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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 460/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 460/2024 promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024
da
(C.F. ) nata il
Parte_1 C.F._1
27.4.1991 a La Romana (Repubblica Domenicana), con il patrocinio dell'avv. DE MICHIEL FRANCESCA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DE MICHIEL FRANCESCA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) nato il [...] CP_1 C.F._2
a Caserta (CE), non costituito
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione
della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 473 bis.47
c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da nota depositata in data
31.3.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, depositato dalla ricorrente, il convenuto non si è costituito;
dato atto della regolarità della notifica del ricorso al destinatario,
rimasto contumace;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle part, e ritenuto che le conclusioni formulate sono conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale dei figli
, nata a [...] il giorno 8.8.2008, ed nato a [...] Per_1 Per_2
il giorno 6.12.2012, e giustificano la modifica delle condizioni concordate dalle parti in data 9.6.2022 nel procedimento n.
545/2018 r.g.;
rilevato che, con provvedimento provvisorio pronunciato all'udienza del 23.1.2025, il tribunale, vista la relazione della
Dott.ssa Chiarolla, ha autorizzato il trasferimento della ricorrente con i figli a AD di AV (TV), con l'iscrizione della figlia all'Istituto Socio Sanitario di Treviso, per il prossimo anno Per_1
scolastico 2025-26, e del figlio all'Istituto Comprensivo Don Per_2
2 Milani di AD, ed ha disposto che sia avviato il percorso psicologico a sostegno di entrambi i figli, per accompagnare il passaggio del trasferimento familiare, con incarico alla Dott.ssa
Caterina Chiarolla, e con invito al sig. di collaborare a tale CP_1
sostegno, nonché ha previsto l'obbligo del resistente di versare l'importo complessivo mensile di euro 500 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 250 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo integralmente alla ricorrente l'assegno unico previsto in favore dei figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica ed integrazione delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate dalle parti e ed omologate in Parte_1 CP_1
data 9.6.2022 nel procedimento n. 545/2018 r.g., così provvede:
I) 1. i figli minori ed vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , nell'abitazione sita a AD Parte_2
di AV (TV);
2. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, alla
3 salute, all'educazione ed alla crescita, tenendo conto delle loro capacità ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana dei figli per i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, mentre saranno condivise le decisioni di maggiore importanza e, comunque, di carattere straordinario. Sul punto i sig.ri e concordano di CP_1 Pt_1
continuare ad essere seguiti anche in futuro dalla dott.ssa
Chiarolla Caterina o da altra professionista fra loro condivisa, il cui costo verrà sostenuto al 50% ciascuno, per il percorso intrapreso in un'ottica di supporto alla genitorialità e alla gestione dei figli,
oltre che di mediazione fra i genitori;
3. salvo diverso accordo diretto tra genitori, il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera, quando faranno rientro presso la madre;
4. Natale e Capodanno, così come Pasqua e Pasquetta alternati;
nel mese di agosto, in base alle ferie, i figli trascorreranno una settimana intera con i genitori;
5. i genitori, in ragione della crescita dei figli minori e del maturare di nuove e diverse esigenze anche lavorative, si riservano di concordare direttamente fra di loro diversi periodi di permanenza presso i genitori, compatibilmente anche con le esigenze dei minori;
4 6. i genitori avranno facoltà di sentire i figli telefonicamente, anche con videochiamate;
7. in considerazione della ripartizione sulla gestione ed affidamento dei figli, conferma il contributo al mantenimento, posto a carico del sig. , di euro 500,00 (cinquecento/00), CP_1
pari ad euro 250,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, e riconosce, in via integrale, alla sig.ra
[...]
l'assegno unico previsto in favore dei figli;
le spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, saranno ripartite al
50% tra i genitori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
abbigliamento, spese scolastiche, di dopo scuola, di mensa, sport,
vacanze se previamente concordate, per acquisto libri e materiale didattico, formative, ricreative, ludiche, per gite d'istruzione, spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche,
farmaci, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, eventuali occhiali da vista e tutto quanto previsto alle “voci di ripartizione spese di mantenimento straordinarie”, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del
Tribunale di Belluno vigente;
8. il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere, provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
5 II) conferma l'autorizzazione al trasferimento della sig.ra
[...]
con i figli e , a AD Parte_1 Persona_3 Persona_4
di AV (TV), anche ai fini del cambio di residenza;
III) conferma l'autorizzazione all'iscrizione della figlia Per_3
all'Istituto Socio Sanitario di Treviso, per il prossimo a.s.
[...]
