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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1197/2024
Il giorno 20/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1197 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Parte_1 C.F._1
Montegallo 48, con l'avv. PARRELLA VITALE RAFFAELE ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al Parte_1 Parte_2 pagamento in suo favore della somma di € 95.000,00 a titolo di restituzione di indebito.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stato vittima del reato di truffa, atteso che lo ha indotto, con artifici e raggiri, a consegnarli il complessivo importo di € Controparte_1
95.000,00 promettendogli di poter in tal modo partecipare ad alcune aste immobiliari “private” prima dell'avvio di procedure esecutive nei confronti dei proprietari;
ha inoltre esposto di aver ottenuto il
2 di 4 sequestro conservativo dei beni del convenuto sino a concorrenza della somma richiesta, giusta ordinanza del 10.4.2024 (RG n. 3420/2023).
Il convenuto è rimasto contumace e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato al convenuto per effetto dell'asserita truffa subita, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla insussistenza ab origine della causa giustificatrice dei pagamenti).
Orbene, risulta per tabulas il pagamento da parte dell'odierno attore in favore di
[...] delle seguenti somme: Parte_2
- € 30.000,00 a mezzo bonifico bancario del 23.7.2019 con causale “caparra corso trieste
24”;
- € 20.000,00 a mezzo bonifico bancario del 20.8.2019 con causale “Caparra Box Auto
Corso Trieste 24”;
- € 30.000,00 a mezzo bonifico bancario del 26.9.2019 con causale “Caparra Viale Dei
Monti Parioli”;
- € 15.000,00 a mezzo bonifico bancario del 13.9.2019.
Le causali dei bonifici, lette alla luce delle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela presentata da in data 30.12.2019, confermano la versione dei fatti esposta Parte_1 dall'odierno attore nel senso della dazione delle somme in funzione di operazioni immobiliari di cui l'attore in un momento successivo, secondo quanto allegato, ha scoperto la natura fittizia o inesistente.
D'altra parte, il convenuto, omettendo di costituirsi nel presente giudizio (così come in quello cautelare ante causam di sequestro conservativo), non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di un valido titolo giustificativo dei pagamenti in questione.
La domanda di ripetizione di indebito oggettivo è quindi fondata e merita accoglimento.
Non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Gli interessi in misura legale decorrono dalla domanda.
3. Le spese di lite, anche relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto
3 di 4 della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_2 dell'attore della somma di € 95.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in Parte_2
€ 10.093,00, di cui € 9.307,00 per compensi ed € 786,00 per spese vive, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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