Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1613 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1613/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Proposta da nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GAROGLIO CINZIA come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] Negresti Oast (ROMANIA), rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. ROMAGNOLO STEFANO come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1) Disporre l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori dei minor nato il [...] in [...] nato il [...] Persona_1 Parte_2 in ASTI (AT) entrambi figli nati in costanza di convivenza more uxorio con il sig Controparte_1
e da quest'ultimo legalmente riconosciuti, con collocazione prevalente presso il domicilio
[...] materno;
2) Disporre la facoltà per il padre di visitare i figli, previo preavviso all'altro genitore e previo accordo con la madre, durante i fine settimana, anche con pernottamento, oltre che infrasettimanalmente secondo le disponibilità dei minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, con facoltà per il padre di tenere con sé i figli per un periodo di vacanza nel
Disporre l'obbligo in capo ai genitori di comunicare l'un l'altro eventuali periodi di presenza all'estero dei figli e luogo di permanenza;
4) Disporre a carico del padre l'obbligo del contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 700/00 mensili (350/00 per ciascun figlio) rivalutabili ai sensi del parametro ISTAT da versarsi entro il giorno 15 del mese di competenza, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo elaborato dal
Tribunale di Asti o altro equipollente vigente al momento del sorgere della spesa. 5) Spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti.”
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e intrattenevano una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio da cui nascevano i figli (Asti, 16.12.2012) e (Asti, Persona_1 Parte_2
1.9.2015), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 24.7.2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre in suo favore l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione materna e un contributo al mantenimento dei minori pari a € 800,00 mensili, spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Asti e Assegno Unico in favore della prole in capo alla madre.
Il G.D. fissava udienza al 13.1.2025 e in tale occasione la causa veniva rinviata all'udienza del
24.3.2025 onde consentire la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi al resistente con le modalità di cui all'art. 142 c.p.c. o in subordine di cui all'art. 143 c.p.c., in caso di sua irreperibilità.
In data 21.3.2025, si costituiva in giudizio la parte resistente contestando integralmente in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria.
All'udienza del 24.3.2025 le parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare un accordo.
Alla successiva udienza del 14.4.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiunte formulate dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza, -dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1) Dispone l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori dei minori nato Persona_1 il 16.12.2012 in ASTI (AT) e nato il [...] in [...] entrambi figli nati in Parte_2 costanza di convivenza more uxorio con il sig. e da quest'ultimo Controparte_1 legalmente riconosciuti, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
2) Dispone la facoltà per il padre di visitare i figli, previo preavviso all'altro genitore e previo accordo con la madre, durante i fine settimana, anche con pernottamento, oltre che infrasettimanalmente secondo le disponibilità dei minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, con facoltà per il padre di tenere con sé i figli per un periodo di vacanza nel periodo estivo e nel periodo delle festività natalizie e pasquali, previo accordo con la madre.
3) Dispone l'obbligo in capo ai genitori di comunicare l'un l'altro eventuali periodi di presenza all'estero dei figli e luogo di permanenza.
4) Pone a carico del padre l'obbligo del contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 700/00 mensili (350/00 per ciascun figlio), rivalutabili ai sensi del parametro ISTAT da versarsi entro il giorno 15 del mese di competenza, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Asti in data 7.7.2017 che qui si richiama.
5) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, in data 16.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli