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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 649 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
ed , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. POGGIO Parte_1 Parte_2
CAMILLA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ed era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_2 si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
ed . Pt_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di ed , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 14.06.2014 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 10, parte II, serie A, anno 2014, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale rimarrà la disponibilità della casa familiare e dove manterrà la residenza insieme alle figlie, più precisamente in Savona, Via
Ancona 4/25.
3) Le modalità di visita saranno così regolamentate: il padre non collocatario potrà tenere con sé le figlie in modo alternato, una settimana dal martedì al giovedì dalle ore 18:00 (dopo il turno lavorativo), fino al mattino seguente, pernotto compreso e la settimana successiva, potrà tenere con sé le figlie dal giovedì alle ore 18:00 (dopo il turno lavorativo), fino alla domenica, quando le riporterà alla madre dopo l'ora di cena. La madre, anche nei giorni di competenza del padre, terrà
comunque con sé le figlie, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra l'uscita di scuola e le ore
18:00, per esigenze lavorative del padre, esclusi i giorni in cui il padre non lavorerà. 4) Durante le vacanze natalizie e trascorreranno metà del periodo (da Natale al 30 Per_1 Per_2
dicembre) con la mamma, l'altra metà (dal 31 dicembre all'epifania) con il papà. L'anno successivo si applicherà il criterio dell'alternanza.
5) Durante le vacanze di Pasqua, e , trascorreranno un anno, il giorno di Pasqua Per_1 Per_2
con la mamma e la Pasquetta con il papà e l'anno successivo si applicherà il criterio dell'alternanza.
6) Per i ponti scolastici i genitori si accorderanno all'inizio dell'anno sulla suddivisione dei vari ponti (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) da trascorrere con e tenuto conto degli Per_1 Per_2
impegni lavorativi di entrambi.
7) Le ferie estive da trascorrere con le figlie andranno concordate tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico.
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 Pt_2
entrambe le figlie minori, l'importo mensile di euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intesto alla sig.ra , oltre al Pt_2
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona, sostenute nell'interesse delle figlie, che dovranno essere richieste entro 30 giorni dall'esborso e rimborsate entro i 30 giorni successivi la richiesta, che dovrà avvenire per iscritto (messaggio di testo, Whatsapp, mail,
raccomandata). Le spese straordinarie che superano l'importo di euro 100,00 potranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute interamente, previa esibizione di una pezza giustificativa,
solo se previamente concordate. La richiesta dovrà avvenire per iscritto all'altro genitore, il quale dovrà manifestare dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9) Le parti stabiliscono che gli importi dovuti per l'assegno unico, vengano versati nella misura del
100% alla GN , direttamente sul proprio conto corrente, quale genitore collocatario, Pt_2
fino alla data del 31.12.2025 (in quanto attualmente quest'ultima priva di occupazione),
successivamente verranno percepiti al 50% da entrambi i genitori. 10) Per quanto riguarda il profilo scolastico/educativo di e , anche in deroga al Per_1 Per_2
protocollo savonese, sono da ritenersi “ordinarie” e quindi rientranti nel contributo al mantenimento le spese di acquisto di materiale di cancelleria e abbigliamento per lo svolgimento di attività
scolastica e sportiva. I coniugi espressamente concordano sul dividere al 50% le spese di iscrizione ad istituto scolastico (se privato ci vorrà l'accordo di entrambi), tasse e spese dei libri, dato l'ingente costo degli stessi ed anche le spese universitarie. Per quanto attiene i viaggi di studio all'estero, la partecipazione a gite scolastiche con pernottamenti, ripetizioni e corsi di sostegno scolastico, queste sono considerate dai coniugi “straordinarie”, e quindi soggette ad accordo e rimborso al 50% a fronte di titoli di pagamento comprovanti tali spese e vanno sempre concordate.
Relativamente alle esigenze sanitarie si intendono come “ordinarie” le spese per le visite di controllo routinarie e i medicinali da banco.
Sono al contrario da ritenersi “straordinarie” quelle inerenti cure odontoiatriche private e oculistiche private, cure termali e fisioterapiche, interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia, spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.). Per quanto attiene alle altre attività ludico/ricreative, sono da ritenersi
“straordinarie” e dunque da sostenere al 50% le spese per corsi musicali ed acquisto del relativo strumento, corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, spese per il conseguimento della patente di guida, corsi di istruzione. Sono da considerarsi altresì
“straordinarie” le spese per l'acquisto di un motorino, una autovettura, un computer/tablet ed il loro acquisto andrà concordato tra i genitori.
11) L'autovettura, Fiat Punto, targata CV027BB, di proprietà della GN rimarrà in uso Pt_2
alla stessa, mentre l'autovettura sempre intestata alla GN , Fiat Punto, targata EX795PY Pt_2
resterà in uso esclusivo al sig. il quale si farà carico interamente dei relativi oneri Pt_1
(eventuali contravvenzioni, bollo, polizza RC, revisione, tagliando manutenzione, riparazioni etc.).
La moglie presta fin d'ora il proprio consenso al trasferimento dell'intera proprietà dell'autovettura a favore del marito, a titolo gratuito, salvo che quest'ultimo si accolli interamente le spese per la pratica di trasferimento della proprietà.
12) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a suddividere i conti correnti e i beni mobili.
13) I coniugi dichiarano esservi due libretti di risparmio postale intestati alle figlie e precisamente il libretto n.
1-0720550367 intestato a ed il libretto n.
1-0720550359 intestato a . I Per_2 Per_1
coniugi concordano che ogni operazione in uscita sui predetti libretti dovrà essere tra loro concordata e che verranno custoditi presso l'abitazione di residenza delle figlie.
14) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a formulare, pertanto,
istanza di corresponsione di assegno di mantenimento e/o alimentare l'uno nei confronti dell'altra.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico tra gli stessi intercorso e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e/o causa salvo quanto sopra.
15) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo