipulato in data 17.2.2012 mentre l'azione era stata proposta in data 27.2.2017 con conseguente decorso del termine quinquiennale ex art. 2903 c.c.; che in ogni caso, era una mera allegazione il fatto che i donatari fossero consapevoli della situazione debitoria del padre;
che i donatari svolgevano attività lavorativa diversa da quella paterna;
che questi ultimi non avevano avuto con il padre per lungo periodo alcun rapporto;
che infondata era la domanda di simulazione assoluta dell'atto di conferimento del 27.6.2013; che nessun elemento a riprova della simulazione era stato allegato dall'attrice; che infondata era anche la subordinata domanda di revocatoria;
che oggetto del conferimento era sia la qualità di socio sia la titolarità delle quote;
che il conferimento pertanto era corretto;
che infondata ed inammissibile era la domanda risarcitoria formulata.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il rigetto nel merito di tutte le domande spiegate dall'attrice.
Sentite le parti, è stata rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito ed è stata dichiarata la contumacia di , , e dell'Eredità Parte_3 Controparte_7 CP_6 giacente di . E' stata quindi disposta la riunione al presente procedimento di Controparte_4 quello iscritto al n. R.G. 1664/2017 intrapreso dalla e sono CP_2 Parte_4 stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Nel giudizio n. R.G. 1664/2017 la predetta curatela ha dedotto che la stessa era creditrice di CP_5
della somma di € 1.493.550,73 e spese giusta sentenza n. 1489/2010 del Tribunale di Latina;
[...] che tale sentenza era attualmente sub iudice, pendendo il procedimento di appello iscritto al n. R.G. 7150/2010; che i tentativi di escussione del credito non erano andati a buon fine;
che il debitore aveva distratto i suoi beni in particolare con l'atto di donazione del 17.2.2012 in favore di CP_3
e ; che questi ultimi avevano poi proceduto a conferire le quote sociali
[...] Controparte_4 acquistate dal predetto atto di donazione a due società di diritto inglese costituite ad hoc in data 24.7.2012; che tali atti erano affetti da simulazione assoluta ovvero erano suscettibili di essere dichiarati inefficaci nei confronti della curatela ex art. 2901 c.c., stante che le due società conferitarie erano a conoscenza del pregiudizio che tali atti di conferimento arrecavano alle ragioni del creditore;
che infatti le conferitarie erano rappresentate dai convenuti e Controparte_3 CP_4
; che per giurisprudenza l'azione ex art. 2901 c.c. poteva essere diretta anche nei confronti
[...] degli aventi causa dei donatari nel caso in cui i beni oggetto di liberalità venissero poi trasferiti a terzi;
che tali negozi del 27.6.2013 erano stati trascritti in data 26.7.2013 nel Registro delle Imprese di 3 Roma;
che tale trascrizione era avvenuta in assenza dei relativi presupposti di cui all'art. 2470 c.c.; che il negozio difettava dell'autentica della firma dei signori e Controparte_3 CP_4
quali cedenti;
che sussistevano in ogni caso i presupposti per condannare ex art. 2043 c.c. i
[...] convenuti al risarcimento del danno subito dalla curatela, da identificarsi nel credito rimasto insoddisfatto o al controvalore delle quote sociali oggetto di donazione se inferiore.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della donazione del 17.2.2012 ovvero dichiararla inefficace nei confronti dell'attrice ex art. 2901 c.c.; dichiarare la simulazione assoluta ovvero l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di conferimento quote del 27.6.2013 disposti dai convenuti e , in via subordinata dichiararne l'inopponibilità ai terzi Controparte_3 Controparte_4 stante la non legittima trascrizione nel Registro delle Imprese di Roma ed ordinarne la cancellazione e in ogni caso condannare i convenuti e al risarcimento del Controparte_3 Controparte_4 danno ex art. 2043 c.c. e le società convenute in caso di eventuale successiva alienazione delle quote sociali a terzi.
Espletata la prova ammessa e CTU, la causa è stata assegnata alla sottoscritta in data 23.1.25 e quindi è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11.3.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
e la Curatela indicata in epigrafe hanno agito nei confronti dei convenuti indicati in Parte_2 epigrafe per ottenere 1) la dichiarazione di nullità della donazione del 17.2.12 eseguita dal loro creditore nei confronti dei figli e ovvero di relativa Controparte_5 Controparte_3 CP_4 inefficacia nei confronti delle attrici ex art. 2901 c.c.; 2) la dichiarazione della simulazione assoluta degli atti di conferimento eseguiti da e in data 27.6.2014 ovvero di Controparte_3 CP_4 inopponibilità ai terzi in quanto irregolarmente trascritti nel Registro delle Imprese ovvero ancora inefficaci ex art. 2901 c.c. 3) la condanna di e in solido al risarcimento Controparte_3 CP_4 del danno ovvero, per la sola curatela , anche delle due società convenute in giudizio.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto per i motivi espressi nell'ordinanza del 25/27.9.2018 che si richiamano in toto Controparte_3 nella presente sede.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto, contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.3.2025, che sono state depositate le note d'udienza nell'interesse di CP_3
in relazione alla predetta udienza chiamata per la precisazione delle conclusioni in quanto
[...] tempestivamente depositate.
Venendo al merito, le domande spiegate dalle attrici vanno ritenute parzialmente fondate.
Risulta parzialmente fondata la domanda proposta dalle attrici in relazione all'atto sub 1) ossia l'atto di donazione del 17.2.2012 con il quale ha ceduto in quote uguali ai convenuti, Controparte_5 suoi figli, le sue quote delle società Agricola Le Castella s.r.l. e della soc. VA Precicchia s.r.l..
Non appare in primo luogo fondata la domanda tesa all'accertamento della nullità ex art. 58 n. 4 della Legge Notarile dell'atto di donazione del 17.2.2012.
A fondamento della domanda, le attrici hanno allegato che tale atto sarebbe carente del requisito di cui all'art. 51 n. 10 l. 89/1913 ossia della sottoscrizione di entrambe le parti e in particolare quella del donante il quale avrebbe dichiarato solo di “non poter sottoscrivere questo atto in Controparte_5 quanto impossibilitato all'uso del braccio destro” e che in tale contesto tale dicitura non era sufficiente
4 in quanto generica ad integrare gli estremi della impossibilità di sottoscrivere ben potendo il donante firmare con la sinistra.
Come noto, la sottoscrizione delle parti del rogito costituisce requisito essenziale, ai sensi della l90/1931 art. 51 n. 10, per la validità dell'atto con la conseguenza che la relativa carenza determina la nullità dell'atto In questo contesto, è tuttavia ammesso dall'art. 603 penultimo comma c.c. (dettato invero in materia di testamento pubblico) che la sottoscrizione, quale strumento di indispensabile appropriazione della parte della dichiarazione documentata dall'atto formato dal notaio, possa essere surrogata dalla dichiarazione, necessariamente ed espressamente menzionata nel redigendo atto, che la parte renda al notaio di una sua impossibilità o di una seria e grave difficoltà a sottoscriverlo. Tale possibilità è altresì prevista dal predetto articolo della legge notarile laddove prevede che “Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
Va rilevato che la giurisprudenza, espressasi sul punto in relazione all'istituto del testamento pubblico, ha osservato che “la funzione surrogatoria della sottoscrizione normativamente riconosciuta alla dichiarazione di impedimento a firmare della parte, con la menzione di tale dichiarazione nell'atto da parte del notaio, tuttavia si applica incondizionatamente soltanto nella riscontrata effettiva esistenza della causa impeditiva … Di conseguenza, allorchè venga contestata la veridicità della cennata dichiarazione di impedimento a sottoscrivere, il giudice non può ritenere, ed affermare, l'indiscutibile validità dell'atto pubblico che detta dichiarazione contiene e, soprattutto, dei negozi nello stesso documentati sulla base del solo dato della formale presenza nell'atto medesimo del cennato surrogato della sottoscrizione, ma deve accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista, se la stessa costituisca, di per sè sola o in concorso con altre circostanze, indice di un rifiuto di approvare il contenuto negoziale del documento” (Cass. Civ., Sez. II, n. 20209/2012, cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 27824/2008). Inoltre, in ordine alla causa impeditiva che giustifichi il ricorso alla non sottoscrizione dell'atto, è stato osservato che la stessa “può consistere in qualsiasi ostacolo fisico, anche temporaneo e quindi, ad esempio, il de cuius può rifiutare di sottoscrivere l'atto a causa di una difficoltà di grafia derivante da una estrema debolezza o dall'età avanzata in cui si trovi” (Trib. Viterbo, n. 7/2025).
Ciò premesso, le attrici hanno allegato la genericità e insufficienza della dichiarazione, menzionata nel rogito in esame, del di “non poter sottoscrivere questo atto in quanto Controparte_5 impossibilitato all'uso del braccio destro” e la sussistenza della possibilità per quest'ultimo di sottoscrivere in ogni caso l'atto mediante l'uso del braccio sinistro.
Le attrici tuttavia non hanno contestato la veridicità di tale dichiarazione allegando per esempio che il non fosse in effetti impossibilitato all'uso del braccio destro ovvero che lo stesso Controparte_5 avesse la possibilità (per averlo fatto prima) di sottoscrivere in maniera leggibile o comunque secondo la sua grafia abituale al fine di poter ritenere la stessa in ogni caso riconducibile in maniera inequivoca a tale parte, come imposto dalla legge notarile. A ciò si aggiunga che i testi escussi sul punto ( Tes_1
, indifferente, escusso in data 27.10.2023 e , cugino del convenuto
[...] Testimone_2 CP_3
, escusso in data 18.9.2024) hanno confermato che il aveva il braccio
[...] Controparte_5 destro gonfio a causa dell'inserimento della cannula della flebo ed aveva quindi difficoltà ad usarlo, confermando la verosimile esistenza dell'impedimento a sottoscrivere dichiarato dal donante al notaio la mattina del rogito in esame.
In questo contesto, non essendo stata contestata specificatamente e tempestivamente ex art. 115 c.p.c. dalle parti attrici la veridicità della affermazione del di “non poter sottoscrivere Controparte_5
5 questo atto in quanto impossibilitato all'uso del braccio destro”, non si può che dare atto della idoneità di tale dichiarazione contenuta sia nelle premesse sia nella chiusa dell'atto notarile in esame a surrogare la firma dell'atto in questione da parte del donante, , e quindi Controparte_5 dell'efficacia e validità dell'atto ai sensi dell'art. 51 n. 10 della legge notarile in esame.
Non sposta tale valutazione l'annotazione da parte del notaio rogante del nominativo del donante come EN ”” trattandosi di un refuso materiale di battitura, come si evince dal tenore Per_4 letterale complessivo dell'atto.
Ne consegue che non appaiono sussistere i presupposti per dichiarare nullo, per difetto di firma del donante, l'atto di donazione del 17.2.2012 con il quale il ebbe a donare ai Controparte_5 convenuti, e , le proprie partecipazioni societarie. Controparte_3 CP_4
Appare invece fondata la domanda di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione del 17.2.2012 in esame nei confronti della società e della curatela attrice.
Sussiste infatti, in primo luogo, la legittimazione attiva in capo alle predette parti attrici in quanto le stesse hanno allegato di essere creditrici nei confronti del per le somme indicate Controparte_5 nei rispettivi atti di citazione sorti in epoca palesemente anteriore alla stipula dell'atto impugnato. A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha contestato specificatamente e tempestivamente tale allegazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Non sposta tale valutazione il fatto che il credito vantato dalla Curatela attrice sia ancora sub iudice dovendosi sul punto dare continuità all'orientamento prevalente espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. S.U. n. 9440/04 e numerose altre conformi, fino alla recente Cass. n. 5916/16)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 240/2017).
Sussiste pertanto il diritto delle attrici a veder tutelata la sua ragione di credito nei confronti di e la domanda di revocatoria appare fondata. Controparte_5
Va sul punto ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2901 e 2903 c.c. sollevata dal convenuto dal momento che l'atto di citazione oggetto di causa Controparte_3 risulta notificato nei loro confronti ed iscritto a ruolo entro il termine quinquennale, previsto dal predetto art. 2903 c.c., da ultimo 6.3.17, tenuto conto come dies a quo non già quello di stipula dell'atto impugnato, come allegato dal convenuto, ma bensì la data di relativa registrazione (occorsa in data 8.3.2012, cfr. annotazione a margine dell'atto impugnato).
Sotto tale profilo, deve ritenersi, in continuità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, che il termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del relativo titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 4049/2023, Cass. Civ.,Sez. III, n. 5889/2016).
Venendo al merito, si osserva che l'atto in questione costituisce pacificamente atto a titolo gratuito, posto in essere dal in favore dei figli per spirito di liberalità, compiuto dopo il Controparte_5 sorgere del credito vantato dalle odierne parti attrici.
6 Ne consegue che, ai fini della revocatoria ex art. 2901 c.c., è necessaria la sola consapevolezza del debitore, ossia del , di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, Controparte_5 diminuendo il proprio patrimonio quale garanzia generica ex art. 2740 c.c., essendo invece irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 16680/2023), consapevolezza che deve in ogni caso ritenersi verosimilmente sussistente per presunzioni stante il rapporto di parentela di primo grado tra il donante ( ) e i donatari ( e ) . Controparte_5 Controparte_3 CP_4
In questo contesto, deve osservarsi che l'eventus damni consiste nella mera alterazione qualitativa oltre che, come nel caso in esame, quantitativa del patrimonio del debitore che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1902/2015): sotto il profilo probatorio, spetta al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale (quantitativa e/o qualitativa) determinata dell'atto di disposizione impugnato, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che nonostante tale negozio il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.
Ne consegue che, salvi i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 2901 IV comma c.p.c., va accolta la domanda di revocatoria formulata dalle attrici in relazione all'atto di donazione del 17.2.2012 che per l'effetto va dichiarato inefficace e non opponibile a questi ultimi.
Vanno invece rigettate le domande di simulazione assoluta e di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposte dalle parti attrici in relazione agli atti di conferimento quote del 27.6.2013 disposti dai convenuti e in favore, rispettivamente, della Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
e depositati in Italia con il verbale del 19.7.2013 a ministero del Notaio Controparte_6 Per_3 di Torino ed iscritti in data 26.7.2013 nel Registro delle Imprese di Roma.
Risulta in primo luogo infondata la domanda di accertamento di simulazione assoluta di tali contratti.
Come noto infatti nell'azione di simulazione si fa valere il fatto che la volontà delle parti (o della parte, se negozio unilaterale) mira a creare un'apparenza negoziale non corrispondente al vero, intendendo le parti (o la parte) concludere alcun negozio (simulazione assoluta) oppure un negozio diverso da quello simulato (simulazione relativa) mentre nell'azione di revocazione, invece, la conclusione del negozio corrisponde alla effettiva determinazione volitiva dei contraenti ma è finalizzata, in via mediata, a pregiudicare la soddisfazione dei creditori di una delle parti (Cass. Civ., Sez. III, n. 30214/2023).
Si deve infatti osservare che “l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (Cass. Civ., Sez. II, n. 11372/2005). In particolare, sempre la Suprema Corte ha esattamente avuto modo di osservare che “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nè l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. Civ., Sez. III, n. 13345/2015).
7 Ciò posto, con riferimento alla domanda principale formulata ai sensi dell'art. 1414 c.c., deve rilevarsi che parte attrice non hanno addotto sufficienti elementi per ritenere simulati gli atti impugnati, essendosi limitata ad indicare sul punto circostanze fatte valere anche a fondamento dell'azione revocatoria. Non appare sufficiente a ritenere simulati gli atti in esame il sol fatto che i convenuti e siano anche i legali rappresentanti delle società Controparte_3 Controparte_4 conferitarie trattandosi di circostanza di per sé, e soprattutto in assenza di altri elementi, sintomatica della simulazione assoluta, intesa come volontà delle parti di non effettuare il trasferimento delle quote sociali, degli atti in questione.
La domanda in esame va dunque disattesa.
Non sussistono in secondo luogo i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta nei confronti degli atti di conferimento stipulati dai convenuti e Controparte_3 CP_4
in data 27.6.2013.
[...]
Difetta, in questo contesto, la legittimazione degli attori ad agire nei confronti di tale atto non avendo gli stessi allegato e provato di essere creditori dei convenuti e Controparte_3 CP_4
quali conferitari – disponenti.
[...]
Sul punto, va osservato che questi ultimi, per quanto figli e quindi chiamati ex lege all'eredità del defunto padre non hanno accettato la relativa eredità tanto che, come allegato dalle Parte_5 stesse attrici, è stata aperta la procedura di eredità giacente ex art. 528 c.c., anch'essa convenuta in giudizio, operante appunto allorquando i chiamati non hanno accettato l'eredità.
Ne consegue che il credito posto a fondamento delle domande spiegate dalle attrici in quanto riferito alla posizione del non è stato trasmesso, iure hereditatis, in capo ai convenuti e che Controparte_5 pertanto lo stesso non è azionabile e tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti degli atti dispositivi del patrimonio disposti da questi ultimi, non avendo per altro le attrici indicato specificatamente quale eventuale altro e diverso credito le stesse vantassero nei confronti di tali convenuti.
La domanda ex art. 2901 c.c. formulata nei confronti degli atti di conferimento quote del 27.6.2013 va quindi rigettata.
Parimenti infondata appare la domanda spiegata dalle attrici tese alla dichiarazione di inopponibilità della registrazione dei negozi di conferimento delle quote del 27.6.13 nel Registro delle Imprese per carenza dei presupposti necessari a tal fine.
Sul punto, le attrici hanno allegato che gli atti prodotti ai fini di detta registrazione non sarebbero regolari dal momento che gli stessi risulterebbero firmati da e da Controparte_3 CP_4
non “in proprio” quali cedenti ma quali “soci della Agricola Le Castella s.r.l.” di cui i
[...] cedenti avevano dichiarato di “essere soci, sull'implicito quanto inveritiero presupposto che questi ultimi, in qualità di soci, avessero potuto in qualche modo impegnare direttamente la società partecipata da ciascuno di essi”.
Tale domanda va rigettata dal momento che la trascrizione presso il Registro delle Imprese degli atti di conferimento quote del 27.6.2013 disposti dai convenuti e Controparte_3 CP_4
è correttamente avvenuta, come prescritto dall'art. 2740 c.c., previa esibizione de “l'atto di
[...] trasferimento con sottoscrizione autenticata” ossia dei contratti di conferimento soci a ministero del Notaio che ha regolarmente autenticato le firme apposte a tale contratto Persona_2 da parte dei conferenti, e . Controparte_3 Controparte_4
8 Il fatto che tali atti siano stati sottoscritti dai predetti conferenti nella qualità di “socio Agricola Le Castella s.r.l.” e non anche in proprio appare concernere un diverso aspetto, non rilevante ai fini della trascrizione dell'atto presso il Registro delle imprese, ma dell'eventuale efficacia validità dell'atto di conferimento quote in quanto non sottoscritto dai conferenti in proprio quali meri cedenti delle quote sociali. Sotto tale profilo, va rilevato che in relazione a tale accertamento sussisterebbe la competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, così come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, se si tratta, come nella specie, di società a responsabilità limitata, "le sezioni specializzate sono... competenti,... per le cause e i procedimenti:... b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti".
Risulta infine parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta dalla società attrice e dalla curatela attrice nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4 in proprio.
Sul punto, va osservato che, per giurisprudenza costante, ai fini della sussistenza della allegata responsabilità extracontrattuale “presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4721/2019).
Sussistendo tali elementi, è quindi possibile ritenere sussistente una responsabilità del terzo per fatto illecito per aver posto in essere atti elusivi tesi ad ostacolare o rendere impossibile al creditore di agire per la tutela del suo credito al cui soddisfacimento è funzionale la conservazione della garanzia patrimoniale e il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria.
In questo contesto interpretativo, sussistono i presupposti per ritenere che i convenuti CP_3
e abbiano posto in essere condotte tese a pregiudicare, per quanto
[...] Controparte_4 riguarda tuttavia le sole quote della Agricola Le Castelle s.r.l. (non essendovi prova del successivo trasferimento ad altri delle quote della VA Precicchia a r.l.), il ripristino da parte dei creditori del padre, , della garanzia patrimoniale di quest'ultimo per effetto dell'azione Controparte_5 revocatoria (per altro, utilmente esperita nel presente giudizio) dell'atto dispositivo a titolo gratuito del 17.2.2012.
Depongo in tal senso numerosi elementi.
In primo luogo, viene in rilievo il rapporto di parentela di primo grado tra il donante, creditore delle attrici, e i donatari, suoi figli che porta ragionevolmente a ritenere che questi ultimi fossero consapevoli dei debiti del padre al momento della stipulazione dell'atto di donazione del 17.2.12.
Non sposta tale valutazione il fatto che il padre e i figli avessero avuto negli anni un rapporto conflittuale e che pertanto non si fossero sentiti per molti anni dal momento che, in ogni caso, vi era stato nell'ultimo periodo di vita del un riavvicinamento tra le parti e quindi vi era Controparte_5 stata occasione per i convenuti di conoscere lo stato anche economico e patrimoniale del padre e quindi, verosimilmente , anche dei due invero particolarmente ingenti debiti (oltre € 1.800.000 circa) di quest'ultimo nei confronti delle due parti attrici.
9 In secondo luogo, depone nel superiore senso il fatto che i convenuti avessero, in data 24.7.2012 (quindi a stretto giro rispetto all'atto di donazione in esame), costituito le due società di diritto inglese indicate in epigrafe e quindi proceduto in data 27.6.2013 al conferimento a queste ultime delle quote societarie ricevute in donazione, proprio nelle more dei tempi per l'accettazione dell'eredità poi mai compiuta, come risulta dalla dichiarazione di eredità giacente di disposta dal Controparte_5
Tribunale di Velletri in data 12.2.2014.
Tali elementi congiuntamente valutati portano a ritenere che i convenuti fossero consapevoli della potenziale lesività delle ragioni dei creditori del padre della donazione disposta con l'atto del 17.2.12 e quindi che, in tale consapevolezza, gli stessi abbiano poi proceduto a conferire a società a responsabilità limitata (per altro di diritto inglese, nel caso in esame) le quote sociali della Agricola Le Castelle s.r.l. oggetto della donazione al fine di rendere sostanzialmente maggiormente complesso ovvero impossibili ai creditori del loro dante causa – donante il recupero del loro credito in caso di revocatoria dell'atto del 17.2.12.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere fondata la domanda ex art. 2043 c.c. formulata dalle parti attrici nei confronti dei convenuti e Controparte_4 Controparte_3
Dovendo quindi procedere alla liquidazione di tale danno, va osservato che “il danno che può ottenere chi eserciti utilmente la c.d. revocatoria risarcitoria è esclusivamente quello che consegue al venir meno della possibilità di esercitare utilmente l'actio pauliana e la sua quantificazione deve essere commisurata alla utilità che il creditore danneggiato dall'atto elusivo dell'acquirente del bene (che l'abbia a sua volta ceduto a terzi) avrebbe potuto conseguire in difetto di tale attività elusiva” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 24196/2023).
Sul punto, è stata espletata CTU il quale, previa adozione di criteri e parametri del tutto condivisibili ed esame della documentazione societaria, ha determinato in relazione alla Agricola Le Castella s.r.l. mediante il criterio misto patrimoniale – reddituale che le quote attribuite a ciascuno dei convenuti era di € 251.492,62 al 31.12.2011 (quale data prossima alla donazione), di € 250.302,64 al 31.12.2012 (quale data prossima al conferimento) e di € 66.331,42 al 31.12.2020 (al momento della redazione della perizia con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio disponibile).
In questo contesto, va poi rilevato che le quote della Agricola Le Castella s.r.l. sembrerebbero essere poi state trasferite dalle due società convenute a terzi (non chiamati in giudizio trattandosi di cessione eseguite medio tempore con gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c.).
Sussistono pertanto i presupposti per condannare i convenuti e Controparte_3 CP_4
in solido al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti delle attrici da quantificare
[...] in base al valore delle quote sociali della Agricola Le Castella s.r.l., oramai irrimediabilmente non aggredibili dai creditori del nonostante la spiegata revocatoria nei confronti Controparte_5 dell'atto del relativo trasferimento ai convenuti, determinato al momento del relativo trasferimento alle società di diritto inglese convenute pari ad € 250.302,64 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore e non di valuta) dal 26.7.2013 al saldo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla curatela nei confronti delle società convenute rimaste contumaci dal momento che parte attrice non ha invero allegato e specificato quale condotta illecita le stesse (che, per quanto rappresentate dai convenuti CP_3
e , sono dotate rispetto ad essi di autonomia giuridica e patrimoniale in
[...] Controparte_4 quanto costituite in LTD) abbiano posto in essere.
10 Le spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore
“indeterminabile complessità alta” ed applicati i parametri medi in ragione dell'attività spiegata dalle parti, vanno poste a carico dei convenuti e in base al Controparte_3 Controparte_4 principio della soccombenza (stante in particolare la fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.).
Nulla sulle spese delle società convenute indicate in epigrafe e dell'Eredità giacente di CP_5
, in quanto contumaci e in ogni caso non soccombenti.
[...]
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dalla società attrice e dalla curatela attrice;
2) accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di nei Controparte_5 confronti dei figli e a ministero del Notaio Controparte_3 CP_4 Persona_5
(rep. 13402 – racc. 6690) e pertanto ne dichiara l'inefficacia nei confronti delle parti
[...] attrici salvi i diritti dei terzi ex art. 2901 IV comma c.c.; 3) accoglie parzialmente la domanda ex art. 2043 c.c. formulata dalle attrici nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_4
4) per l'effetto, condanna al pagamento in solido nei confronti delle attrici Controparte_3 della somma di € 250.302,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.7.2013 al saldo;
5) per l'effetto, condanna al pagamento in solido nei confronti delle attrici Controparte_4 della somma di € 250.302,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.7.2013 al saldo;
6) rigetta per il resto le domande spiegate dalle attrici;
7) condanna i convenuti e in solido al pagamento nei Controparte_4 Controparte_3 confronti della società attrice delle spese di lite, liquidate in € 1756,35 per spese vive ed in € 14.103 compensi, oltre accessori come per legge;
8) condanna i convenuti e in solido al pagamento nei Controparte_4 Controparte_3 confronti della attrice delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 compensi, oltre CP_2 accessori come per legge;
9) nulla sulle spese delle società convenute e dell'Eredità giacente, in quanto contumaci;
10) pone definitivamente a carico dei convenuti e in Controparte_4 Controparte_3 solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 8 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 1663 del 2017 (cui è stato riunito quello n. R.G. 1664/2017) posta in delibazione all'udienza del 11.3.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
(già ) in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Baratta, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo D'Eletto in Velletri via U. Mattoccia 6/i;
ATTRICE E
( ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Maciariello, giusta procura in calce all'atto di citazione del procedimento n. R.G. 1664/17, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina via Custoza 11; ATTRICE nei confronti di
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_3 C.F._1
TE OT, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Latina, via G.B.Vico, 46; CONVENUTO e
( ), Controparte_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del curatore avv. di Controparte_5 Per_1
Calvaruso; CONVENUTA CONTUMACE E
) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE E
(8155210) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7
1 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11 marzo 2025;
FATTO E DIRITTO ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che la stessa era Parte_2 creditrice di , deceduto in data 19.2.2012, della somma di € 590.933,50 in forza Controparte_5 della sentenza n. 07/94 del Tribunale di Latina, della sentenza n. 1897/1996 della C.d.A. di Roma , della sentenza n. 14474/1999 della Corte di Cassazione e della sentenza n. 1740/2014 del Tribunale di Latina;
che i tentativi di recupero di tale credito erano rimasti infruttuosi;
che il debitore si era sottratto al pagamento del debito mediante plurimi atti tra i quali, da ultimo, l'atto di donazione posto in essere in data 17.2.2012; che con tale atto il debitore aveva donato ai figli e Controparte_4
, in parti uguali tra loro, le sue partecipazioni sociali alla società Agricola Le Controparte_3
Castella s.r.l. e della soc. VA Precicchia s.r.l.; che avverso tale ultimo atto si intendeva proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; che inoltre i donatari avevano trasferito le rispettive partecipazioni sociali ricevute in donazione a società straniere;
che, in particolare, CP_3
aveva creato la società società di diritto inglese;
che
[...] Controparte_7 CP_4
aveva creato la società società di diritto inglese;
che
[...] Controparte_6 Controparte_3 con atto del 27.6.13 a firma del notaio inglese , depositato in Italia Persona_2 presso il Notaio in data 19.7.13, aveva conferito alla predetta Persona_3 Controparte_7 la quota della Agricola Le Castella s.r.l. pari ad € 101.562,50; che analogamente,
[...] CP_4
con atto del 27.6.13 a firma del notaio inglese , depositato in
[...] Persona_2
Italia presso il Notaio in data 19.7.13, aveva conferito alla predetta Persona_3 CP_6 la quota della Agricola Le Castella s.r.l. pari ad € 101.562,50; che tali atti erano simulati ovvero
[...] erano in via subordinata meritevoli di revocazione ex art. 2901 c.c.; che, con decreto del 12.2.2014, era stata dichiarata giacente l'eredità di nato a [...] in data [...] ed ivi Controparte_5 deceduto in data 19.2.2012 con la nomina dell'avv. Luigi Calvaruso quale curatore;
