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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2022 depositato il 27/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna, in persona del Direttore pro-tempore, presentava appello avverso la sentenza n. 118/2/21 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Ravenna, depositata il 14/06/2021 avente ad oggetto l'imposta IRAP;
parte resistente il sig.
Resistente_1, in atti generalizzato, assistito dal dott. Difensore_1, elett. domiciliato presso lo studio del suddetto.
La genesi della controversia va individuata nella presentazione da parte del contribuente in data
08/02/2017 di istanza di rimborso IRAP relativa al saldo per l'anno di imposta 2011, adducendo l'esistenza di un credito da richiedere a rimborso pari ad € 449,00 a seguito della presentazione della dichiarazione IRAP. In data 25/10/2019, la parte privata proponeva reclamo avverso il silenzio-rifiuto.
Quindi adiva la CTP di Ravenna che accoglieva il ricorso affermando che l'eccezione di tardiva presentazione dell'istanza sollevata dall'Ufficio doveva ritenersi infondata posto che “il presupposto che giustifica la richiesta di rimborso deve essere individuato nel pagamento di quanto intimato col preavviso di fermo amministrativo (notificato il 9.9.2016), somma costituita dall'IRAP, dalle sanzioni e dagli interessi: mentre le sanzioni e gli interessi si devono considerare dovuti per la violazione commessa per la compensazione, da ritenere illegittima per non essere stata presentata la dichiarazione, il pagamento dell'imposta di € 449,00 determina una duplicazione per effetto del versamento degli acconti.”
L'Ufficio tributario proponeva appello eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR n.
602 del 1973.
Rappresentava l'Ufficio appellante che il 09/07/2012 il sig. Resistente_1 presentava mod. F24 utilizzando in compensazione € 449,00 “saldo Irap” dell'anno di imposta 2011 in compensazione per il pagamento di addizionale regionale Irpef 2011. Successivamente, rilevato che non risultava presentata alcuna dichiarazione Irap per il 2011, in sede di liquidazione ex art. 36 bis DPR n. 600 del 1973 della dichiarazione Irap presentata per l'anno di imposta 2012 emergeva :
- Che il contribuente nella dichiarazione presentata per l'annualità 2012 aveva indicato zero nei righi IR23 e IR24, rispettivamente relativi al credito dell'anno precedente e al credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione con F24;
- che nessuna compensazione poteva essere riconosciuta, essendo essa possibile solo in presenza di crediti esposti in dichiarazione.
Riferiva l'Ufficio che, con la liquidazione della dichiarazione veniva valorizzato il rigo IR24, riportando l'importo della compensazione operata di € 449,00. Per effetto di tale variazione, in luogo del credito di
€ 77,00 dichiarato, emergeva un debito di imposta di € 372,00 (449,00 compensazione – 77 euro di acconto versati). Dalla liquidazione della dichiarazione eseguita conseguiva iscrizione a ruolo e relativa cartella che la parte provvedeva a pagare all'Agente delle ON il 04/10/2016 successivamente al preavviso di fermo.
Senonchè, in data 20/01/2017, il contribuente presentava la dichiarazione IRAP per l'anno di imposta
2011, nella quale era esposto un credito di € 449,00, maturato per differenza tra gli acconti versati nel
2011 e l'imposta realmente dovuta per il 2011. L'Ufficio rilevava l'evidente tardività della dichiarazione, in quanto presentata nel 2017 ovvero ampiamente oltre il termine previsto in scadenza nel settembre 2012; quindi da ritenere omessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7, secondo periodo DPR
322/1998, secondo il quale : “Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta”. Nel caso di specie la dichiarazione tardiva oltre novanta giorni esponeva un credito, per cui era da considerarsi del tutto omessa a tal fine ovvero inesistente.
Il sig. Resistente_1 il giorno 08/02/2017 presentava quindi istanza di rimborso “saldo IRAP anno di imposta 2011” per € 449,00, come eccedenza dei due versamenti eseguiti il 16/06/2011 (€ 211,00) e il 30/11/2011
(316,00) per acconto IRAP 2011.
Sul punto, la discrepanza tra la posizione dell'Ufficio e la sentenza impugnava verteva principalmente sull'individuazione del dies a quo per la valutazione della tempestività dell'istanza di rimborso: l'Ufficio sosteneva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, perchè presentata oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, a partire dalle date dei versamenti IRAP nell'anno 2011 (16/06/2011;
30/11/2011), a maggior ragione in assenza della dichiarazione da cui rilevare il valore del saldo. Al contrario, la CTP di Ravenna riteneva che il dies a quo dovesse essere individuato nel pagamento di quanto intimato col preavviso di fermo amministrativo, e dunque nel 2016.
Aggiungeva sul punto l'Ufficio appellante che la Corte di primo grado aveva trascurato il fatto che il pagamento eseguito all'agente della riscossione per rimuovere il fermo amministrativo scaturiva da un ruolo per omesso versamento all'erario in seguito al controllo ex art. 36bis, che aveva recuperato l'IRAP a seguito della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2012 dalla quale era emerso un debito di
€ 372,00 contro i 77,00 euro di credito dichiarato, poiché il contribuente aveva compensato indebitamente nel 2012 € 449,00 per IRAP 2011, in assenza di dichiarazione dal quale potesse evidenziarsi alcun credito.
Secondo l'Ufficio appellante, doveva ritenersi erronea la decisione del giudice di primo grado laddove era stata sostenuta l'applicabilità dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, DLGS 546/92 - ovvero il termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione, individuando il dies a quo nella data del versamento (04/10/2016) eseguito nei confronti dell'Agente della ON in relazione al ruolo derivante dalla liquidazione 36bis della dichiarazione IRAP - in luogo della previsione di cui all'art. 38
DPR 602/73 (48 mesi dal versamento dell'imposta non dovuta)
Evidenziava l'appellante che con l'istanza di rimborso il contribuente non chiedeva la restituzione delle somme pagate all'Agente della ON - che peraltro, quale valore di imposta, recavano la somma di
€ 372,00 e non € 449,00, essendo frutto della liquidazione della dichiarazione anno 2012 nei termini sopra precisati- ma chiedeva la restituzione di € 449,00 ovvero parte delle somme pagate quali acconti versati nel 2011, misura poi così determinata quale valore del credito di una dichiarazione presentata cinque anni dopo il termine previsto.
Aggiungeva l'Ufficio che tutte le attività eseguite dal contribuente dopo il pagamento delle somme a ruolo all'Agente della ON (presentazione della dichiarazione ultratardiva, quindi omessa, per l'anno di imposta 2011 con l'esposizione di un credito esattamente pari a quello utilizzato in compensazione;
presentazione dell'istanza di rimborso e successiva impugnazione del silenzio rifiuto) erano state eseguite per porre rimedio a manifeste decadenze dell'esercizio dei diritti ormai intervenute, e precisamente : 1) la mancata impugnazione della cartella di pagamento contenente il ruolo iscritto a seguito della dichiarazione dell'anno di imposta 2012, segnalando che l'asserito diritto di credito dell'IRAP
2011 per € 449,00, utilizzati in compensazione, avrebbe dovuto necessariamente essere rappresentato mediante impugnazione tempestiva della cartella e all'interno di tale controversia, finalizzata all'annullamento della cartella (o, meglio, della sua rideterminazione, stante comunque la debenza di interessi e sanzioni per la violazione di indebita compensazione;
2) In ogni caso, al di fuori di tale opportunità, il contribuente non aveva altro mezzo da esperire che quello della richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/73, che però avrebbe dovuto essere presentata nel termine di 48 mesi dal versamento delle somme a titolo di acconti IRAP avvenuti nel 2011. A maggior ragione per l'assenza della dichiarazione IRAP per l'anno 2011, presentata solo nel 2017, quindi fuori tempo massimo.
L'Ufficio appellante chiedeva conclusivamente di riformare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità del proprio operato, con vittoria di spese e onorari.
La parte privata, sig. Resistente_1, si costituiva in giudizio e contestava le argomentazioni e richieste dell'Ufficio appellante, e chiedeva di riconoscere la correttezza delle statuizioni del giudice di prime cure.
Conformemente alla ricostruzione della parte appellante, confermava di essere stato destinatario in data
9.9.2016 di preavviso di fermo amministrativo con il quale veniva diffidato alla regolarizzazione della propria posizione. Tale atto aveva ad oggetto due cartelle di pagamento, notificate rispettivamente il
21.3.2016 e il 17.6.2016; la prima afferente all'omesso versamento del saldo IRAP 2012, la seconda afferente all'omesso versamento delle ritenute IRPEF per il 2012. La parte resistente provvedeva al pagamento, e successivamente presentava istanza di rimborso nei termini sopra precisati affermando che l'annualità 2011 si era chiusa con una imposta a credito pari ad euro 449,00 come indicato nel quadro IR del mod. IRAP 2012 presentato il 20.1.2017.
Il quadro descritto, secondo parte resistente, aveva in sostanza determinato una eccedenza di imposta a credito nella dichiarazione IRAP 2013 anno di imposta 2012, rilevata dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione automatica ex art 36 bis DPR 600/73.
La parte privata riteneva dunque di avere diritto alla restituzione della somma in atti indicata, ed invocava sul punto l'art. 21 comma 2 d.lvo 546/1992 che prevede un termine biennale per la presentazione di istanze di rimborso;
e tale termine, a suo dire, doveva decorrere dal giorno del pagamento, e cioè il 4 e il
5 ottobre 2016, ed era stato rispettato, essendo stata presentata l'istanza di rimborso in data 8.2.2017.
Per tali ragioni, la parte privata chiedere di respingere l'appello, e con separato atto, invocava altresì la condanna alle spese a carico dell'Ufficio tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Il thema decidendum è sostanzialmente incentrato sulla tempestività o meno delle azioni della parte privata volte a rivendicare la restituzione di somme versate, da essa ritenute non dovute.
Sul punto, questa Corte condivide le argomentazioni dell'Ufficio tributario secondo cui tutte le attività eseguite dal contribuente dopo il pagamento delle somme in conformità all'intimazione ricevuta
(presentazione della dichiarazione ultratardiva, quindi omessa, per l'anno di imposta 2011, effettuata nel
2017 con l'esposizione di un credito esattamente pari a quello utilizzato in compensazione;
presentazione dell'istanza di rimborso e successiva impugnazione del silenzio rifiuto) siano state eseguite per porre rimedio a decadenze dall'esercizio dei diritti ormai intervenute, e precisamente : 1) la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento contenenti il ruolo iscritto a seguito della dichiarazione dell'anno di imposta 2012; 2) l'omessa presentazione di richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/73, nel termine di 48 mesi dal versamento delle somme a titolo di acconti IRAP avvenuti nel 2011 (versamenti
IRAP nell'anno 2011 effettuati il 16/06/2011 e 30/11/2011),.
Come infatti ammesso dalla parte privata, in data 9.9.2016 veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo facente riferimento a due cartelle di pagamento, notificate rispettivamente il 21.3.2016 e il
17.6.2016, che non risultano impugnate.
Parimenti tardiva era la dichiarazione IRAP, presentata nel 2017 ampiamente oltre il termine previsto in scadenza nel mese di settembre 2012; e quindi da ritenere omessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7, secondo periodo DPR 322/1998, secondo il quale : “Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta”.
Quanto infine all'individuazione del dies a quo per la presentazione di istanza di rimborso, questa Corte ribadisce che avrebbe dovuto intervenire ex art. 38 DPR 602/73, nel termine di 48 mesi dal versamento delle somme a titolo di acconti IRAP avvenuti nel 2011 (16/06/2011 e 30/11/2011).
