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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3788 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04/04/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato MOTTOLA FLAVIA
e
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 27/01/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato TOLIO ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 12/09/1998 a Lublin (Polonia), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA AN
1 (SA) con Atto N. 20, parte 2, S. C, Uff. 1, anno 1998, alle seguenti condizioni:
1) Nella casa coniugale condotta in locazione, sita a Cassola (VI) in Via Padova n.
44, int. 2, è rimasta a vivere la moglie, unitamente al figlio Persona_1
Presso l'immobile, restano in proprietà ed in uso alla moglie tutti gli arredi di casa, che il sig. sta tuttora pagando corrispondendo rate mensili per Parte_1 complessivi € 800,00 circa a fronte dei finanziamenti a suo tempo accesi dalla coppia per l'acquisto della mobilia.
2) Per concorso nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1
autonomo economicamente in quanto studente universitario, il padre corrisponderà direttamente nel conto corrente del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
3) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, così come individuate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I genitori sosterranno, nella medesima percentuale, anche le spese di bollo, assicurazione, revisione e riparazioni meccaniche di qualsiasi natura relative all'autovettura AUDI A3 targata DL211KB di proprietà del sig.
[...]
e in uso al figlio della coppia. Parte_1
4) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
5) I coniugi concordano che la moglie possa conservare anche dopo il divorzio il cognome del marito, assunto, con il consenso di questi, all'atto del matrimonio, essendo oramai detto nome divenuto parte integrante dell'identità personale della stessa.
6) I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
7) Spese e compensi professionali interamente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Lublin (Polonia) in data 12/09/1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA AN (SA) al n. 20, parte II, serie C, anno 1998.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 2126/2023 del 02/11/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Vicenza
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di euro
150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio stesso, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi
3 sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in data 12/09/1998 in Lublin
[...] Controparte_1
(Polonia) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CA AN (SA) al n. 20, parte II, serie C, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA AN (SA) al n. 20, parte II, serie C, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
4 Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3788 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04/04/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato MOTTOLA FLAVIA
e
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 27/01/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato TOLIO ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del loro matrimonio celebrato in data 12/09/1998 a Lublin (Polonia), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA AN
1 (SA) con Atto N. 20, parte 2, S. C, Uff. 1, anno 1998, alle seguenti condizioni:
1) Nella casa coniugale condotta in locazione, sita a Cassola (VI) in Via Padova n.
44, int. 2, è rimasta a vivere la moglie, unitamente al figlio Persona_1
Presso l'immobile, restano in proprietà ed in uso alla moglie tutti gli arredi di casa, che il sig. sta tuttora pagando corrispondendo rate mensili per Parte_1 complessivi € 800,00 circa a fronte dei finanziamenti a suo tempo accesi dalla coppia per l'acquisto della mobilia.
2) Per concorso nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1
autonomo economicamente in quanto studente universitario, il padre corrisponderà direttamente nel conto corrente del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
3) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, così come individuate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I genitori sosterranno, nella medesima percentuale, anche le spese di bollo, assicurazione, revisione e riparazioni meccaniche di qualsiasi natura relative all'autovettura AUDI A3 targata DL211KB di proprietà del sig.
[...]
e in uso al figlio della coppia. Parte_1
4) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
5) I coniugi concordano che la moglie possa conservare anche dopo il divorzio il cognome del marito, assunto, con il consenso di questi, all'atto del matrimonio, essendo oramai detto nome divenuto parte integrante dell'identità personale della stessa.
6) I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
7) Spese e compensi professionali interamente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Lublin (Polonia) in data 12/09/1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA AN (SA) al n. 20, parte II, serie C, anno 1998.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 2126/2023 del 02/11/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Vicenza
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di euro
150,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio stesso, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi
3 sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in data 12/09/1998 in Lublin
[...] Controparte_1
(Polonia) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CA AN (SA) al n. 20, parte II, serie C, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA AN (SA) al n. 20, parte II, serie C, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
4 Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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