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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11458 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 20608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, riassegnato e pervenuto il procedimento in data 05.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
CON SEDE LEGALE IN AIROLA (BN) ALLA VIA CARACCIANO ZONA PIP, Controparte_1
P.I. , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG.RA , P.IVA_1 Controparte_2
NATA AD NE (SVIZZERA) IL 02.06.1975, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO
STUDIO DELL'AVV. AVVOCATO ALESSANDRO CEFALO, DEL FORO DI BENEVENTO - C.F.
- P.I. GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
C.F._1 P.IVA_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
UNI PERSONALE IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO ROMEO Controparte_3 CP_4
C.F. CON SEDE IN SAN GIORGIO A CREMANO ALLA VIA PITTORE, CodiceFiscale_2
165 - 80046 (NA) P. IVA ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN NAPOLI, ALLA P.IVA_3
VIA NUOVA POGGIOREALE, N°156 – 80143 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. DAVIDE REGA
CF. DEL FORO DI NOLA, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE C.F._3
p. 1 UNITAMENTE E DISGIUNTAMENTE DALL'AVV. SALVATORE GALDIERI, CHE LA
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5619/2020 - R.G. 14115/2020, RESO DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI IN DATA 25.09.2020, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, E NOTIFICATO
A MEZZO PEC IN DATA 05.10.2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia è introdotta con atto di citazione in opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 5619/2020, con il quale è stato intimato il Controparte_1
pagamento della somma di euro 86.665,00 oltre interessi e spese, con concessione di provvisoria esecutività per euro 60.000,00.
L'opponente in proposito deduce l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento monitorio e dell'atto di precetto notificato, chiedendone la revoca e la declaratoria di nullità.
La prima censura riguarda la ricostruzione dei rapporti commerciali operata dalla parte ricorrente, ritenuta del tutto erronea e parziale. Secondo l'opponente, le forniture oggetto di causa sono state fatturate in numero di quattro e non tre, per un importo complessivo di euro 191.699,04, mentre la controparte ha omesso di menzionare una fattura di rilevante entità. A fronte di tali forniture, avrebbe corrisposto CP_1
pagamenti per euro 165.025,00 mediante bonifici e assegni, come documentato in atti.
Inoltre, le merci consegnate sarebbero risultate in parte non conformi e quantitativamente inferiori rispetto a quanto fatturato, circostanza che inficia la fondatezza della pretesa creditoria e che la ricorrente avrebbe colpevolmente omesso di rappresentare.
Il secondo motivo di opposizione concerne gli assegni posti a garanzia, sui quali si fonda la concessione della provvisoria esecutività. L'opponente evidenzia che tali titoli p. 2 sono stati integralmente o parzialmente coperti da bonifici effettuati tra il 2018 e il 2019, per complessivi euro 50.000,00. Nonostante ciò, la controparte ha azionato gli assegni nel giudizio monitorio, contravvenendo ai principi di correttezza e buona fede commerciale e rendendo illegittima la pretesa.
Un'ulteriore doglianza attiene alla carenza probatoria del ricorso monitorio, poiché il decreto ingiuntivo si fonda esclusivamente su fatture, prive di documenti di trasporto e di scritture contabili autentiche.
Infine, l'opponente eccepisce la nullità dell'atto di precetto, notificato unitamente al decreto, per difetto della formula esecutiva prescritta e per l'inclusione di competenze non munite di provvisoria esecutività, sottolineando, inoltre, che la provvisoria esecuzione concessa dovrebbe essere sospesa, poiché fondata su assegni già pagati.
L'opponente ha evidenziato come la pretesa creditoria di sia priva di Controparte_3
fondamento, alla luce della documentazione versata in atti. In particolare, sono stati prodotti gli estratti contabili e le distinte dei bonifici effettuati tra il 2018 e il 2019 (doc. nn.
6-7 e 8-11), dai quali risulta che ha corrisposto complessivamente euro CP_1
165.025,00, di cui euro 50.000,00 destinati specificamente alla copertura e sostituzione degli assegni posti a garanzia e successivamente azionati nel procedimento monitorio.
Tali assegni, identificati con i numeri 0923972904-10, 0923972905-11, 0923972906-12 e
0923972908-01, sono stati integralmente pagati mediante bonifici eseguiti in data
21.09.2018, 15.10.2018, 23.10.2018 e 10.06.2019, con l'eccezione dell'ultimo titolo, coperto parzialmente per euro 5.000,00, in ragione della non conformità e della riduzione quantitativa delle forniture rispetto alle fatture emesse.
A sostegno di tali deduzioni, l'opponente ha prodotto le fatture nn. 11, 21, 24 e 37 del
2018 (doc. nn. 2-5), per un importo complessivo di euro 191.699,04, nonché la corrispondenza intercorsa con la controparte (doc. n. 12), dalla quale emerge la richiesta di restituzione degli assegni dopo l'avvenuto pagamento, rimasta inevasa.
Alla luce di tali risultanze, l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, privo della formula esecutiva prescritta e recante competenze non munite di provvisoria esecutività. Ha
p. 3 altresì chiesto l'accertamento della reale entità del credito, previa ricostruzione dei pagamenti e delle forniture, e la condanna della controparte alle spese di lite.
Ne è seguita la regolare costituzione in giudizio di che contesta Controparte_3
integralmente la prospettazione attorea di l'opposto, infatti, Controparte_1
sottolinea che il decreto ingiuntivo, emesso il 25 settembre 2020, ha ingiunto il pagamento di euro 86.665,00 oltre interessi e spese, con provvisoria esecutività concessa per euro 60.000,00, e che l'opponente non avrebbe fornito prova idonea a giustificare l'estinzione del credito.
In relazione all'eccezione di inesatta ricostruzione della vicenda commerciale, richiama la propria iniziativa del 2 luglio 2020, quando inviò a mezzo PEC CP_3 la richiesta di trasmissione delle ricevute dei bonifici che afferma di aver CP_1
effettuato. Tale richiesta, allegata in atti (PEC prodotta dalla convenuta), non avrebbe avuto riscontro, circostanza che la difesa valorizza per dimostrare la mancata collaborazione della controparte. Quanto alla presunta non conformità delle forniture, la convenuta osserva che la merce non è mai stata restituita né contestata formalmente, ma trattenuta e presumibilmente utilizzata, il che esclude la fondatezza della doglianza.
Quanto alla nullità dell'atto di precetto per mancanza della formula esecutiva, richiama i principi di economia processuale e di ragionevole durata del CP_3
processo, sostenendo che il debitore non può limitarsi a dedurre un'irregolarità formale senza indicare il concreto pregiudizio arrecato.
Ebbene, l'azione attorea è fondata e merita accoglimento.
Sul piano fattuale e processuale, il decreto ingiuntivo n. 5619/2020 (R.G. 14115/2020), emesso il 25 settembre 2020, che ha ingiunto a il pagamento di € Controparte_1
86.665,00 oltre interessi e spese, con provvisoria esecutività limitata a € 60.000,00, è assorbito dalla presente sentenza impositiva della riduzione del quantum debeatur, in ragione della piena prova in atti dei pagamenti quantomeno parziali della pretesa creditoria.
p. 4 Infatti, secondo il Tribunale, la corretta ricostruzione di parte opponente di
[...]
, delinea una vicenda commerciale più ampia di quella prospettata nel CP_1 monitorio.
Sul punto relativo agli assegni posti a garanzia, la convenuta si riporta eminentemente alla richiesta di chiarimenti inviata via PEC, sostenendo che non ha fornito CP_1 alcuna prova concreta dei pagamenti sostitutivi. Tuttavia, tale affermazione contrasta con la documentazione prodotta dall'opponente: le distinte dei bonifici (doc. nn. 8-11) attestano versamenti effettuati tra il 21 settembre 2018 e il 10 giugno 2019 per complessivi euro 50.000,00, destinati alla copertura degli assegni identificati con i numeri 0923972904-10, 0923972905-11, 0923972906-12 e 0923972908-01. Inoltre,
[...]
ha depositato le fatture nn. 11, 21, 24 e 37 del 2018 (doc. nn. 2-5), per un importo CP_1
complessivo di euro 191.699,04, e la corrispondenza intercorsa con la controparte (doc.
n. 12), dalla quale emerge la richiesta di restituzione degli assegni dopo l'avvenuto pagamento, rimasta inevasa.
È dirimente, pertanto, ai fini della soluzione della controversia il deposito da parte dell'attore dei quattro assegni a garanzia (nn. 0923972904-10, 0923972905-11,
0923972906-12, 0923972908-01) fondanti il monitorio, in relazione ai quali CP_1
ha prodotto le distinte dei bonifici eseguiti in data 21.09.2018, 15.10.2018, 23.10.2018 e
10.06.2019, per complessivi € 50.000,00, di cui tre titoli sono coperti integralmente, mentre l'ultimo è stato pagato parzialmente per € 5.000,00, in ragione con la dedotta minore quantità/qualità della merce effettivamente ricevuta.
La corrispondenza intercorsa dimostra le piene ragioni attoree, poiché la richiesta di restituzione degli assegni una volta eseguiti i bonifici è rimasta senza esito.
Su tale profilo, la pretesa di è illegittima, poiché gli assegni – una volta CP_3 coperti da bonifici – non avrebbero dovuto essere azionati nel monitorio, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
In definitiva, il quadro documentale rilevante – per come cristallizzato in atti – comprende le quattro fatture del 2018 (nn. 11, 21, 24, 37), la scheda contabile e gli estratti dei pagamenti di per € 165.025,00, le distinte di bonifico riferite agli CP_1 assegni (per € 50.000,00 complessivi e € 5.000,00 sull'ultimo titolo), la corrispondenza p. 5 sulle richieste di restituzione dei titoli, nonché la PEC del 02.07.2020 di con CP_3
richiesta delle ricevute dei bonifici. Tale assorbente prova documentale dimostra le ragioni della opponente, che a fronte di una debenza primigenia prima facie quantizzata in euro 86.665,00, deve veder scomputato quanto effettivamente pagato per euro
50.000,00.
Il Tribunale, pertanto, deve ridurre la pretesa creditoria della convenuta, rideterminando il quantum debeatur in euro 36.665,00, in ragione della prova documentale su cui si basava il decreto monitorio, non contestata nel merito da parte attrice e pienamente probante.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della parte convenuta.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta rideterminando il dovuto da parte di nei confronti di in euro Controparte_1 Controparte_3
36.665,00;
− condanna unipersonale in persona dell'amministratore unico Controparte_3
C.F. al pagamento delle spese di lite a Controparte_5 C.F._4 favore di che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, in Napoli il 05/12/2025
p. 6 IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, riassegnato e pervenuto il procedimento in data 05.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
CON SEDE LEGALE IN AIROLA (BN) ALLA VIA CARACCIANO ZONA PIP, Controparte_1
P.I. , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG.RA , P.IVA_1 Controparte_2
NATA AD NE (SVIZZERA) IL 02.06.1975, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO
STUDIO DELL'AVV. AVVOCATO ALESSANDRO CEFALO, DEL FORO DI BENEVENTO - C.F.
- P.I. GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
C.F._1 P.IVA_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
UNI PERSONALE IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO ROMEO Controparte_3 CP_4
C.F. CON SEDE IN SAN GIORGIO A CREMANO ALLA VIA PITTORE, CodiceFiscale_2
165 - 80046 (NA) P. IVA ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN NAPOLI, ALLA P.IVA_3
VIA NUOVA POGGIOREALE, N°156 – 80143 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. DAVIDE REGA
CF. DEL FORO DI NOLA, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE C.F._3
p. 1 UNITAMENTE E DISGIUNTAMENTE DALL'AVV. SALVATORE GALDIERI, CHE LA
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5619/2020 - R.G. 14115/2020, RESO DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI IN DATA 25.09.2020, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, E NOTIFICATO
A MEZZO PEC IN DATA 05.10.2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia è introdotta con atto di citazione in opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 5619/2020, con il quale è stato intimato il Controparte_1
pagamento della somma di euro 86.665,00 oltre interessi e spese, con concessione di provvisoria esecutività per euro 60.000,00.
L'opponente in proposito deduce l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento monitorio e dell'atto di precetto notificato, chiedendone la revoca e la declaratoria di nullità.
La prima censura riguarda la ricostruzione dei rapporti commerciali operata dalla parte ricorrente, ritenuta del tutto erronea e parziale. Secondo l'opponente, le forniture oggetto di causa sono state fatturate in numero di quattro e non tre, per un importo complessivo di euro 191.699,04, mentre la controparte ha omesso di menzionare una fattura di rilevante entità. A fronte di tali forniture, avrebbe corrisposto CP_1
pagamenti per euro 165.025,00 mediante bonifici e assegni, come documentato in atti.
