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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1998/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Carmela Liso;
e
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Nicola Sante Caputo;
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 3.12.1998 (anno
1998, atto n. 622, parte II, serie A), in separazione dei beni;
- dall'unione sono nati (il 10.4.2001) e (il 1°.3.2006), maggiorenni. Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 21.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, alle seguenti condizioni: nulla sulla casa coniugale, già lasciata da entrambi
1 i coniugi che hanno fissato altrove la loro dimora, impegno del Liso a soddisfare le eventuali esigenze economiche dei figli che già convivono con lo stesso, in particolare di non Per_2 ancora del tutto autonomo, dichiarando di rinunciare a qualsiasi forma di compartecipazione o rimborso da parte della delle spese che dovessero rendersi Parte_1 necessarie, attribuzione dell'assegno unico interamente al Liso, impegno di quest'ultimo a versare la somma di € 150,00 in favore della a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della stessa. Le parti regolamentano anche modalità di gestione di debiti sorti in costanza di matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto nel ricorso introduttivo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. È stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, sulla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 14.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (richiamando quelle di cui alla separazione). Sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, anche ove presentate in forma congiunta, si è pronunziata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (cfr. Sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Poiché la domanda congiunta di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 3.12.1998, (anno 1998, atto n. 622, parte II, serie A);
1) alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 21.10.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Carmela Liso;
e
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Nicola Sante Caputo;
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 3.12.1998 (anno
1998, atto n. 622, parte II, serie A), in separazione dei beni;
- dall'unione sono nati (il 10.4.2001) e (il 1°.3.2006), maggiorenni. Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 21.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, alle seguenti condizioni: nulla sulla casa coniugale, già lasciata da entrambi
1 i coniugi che hanno fissato altrove la loro dimora, impegno del Liso a soddisfare le eventuali esigenze economiche dei figli che già convivono con lo stesso, in particolare di non Per_2 ancora del tutto autonomo, dichiarando di rinunciare a qualsiasi forma di compartecipazione o rimborso da parte della delle spese che dovessero rendersi Parte_1 necessarie, attribuzione dell'assegno unico interamente al Liso, impegno di quest'ultimo a versare la somma di € 150,00 in favore della a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della stessa. Le parti regolamentano anche modalità di gestione di debiti sorti in costanza di matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto nel ricorso introduttivo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. È stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, sulla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 14.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (richiamando quelle di cui alla separazione). Sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, anche ove presentate in forma congiunta, si è pronunziata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (cfr. Sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Poiché la domanda congiunta di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 3.12.1998, (anno 1998, atto n. 622, parte II, serie A);
1) alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 21.10.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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