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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5898/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 5 marzo 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Parte_1 C.F._1
Meneguzzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Malo C.F._2
(Vi), Via Gorizia, 18, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Ferretto (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà delle C.F._5
Chioare, , in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Gentile (C.F. ) e Maria Chiara CodiceFiscale_6
Marchiori (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._7
Giovanni Pezzin, in Vicenza, Via Del Commercio, 56, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
OGGETTO: determinazione modalità di esercizio di servitù ex 1079 c.c. – azione di regolamento di confini e di apposizione di termini ex artt. 950 e 951 c.c. – accertamento servitù di scarico –
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 25.3.2025 si riscontrava il deposito delle note del 3.3.2025 in cui l'attore così precisava le conclusioni:
“1) sia accertato e dichiarato che il confine tra i mappali nn. 577 e 650, entrambi censiti al fg. 14,
C.F., Comune di Castelgomberto, indicato al punto 3 del dispositivo della sentenza non definitiva, corrisponde ai termini di confine apposti dal CTU;
2) sia definitivamente accertato e dichiarato il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione ultraventennale, a favore del sig. dei mappali foglio 14, C.F., Comune di Parte_1
Castelgomberto nn. 818 sub 1, sub. 2, sub. 3 e sub. 4, corrispondenti alle ex “porzioni del mappale
577, fg. 14, C.F. Comune di Castelgomberto” per cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione in favore di , come da punto 4 del dispositivo della Parte_1
sentenza non definitiva, con ordine di trascrizione della sentenza;
3) sia accertato e dichiarato che il mappale foglio 14, C.F., Comune di Castelgomberto, n. 818 sub. 1, costituito da una porzione di marciapiede esterno all'abitazione, è un bene comune non censibile e che lo stesso pertanto va fuso con il mappale 650 sub. 9;
4) con vittoria di spese e competenze di causa, compreso il rimborso delle spese generali pari al 15%.”
Nelle note del 3.3.2025 i convenuti così precisavano le conclusioni:
“A - In via preliminare, chiamarsi a chiarimento il CTU sulle questioni già oggetto di evidenza del
Giudice all'udienza del 22.05.22, rimaste insoddisfatte e da intendersi qui ritrascritte;
B - Nel merito, rigettarsi le domande sub.1-2-5-6 come svolte dall'attore nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto e diritto, assolvendo i convenuti da ogni avversaria pretesa.
C - In via riconvenzionale, si chiede:
a – sia accertato, previo frazionamento e accatastamento, in adesione alla planimetria indicata sub.doc. 10 allegato, il reale confine tra la proprietà attorea di cui al mappale n.650 e quella dei convenuti di cui al mappale n.577, con conseguente apposizione dei termini, e per l'effetto condannarsi
l'attore a rilasciare gli spazi che saranno accertati in corso di causa come essere Parte_1
stati indebitamente occupati, rimuovendo comunque i vasi di fiori apposti o qualsiasi altro bene apposto in loco, ordinandosi altresì all'attore la cessazione di ogni ulteriore molestia e turbativa sulla porzione di terreno in questione;
b – sia condannato l'attore a corrispondere l'indennità come determinata in corso di causa mediante apposita CTU, maggiorata di interessi legali e rivalutazione a far data dal 2014, per costituenda servitù di scarico a favore del fondo attoreo come gravante sul fondo servente convenuto;
D - Comunque, con vittoria di spese, competenze, incluse le spese generali 15%, e accessori per legge.
Con ogni riserva.”
pagina 2 di 13 Nelle note del 3.3.2025 la terza chiamata così precisava le conclusioni:
“Nel merito
1) dichiararsi che i beni immobili su cui risulta iscritta l'ipoteca a favore di Controparte_3
censiti catastalmente presso il Comune di Castelgomberto (VI), catasto Fabbricati,
[...]
Foglio 14, mapp. 577 sub 6, non sono oggetto della domanda di usucapione attorea;
2) in ipotesi di accoglimento della domanda attorea formulata sub n. 2, dichiararsi che l'ipoteca iscritta a favore di sui beni immobili censiti catastalmente Controparte_3
presso il Comune di Castelgomberto (VI), catasto Fabbricati, Foglio 14, mapp. 577 sub 6, permane anche in ipotesi di variazione di identificazione catastale dei medesimi derivanti da eventuali frazionamenti e nuovi accatastamenti degli stessi.
Con riserva di ogni deduzione, argomentazione ed eccezione sia di merito che istruttoria.
Spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 2301/2023 depositata il 16.11.2023 e pubblicata il 17.11.2023, il
Tribunale così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di cui al punto n. 5 delle conclusioni di parte attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta sub C, n. 1, n. 4 e n. 5;
3) accerta e dichiara che il confine tra i mapp. 577 e il mapp. 650, entrambi censiti al fg. 14, C.F.
Comune di Castelgomberto, è sito lungo la “linea di confine (frazionamento 1974)” rappresentata in colore blu nell'allegato n. 1 alla relazione peritale a firma dell'arch. depositata in data Per_1
15.2.2022;
4) accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione da parte di delle porzioni del mapp. 577, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto Parte_1 come individuate nell'all.
2.1 alla relazione peritale depositata in data 15.2.2022, in particolare in colore rosso, corrispondente a parte del sedime dell'abitazione attorea, in colore rosa, quanto al sedime della scala esterna di accesso al piano primo, e in colore viola scuro, limitatamente alla parte corrispondente al sedime ove è realizzato marciapiede in prosecuzione di quello sito sul mapp. 650;
5) rigetta la domanda di cui al punto n. 4 delle conclusioni attoree di avvenuto acquisto per usucapione in favore di limitatamente alla porzione di mapp. 577, fg .14, C.F. Parte_1
Comune di Castelgomberto individuata con dicitura “porzione di terreno da usucapire” nella planimetria allegata sub 8 e corrispondente alla prosecuzione ideale, fino al confine, del muro sporgente dell'abitazione dei convenuti (rappresentata in colore viola chiaro nell'all.