L'appello va pertanto accolto e le spese compensate, come già avvenuto in primo grado, in ragione della peculiarità della controversia e dell'avvenuto versamento del dovuto ad opera della parte privata.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna sez. VI accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2022 depositato il 27/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste, 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna, in persona del Direttore pro-tempore, presentava appello avverso la sentenza n. 118/2/21 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Ravenna, depositata il 14/06/2021 avente ad oggetto l'imposta IRAP;
parte resistente il sig.
Resistente_1, in atti generalizzato, assistito dal dott. Difensore_1, elett. domiciliato presso lo studio del suddetto.
La genesi della controversia va individuata nella presentazione da parte del contribuente in data
08/02/2017 di istanza di rimborso IRAP relativa al saldo per l'anno di imposta 2011, adducendo l'esistenza di un credito da richiedere a rimborso pari ad € 449,00 a seguito della presentazione della dichiarazione IRAP. In data 25/10/2019, la parte privata proponeva reclamo avverso il silenzio-rifiuto.
Quindi adiva la CTP di Ravenna che accoglieva il ricorso affermando che l'eccezione di tardiva presentazione dell'istanza sollevata dall'Ufficio doveva ritenersi infondata posto che “il presupposto che giustifica la richiesta di rimborso deve essere individuato nel pagamento di quanto intimato col preavviso di fermo amministrativo (notificato il 9.9.2016), somma costituita dall'IRAP, dalle sanzioni e dagli interessi: mentre le sanzioni e gli interessi si devono considerare dovuti per la violazione commessa per la compensazione, da ritenere illegittima per non essere stata presentata la dichiarazione, il pagamento dell'imposta di € 449,00 determina una duplicazione per effetto del versamento degli acconti.”
L'Ufficio tributario proponeva appello eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR n.
602 del 1973.
Rappresentava l'Ufficio appellante che il 09/07/2012 il sig. Resistente_1 presentava mod. F24 utilizzando in compensazione € 449,00 “saldo Irap” dell'anno di imposta 2011 in compensazione per il pagamento di addizionale regionale Irpef 2011. Successivamente, rilevato che non risultava presentata alcuna dichiarazione Irap per il 2011, in sede di liquidazione ex art. 36 bis DPR n. 600 del 1973 della dichiarazione Irap presentata per l'anno di imposta 2012 emergeva :
- Che il contribuente nella dichiarazione presentata per l'annualità 2012 aveva indicato zero nei righi IR23 e IR24, rispettivamente relativi al credito dell'anno precedente e al credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione con F24;
- che nessuna compensazione poteva essere riconosciuta, essendo essa possibile solo in presenza di crediti esposti in dichiarazione.
Riferiva l'Ufficio che, con la liquidazione della dichiarazione veniva valorizzato il rigo IR24, riportando l'importo della compensazione operata di € 449,00. Per effetto di tale variazione, in luogo del credito di
€ 77,00 dichiarato, emergeva un debito di imposta di € 372,00 (449,00 compensazione – 77 euro di acconto versati). Dalla liquidazione della dichiarazione eseguita conseguiva iscrizione a ruolo e relativa cartella che la parte provvedeva a pagare all'Agente delle ON il 04/10/2016 successivamente al preavviso di fermo.
Senonchè, in data 20/01/2017, il contribuente presentava la dichiarazione IRAP per l'anno di imposta
2011, nella quale era esposto un credito di € 449,00, maturato per differenza tra gli acconti versati nel
2011 e l'imposta realmente dovuta per il 2011. L'Ufficio rilevava l'evidente tardività della dichiarazione, in quanto presentata nel 2017 ovvero ampiamente oltre il termine previsto in scadenza nel settembre 2012; quindi da ritenere omessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7, secondo periodo DPR
322/1998, secondo il quale : “Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta”. Nel caso di specie la dichiarazione tardiva oltre novanta giorni esponeva un credito, per cui era da considerarsi del tutto omessa a tal fine ovvero inesistente.
Il sig. Resistente_1 il giorno 08/02/2017 presentava quindi istanza di rimborso “saldo IRAP anno di imposta 2011” per € 449,00, come eccedenza dei due versamenti eseguiti il 16/06/2011 (€ 211,00) e il 30/11/2011
(316,00) per acconto IRAP 2011.
