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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 483/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Fratagnoli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 4.09.1988, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1988, al N. 01319, Parte II, S. A04 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
Nessun mantenimento si stabilisce in relazione al figlio, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
La casa coniugale, condotta in locazione al momento della separazione, è stata rilasciata. Nulla sarà versato a titolo di mantenimento tra coniugi in quanto economicamente indipendenti, con conferma di quanto statuito in sede di separazione. Dà atto che le parti hanno già regolamentato al momento della separazione ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra di loro intercorso durante il vincolo matrimoniale dandosi, reciprocamente, atto di non aver più nulla a pretendere. I coniugi per quanto di ragione prestano espressamente reciproco assenso al rilascio di passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 19.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 483/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Fratagnoli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 4.09.1988, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1988, al N. 01319, Parte II, S. A04 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
Nessun mantenimento si stabilisce in relazione al figlio, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
La casa coniugale, condotta in locazione al momento della separazione, è stata rilasciata. Nulla sarà versato a titolo di mantenimento tra coniugi in quanto economicamente indipendenti, con conferma di quanto statuito in sede di separazione. Dà atto che le parti hanno già regolamentato al momento della separazione ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra di loro intercorso durante il vincolo matrimoniale dandosi, reciprocamente, atto di non aver più nulla a pretendere. I coniugi per quanto di ragione prestano espressamente reciproco assenso al rilascio di passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 19.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone