Art. 51. (Consiglio di facolta' e comitati tecnici ordinatori)
Nelle Universita' degli studi di cui ai titoli II e III, qualora il numero dei professori di ruolo, straordinari ed ordinari, in ciascun consiglio di facolta', anche a seguito dei passaggi disposti ai sensi dei precedenti articoli, risulti inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente mediante elezione di tanti professori straordinari ed ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero al solo fine dell'espletamento dei compiti riservati ai professori straordinari e ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari ed ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facolta' delle universita' statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si procede alla nuova elezione degli organi delle facolta' non appena risultino facenti parte della facolta' stessa almeno tre professori di ruolo, ordinari o straordinari.
Nell'eventualita' non sia costituito il consiglio di facolta', ai sensi dei precedenti commi, sara' nominato un comitato ordinatore secondo le norme e le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che verranno indette entro 60 giorni dall'istituzione delle Universita' di cui al primo comma, e si provvedera' alla nomina dei docenti chiamati ad integrare i consigli di facolta' o a comporre i comitati ordinatori.
Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procedera' alla nomina dei primi fra i non eletti.
I docenti di cui al precedente primo comma, ovvero i componenti i comitati ordinatori, cesseranno dalle loro funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, straordinari od ordinari. In ogni caso non potranno rimanere in carica oltre un biennio e non potranno essere confermati.
Qualora allo scadere del biennio non risultino assegnati alle facolta' tre professori di ruolo, straordinari od ordinari, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad indire le elezioni per altri docenti o per un nuovo comitato.
Finche' non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facolta', i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'universita' e alla sua graduale entrata in funzione.
Per le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge restano in carica i consigli di corso di laurea, ove costituiti.
Nelle Universita' degli studi di cui ai titoli II e III, qualora il numero dei professori di ruolo, straordinari ed ordinari, in ciascun consiglio di facolta', anche a seguito dei passaggi disposti ai sensi dei precedenti articoli, risulti inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente mediante elezione di tanti professori straordinari ed ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero al solo fine dell'espletamento dei compiti riservati ai professori straordinari e ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari ed ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facolta' delle universita' statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si procede alla nuova elezione degli organi delle facolta' non appena risultino facenti parte della facolta' stessa almeno tre professori di ruolo, ordinari o straordinari.
Nell'eventualita' non sia costituito il consiglio di facolta', ai sensi dei precedenti commi, sara' nominato un comitato ordinatore secondo le norme e le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che verranno indette entro 60 giorni dall'istituzione delle Universita' di cui al primo comma, e si provvedera' alla nomina dei docenti chiamati ad integrare i consigli di facolta' o a comporre i comitati ordinatori.
Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procedera' alla nomina dei primi fra i non eletti.
I docenti di cui al precedente primo comma, ovvero i componenti i comitati ordinatori, cesseranno dalle loro funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, straordinari od ordinari. In ogni caso non potranno rimanere in carica oltre un biennio e non potranno essere confermati.
Qualora allo scadere del biennio non risultino assegnati alle facolta' tre professori di ruolo, straordinari od ordinari, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad indire le elezioni per altri docenti o per un nuovo comitato.
Finche' non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facolta', i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'universita' e alla sua graduale entrata in funzione.
Per le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge restano in carica i consigli di corso di laurea, ove costituiti.