Sul punto, la discrepanza tra la posizione dell'Ufficio e la sentenza impugnava verteva principalmente sull'individuazione del dies a quo per la valutazione della tempestività dell'istanza di rimborso: l'Ufficio sosteneva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, perchè presentata oltre il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, a partire dalle date dei versamenti IRAP nell'anno 2011 (16/06/2011;
30/11/2011), a maggior ragione in assenza della dichiarazione da cui rilevare il valore del saldo. Al contrario, la CTP di Ravenna riteneva che il dies a quo dovesse essere individuato nel pagamento di quanto intimato col preavviso di fermo amministrativo, e dunque nel 2016.
Aggiungeva sul punto l'Ufficio appellante che la Corte di primo grado aveva trascurato il fatto che il pagamento eseguito all'agente della riscossione per rimuovere il fermo amministrativo scaturiva da un ruolo per omesso versamento all'erario in seguito al controllo ex art. 36bis, che aveva recuperato l'IRAP a seguito della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2012 dalla quale era emerso un debito di
€ 372,00 contro i 77,00 euro di credito dichiarato, poiché il contribuente aveva compensato indebitamente nel 2012 € 449,00 per IRAP 2011, in assenza di dichiarazione dal quale potesse evidenziarsi alcun credito.
Secondo l'Ufficio appellante, doveva ritenersi erronea la decisione del giudice di primo grado laddove era stata sostenuta l'applicabilità dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, DLGS 546/92 - ovvero il termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione, individuando il dies a quo nella data del versamento (04/10/2016) eseguito nei confronti dell'Agente della ON in relazione al ruolo derivante dalla liquidazione 36bis della dichiarazione IRAP - in luogo della previsione di cui all'art. 38
DPR 602/73 (48 mesi dal versamento dell'imposta non dovuta)
Evidenziava l'appellante che con l'istanza di rimborso il contribuente non chiedeva la restituzione delle somme pagate all'Agente della ON - che peraltro, quale valore di imposta, recavano la somma di
€ 372,00 e non € 449,00, essendo frutto della liquidazione della dichiarazione anno 2012 nei termini sopra precisati- ma chiedeva la restituzione di € 449,00 ovvero parte delle somme pagate quali acconti versati nel 2011, misura poi così determinata quale valore del credito di una dichiarazione presentata cinque anni dopo il termine previsto.
Aggiungeva l'Ufficio che tutte le attività eseguite dal contribuente dopo il pagamento delle somme a ruolo all'Agente della ON (presentazione della dichiarazione ultratardiva, quindi omessa, per l'anno di imposta 2011 con l'esposizione di un credito esattamente pari a quello utilizzato in compensazione;
presentazione dell'istanza di rimborso e successiva impugnazione del silenzio rifiuto) erano state eseguite per porre rimedio a manifeste decadenze dell'esercizio dei diritti ormai intervenute, e precisamente : 1) la mancata impugnazione della cartella di pagamento contenente il ruolo iscritto a seguito della dichiarazione dell'anno di imposta 2012, segnalando che l'asserito diritto di credito dell'IRAP
2011 per € 449,00, utilizzati in compensazione, avrebbe dovuto necessariamente essere rappresentato mediante impugnazione tempestiva della cartella e all'interno di tale controversia, finalizzata all'annullamento della cartella (o, meglio, della sua rideterminazione, stante comunque la debenza di interessi e sanzioni per la violazione di indebita compensazione;
2) In ogni caso, al di fuori di tale opportunità, il contribuente non aveva altro mezzo da esperire che quello della richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/73, che però avrebbe dovuto essere presentata nel termine di 48 mesi dal versamento delle somme a titolo di acconti IRAP avvenuti nel 2011. A maggior ragione per l'assenza della dichiarazione IRAP per l'anno 2011, presentata solo nel 2017, quindi fuori tempo massimo.
L'Ufficio appellante chiedeva conclusivamente di riformare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità del proprio operato, con vittoria di spese e onorari.