2.1 alla relazione peritale depositata in data 15.2.2022);
pagina 3 di 13 6) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione di servitù di scarico fognario, a carico del mapp. 577, fg. 14, Comune di Castelgomberto, e a favore del mapp. 650, fg. 14, medesimo comune, secondo il tracciato come rappresentato nell'All. 14.1 alla relazione peritale integrativa depositata in data 6.5.2022, con ordine di trascrizione della presente sentenza come per legge;
7) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
8) spese al definitivo.”
Il Tribunale, pronunciatosi sulla domanda congiunta di accertamento della linea di confine tra i m. n.
577 e 650 in proprietà rispettivamente dei convenuti e dell'attore e sulle domande di usucapione svolte da quest'ultimo rispetto ad alcune porzioni del m.n. 577, così come individuato all'esito della determinazione del confine (cfr. sentenza, capo 6, pagg. 9-11), posto che residuavano sia la domanda dell'attore diretta ad ottenere il frazionamento e l'accatastamento delle porzioni del m.n. 577 per cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti per l'acquisto per usucapione a favore del medesimo sia la domanda della terza chiamata in relazione all'ipoteca iscritta sul mapp. 577 sub 6 (cfr. sentenza, pag.
11: “Ogni statuizione in ordine alla posizione della banca chiamata, con precipuo riferimento all'ipoteca iscritta sui beni di p. convenuta, è necessariamente rimessa al definitivo, previa individuazione, mediante frazionamento, dell'effettiva porzione del mapp. 577 oggetto di usucapione in favore di parte attrice, rendendosi possibile la trascrizione dell'acquisto solamente all'esito di detta operazione – e quindi essendo rinviata a tale momento ogni valutazione in ordine al diritto di garanzia dell'istituto di credito”), rimetteva la causa in istruttoria, articolando, con ordinanza depositata in pari data, il seguente quesito: “il CTU, tenuto conto di quanto statuito con la sentenza non definitiva pronunciata in data 16.11.2023, acquisita ogni informazione ed esperita ogni attività necessaria, sentite le parti e i loro CTP, apponga i termini a delimitazione delle proprietà degli odierni contendenti di cui ai mapp. 577 e 650, fg. 14, C.F. Comune di Castelgomberto, tenuto conto della linea di confine come individuata nell'all. 1 alla relazione peritale depositata in data 15.2.2022 ed ivi rappresentato in colore blu e denominato “linea di confine (frazionamento 1974)”, con spese a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
proceda al frazionamento ed accatastamento delle porzioni del mapp. 577, fg. 14, C.F. Comune di Castelgomberto, limitatamente a quelle per cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione in favore di , redigendo i necessari Parte_1
adempimenti; precisi se le porzioni del mapp. 577 fg. 14 C.F. Comune di Castelgomberto oggetto di accertamento dell'acquisto per usucapione in favore di ricadano, costituiscano o Parte_1
siano ricomprese nel fg. 14, mapp. 57, sub 6 (A2 abitazione di tipo civile) gravato da ipoteca in favore della banca intervenuta (presentazione n. 70 del 27.11.2009, reg. gen. 24514, reg. part. 5565).”
Come CTU veniva confermato l'Arch. , tecnico che aveva già redatto la relazione Persona_2
pagina 4 di 13 depositata il 15.2.2022 e la successiva integrazione del 6.5.2022 su cui si fondava la decisione parziale, con rinvio all'udienza del 15.1.2025 per esame della relazione peritale (medio tempore depositata il
24.12.2024). Alla predetta udienza, i difensori precisavano che il passaggio della CTU “Si ritiene necessario infine precisare, con riferimento alla nuova particella 818 sub 1 cat. F/1 (area urbana: porzione di marciapiede sul retro) che, nella sentenza di usucapione dovrà essere evidenziato che il suddetto subalterno dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con l'attuale particella 650 sub 9 (b.c.n.c.).
Successivamente alla sentenza la particella 818 sub 2 verrà fusa con l'attuale particella 650 sub 10 e le particelle 818 sub 3 e 818 sub 4 verranno fuse con l'attuale particella 650 sub 11” (cfr. relazione peritale, pag. 18) era un chiarimento condiviso da parte attrice e convenuta a seguito delle osservazioni dei propri CCTTPP, da intendersi nel senso che con l'eventuale sentenza definitiva, si sarebbe dovuto dare atto: i) che la particella 818 sub. 1 deve essere aggregata (o fusa) al 650 sub. 9 b.c.n.c, trattandosi di una parte esterna di un marciapiede;
ii) che la particella 818 sub. 2 fa parte del 650 sub. 10; iii) dell'unitarietà del bene. All'esito, la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 4.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., nella quale si riscontrava il deposito delle note delle parti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Si esaminano dunque le residue domande, principiando da quella di frazionamento e accatastamento svolta dall'attore in relazione alle porzioni del m.n. 577 rispetto alle quali è stata accertata con la sentenza parziale la sussistenza dei requisiti di legge per l'usucapione in favore del medesimo, ossia: i) la porzione di abitazione dell'attore realizzata sconfinando nella proprietà dei convenuti, ii) la porzione di sedime della scala esterna di accesso al primo piano (sita sul lato anteriore dell'immobile attoreo),
iii) la porzione di marciapiede realizzata nel retro dell'abitazione dell'attore, “(ossia appunto la prosecuzione del marciapiede attoreo piastrellato sino al muro del fabbricato mapp. 577, sub 5, 6 di p. convenuta. Si vedano, per il dettaglio, la foto del marciapiede piastrellato a pag. 8 della relazione peritale in atti)”, come individuate e rappresentate nell'all.
2.1 alla CTU depositata il 15.2.2022 rispettivamente in colore rosso, rosa e viola scuro (sentenza parziale, cfr. pag. 10),
Il CTU Arch. , con operato pienamente condiviso da questo giudice, una volta concluso Persona_2
il rilievo strumentale sui luoghi oggetto di causa, ha eseguito le pratiche per la costituzione dei nuovi mappali: “Al fine di predisporre le operazioni catastali richieste nella suddetta sentenza sono stati effettuati i necessari rilievi strumentali presso i luoghi di causa, anche da postazioni esterne agli stessi.
Ciò effettuato, verificato e graficamente restituito è stato redatto il “Tipo frazionamento e mappale” su estratto di mappa rilasciato dall' Ufficio (prot. n. 0175618/2024) con la nuova versione del software
Pregeo 10. Si allega il “Tipo frazionamento e mappale” approvato (all.to 1) e, seguire, un estratto delle pagine 4 e 5 del documento depositato” (cfr. relazione CTU depositata il 24.12.2024, pag. 7). “L'
pagina 5 di 13 avvenuta approvazione della suddetta pratica ha determinato il corrispondente aggiornamento della
Banca Dati (Protocollo frazionamento: 2024/VI0178332 - Data di approvazione: 30/10/2024 e
Protocollo mappale: 2024/VI0178333 - Data di approvazione: 30/10/2024). Si veda completa documentazione all.to 1. Si allega a seguire l'esito dell'aggiornamento cartografico – Atto di aggiornamento pratica n. 2024/VI0178332 del 30/10/2024”: […] Successivamente sono state redatte le pratiche di Variazione Docfa e di Accatastamento Docfa Telematiche, Ricevuta di Avvenuta
Dichiarazione di Fabbricato Urbano pratica n. VI0187965 in data 22/11/2024 e Ricevuta di Avvenuta
Denuncia di Variazione pratica n. VI0187968 in data 22/11/2024 (all.to 2).” (stessa relazione peritale, pag. 10). Il CTU ha chiarito che “Con le suddette pratiche Docfa sono stati soppressi i seguenti subalterni, in Comune di Castelgomberto (VI), Catasto dei Fabbricati, foglio 14: - mapp. 650 sub 6, cat. A/2; - mapp. 650 sub 7, cat. A/2; - mapp. 650 sub 8, b.c.n.c. Con le suddette pratiche Docfa sono stati costituiti i seguenti subalterni, in Comune di Castelgomberto (VI), Catasto dei Fabbricati, foglio
14: - mapp. 650 sub 9, b.c.n.c.; - mapp. 650 sub 10, cat. A/2, Contrada Facchini, 16, Piano T;
- mapp.
650 sub 11, cat. A/2 Contrada Facchini, 16, Piano T-1” (pag. 17) e che “Sono stati inoltre costituiti il nuovo mappale ed i seguenti subalterni, in Comune di Castelgomberto (VI), Catasto dei Fabbricati, foglio 14: - mapp. 818 sub 1, cat. F/1, Contrada Facchini, 16, Piano T;
- mapp. 818 sub 2, cat. A/2,
Contrada Facchini, 16, Piano T;
- mapp. 818 sub 3, cat. A/2, Contrada Facchini, 16, Piano 1; - mapp.
818 sub 4, cat. F/1, Contrada Facchini, 16, Piano T.” (pag. 18).
Dal raffronto tra le planimetrie raffigurata a pag. 11 e 14 della relazione peritale depositata il
24.12.2024, da un lato, e quella sub all.
2.1. alla relazione peritale depositata il 15.2.2022, dall'altro, si può ricavare la nuova identificazione catastale delle porzioni per le quali è stato disposto il frazionamento e accatastamento (cfr. sul punto anche note di parte attrice del 3.3.2025, pag. 1-2). In particolare, risulta che, a seguito delle pratiche amministrative svolte dal CTU: i) la porzione di abitazione (P.T. e Piano Primo) dell'attore realizzata sconfinando nella proprietà dei convenuti, rappresentata in colore rosso nell'all.
2.1 alla CTU depositata il 15.2.2022 è ora accatastata come m.n.
818 sub 2-3; ii) la porzione di sedime della scala esterna di accesso al primo piano, sita sul lato anteriore dell'immobile attoreo, rappresentata in colore rosa nell'all.
2.1 alla CTU depositata il
15.2.2022 è ora accatastata come m.n. 818 sub 4; iii) la porzione di marciapiede realizzata nel retro dell'abitazione dell'attore, rappresentata in colore viola scuro nell'all.
2.1 alla CTU depositata il
15.2.2022 è ora accatastata come m.n. 818 sub 1.
Va dunque dichiarato che le porzioni del m.n. 577 fg. 14 rispetto alle quali è stata accertata con la sentenza parziale la sussistenza dei requisiti per l'usucapione in favore dell'attore, per come accertato dalla sentenza definitiva n. 2301/2023, sono ora rispettivamente identificate con il m.n. 818 sub 1, 2, 3
pagina 6 di 13 e 4, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi). Rispetto a detti mappali andrà definitivamente accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore dell'attore.
Per completezza espositiva giova precisare che la porzione del m.n. 577 rispetto alla quale non sono stati accertati i requisiti per l'usucapione in favore dell'attore (cfr. sentenza parziale, pag. 11), rappresentata in colore viola chiaro nell'all.
2.1. alla CTU depositata il 15.2.2022, non è stata oggetto di frazionamento ed è dunque rimasta inclusa nel mappale stesso.
2.1. Si rileva infine che, in relazione alle porzioni usucapite dall'attore, il CTU ha puntualizzato che “Si ritiene necessario infine precisare, con riferimento alla nuova particella 818 sub 1 cat. F/1 (area urbana: porzione di marciapiede sul retro) che, nella sentenza di usucapione dovrà essere evidenziato che il suddetto subalterno dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con l'attuale particella 650 sub 9
(b.c.n.c.). Successivamente alla sentenza la particella 818 sub 2 verrà fusa con l'attuale particella 650 sub 10 e le particelle 818 sub 3 e 818 sub 4 verranno fuse con l'attuale particella 650 sub 11.” (cfr. relazione peritale depositata il 24.12.2024, pag. 18).
In proposito il CTP di parte attrice Geom. ha osservato che “A pagina 17 dopo la citazione " Pt_2
nella sentenza di usucapione dovrà essere evidenziato ..." Le fusioni verranno eseguite a seguito della
Sentenza definitiva di usucapione con la trascrizione e volturazione della stessa a favore del sig
” (cfr. all. 5 alla relazione peritale). Il CTP di parte convenuta Geom. nulla Parte_1 Per_3
ha osservato sul punto (cfr. all. 6 alla relazione peritale).
In risposta alle osservazioni ricevute dal primo, il CTU ha rilevato che le medesime “esulano dal quesito posto e riguardano operazioni che verranno eseguite successivamente alla sentenza definitiva di usucapione. Il chiarimento a pag. 17 è stato ritenuto opportuno in quanto da effettuarsi in sede di redazione della sentenza di usucapione, data la particolare tipologia degli adempimenti catastali effettuati.” (cfr. relazione peritale, pag. 19).
Al riguardo, parte convenuta, nei propri scritti conclusionali ha osservato che “All'udienza del
15.01.25, le parti – chiarendo su richiesta del Giudice alcuni aspetti della CTU sulla creazione di nuovi mappali, in specie il n.818 in vari subalterni - precisavano a verbale la consistenza della particella n.818 sub.1 come destinata a confluire nel mappale n.650 sub. 9 b.c.n.c. dove, al contempo, la particella n.818 sub.2 sarebbe da includere nel 650 sub.10, dando così con la sentenza finale unitarietà al bene risultante.” (cfr. conclusionale, pag. 2).
Parte attrice, nelle note del 3.3.2025 per l'udienza di p.c., ha evidenziato che “ritenuto altresì di precisare, per quanto attiene al mappale 818 sub. 1 (come indicato anche a pagina 18 della CTU del
23.12.2024) che esso costituisce una porzione di marciapiede esterno all'abitazione e che, pertanto, una volta definitivamente confermata l'accertata e dichiarata usucapione del suddetto mappale in capo
pagina 7 di 13 al sig. , il medesimo costituirà un ampliamento della già esistente area classificata Parte_1
quale bene comune non censibile insistente sopra al mappale 650 sub. 9 e che, pertanto, dopo la pronuncia della sentenza definitiva il mappale 818 sub. 1 sarà fuso con il mappale 650 sub. 9.
Analogamente, come indicato dal CTU, dopo la sentenza, il mappale 818 sub. 2 verrà fuso con il mappale 650 sub. 10 e i mappali 818 sub. 3 e 4 verranno fusi con il mappale 650 sub. 11” (pag. 2).
Tanto premesso, parrebbe che il CTU non abbia eseguito le predette fusioni in quanto non oggetto del quesito formulato dal giudice e/o perché la sentenza parziale ha semplicemente accertato la sussistenza dei requisiti per l'usucapione in favore dell'attore rispetto ai nuovi m.n. 818 sub 1, 2, 3 e 4 (rinviando alla definitiva, una volta eseguito il frazionamento/accatastamento, l'accertamento e la dichiarazione dell'usucapione) i quali dunque sembrano essere attualmente intestati ai convenuti in quanto già porzioni del m.n. 577 in proprietà dei medesimi (o comunque privi di intestazione).
In proposito si rileva che le fusioni suggerite dal CTU riguardano, da un lato, i nuovi mappali ex porzioni del m.n. 577 per i quali andrà dichiarata con la presente sentenza l'usucapione in favore dell'attore ossia i m.n. 818 sub 1, 2, 3, 4 e, dall'altro, i nuovi mappali ex porzioni del m.n. 650 in proprietà del medesimo ossia i m.n. 650 sub 9,10 e 11.
Va poi precisato che le fusioni in questione non sono state chieste dall'attore negli atti introduttivi del giudizio (né potevano esserlo visto che all'epoca se ne ignorava la necessità/opportunità) né, come su visto, in sede di p.c., ove l'attore – alla luce delle suesposte considerazioni del CTU – si è limitato a chiedere che “sia accertato e dichiarato che il mappale foglio 14, C.F., Comune di Castelgomberto, n.
818 sub. 1, costituito da una porzione di marciapiede esterno all'abitazione, è un bene comune non censibile e che lo stesso pertanto va fuso con il mappale 650 sub. 9” (cfr. conclusioni attoree riportate in epigrafe, sub 3).
Andrà dunque dichiarato che: i) il m.n. 818 sub 1 (attualmente cat. F/1) dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con il m.n. 650 sub 9 (b.c.n.c.); ii) il m.n. 818 sub. 2 verrà fuso con il m.n. 650 sub. 10 e i m.n. 818 sub. 3 e 4 verranno fusi con il m.n. 650 sub. 11 (cfr., nuovamente, relazione peritale depositata il 24.12.2024, pag. 18).
Ciò posto, come chiarito dal CTU e dallo stesso CTP di parte attrice, trattasi di incombenti pratico- amministrativi cui l'attore potrà/dovrà dare corso autonomamente (tramite un proprio tecnico) successivamente alla sentenza definitiva e alle conseguenti trascrizioni/volturazioni in favore del medesimo.
2.2. Per l'effetto delle due sentenze (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.) dovrà ordinarsi alla conservatoria e all'ufficio del catasto di procedere alla trascrizione di entrambe le sentenze e alla voltura in favore dell'attore dei mappali costituiti a seguito dei frazionamenti e corrispondenti alle aree usucapite.
pagina 8 di 13 3. Si può ora passare alla disamina della domanda della terza chiamata.
All'esito della CTU espletata nella precedente fase del giudizio è emerso che “Infine, dalle ispezioni ipotecarie effettuate è risultata, a carico del mapp. 577 sub 6, iscrizione di ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario, iscritta in data 27/11/2009 ai n.ri 24514/5565, a favore
contro ed , per un importo capitale di € Controparte_4 Controparte_1 CP_2
100.000,00 – Totale € 200.000,00 (all.to 7).” (cfr. relazione peritale depositata il 15.2.2022, pag. 12).
(già , costituendosi, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che i beni Controparte_3 Controparte_4
immobili oggetto di iscrizione ipotecaria, di cui al fg. 14, mapp. 577, sub 6 (intestato ai convenuti) sono esclusi dalla domanda di usucapione attorea e, per l'ipotesi di accoglimento della stessa, dichiararsi la permanenza dell'iscrizione ipotecaria sui medesimi beni immobili anche in caso di variazione di identificazione catastale derivante da eventuali frazionamenti e nuovi accatastamenti (cfr. comparsa di costituzione, pag. 8).
Parte attrice, da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 3-4) ha dedotto che l'usucapione in favore del medesimo, stante il suo carattere retroattivo, comporterebbe l'estinzione dell'ipoteca sulle porzioni del m.n. 577 acquisite, rilevando peraltro che “Il CTU ha comunque chiarito che l'ipoteca iscritta sopra i beni di proprietà dei convenuti non interferisce con quelli che sono stati oggetto di declaratoria di usucapione a favore del sig. e, pertanto, nulla questio su questo punto”. Parte_1
In effetti, come osservato da parte attrice, il CTU Arch. ha precisato che le porzioni del Persona_2
m.n. 577 usucapite dall'attore (rectius, rispetto alle quali è stata accertata nella sentenza parziale la sussistenza dei requisiti per l'usucapione) non ricadono nella particella sub 6 gravata dall' ipoteca in favore di la quale, “anche alla data di stipula del contratto di mutuo (3/11/2009), era Controparte_3 precisamente rappresentata e materialmente individuata in Banca dati del Catasto Fabbricati” (cfr. relazione peritale depositata il 24.12.2024, pag. 19).
Per le suesposte ragioni, andrà dunque accertata e dichiarata la permanenza del diritto di ipoteca a favore di sul mapp. 577 sub 6 (in proprietà dei convenuti). Controparte_3
4. Parte attrice, nelle note del 3.3.2025, ha chiesto che sia “sia accertato e dichiarato che il confine tra i mappali nn. 577 e 650, entrambi censiti al fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto, indicato al punto 3 del dispositivo della sentenza non definitiva, corrisponde ai termini di confine apposti dal CTU;
” (cfr. conclusioni attoree riportate in epigrafe, sub 1). Successivamente alla sentenza parziale, il CTU ha apposto i termini del confine già indicato nella relazione peritale depositata il 15.2.2022 ed individuato nella sentenza parziale. Il CTU Arch. ha infatti precisato che “i suddetti termini sono Persona_2
stati individuati, con specifica strumentazione topografica e satellitare in sede di sopralluogo del
17/4/2024, in data 27/6/2024, e successivamente apposti in data 25/9/2024. Individuati i punti è stato
pagina 9 di 13 inizialmente posto in opera un picchetto, poi sostituito con una linea di colore bianco tracciata sulla muretta di recinzione lungo la strada (ciò in accordo con i Consulenti delle Parti e le Parti stesse, tutti presenti ad entrambe i sopraluoghi). Allo stesso modo sul muro esterno dell'abitazione, fronte sud- ovest, in corrispondenza della suddetta linea di confine, è stata riportata una traccia di colore grigio.
Ciò per evitare di imbrattare la muratura esterna dell'abitazione, avendo congiuntamente, con i
Consulenti delle Parti e le Parti stesse, individuato tale punto con strumentazione metrica, a seguito dell'apposizione del primo termine sulla muretta di recinzione” (cfr., relazione peritale depositata il
24.12.2024, pag. 3) e che “Date le osservazioni ricevute, e premesso quanto in precedenza esposto, si segnala che, in data 17/4/2024 in occasione del primo rilievo strumentale dei luoghi è stato congiuntamente individuato termine anche nord-est del fabbricato (tenuto conto della linea di confine come individuata nell' all. 1 alla relazione peritale depositata in data 15/2/2022 ed ivi rappresentato in colore blu) necessario al fine di dare svolgimento alle operazioni a risposta del quesito posto. Ciò sulla base di una elaborazione grafica di rilievo già trasmessa alle parti in occasione delle precedenti operazioni peritali, di cui all' allegato 1. Si veda nello specifico il verbale in data 17/4/2024 (all.to 4).”
(cfr., stessa relazione, pag. 6).
Tanto premesso, la domanda attorea è impropria;
l'apposizione del termine ex art. 951 c.c. consiste unicamente in una attività pratica, diretta all'identificazione e al riconoscimento – materiale del confine.
È quindi incorretto chiedere l'accertamento che il confine “corrisponda” ai termini;
al più in questa sede può dichiararsi che i termini apposti nel corso delle operazioni peritali, per come indicati nella relazione del 24.12.2024, identifica materialmente il confine per come accertato dalla sentenza parziale.
5. I convenuti, nei propri scritti conclusionali, hanno insistito sulla richiesta di un'indennità in relazione alla servitù di scarico fognario a carico del m.n. 577 (in proprietà dei medesimi) e a favore del mapp.
