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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3165/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3165/2025, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Troina (EN) il 21.11.1962
Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gian Carlo Baranzini
e
2) Parte_2
Nata a Cittiglio (VA) il 24.01.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pianese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Besozzo (VA), in data 18 gennaio 1986
(anno 1986 atto n. 1 parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nata in data [...], Per_1
, nato il [...] entrambi nati a Cittiglio (VA); Per_2
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra ubicata Parte_2 nel Comune di Besozzo in Via Stocchetti, 113, rimarrà assegnata e comunque in uso e disponibilità esclusiva, con tutti gli arredi e le pertinenze;
3. il sig. IGnore ha già lasciato la casa coniugale e si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. nulla è dovuto per il mantenimento dei figli , nata a [...] il [...] e Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni e autosufficienti;
Per_2
5. l'autovettura panda tg GE395VR n. telaio A099402VA21 in comunione dei beni resterà in proprietà esclusiva della IG.ra . Parte_2
6. l'autovettura bmw tg. GD376ZM, n. telaio A002859T021 in comunione dei beni resterà in proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
pagina2 di 3 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18.01.1986, in Besozzo (VA), con atto annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Besozzo (anno 1986 atto n. 1 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3165/2025, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Troina (EN) il 21.11.1962
Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gian Carlo Baranzini
e
2) Parte_2
Nata a Cittiglio (VA) il 24.01.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Pianese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Besozzo (VA), in data 18 gennaio 1986
(anno 1986 atto n. 1 parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nata in data [...], Per_1
, nato il [...] entrambi nati a Cittiglio (VA); Per_2
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra ubicata Parte_2 nel Comune di Besozzo in Via Stocchetti, 113, rimarrà assegnata e comunque in uso e disponibilità esclusiva, con tutti gli arredi e le pertinenze;
3. il sig. IGnore ha già lasciato la casa coniugale e si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. nulla è dovuto per il mantenimento dei figli , nata a [...] il [...] e Per_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni e autosufficienti;
Per_2
5. l'autovettura panda tg GE395VR n. telaio A099402VA21 in comunione dei beni resterà in proprietà esclusiva della IG.ra . Parte_2
6. l'autovettura bmw tg. GD376ZM, n. telaio A002859T021 in comunione dei beni resterà in proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
pagina2 di 3 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18.01.1986, in Besozzo (VA), con atto annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Besozzo (anno 1986 atto n. 1 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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