Inoltre, le merci consegnate sarebbero risultate in parte non conformi e quantitativamente inferiori rispetto a quanto fatturato, circostanza che inficia la fondatezza della pretesa creditoria e che la ricorrente avrebbe colpevolmente omesso di rappresentare.
Il secondo motivo di opposizione concerne gli assegni posti a garanzia, sui quali si fonda la concessione della provvisoria esecutività. L'opponente evidenzia che tali titoli p. 2 sono stati integralmente o parzialmente coperti da bonifici effettuati tra il 2018 e il 2019, per complessivi euro 50.000,00. Nonostante ciò, la controparte ha azionato gli assegni nel giudizio monitorio, contravvenendo ai principi di correttezza e buona fede commerciale e rendendo illegittima la pretesa.
Un'ulteriore doglianza attiene alla carenza probatoria del ricorso monitorio, poiché il decreto ingiuntivo si fonda esclusivamente su fatture, prive di documenti di trasporto e di scritture contabili autentiche.
Infine, l'opponente eccepisce la nullità dell'atto di precetto, notificato unitamente al decreto, per difetto della formula esecutiva prescritta e per l'inclusione di competenze non munite di provvisoria esecutività, sottolineando, inoltre, che la provvisoria esecuzione concessa dovrebbe essere sospesa, poiché fondata su assegni già pagati.
L'opponente ha evidenziato come la pretesa creditoria di sia priva di Controparte_3
fondamento, alla luce della documentazione versata in atti. In particolare, sono stati prodotti gli estratti contabili e le distinte dei bonifici effettuati tra il 2018 e il 2019 (doc. nn.
6-7 e 8-11), dai quali risulta che ha corrisposto complessivamente euro CP_1
165.025,00, di cui euro 50.000,00 destinati specificamente alla copertura e sostituzione degli assegni posti a garanzia e successivamente azionati nel procedimento monitorio.
Tali assegni, identificati con i numeri 0923972904-10, 0923972905-11, 0923972906-12 e
0923972908-01, sono stati integralmente pagati mediante bonifici eseguiti in data
21.09.2018, 15.10.2018, 23.10.2018 e 10.06.2019, con l'eccezione dell'ultimo titolo, coperto parzialmente per euro 5.000,00, in ragione della non conformità e della riduzione quantitativa delle forniture rispetto alle fatture emesse.
A sostegno di tali deduzioni, l'opponente ha prodotto le fatture nn. 11, 21, 24 e 37 del
2018 (doc. nn. 2-5), per un importo complessivo di euro 191.699,04, nonché la corrispondenza intercorsa con la controparte (doc. n. 12), dalla quale emerge la richiesta di restituzione degli assegni dopo l'avvenuto pagamento, rimasta inevasa.
Alla luce di tali risultanze, l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, privo della formula esecutiva prescritta e recante competenze non munite di provvisoria esecutività. Ha
p. 3 altresì chiesto l'accertamento della reale entità del credito, previa ricostruzione dei pagamenti e delle forniture, e la condanna della controparte alle spese di lite.
Ne è seguita la regolare costituzione in giudizio di che contesta Controparte_3
integralmente la prospettazione attorea di l'opposto, infatti, Controparte_1
sottolinea che il decreto ingiuntivo, emesso il 25 settembre 2020, ha ingiunto il pagamento di euro 86.665,00 oltre interessi e spese, con provvisoria esecutività concessa per euro 60.000,00, e che l'opponente non avrebbe fornito prova idonea a giustificare l'estinzione del credito.
In relazione all'eccezione di inesatta ricostruzione della vicenda commerciale, richiama la propria iniziativa del 2 luglio 2020, quando inviò a mezzo PEC CP_3 la richiesta di trasmissione delle ricevute dei bonifici che afferma di aver CP_1
effettuato. Tale richiesta, allegata in atti (PEC prodotta dalla convenuta), non avrebbe avuto riscontro, circostanza che la difesa valorizza per dimostrare la mancata collaborazione della controparte. Quanto alla presunta non conformità delle forniture, la convenuta osserva che la merce non è mai stata restituita né contestata formalmente, ma trattenuta e presumibilmente utilizzata, il che esclude la fondatezza della doglianza.