650 (in proprietà dell'attore) riconosciuta nella sentenza parziale – secondo il tracciato rappresentato nell'all. 14.1 alla relazione peritale integrativa depositata in data 6.5.2022 – lamentando un'omessa pronuncia sul punto (cfr. conclusionale, pag. 3: “Invero, la controversia non ha ancora risolto e deciso un aspetto rilevante, e come tale sollevato dai convenuti già nella comparsa di costituzione e risposta, relativamente alla domanda n.6 circa la servitù di scarico, come non contestata dai convenuti, e riconosciuta dalla sentenza parziale all'attore. In merito a tale richiesta dell'attore, mai contestata e alla quale i convenuti hanno da sempre prestato adesione, non risulta che sia stata quantificata la indennità dovuta per la avvenuta costituzione della relativa servitù, benché chiesta in comparsa di costituzione e risposta e, quindi, nel corso del giudizio, e da ultimo nei precedenti scritti difensivi. Si chiede nuovamente che la predetta indennità sia in questa sede quantificata” e memoria di replica, pag.
pagina 10 di 13 2: “Si chiede nuovamente che la liquidazione della indennità dovuta per la avvenuta costituzione della servitù di passaggio coattivo degli scarichi.”).
Al riguardo, va anzitutto chiarito che la sentenza parziale ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù de qua, dichiarando assorbita la domanda di costituzione coattiva ex art. 1032 c.c. svolta dall'attore in via subordinata.
Posto allora che l'attore ha chiesto e ottenuto l'accertamento dell'esistenza della suddetta servitù per avvenuta usucapione ultraventennale e che in tale fattispecie, diversamente da quella cui al combinato disposto degli artt. 1032-1043 c.c., non è prevista alcuna possibilità di indennizzo, la domanda riconvenzionale dei convenuti andrà rigettata.
6. Si procede ora alla liquidazione delle spese di lite.
6.1. Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la complessiva soccombenza della seconda. Considerato l'esito del giudizio (accoglimento della concorde domanda di regolamento del confine/apposizione di termini, accoglimento solo parziale delle domande attoree, con conseguente reciproca soccombenza) ed il rigetto delle domande riconvenzionali di parte convenuta) sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese, in ragione di 1/3, con condanna dei convenuti a rifondere all'attore la quota restante (pari a 2/3) delle spese di lite, liquidate sulla base della legge
27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa– e precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi €
7.616,00, oltre accessori. All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per complessivi €
545,00, di cui € 518,00 per CU ed € 27,00 per marca.
Per effetto della compensazione parziale i convenuti saranno tenuti, in solido tra loro, a corrispondere a
€ 5.077,33 (2/3 di 7.616,00), per compensi e 363,33 di esborsi, oltre accessori sui Parte_1
compensi.
6.2. Per quanto concerne i rapporti nei confronti della terza chiamata, considerata la posizione processuale della stessa e la circostanza che la conferma dell'iscrizione ipotecaria discende dall'esito assai specifico delle domande relative all'usucapione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese nei confronti sia dell'attore, sia dei convenuti.
6.3. Per quanto riguarda le spese di CTU, considerato che la CTU ha avuto per lo più ad oggetto l'esame di questioni riguardanti i rapporti tra attore e convenuti e anche l'accertamento dei confini effettivamente incerti tra le rispettive proprietà, sussistono idonee ragioni per porle definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in misura del 50% ciascuno.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
26.12.1951, ha acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena proprietà esclusiva delle ex porzioni del m.n. 577, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi), rispetto alle quali è stata accertata e dichiarata nella sentenza parziale la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 1158 c.c.;
(ii) accerta e dichiara che le predette porzioni di cui ha acquistato, per usucapione Parte_1
ultraventennale, la piena proprietà esclusiva, sono, a seguito di frazionamento, identificate e censite al fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi), con i m.n. 818 sub 1, 2, 3 e 4 (come indicato nella relazione peritale a firma dell'Arch. depositata il 24.1.2024); Persona_2
(iii) accerta e dichiara che il bene censito al fg. 14, C.F. del Comune di Castelgomberto (Vi), m.n. 818 sub 1 (attualmente cat. F/1), dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con il m.n. 650 sub 9 (b.c.n.c.), il m.n. 818 sub. 2 dovrà essere fuso con il m.n. 650 sub. 10 e i m.n. 818 sub. 3 e 4 dovranno essere fusi con il m.n. 650 sub. 11 (come indicato a pag. 18 della relazione peritale a firma dell'Arch. Per_2
depositata il 24.1.2024);
[...]
(iv) ordina alla Conservatoria RR.II. e all'Ufficio del Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta della sentenza n. 2301/2023 e della presente sentenza, alle trascrizioni di entrambe le sentenze ed alla voltura a favore dell'attore ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(v) accertata e dichiara la permanenza dell'iscrizione di ipoteca volontaria sul m.n. 577 sub 6, fg. 14,
C.F., Comune di Castelgomberto (Vi) in favore di (presentazione n. 70 del Controparte_3
27.11.2009, R.G. 24514, R.P. 5565);
(vi) accerta e dichiara che i termini apposti nel corso delle operazioni peritali dal CTU Arch. , Per_1
per come individuati nella relazione del 24.12.2024, identificano materialmente il confine tra il m.n.
577 e il m.n. 650, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi), indicato al punto 3 del dispositivo della sentenza parziale;
(vii) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità in relazione alla servitù di scarico fognario;
(viii) condanna e in solido, alla refusione delle spese processuali per il Controparte_1 CP_2
giudizio in favore di , liquidate in € 5.077,33 per compensi ed € 363,33 per esborsi, Parte_1
oltre accessori come per legge sui compensi;
(ix) compensa integralmente le spese di lite tra attore, convenuti e terza chiamata.
