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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1342/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR IO, RE
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 121/2022 depositato il 07/01/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Casa Comunale 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3901/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 10 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 703 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n.2245/2022 questa sezione n.20 della CGT di secondo grado della Campania ha sospeso il giudizio di appello sulla sentenza n.3901/2021 emessa dalla CGT di Caserta, in ordine all'avviso di accertamento IMU 2015, proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di S.M.C. Vetere, avendo la contribuente documentato la proposizione con citazione dinanzi al Tribunale di S.M.C.V. della querela di falso. Il giudizio è stato, pertanto, sospeso fino all'esito di quello concernente la querela di falso.
Il tribunale civile di S.M.C.V. con sentenza n.2425 del 17/09/25 accoglie la querela di falso proposta da Ricorrente 1 e dichiara la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City
Poste, con condanna delle spese al Comune. Tale sentenza è stata notificata in pari data al Comune e non impugnata, con conseguente passaggio in giudicato in data 16/10/25. In data 03/11/25 la ricorrente ha chiesto, quindi, la prosecuzione del giudizio sospeso con ordinanza n.2245/2022 e la trattazione della causa per l'annullamento dell'avviso IMU 2015 impugnato.
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n.3901/2021 emessa dalla CTP di Caserta, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa
Ricorrente_1 con condanna alle spese. Ciò in quanto, in ordine alle eccezioni sulla nullità della notifica dell'avviso IMU 2015 presso la residenza di Roma, dagli atti risulta che l'interessata risiedeva nel
Comune di Roma a far data dal 07/07/2014 e a tutto il 14/04/2021, data di rientro della residenza nel
Comune di S.M.C.V. La sentenza, inoltre, confuta i termini relativi a decadenza e prescrizione, mentre in ordine alla falsità della ricevuta City Poste, allegata alla lettera raccomandata di notifica, precisa che tale verifica non rientra nelle competenze del giudice tributario.
Motivi di doglianza della ricorrente sono: la mancata sospensione del procedimento in pendenza del giudizio di querela di falso ex art.39 d.lgs. 546/92; la mancata fissazione della udienza di discussione orale o in subordine di trattazione scritta;
la nullità della notifica dell'avviso IMU 2015, eseguito presso la residenza anagrafica e non quella effettiva di S.M.C.V. della ricorrente, conosciuta dal Comune per altre notifiche regolarmente avvenute (Tari ed altre comunicazioni); la insussistenza dei presupposti dell'avviso di accertamento per IMU, atteso che la ricorrente ha la dimora esclusiva ed abituale fin dal 2002 nel
Comune di S.M.C. Vetere. Nel 2014, previa autorizzazione del giudice, ha acquistato una casa a Roma, intestata per quota 30/1000 a lei e quota 970/1000 al figlio minore. Alla maggiore età del figlio è riemigrata a S.M.C. Vetere e, nel contempo, ha versato la quota parte di IMU come seconda casa al comune di Roma.
Il comune di S.M.C. Vetere si oppone all'appello per inammissibilità del ricorso, atteso che risulta proposto oltre i termini previsti dall'art.21 del d.lgs.546/92. In ordine alla notifica dell'avviso, precisa che l'indirizzo della casa di Roma è quello che risulta all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l'esenzione IMU, il resistente fa osservare che ex art. 13 c.2 D.L. 201/2011, l'abitazione principale è l'unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale di S.M.C. Vetere con sentenza n.2425/2025, passata in giudicato, si è pronunciato su giudizio di falso delle firme sull'avviso di ricevimento City Poste, di notifica dell'avviso IMU 2015 n.703 del 10/11/2020, con conseguente prescrizione del relativo debito. La dichiarazione di falsità comporta, di fatto, che la cartella esattoriale non è mai stata notificata.
Anche la inammissibilità invocata dal resistente, risulta superata, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa del Comune.
Anche la CGT di secondo grado della Campania, sezione 3, con sentenza n.317/2025 ha rigettato il ricorso del Comune su decisione n. 290/2024 della CGT di Caserta per IMU 2018, sempre con la stessa motivazione che escludeva la esenzione IMU 2018 per abitazione principale della casa di S.M.C.V., per il temporaneo trasferimento della residenza dell'appellata insieme al figlio minore a Roma, per ottenere il beneficio della prima casa.
Si richiama a riguardo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che nel dichiarare illegittimo l'articolo 13 comma 2 della L. 214/2011 come modificato dall'art. 1 comma 707 lett. b della L. 147/2013 dispone "che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Adducendo concrete motivazioni, la CGT ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
Analogamente, nel caso in esame - IMU 2015 - la questione secondo il Comune sta nella mancata fissazione della residenza nell'immobile oggetto di accertamento, che di fatto è abitazione principale dell'appellante fin dal 2022, con interruzione dal 07/07/2014 al 14/04/2021, per sopraggiunte esigenze legate al figlio minore.
Pertanto, alla luce della sentenza n. 2425 del 17/09/2025, non vi è prova di notifica dell'avviso di accertamento n.703 del 10/11/2020, relativo ad IMU per l'anno 2015, avendo il Tribunale di S.M.C.V. dichiarato la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City Poste n.
25057624896, con conseguente prescrizione del relativo debito.
Da ultimo, la ricorrente ha depositato la sentenza della CGT di primo grado di Caserta n.148/2026 relativa alla impugnazione della cartella di riscossione concernente, tra l'altro, anche l'IMU 2015, con cui è stata dichiarata la prescrizione del relativo debito per effetto della richiamata sentenza n.2425/2025.