Quanto alla nullità dell'atto di precetto per mancanza della formula esecutiva, richiama i principi di economia processuale e di ragionevole durata del CP_3
processo, sostenendo che il debitore non può limitarsi a dedurre un'irregolarità formale senza indicare il concreto pregiudizio arrecato.
Ebbene, l'azione attorea è fondata e merita accoglimento.
Sul piano fattuale e processuale, il decreto ingiuntivo n. 5619/2020 (R.G. 14115/2020), emesso il 25 settembre 2020, che ha ingiunto a il pagamento di € Controparte_1
86.665,00 oltre interessi e spese, con provvisoria esecutività limitata a € 60.000,00, è assorbito dalla presente sentenza impositiva della riduzione del quantum debeatur, in ragione della piena prova in atti dei pagamenti quantomeno parziali della pretesa creditoria.
p. 4 Infatti, secondo il Tribunale, la corretta ricostruzione di parte opponente di
[...]
, delinea una vicenda commerciale più ampia di quella prospettata nel CP_1 monitorio.
Sul punto relativo agli assegni posti a garanzia, la convenuta si riporta eminentemente alla richiesta di chiarimenti inviata via PEC, sostenendo che non ha fornito CP_1 alcuna prova concreta dei pagamenti sostitutivi. Tuttavia, tale affermazione contrasta con la documentazione prodotta dall'opponente: le distinte dei bonifici (doc. nn. 8-11) attestano versamenti effettuati tra il 21 settembre 2018 e il 10 giugno 2019 per complessivi euro 50.000,00, destinati alla copertura degli assegni identificati con i numeri 0923972904-10, 0923972905-11, 0923972906-12 e 0923972908-01. Inoltre,
[...]
ha depositato le fatture nn. 11, 21, 24 e 37 del 2018 (doc. nn. 2-5), per un importo CP_1
complessivo di euro 191.699,04, e la corrispondenza intercorsa con la controparte (doc.
n. 12), dalla quale emerge la richiesta di restituzione degli assegni dopo l'avvenuto pagamento, rimasta inevasa.
È dirimente, pertanto, ai fini della soluzione della controversia il deposito da parte dell'attore dei quattro assegni a garanzia (nn. 0923972904-10, 0923972905-11,
0923972906-12, 0923972908-01) fondanti il monitorio, in relazione ai quali CP_1
ha prodotto le distinte dei bonifici eseguiti in data 21.09.2018, 15.10.2018, 23.10.2018 e
10.06.2019, per complessivi € 50.000,00, di cui tre titoli sono coperti integralmente, mentre l'ultimo è stato pagato parzialmente per € 5.000,00, in ragione con la dedotta minore quantità/qualità della merce effettivamente ricevuta.
La corrispondenza intercorsa dimostra le piene ragioni attoree, poiché la richiesta di restituzione degli assegni una volta eseguiti i bonifici è rimasta senza esito.
Su tale profilo, la pretesa di è illegittima, poiché gli assegni – una volta CP_3 coperti da bonifici – non avrebbero dovuto essere azionati nel monitorio, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
In definitiva, il quadro documentale rilevante – per come cristallizzato in atti – comprende le quattro fatture del 2018 (nn. 11, 21, 24, 37), la scheda contabile e gli estratti dei pagamenti di per € 165.025,00, le distinte di bonifico riferite agli CP_1 assegni (per € 50.000,00 complessivi e € 5.000,00 sull'ultimo titolo), la corrispondenza p. 5 sulle richieste di restituzione dei titoli, nonché la PEC del 02.07.2020 di con CP_3
richiesta delle ricevute dei bonifici. Tale assorbente prova documentale dimostra le ragioni della opponente, che a fronte di una debenza primigenia prima facie quantizzata in euro 86.665,00, deve veder scomputato quanto effettivamente pagato per euro
50.000,00.
Il Tribunale, pertanto, deve ridurre la pretesa creditoria della convenuta, rideterminando il quantum debeatur in euro 36.665,00, in ragione della prova documentale su cui si basava il decreto monitorio, non contestata nel merito da parte attrice e pienamente probante.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della parte convenuta.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta rideterminando il dovuto da parte di nei confronti di in euro Controparte_1 Controparte_3
36.665,00;
− condanna unipersonale in persona dell'amministratore unico Controparte_3
C.F. al pagamento delle spese di lite a Controparte_5 C.F._4 favore di che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, in Napoli il 05/12/2025
p. 6 IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 7