(x) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice e di parte pagina 12 di 13 convenuta in misura del 50% ciascuna.
Vicenza, 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 5 marzo 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Parte_1 C.F._1
Meneguzzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Malo C.F._2
(Vi), Via Gorizia, 18, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Ferretto (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà delle C.F._5
Chioare, , in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Gentile (C.F. ) e Maria Chiara CodiceFiscale_6
Marchiori (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._7
Giovanni Pezzin, in Vicenza, Via Del Commercio, 56, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
OGGETTO: determinazione modalità di esercizio di servitù ex 1079 c.c. – azione di regolamento di confini e di apposizione di termini ex artt. 950 e 951 c.c. – accertamento servitù di scarico –
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 25.3.2025 si riscontrava il deposito delle note del 3.3.2025 in cui l'attore così precisava le conclusioni:
“1) sia accertato e dichiarato che il confine tra i mappali nn. 577 e 650, entrambi censiti al fg. 14,
C.F., Comune di Castelgomberto, indicato al punto 3 del dispositivo della sentenza non definitiva, corrisponde ai termini di confine apposti dal CTU;
2) sia definitivamente accertato e dichiarato il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione ultraventennale, a favore del sig. dei mappali foglio 14, C.F., Comune di Parte_1
Castelgomberto nn. 818 sub 1, sub. 2, sub. 3 e sub. 4, corrispondenti alle ex “porzioni del mappale
577, fg. 14, C.F. Comune di Castelgomberto” per cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione in favore di , come da punto 4 del dispositivo della Parte_1
sentenza non definitiva, con ordine di trascrizione della sentenza;
3) sia accertato e dichiarato che il mappale foglio 14, C.F., Comune di Castelgomberto, n. 818 sub. 1, costituito da una porzione di marciapiede esterno all'abitazione, è un bene comune non censibile e che lo stesso pertanto va fuso con il mappale 650 sub. 9;
4) con vittoria di spese e competenze di causa, compreso il rimborso delle spese generali pari al 15%.”
Nelle note del 3.3.2025 i convenuti così precisavano le conclusioni:
“A - In via preliminare, chiamarsi a chiarimento il CTU sulle questioni già oggetto di evidenza del
Giudice all'udienza del 22.05.22, rimaste insoddisfatte e da intendersi qui ritrascritte;
B - Nel merito, rigettarsi le domande sub.1-2-5-6 come svolte dall'attore nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto e diritto, assolvendo i convenuti da ogni avversaria pretesa.
C - In via riconvenzionale, si chiede:
a – sia accertato, previo frazionamento e accatastamento, in adesione alla planimetria indicata sub.doc. 10 allegato, il reale confine tra la proprietà attorea di cui al mappale n.650 e quella dei convenuti di cui al mappale n.577, con conseguente apposizione dei termini, e per l'effetto condannarsi
l'attore a rilasciare gli spazi che saranno accertati in corso di causa come essere Parte_1
stati indebitamente occupati, rimuovendo comunque i vasi di fiori apposti o qualsiasi altro bene apposto in loco, ordinandosi altresì all'attore la cessazione di ogni ulteriore molestia e turbativa sulla porzione di terreno in questione;
b – sia condannato l'attore a corrispondere l'indennità come determinata in corso di causa mediante apposita CTU, maggiorata di interessi legali e rivalutazione a far data dal 2014, per costituenda servitù di scarico a favore del fondo attoreo come gravante sul fondo servente convenuto;
D - Comunque, con vittoria di spese, competenze, incluse le spese generali 15%, e accessori per legge.
Con ogni riserva.”
pagina 2 di 13 Nelle note del 3.3.2025 la terza chiamata così precisava le conclusioni:
“Nel merito
1) dichiararsi che i beni immobili su cui risulta iscritta l'ipoteca a favore di Controparte_3
censiti catastalmente presso il Comune di Castelgomberto (VI), catasto Fabbricati,
[...]
Foglio 14, mapp. 577 sub 6, non sono oggetto della domanda di usucapione attorea;
2) in ipotesi di accoglimento della domanda attorea formulata sub n. 2, dichiararsi che l'ipoteca iscritta a favore di sui beni immobili censiti catastalmente Controparte_3
presso il Comune di Castelgomberto (VI), catasto Fabbricati, Foglio 14, mapp. 577 sub 6, permane anche in ipotesi di variazione di identificazione catastale dei medesimi derivanti da eventuali frazionamenti e nuovi accatastamenti degli stessi.
Con riserva di ogni deduzione, argomentazione ed eccezione sia di merito che istruttoria.
Spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 2301/2023 depositata il 16.11.2023 e pubblicata il 17.11.2023, il
Tribunale così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di cui al punto n. 5 delle conclusioni di parte attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta sub C, n. 1, n. 4 e n. 5;
3) accerta e dichiara che il confine tra i mapp. 577 e il mapp. 650, entrambi censiti al fg. 14, C.F.
Comune di Castelgomberto, è sito lungo la “linea di confine (frazionamento 1974)” rappresentata in colore blu nell'allegato n. 1 alla relazione peritale a firma dell'arch. depositata in data Per_1
15.2.2022;
4) accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione da parte di delle porzioni del mapp. 577, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto Parte_1 come individuate nell'all.
2.1 alla relazione peritale depositata in data 15.2.2022, in particolare in colore rosso, corrispondente a parte del sedime dell'abitazione attorea, in colore rosa, quanto al sedime della scala esterna di accesso al piano primo, e in colore viola scuro, limitatamente alla parte corrispondente al sedime ove è realizzato marciapiede in prosecuzione di quello sito sul mapp. 650;
5) rigetta la domanda di cui al punto n. 4 delle conclusioni attoree di avvenuto acquisto per usucapione in favore di limitatamente alla porzione di mapp. 577, fg .14, C.F. Parte_1
Comune di Castelgomberto individuata con dicitura “porzione di terreno da usucapire” nella planimetria allegata sub 8 e corrispondente alla prosecuzione ideale, fino al confine, del muro sporgente dell'abitazione dei convenuti (rappresentata in colore viola chiaro nell'all.