che la donazione del 17.2.2012 era nulla per violazione dell'art. 51 n. 10 della legge notarile n. 89/1913 mancando la sottoscrizione del donante;
che invero nell'atto era stato indicato che il non poteva Controparte_5 sottoscrivere l'atto “in quanto impossibilitato all'uso del braccio destro”; che tale allegazione non era sufficiente ad integrare gli estremi dell'impossibilità a sottoscrivere;
che mancava poi la menzione da parte del notaio nella chiusa dell'atto della dichiarazione resa dal circa il non uso Controparte_5 del braccio destro;
che quindi l'atto era nullo ex art. 58 n. 4 della legge notarile;
che infatti il Notaio faceva riferimento ad una dichiarazione resa da ” non corrispondente con il nome CP_5 Per_4 del donante;
che, in subordine, si eccepiva l'inefficacia dell'atto del 17.2.2012 ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo nota a tutte le parti la situazione debitoria del dante causa dei convenuti;
che gli atti successivi posti in essere dai donatari convenuti erano poi simulati emergendo la prova che vi era un accordo interno tra conferente e il conferitario in virtù del quale le parti si limitavano ad escludere la rilevanza nei loro rapporti del contratto apparentemente simulato;
che, in subordine, tali atti dovevano essere revocati ex art. 2901 c.c. stante che le società conferitarie erano rappresentate dagli stessi conferenti;
che inoltre i negozi di conferimento delle quote della Agricola Le Castella s.r.l. alle due società convenute erano inefficaci in quanto erano stati sottoscritti dai e Controparte_3
nella qualità inveritiera di soci di tale società italiana;
che sussistevano infine i presupposti CP_4 per la condanna di e in ragione degli atti di conferimento Controparte_4 Controparte_3 disposti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della attrice;
che infatti i convenuti 2 avevano posto in essere fatti illeciti al fine di impedire ed ostacolare il recupero del credito dell'attrice; che il danno andava liquidato tenendo conto del valore del credito rimasto insoddisfatto o al controvalore delle quote sociali oggetto di donazione e successivo conferimento.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 17.2.2012 e in via subordinata dichiararne l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di dichiarare la simulazione assoluta degli atti di conferimento del 27.6.2013 redatti da e ovvero in via subordinata dichiararli Controparte_3 CP_4 inopponibili essendo l'iscrizione avvenuta in assenza dei presupposti di legge ovvero dichiararne l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e in ogni caso condannare e in Controparte_3 CP_4 solido al risarcimento dei danni patiti.
Si è costituito eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del Controparte_3 giudice adito per essere competente quello inglese stante che le convenute avevano sede legale a Londra e deducendo nel merito che l'atto di donazione del 17.2.2012 non era nullo;
che parte attrice non deduceva la falsità della dichiarazione resa dal donante davanti al Notaio;
che la presenza di un impedimento alla sottoscrizione dell'atto era, per giurisprudenza, surrogata dalla dichiarazione della parte davanti al Notaio;
che l'errore nell'indicazione del nominativo del donante, come invece Per_4 che , era frutto di un mero errore materiale;
che la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. era CP_5 prescritta;
che l'atto impugnato era stato stipulato in data 17.2.2012 mentre l'azione era stata proposta in data 27.2.2017 con conseguente decorso del termine quinquiennale ex art. 2903 c.c.; che in ogni caso, era una mera allegazione il fatto che i donatari fossero consapevoli della situazione debitoria del padre;
che i donatari svolgevano attività lavorativa diversa da quella paterna;
che questi ultimi non avevano avuto con il padre per lungo periodo alcun rapporto;
che infondata era la domanda di simulazione assoluta dell'atto di conferimento del 27.6.2013; che nessun elemento a riprova della simulazione era stato allegato dall'attrice; che infondata era anche la subordinata domanda di revocatoria;
che oggetto del conferimento era sia la qualità di socio sia la titolarità delle quote;
che il conferimento pertanto era corretto;
che infondata ed inammissibile era la domanda risarcitoria formulata.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il rigetto nel merito di tutte le domande spiegate dall'attrice.
Sentite le parti, è stata rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito ed è stata dichiarata la contumacia di , , e dell'Eredità Parte_3 Controparte_7 CP_6 giacente di . E' stata quindi disposta la riunione al presente procedimento di Controparte_4 quello iscritto al n. R.G. 1664/2017 intrapreso dalla e sono CP_2 Parte_4 stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Nel giudizio n. R.G. 1664/2017 la predetta curatela ha dedotto che la stessa era creditrice di CP_5
della somma di € 1.493.550,73 e spese giusta sentenza n. 1489/2010 del Tribunale di Latina;
[...] che tale sentenza era attualmente sub iudice, pendendo il procedimento di appello iscritto al n. R.G. 7150/2010; che i tentativi di escussione del credito non erano andati a buon fine;
che il debitore aveva distratto i suoi beni in particolare con l'atto di donazione del 17.2.2012 in favore di CP_3
e ; che questi ultimi avevano poi proceduto a conferire le quote sociali
[...] Controparte_4 acquistate dal predetto atto di donazione a due società di diritto inglese costituite ad hoc in data 24.7.2012; che tali atti erano affetti da simulazione assoluta ovvero erano suscettibili di essere dichiarati inefficaci nei confronti della curatela ex art. 2901 c.c., stante che le due società conferitarie erano a conoscenza del pregiudizio che tali atti di conferimento arrecavano alle ragioni del creditore;
che infatti le conferitarie erano rappresentate dai convenuti e Controparte_3 CP_4
; che per giurisprudenza l'azione ex art. 2901 c.c. poteva essere diretta anche nei confronti
[...] degli aventi causa dei donatari nel caso in cui i beni oggetto di liberalità venissero poi trasferiti a terzi;
che tali negozi del 27.6.2013 erano stati trascritti in data 26.7.2013 nel Registro delle Imprese di 3 Roma;
che tale trascrizione era avvenuta in assenza dei relativi presupposti di cui all'art. 2470 c.c.; che il negozio difettava dell'autentica della firma dei signori e Controparte_3 CP_4
quali cedenti;
che sussistevano in ogni caso i presupposti per condannare ex art. 2043 c.c. i
[...] convenuti al risarcimento del danno subito dalla curatela, da identificarsi nel credito rimasto insoddisfatto o al controvalore delle quote sociali oggetto di donazione se inferiore.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della donazione del 17.2.2012 ovvero dichiararla inefficace nei confronti dell'attrice ex art. 2901 c.c.; dichiarare la simulazione assoluta ovvero l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di conferimento quote del 27.6.2013 disposti dai convenuti e , in via subordinata dichiararne l'inopponibilità ai terzi Controparte_3 Controparte_4 stante la non legittima trascrizione nel Registro delle Imprese di Roma ed ordinarne la cancellazione e in ogni caso condannare i convenuti e al risarcimento del Controparte_3 Controparte_4 danno ex art. 2043 c.c. e le società convenute in caso di eventuale successiva alienazione delle quote sociali a terzi.
Espletata la prova ammessa e CTU, la causa è stata assegnata alla sottoscritta in data 23.1.25 e quindi è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11.3.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
e la Curatela indicata in epigrafe hanno agito nei confronti dei convenuti indicati in Parte_2 epigrafe per ottenere 1) la dichiarazione di nullità della donazione del 17.2.12 eseguita dal loro creditore nei confronti dei figli e ovvero di relativa Controparte_5 Controparte_3 CP_4 inefficacia nei confronti delle attrici ex art. 2901 c.c.; 2) la dichiarazione della simulazione assoluta degli atti di conferimento eseguiti da e in data 27.6.2014 ovvero di Controparte_3 CP_4 inopponibilità ai terzi in quanto irregolarmente trascritti nel Registro delle Imprese ovvero ancora inefficaci ex art. 2901 c.c. 3) la condanna di e in solido al risarcimento Controparte_3 CP_4 del danno ovvero, per la sola curatela , anche delle due società convenute in giudizio.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto per i motivi espressi nell'ordinanza del 25/27.9.2018 che si richiamano in toto Controparte_3 nella presente sede.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto, contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.3.2025, che sono state depositate le note d'udienza nell'interesse di CP_3
in relazione alla predetta udienza chiamata per la precisazione delle conclusioni in quanto
[...] tempestivamente depositate.