2025/2026 e del figlio all'Istituto Comprensivo Don Persona_4
Milani di AD di AV (TV);
IV) dispone l'avvio di un percorso psicologico a sostegno di entrambi i figli, per accompagnare il passaggio del trasferimento familiare, come indicato nelle conclusioni della relazione della dott.ssa Caterina Chiarolla, con incarico a quest'ultima e con obbligo del sig. di collaborare a tale sostegno e di CP_1
compartecipare alla spesa necessaria per la quota del 50%; nel caso in cui il sig. non dovesse prendere contatti con CP_1
la dott.ssa Caterina Chiarolla, autorizza quest'ultima,
indipendentemente dal consenso di entrambi i genitori, a procedere con il percorso a sostegno dei minori.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 460/2024 promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024
da
(C.F. ) nata il
Parte_1 C.F._1
27.4.1991 a La Romana (Repubblica Domenicana), con il patrocinio dell'avv. DE MICHIEL FRANCESCA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DE MICHIEL FRANCESCA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) nato il [...] CP_1 C.F._2
a Caserta (CE), non costituito
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione
della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 473 bis.47
c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da nota depositata in data
31.3.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, depositato dalla ricorrente, il convenuto non si è costituito;
dato atto della regolarità della notifica del ricorso al destinatario,
rimasto contumace;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle part, e ritenuto che le conclusioni formulate sono conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale dei figli
, nata a [...] il giorno 8.8.2008, ed nato a [...] Per_1 Per_2
il giorno 6.12.2012, e giustificano la modifica delle condizioni concordate dalle parti in data 9.6.2022 nel procedimento n.
545/2018 r.g.;
rilevato che, con provvedimento provvisorio pronunciato all'udienza del 23.1.2025, il tribunale, vista la relazione della
Dott.ssa Chiarolla, ha autorizzato il trasferimento della ricorrente con i figli a AD di AV (TV), con l'iscrizione della figlia all'Istituto Socio Sanitario di Treviso, per il prossimo anno Per_1
scolastico 2025-26, e del figlio all'Istituto Comprensivo Don Per_2
2 Milani di AD, ed ha disposto che sia avviato il percorso psicologico a sostegno di entrambi i figli, per accompagnare il passaggio del trasferimento familiare, con incarico alla Dott.ssa
Caterina Chiarolla, e con invito al sig. di collaborare a tale CP_1
sostegno, nonché ha previsto l'obbligo del resistente di versare l'importo complessivo mensile di euro 500 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 250 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie, riconoscendo integralmente alla ricorrente l'assegno unico previsto in favore dei figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica ed integrazione delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate dalle parti e ed omologate in Parte_1 CP_1
data 9.6.2022 nel procedimento n. 545/2018 r.g., così provvede:
I) 1. i figli minori ed vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , nell'abitazione sita a AD Parte_2
di AV (TV);
2. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, alla
3 salute, all'educazione ed alla crescita, tenendo conto delle loro capacità ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana dei figli per i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, mentre saranno condivise le decisioni di maggiore importanza e, comunque, di carattere straordinario. Sul punto i sig.ri e concordano di CP_1 Pt_1
continuare ad essere seguiti anche in futuro dalla dott.ssa
Chiarolla Caterina o da altra professionista fra loro condivisa, il cui costo verrà sostenuto al 50% ciascuno, per il percorso intrapreso in un'ottica di supporto alla genitorialità e alla gestione dei figli,
oltre che di mediazione fra i genitori;
3. salvo diverso accordo diretto tra genitori, il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera, quando faranno rientro presso la madre;
4. Natale e Capodanno, così come Pasqua e Pasquetta alternati;
nel mese di agosto, in base alle ferie, i figli trascorreranno una settimana intera con i genitori;
5. i genitori, in ragione della crescita dei figli minori e del maturare di nuove e diverse esigenze anche lavorative, si riservano di concordare direttamente fra di loro diversi periodi di permanenza presso i genitori, compatibilmente anche con le esigenze dei minori;
4 6. i genitori avranno facoltà di sentire i figli telefonicamente, anche con videochiamate;
7. in considerazione della ripartizione sulla gestione ed affidamento dei figli, conferma il contributo al mantenimento, posto a carico del sig. , di euro 500,00 (cinquecento/00), CP_1
pari ad euro 250,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, e riconosce, in via integrale, alla sig.ra
[...]
l'assegno unico previsto in favore dei figli;
le spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, saranno ripartite al
50% tra i genitori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
abbigliamento, spese scolastiche, di dopo scuola, di mensa, sport,
vacanze se previamente concordate, per acquisto libri e materiale didattico, formative, ricreative, ludiche, per gite d'istruzione, spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche,
farmaci, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, eventuali occhiali da vista e tutto quanto previsto alle “voci di ripartizione spese di mantenimento straordinarie”, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del
Tribunale di Belluno vigente;
8. il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere, provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
5 II) conferma l'autorizzazione al trasferimento della sig.ra
[...]
con i figli e , a AD Parte_1 Persona_3 Persona_4
di AV (TV), anche ai fini del cambio di residenza;
III) conferma l'autorizzazione all'iscrizione della figlia Per_3
all'Istituto Socio Sanitario di Treviso, per il prossimo a.s.
[...]
2025/2026 e del figlio all'Istituto Comprensivo Don Persona_4
Milani di AD di AV (TV);
IV) dispone l'avvio di un percorso psicologico a sostegno di entrambi i figli, per accompagnare il passaggio del trasferimento familiare, come indicato nelle conclusioni della relazione della dott.ssa Caterina Chiarolla, con incarico a quest'ultima e con obbligo del sig. di collaborare a tale sostegno e di CP_1
compartecipare alla spesa necessaria per la quota del 50%; nel caso in cui il sig. non dovesse prendere contatti con CP_1
la dott.ssa Caterina Chiarolla, autorizza quest'ultima,
indipendentemente dal consenso di entrambi i genitori, a procedere con il percorso a sostegno dei minori.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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