Il ricorso, alla luce di quanto rappresentato, va quindi accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 20, pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n.3901/2021 emessa dalla CTP di Caserta, così decide: ACCOGLIE l'appello e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR IO, RE
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 121/2022 depositato il 07/01/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Casa Comunale 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3901/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 10 e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 703 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n.2245/2022 questa sezione n.20 della CGT di secondo grado della Campania ha sospeso il giudizio di appello sulla sentenza n.3901/2021 emessa dalla CGT di Caserta, in ordine all'avviso di accertamento IMU 2015, proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di S.M.C. Vetere, avendo la contribuente documentato la proposizione con citazione dinanzi al Tribunale di S.M.C.V. della querela di falso. Il giudizio è stato, pertanto, sospeso fino all'esito di quello concernente la querela di falso.
Il tribunale civile di S.M.C.V. con sentenza n.2425 del 17/09/25 accoglie la querela di falso proposta da Ricorrente 1 e dichiara la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City
Poste, con condanna delle spese al Comune. Tale sentenza è stata notificata in pari data al Comune e non impugnata, con conseguente passaggio in giudicato in data 16/10/25. In data 03/11/25 la ricorrente ha chiesto, quindi, la prosecuzione del giudizio sospeso con ordinanza n.2245/2022 e la trattazione della causa per l'annullamento dell'avviso IMU 2015 impugnato.
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n.3901/2021 emessa dalla CTP di Caserta, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa
Ricorrente_1 con condanna alle spese. Ciò in quanto, in ordine alle eccezioni sulla nullità della notifica dell'avviso IMU 2015 presso la residenza di Roma, dagli atti risulta che l'interessata risiedeva nel
Comune di Roma a far data dal 07/07/2014 e a tutto il 14/04/2021, data di rientro della residenza nel
Comune di S.M.C.V. La sentenza, inoltre, confuta i termini relativi a decadenza e prescrizione, mentre in ordine alla falsità della ricevuta City Poste, allegata alla lettera raccomandata di notifica, precisa che tale verifica non rientra nelle competenze del giudice tributario.
Motivi di doglianza della ricorrente sono: la mancata sospensione del procedimento in pendenza del giudizio di querela di falso ex art.39 d.lgs. 546/92; la mancata fissazione della udienza di discussione orale o in subordine di trattazione scritta;
la nullità della notifica dell'avviso IMU 2015, eseguito presso la residenza anagrafica e non quella effettiva di S.M.C.V. della ricorrente, conosciuta dal Comune per altre notifiche regolarmente avvenute (Tari ed altre comunicazioni); la insussistenza dei presupposti dell'avviso di accertamento per IMU, atteso che la ricorrente ha la dimora esclusiva ed abituale fin dal 2002 nel
Comune di S.M.C. Vetere. Nel 2014, previa autorizzazione del giudice, ha acquistato una casa a Roma, intestata per quota 30/1000 a lei e quota 970/1000 al figlio minore. Alla maggiore età del figlio è riemigrata a S.M.C. Vetere e, nel contempo, ha versato la quota parte di IMU come seconda casa al comune di Roma.
Il comune di S.M.C. Vetere si oppone all'appello per inammissibilità del ricorso, atteso che risulta proposto oltre i termini previsti dall'art.21 del d.lgs.546/92. In ordine alla notifica dell'avviso, precisa che l'indirizzo della casa di Roma è quello che risulta all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l'esenzione IMU, il resistente fa osservare che ex art. 13 c.2 D.L. 201/2011, l'abitazione principale è l'unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale di S.M.C. Vetere con sentenza n.2425/2025, passata in giudicato, si è pronunciato su giudizio di falso delle firme sull'avviso di ricevimento City Poste, di notifica dell'avviso IMU 2015 n.703 del 10/11/2020, con conseguente prescrizione del relativo debito. La dichiarazione di falsità comporta, di fatto, che la cartella esattoriale non è mai stata notificata.
Anche la inammissibilità invocata dal resistente, risulta superata, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa del Comune.
Anche la CGT di secondo grado della Campania, sezione 3, con sentenza n.317/2025 ha rigettato il ricorso del Comune su decisione n. 290/2024 della CGT di Caserta per IMU 2018, sempre con la stessa motivazione che escludeva la esenzione IMU 2018 per abitazione principale della casa di S.M.C.V., per il temporaneo trasferimento della residenza dell'appellata insieme al figlio minore a Roma, per ottenere il beneficio della prima casa.
Si richiama a riguardo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che nel dichiarare illegittimo l'articolo 13 comma 2 della L. 214/2011 come modificato dall'art. 1 comma 707 lett. b della L. 147/2013 dispone "che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Adducendo concrete motivazioni, la CGT ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
Analogamente, nel caso in esame - IMU 2015 - la questione secondo il Comune sta nella mancata fissazione della residenza nell'immobile oggetto di accertamento, che di fatto è abitazione principale dell'appellante fin dal 2022, con interruzione dal 07/07/2014 al 14/04/2021, per sopraggiunte esigenze legate al figlio minore.
Pertanto, alla luce della sentenza n. 2425 del 17/09/2025, non vi è prova di notifica dell'avviso di accertamento n.703 del 10/11/2020, relativo ad IMU per l'anno 2015, avendo il Tribunale di S.M.C.V. dichiarato la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City Poste n.
25057624896, con conseguente prescrizione del relativo debito.
Da ultimo, la ricorrente ha depositato la sentenza della CGT di primo grado di Caserta n.148/2026 relativa alla impugnazione della cartella di riscossione concernente, tra l'altro, anche l'IMU 2015, con cui è stata dichiarata la prescrizione del relativo debito per effetto della richiamata sentenza n.2425/2025.
Il ricorso, alla luce di quanto rappresentato, va quindi accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 20, pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n.3901/2021 emessa dalla CTP di Caserta, così decide: ACCOGLIE l'appello e compensa le spese.