Venendo al merito, le domande spiegate dalle attrici vanno ritenute parzialmente fondate.
Risulta parzialmente fondata la domanda proposta dalle attrici in relazione all'atto sub 1) ossia l'atto di donazione del 17.2.2012 con il quale ha ceduto in quote uguali ai convenuti, Controparte_5 suoi figli, le sue quote delle società Agricola Le Castella s.r.l. e della soc. VA Precicchia s.r.l..
Non appare in primo luogo fondata la domanda tesa all'accertamento della nullità ex art. 58 n. 4 della Legge Notarile dell'atto di donazione del 17.2.2012.
A fondamento della domanda, le attrici hanno allegato che tale atto sarebbe carente del requisito di cui all'art. 51 n. 10 l. 89/1913 ossia della sottoscrizione di entrambe le parti e in particolare quella del donante il quale avrebbe dichiarato solo di “non poter sottoscrivere questo atto in Controparte_5 quanto impossibilitato all'uso del braccio destro” e che in tale contesto tale dicitura non era sufficiente
4 in quanto generica ad integrare gli estremi della impossibilità di sottoscrivere ben potendo il donante firmare con la sinistra.
Come noto, la sottoscrizione delle parti del rogito costituisce requisito essenziale, ai sensi della l90/1931 art. 51 n. 10, per la validità dell'atto con la conseguenza che la relativa carenza determina la nullità dell'atto In questo contesto, è tuttavia ammesso dall'art. 603 penultimo comma c.c. (dettato invero in materia di testamento pubblico) che la sottoscrizione, quale strumento di indispensabile appropriazione della parte della dichiarazione documentata dall'atto formato dal notaio, possa essere surrogata dalla dichiarazione, necessariamente ed espressamente menzionata nel redigendo atto, che la parte renda al notaio di una sua impossibilità o di una seria e grave difficoltà a sottoscriverlo. Tale possibilità è altresì prevista dal predetto articolo della legge notarile laddove prevede che “Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
Va rilevato che la giurisprudenza, espressasi sul punto in relazione all'istituto del testamento pubblico, ha osservato che “la funzione surrogatoria della sottoscrizione normativamente riconosciuta alla dichiarazione di impedimento a firmare della parte, con la menzione di tale dichiarazione nell'atto da parte del notaio, tuttavia si applica incondizionatamente soltanto nella riscontrata effettiva esistenza della causa impeditiva … Di conseguenza, allorchè venga contestata la veridicità della cennata dichiarazione di impedimento a sottoscrivere, il giudice non può ritenere, ed affermare, l'indiscutibile validità dell'atto pubblico che detta dichiarazione contiene e, soprattutto, dei negozi nello stesso documentati sulla base del solo dato della formale presenza nell'atto medesimo del cennato surrogato della sottoscrizione, ma deve accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista, se la stessa costituisca, di per sè sola o in concorso con altre circostanze, indice di un rifiuto di approvare il contenuto negoziale del documento” (Cass. Civ., Sez. II, n. 20209/2012, cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 27824/2008). Inoltre, in ordine alla causa impeditiva che giustifichi il ricorso alla non sottoscrizione dell'atto, è stato osservato che la stessa “può consistere in qualsiasi ostacolo fisico, anche temporaneo e quindi, ad esempio, il de cuius può rifiutare di sottoscrivere l'atto a causa di una difficoltà di grafia derivante da una estrema debolezza o dall'età avanzata in cui si trovi” (Trib. Viterbo, n. 7/2025).
Ciò premesso, le attrici hanno allegato la genericità e insufficienza della dichiarazione, menzionata nel rogito in esame, del di “non poter sottoscrivere questo atto in quanto Controparte_5 impossibilitato all'uso del braccio destro” e la sussistenza della possibilità per quest'ultimo di sottoscrivere in ogni caso l'atto mediante l'uso del braccio sinistro.
Le attrici tuttavia non hanno contestato la veridicità di tale dichiarazione allegando per esempio che il non fosse in effetti impossibilitato all'uso del braccio destro ovvero che lo stesso Controparte_5 avesse la possibilità (per averlo fatto prima) di sottoscrivere in maniera leggibile o comunque secondo la sua grafia abituale al fine di poter ritenere la stessa in ogni caso riconducibile in maniera inequivoca a tale parte, come imposto dalla legge notarile. A ciò si aggiunga che i testi escussi sul punto ( Tes_1
, indifferente, escusso in data 27.10.2023 e , cugino del convenuto
[...] Testimone_2 CP_3
, escusso in data 18.9.2024) hanno confermato che il aveva il braccio
[...] Controparte_5 destro gonfio a causa dell'inserimento della cannula della flebo ed aveva quindi difficoltà ad usarlo, confermando la verosimile esistenza dell'impedimento a sottoscrivere dichiarato dal donante al notaio la mattina del rogito in esame.
In questo contesto, non essendo stata contestata specificatamente e tempestivamente ex art. 115 c.p.c. dalle parti attrici la veridicità della affermazione del di “non poter sottoscrivere Controparte_5
5 questo atto in quanto impossibilitato all'uso del braccio destro”, non si può che dare atto della idoneità di tale dichiarazione contenuta sia nelle premesse sia nella chiusa dell'atto notarile in esame a surrogare la firma dell'atto in questione da parte del donante, , e quindi Controparte_5 dell'efficacia e validità dell'atto ai sensi dell'art. 51 n. 10 della legge notarile in esame.
Non sposta tale valutazione l'annotazione da parte del notaio rogante del nominativo del donante come EN ”” trattandosi di un refuso materiale di battitura, come si evince dal tenore Per_4 letterale complessivo dell'atto.
Ne consegue che non appaiono sussistere i presupposti per dichiarare nullo, per difetto di firma del donante, l'atto di donazione del 17.2.2012 con il quale il ebbe a donare ai Controparte_5 convenuti, e , le proprie partecipazioni societarie. Controparte_3 CP_4
Appare invece fondata la domanda di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione del 17.2.2012 in esame nei confronti della società e della curatela attrice.
Sussiste infatti, in primo luogo, la legittimazione attiva in capo alle predette parti attrici in quanto le stesse hanno allegato di essere creditrici nei confronti del per le somme indicate Controparte_5 nei rispettivi atti di citazione sorti in epoca palesemente anteriore alla stipula dell'atto impugnato. A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha contestato specificatamente e tempestivamente tale allegazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Non sposta tale valutazione il fatto che il credito vantato dalla Curatela attrice sia ancora sub iudice dovendosi sul punto dare continuità all'orientamento prevalente espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. S.U. n. 9440/04 e numerose altre conformi, fino alla recente Cass. n. 5916/16)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 240/2017).