La parte privata, sig. Resistente_1, si costituiva in giudizio e contestava le argomentazioni e richieste dell'Ufficio appellante, e chiedeva di riconoscere la correttezza delle statuizioni del giudice di prime cure.
Conformemente alla ricostruzione della parte appellante, confermava di essere stato destinatario in data
9.9.2016 di preavviso di fermo amministrativo con il quale veniva diffidato alla regolarizzazione della propria posizione. Tale atto aveva ad oggetto due cartelle di pagamento, notificate rispettivamente il
21.3.2016 e il 17.6.2016; la prima afferente all'omesso versamento del saldo IRAP 2012, la seconda afferente all'omesso versamento delle ritenute IRPEF per il 2012. La parte resistente provvedeva al pagamento, e successivamente presentava istanza di rimborso nei termini sopra precisati affermando che l'annualità 2011 si era chiusa con una imposta a credito pari ad euro 449,00 come indicato nel quadro IR del mod. IRAP 2012 presentato il 20.1.2017.
Il quadro descritto, secondo parte resistente, aveva in sostanza determinato una eccedenza di imposta a credito nella dichiarazione IRAP 2013 anno di imposta 2012, rilevata dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione automatica ex art 36 bis DPR 600/73.
La parte privata riteneva dunque di avere diritto alla restituzione della somma in atti indicata, ed invocava sul punto l'art. 21 comma 2 d.lvo 546/1992 che prevede un termine biennale per la presentazione di istanze di rimborso;
e tale termine, a suo dire, doveva decorrere dal giorno del pagamento, e cioè il 4 e il
5 ottobre 2016, ed era stato rispettato, essendo stata presentata l'istanza di rimborso in data 8.2.2017.
Per tali ragioni, la parte privata chiedere di respingere l'appello, e con separato atto, invocava altresì la condanna alle spese a carico dell'Ufficio tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Il thema decidendum è sostanzialmente incentrato sulla tempestività o meno delle azioni della parte privata volte a rivendicare la restituzione di somme versate, da essa ritenute non dovute.
Sul punto, questa Corte condivide le argomentazioni dell'Ufficio tributario secondo cui tutte le attività eseguite dal contribuente dopo il pagamento delle somme in conformità all'intimazione ricevuta
(presentazione della dichiarazione ultratardiva, quindi omessa, per l'anno di imposta 2011, effettuata nel
2017 con l'esposizione di un credito esattamente pari a quello utilizzato in compensazione;
presentazione dell'istanza di rimborso e successiva impugnazione del silenzio rifiuto) siano state eseguite per porre rimedio a decadenze dall'esercizio dei diritti ormai intervenute, e precisamente : 1) la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento contenenti il ruolo iscritto a seguito della dichiarazione dell'anno di imposta 2012; 2) l'omessa presentazione di richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/73, nel termine di 48 mesi dal versamento delle somme a titolo di acconti IRAP avvenuti nel 2011 (versamenti
IRAP nell'anno 2011 effettuati il 16/06/2011 e 30/11/2011),.
Come infatti ammesso dalla parte privata, in data 9.9.2016 veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo facente riferimento a due cartelle di pagamento, notificate rispettivamente il 21.3.2016 e il
17.6.2016, che non risultano impugnate.
Parimenti tardiva era la dichiarazione IRAP, presentata nel 2017 ampiamente oltre il termine previsto in scadenza nel mese di settembre 2012; e quindi da ritenere omessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7, secondo periodo DPR 322/1998, secondo il quale : “Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta”.
Quanto infine all'individuazione del dies a quo per la presentazione di istanza di rimborso, questa Corte ribadisce che avrebbe dovuto intervenire ex art. 38 DPR 602/73, nel termine di 48 mesi dal versamento delle somme a titolo di acconti IRAP avvenuti nel 2011 (16/06/2011 e 30/11/2011).
L'appello va pertanto accolto e le spese compensate, come già avvenuto in primo grado, in ragione della peculiarità della controversia e dell'avvenuto versamento del dovuto ad opera della parte privata.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna sez. VI accoglie l'appello e compensa le spese.