Art. 10. (Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti)
Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.
Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.