Sussiste pertanto il diritto delle attrici a veder tutelata la sua ragione di credito nei confronti di e la domanda di revocatoria appare fondata. Controparte_5
Va sul punto ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2901 e 2903 c.c. sollevata dal convenuto dal momento che l'atto di citazione oggetto di causa Controparte_3 risulta notificato nei loro confronti ed iscritto a ruolo entro il termine quinquennale, previsto dal predetto art. 2903 c.c., da ultimo 6.3.17, tenuto conto come dies a quo non già quello di stipula dell'atto impugnato, come allegato dal convenuto, ma bensì la data di relativa registrazione (occorsa in data 8.3.2012, cfr. annotazione a margine dell'atto impugnato).
Sotto tale profilo, deve ritenersi, in continuità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, che il termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del relativo titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 4049/2023, Cass. Civ.,Sez. III, n. 5889/2016).
Venendo al merito, si osserva che l'atto in questione costituisce pacificamente atto a titolo gratuito, posto in essere dal in favore dei figli per spirito di liberalità, compiuto dopo il Controparte_5 sorgere del credito vantato dalle odierne parti attrici.
6 Ne consegue che, ai fini della revocatoria ex art. 2901 c.c., è necessaria la sola consapevolezza del debitore, ossia del , di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, Controparte_5 diminuendo il proprio patrimonio quale garanzia generica ex art. 2740 c.c., essendo invece irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 16680/2023), consapevolezza che deve in ogni caso ritenersi verosimilmente sussistente per presunzioni stante il rapporto di parentela di primo grado tra il donante ( ) e i donatari ( e ) . Controparte_5 Controparte_3 CP_4
In questo contesto, deve osservarsi che l'eventus damni consiste nella mera alterazione qualitativa oltre che, come nel caso in esame, quantitativa del patrimonio del debitore che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1902/2015): sotto il profilo probatorio, spetta al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale (quantitativa e/o qualitativa) determinata dell'atto di disposizione impugnato, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che nonostante tale negozio il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.
Ne consegue che, salvi i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 2901 IV comma c.p.c., va accolta la domanda di revocatoria formulata dalle attrici in relazione all'atto di donazione del 17.2.2012 che per l'effetto va dichiarato inefficace e non opponibile a questi ultimi.
Vanno invece rigettate le domande di simulazione assoluta e di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposte dalle parti attrici in relazione agli atti di conferimento quote del 27.6.2013 disposti dai convenuti e in favore, rispettivamente, della Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
e depositati in Italia con il verbale del 19.7.2013 a ministero del Notaio Controparte_6 Per_3 di Torino ed iscritti in data 26.7.2013 nel Registro delle Imprese di Roma.
Risulta in primo luogo infondata la domanda di accertamento di simulazione assoluta di tali contratti.
Come noto infatti nell'azione di simulazione si fa valere il fatto che la volontà delle parti (o della parte, se negozio unilaterale) mira a creare un'apparenza negoziale non corrispondente al vero, intendendo le parti (o la parte) concludere alcun negozio (simulazione assoluta) oppure un negozio diverso da quello simulato (simulazione relativa) mentre nell'azione di revocazione, invece, la conclusione del negozio corrisponde alla effettiva determinazione volitiva dei contraenti ma è finalizzata, in via mediata, a pregiudicare la soddisfazione dei creditori di una delle parti (Cass. Civ., Sez. III, n. 30214/2023).
Si deve infatti osservare che “l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (Cass. Civ., Sez. II, n. 11372/2005). In particolare, sempre la Suprema Corte ha esattamente avuto modo di osservare che “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nè l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. Civ., Sez. III, n. 13345/2015).
7 Ciò posto, con riferimento alla domanda principale formulata ai sensi dell'art. 1414 c.c., deve rilevarsi che parte attrice non hanno addotto sufficienti elementi per ritenere simulati gli atti impugnati, essendosi limitata ad indicare sul punto circostanze fatte valere anche a fondamento dell'azione revocatoria. Non appare sufficiente a ritenere simulati gli atti in esame il sol fatto che i convenuti e siano anche i legali rappresentanti delle società Controparte_3 Controparte_4 conferitarie trattandosi di circostanza di per sé, e soprattutto in assenza di altri elementi, sintomatica della simulazione assoluta, intesa come volontà delle parti di non effettuare il trasferimento delle quote sociali, degli atti in questione.
La domanda in esame va dunque disattesa.
Non sussistono in secondo luogo i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta nei confronti degli atti di conferimento stipulati dai convenuti e Controparte_3 CP_4
in data 27.6.2013.
[...]
Difetta, in questo contesto, la legittimazione degli attori ad agire nei confronti di tale atto non avendo gli stessi allegato e provato di essere creditori dei convenuti e Controparte_3 CP_4
quali conferitari – disponenti.
[...]
Sul punto, va osservato che questi ultimi, per quanto figli e quindi chiamati ex lege all'eredità del defunto padre non hanno accettato la relativa eredità tanto che, come allegato dalle Parte_5 stesse attrici, è stata aperta la procedura di eredità giacente ex art. 528 c.c., anch'essa convenuta in giudizio, operante appunto allorquando i chiamati non hanno accettato l'eredità.
Ne consegue che il credito posto a fondamento delle domande spiegate dalle attrici in quanto riferito alla posizione del non è stato trasmesso, iure hereditatis, in capo ai convenuti e che Controparte_5 pertanto lo stesso non è azionabile e tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti degli atti dispositivi del patrimonio disposti da questi ultimi, non avendo per altro le attrici indicato specificatamente quale eventuale altro e diverso credito le stesse vantassero nei confronti di tali convenuti.
La domanda ex art. 2901 c.c. formulata nei confronti degli atti di conferimento quote del 27.6.2013 va quindi rigettata.
Parimenti infondata appare la domanda spiegata dalle attrici tese alla dichiarazione di inopponibilità della registrazione dei negozi di conferimento delle quote del 27.6.13 nel Registro delle Imprese per carenza dei presupposti necessari a tal fine.
Sul punto, le attrici hanno allegato che gli atti prodotti ai fini di detta registrazione non sarebbero regolari dal momento che gli stessi risulterebbero firmati da e da Controparte_3 CP_4
non “in proprio” quali cedenti ma quali “soci della Agricola Le Castella s.r.l.” di cui i
[...] cedenti avevano dichiarato di “essere soci, sull'implicito quanto inveritiero presupposto che questi ultimi, in qualità di soci, avessero potuto in qualche modo impegnare direttamente la società partecipata da ciascuno di essi”.
Tale domanda va rigettata dal momento che la trascrizione presso il Registro delle Imprese degli atti di conferimento quote del 27.6.2013 disposti dai convenuti e Controparte_3 CP_4
è correttamente avvenuta, come prescritto dall'art. 2740 c.c., previa esibizione de “l'atto di
[...] trasferimento con sottoscrizione autenticata” ossia dei contratti di conferimento soci a ministero del Notaio che ha regolarmente autenticato le firme apposte a tale contratto Persona_2 da parte dei conferenti, e . Controparte_3 Controparte_4
8 Il fatto che tali atti siano stati sottoscritti dai predetti conferenti nella qualità di “socio Agricola Le Castella s.r.l.” e non anche in proprio appare concernere un diverso aspetto, non rilevante ai fini della trascrizione dell'atto presso il Registro delle imprese, ma dell'eventuale efficacia validità dell'atto di conferimento quote in quanto non sottoscritto dai conferenti in proprio quali meri cedenti delle quote sociali. Sotto tale profilo, va rilevato che in relazione a tale accertamento sussisterebbe la competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, così come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, se si tratta, come nella specie, di società a responsabilità limitata, "le sezioni specializzate sono... competenti,... per le cause e i procedimenti:... b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti".
Risulta infine parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta dalla società attrice e dalla curatela attrice nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4 in proprio.
Sul punto, va osservato che, per giurisprudenza costante, ai fini della sussistenza della allegata responsabilità extracontrattuale “presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4721/2019).
Sussistendo tali elementi, è quindi possibile ritenere sussistente una responsabilità del terzo per fatto illecito per aver posto in essere atti elusivi tesi ad ostacolare o rendere impossibile al creditore di agire per la tutela del suo credito al cui soddisfacimento è funzionale la conservazione della garanzia patrimoniale e il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria.
In questo contesto interpretativo, sussistono i presupposti per ritenere che i convenuti CP_3
e abbiano posto in essere condotte tese a pregiudicare, per quanto
[...] Controparte_4 riguarda tuttavia le sole quote della Agricola Le Castelle s.r.l. (non essendovi prova del successivo trasferimento ad altri delle quote della VA Precicchia a r.l.), il ripristino da parte dei creditori del padre, , della garanzia patrimoniale di quest'ultimo per effetto dell'azione Controparte_5 revocatoria (per altro, utilmente esperita nel presente giudizio) dell'atto dispositivo a titolo gratuito del 17.2.2012.
Depongo in tal senso numerosi elementi.
In primo luogo, viene in rilievo il rapporto di parentela di primo grado tra il donante, creditore delle attrici, e i donatari, suoi figli che porta ragionevolmente a ritenere che questi ultimi fossero consapevoli dei debiti del padre al momento della stipulazione dell'atto di donazione del 17.2.12.
Non sposta tale valutazione il fatto che il padre e i figli avessero avuto negli anni un rapporto conflittuale e che pertanto non si fossero sentiti per molti anni dal momento che, in ogni caso, vi era stato nell'ultimo periodo di vita del un riavvicinamento tra le parti e quindi vi era Controparte_5 stata occasione per i convenuti di conoscere lo stato anche economico e patrimoniale del padre e quindi, verosimilmente , anche dei due invero particolarmente ingenti debiti (oltre € 1.800.000 circa) di quest'ultimo nei confronti delle due parti attrici.
9 In secondo luogo, depone nel superiore senso il fatto che i convenuti avessero, in data 24.7.2012 (quindi a stretto giro rispetto all'atto di donazione in esame), costituito le due società di diritto inglese indicate in epigrafe e quindi proceduto in data 27.6.2013 al conferimento a queste ultime delle quote societarie ricevute in donazione, proprio nelle more dei tempi per l'accettazione dell'eredità poi mai compiuta, come risulta dalla dichiarazione di eredità giacente di disposta dal Controparte_5
Tribunale di Velletri in data 12.2.2014.
Tali elementi congiuntamente valutati portano a ritenere che i convenuti fossero consapevoli della potenziale lesività delle ragioni dei creditori del padre della donazione disposta con l'atto del 17.2.12 e quindi che, in tale consapevolezza, gli stessi abbiano poi proceduto a conferire a società a responsabilità limitata (per altro di diritto inglese, nel caso in esame) le quote sociali della Agricola Le Castelle s.r.l. oggetto della donazione al fine di rendere sostanzialmente maggiormente complesso ovvero impossibili ai creditori del loro dante causa – donante il recupero del loro credito in caso di revocatoria dell'atto del 17.2.12.
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere fondata la domanda ex art. 2043 c.c. formulata dalle parti attrici nei confronti dei convenuti e Controparte_4 Controparte_3
Dovendo quindi procedere alla liquidazione di tale danno, va osservato che “il danno che può ottenere chi eserciti utilmente la c.d. revocatoria risarcitoria è esclusivamente quello che consegue al venir meno della possibilità di esercitare utilmente l'actio pauliana e la sua quantificazione deve essere commisurata alla utilità che il creditore danneggiato dall'atto elusivo dell'acquirente del bene (che l'abbia a sua volta ceduto a terzi) avrebbe potuto conseguire in difetto di tale attività elusiva” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 24196/2023).
Sul punto, è stata espletata CTU il quale, previa adozione di criteri e parametri del tutto condivisibili ed esame della documentazione societaria, ha determinato in relazione alla Agricola Le Castella s.r.l. mediante il criterio misto patrimoniale – reddituale che le quote attribuite a ciascuno dei convenuti era di € 251.492,62 al 31.12.2011 (quale data prossima alla donazione), di € 250.302,64 al 31.12.2012 (quale data prossima al conferimento) e di € 66.331,42 al 31.12.2020 (al momento della redazione della perizia con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio disponibile).
In questo contesto, va poi rilevato che le quote della Agricola Le Castella s.r.l. sembrerebbero essere poi state trasferite dalle due società convenute a terzi (non chiamati in giudizio trattandosi di cessione eseguite medio tempore con gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c.).
Sussistono pertanto i presupposti per condannare i convenuti e Controparte_3 CP_4
in solido al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti delle attrici da quantificare
[...] in base al valore delle quote sociali della Agricola Le Castella s.r.l., oramai irrimediabilmente non aggredibili dai creditori del nonostante la spiegata revocatoria nei confronti Controparte_5 dell'atto del relativo trasferimento ai convenuti, determinato al momento del relativo trasferimento alle società di diritto inglese convenute pari ad € 250.302,64 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore e non di valuta) dal 26.7.2013 al saldo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla curatela nei confronti delle società convenute rimaste contumaci dal momento che parte attrice non ha invero allegato e specificato quale condotta illecita le stesse (che, per quanto rappresentate dai convenuti CP_3
e , sono dotate rispetto ad essi di autonomia giuridica e patrimoniale in
[...] Controparte_4 quanto costituite in LTD) abbiano posto in essere.
10 Le spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore
“indeterminabile complessità alta” ed applicati i parametri medi in ragione dell'attività spiegata dalle parti, vanno poste a carico dei convenuti e in base al Controparte_3 Controparte_4 principio della soccombenza (stante in particolare la fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.).
Nulla sulle spese delle società convenute indicate in epigrafe e dell'Eredità giacente di CP_5
, in quanto contumaci e in ogni caso non soccombenti.
[...]
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dalla società attrice e dalla curatela attrice;
2) accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di nei Controparte_5 confronti dei figli e a ministero del Notaio Controparte_3 CP_4 Persona_5
(rep. 13402 – racc. 6690) e pertanto ne dichiara l'inefficacia nei confronti delle parti
[...] attrici salvi i diritti dei terzi ex art. 2901 IV comma c.c.; 3) accoglie parzialmente la domanda ex art. 2043 c.c. formulata dalle attrici nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_4
4) per l'effetto, condanna al pagamento in solido nei confronti delle attrici Controparte_3 della somma di € 250.302,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.7.2013 al saldo;
5) per l'effetto, condanna al pagamento in solido nei confronti delle attrici Controparte_4 della somma di € 250.302,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.7.2013 al saldo;
6) rigetta per il resto le domande spiegate dalle attrici;
7) condanna i convenuti e in solido al pagamento nei Controparte_4 Controparte_3 confronti della società attrice delle spese di lite, liquidate in € 1756,35 per spese vive ed in € 14.103 compensi, oltre accessori come per legge;
8) condanna i convenuti e in solido al pagamento nei Controparte_4 Controparte_3 confronti della attrice delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 compensi, oltre CP_2 accessori come per legge;
9) nulla sulle spese delle società convenute e dell'Eredità giacente, in quanto contumaci;
10) pone definitivamente a carico dei convenuti e in Controparte_4 Controparte_3 solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 8 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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