2.1 alla relazione peritale depositata in data 15.2.2022);
pagina 3 di 13 6) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione di servitù di scarico fognario, a carico del mapp. 577, fg. 14, Comune di Castelgomberto, e a favore del mapp. 650, fg. 14, medesimo comune, secondo il tracciato come rappresentato nell'All. 14.1 alla relazione peritale integrativa depositata in data 6.5.2022, con ordine di trascrizione della presente sentenza come per legge;
7) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
8) spese al definitivo.”
Il Tribunale, pronunciatosi sulla domanda congiunta di accertamento della linea di confine tra i m. n.
577 e 650 in proprietà rispettivamente dei convenuti e dell'attore e sulle domande di usucapione svolte da quest'ultimo rispetto ad alcune porzioni del m.n. 577, così come individuato all'esito della determinazione del confine (cfr. sentenza, capo 6, pagg. 9-11), posto che residuavano sia la domanda dell'attore diretta ad ottenere il frazionamento e l'accatastamento delle porzioni del m.n. 577 per cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti per l'acquisto per usucapione a favore del medesimo sia la domanda della terza chiamata in relazione all'ipoteca iscritta sul mapp. 577 sub 6 (cfr. sentenza, pag.
11: “Ogni statuizione in ordine alla posizione della banca chiamata, con precipuo riferimento all'ipoteca iscritta sui beni di p. convenuta, è necessariamente rimessa al definitivo, previa individuazione, mediante frazionamento, dell'effettiva porzione del mapp. 577 oggetto di usucapione in favore di parte attrice, rendendosi possibile la trascrizione dell'acquisto solamente all'esito di detta operazione – e quindi essendo rinviata a tale momento ogni valutazione in ordine al diritto di garanzia dell'istituto di credito”), rimetteva la causa in istruttoria, articolando, con ordinanza depositata in pari data, il seguente quesito: “il CTU, tenuto conto di quanto statuito con la sentenza non definitiva pronunciata in data 16.11.2023, acquisita ogni informazione ed esperita ogni attività necessaria, sentite le parti e i loro CTP, apponga i termini a delimitazione delle proprietà degli odierni contendenti di cui ai mapp. 577 e 650, fg. 14, C.F. Comune di Castelgomberto, tenuto conto della linea di confine come individuata nell'all. 1 alla relazione peritale depositata in data 15.2.2022 ed ivi rappresentato in colore blu e denominato “linea di confine (frazionamento 1974)”, con spese a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
proceda al frazionamento ed accatastamento delle porzioni del mapp. 577, fg. 14, C.F. Comune di Castelgomberto, limitatamente a quelle per cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione in favore di , redigendo i necessari Parte_1
adempimenti; precisi se le porzioni del mapp. 577 fg. 14 C.F. Comune di Castelgomberto oggetto di accertamento dell'acquisto per usucapione in favore di ricadano, costituiscano o Parte_1
siano ricomprese nel fg. 14, mapp. 57, sub 6 (A2 abitazione di tipo civile) gravato da ipoteca in favore della banca intervenuta (presentazione n. 70 del 27.11.2009, reg. gen. 24514, reg. part. 5565).”
Come CTU veniva confermato l'Arch. , tecnico che aveva già redatto la relazione Persona_2
pagina 4 di 13 depositata il 15.2.2022 e la successiva integrazione del 6.5.2022 su cui si fondava la decisione parziale, con rinvio all'udienza del 15.1.2025 per esame della relazione peritale (medio tempore depositata il
24.12.2024). Alla predetta udienza, i difensori precisavano che il passaggio della CTU “Si ritiene necessario infine precisare, con riferimento alla nuova particella 818 sub 1 cat. F/1 (area urbana: porzione di marciapiede sul retro) che, nella sentenza di usucapione dovrà essere evidenziato che il suddetto subalterno dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con l'attuale particella 650 sub 9 (b.c.n.c.).
Successivamente alla sentenza la particella 818 sub 2 verrà fusa con l'attuale particella 650 sub 10 e le particelle 818 sub 3 e 818 sub 4 verranno fuse con l'attuale particella 650 sub 11” (cfr. relazione peritale, pag. 18) era un chiarimento condiviso da parte attrice e convenuta a seguito delle osservazioni dei propri CCTTPP, da intendersi nel senso che con l'eventuale sentenza definitiva, si sarebbe dovuto dare atto: i) che la particella 818 sub. 1 deve essere aggregata (o fusa) al 650 sub. 9 b.c.n.c, trattandosi di una parte esterna di un marciapiede;
ii) che la particella 818 sub. 2 fa parte del 650 sub. 10; iii) dell'unitarietà del bene. All'esito, la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 4.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., nella quale si riscontrava il deposito delle note delle parti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Si esaminano dunque le residue domande, principiando da quella di frazionamento e accatastamento svolta dall'attore in relazione alle porzioni del m.n. 577 rispetto alle quali è stata accertata con la sentenza parziale la sussistenza dei requisiti di legge per l'usucapione in favore del medesimo, ossia: i) la porzione di abitazione dell'attore realizzata sconfinando nella proprietà dei convenuti, ii) la porzione di sedime della scala esterna di accesso al primo piano (sita sul lato anteriore dell'immobile attoreo),
iii) la porzione di marciapiede realizzata nel retro dell'abitazione dell'attore, “(ossia appunto la prosecuzione del marciapiede attoreo piastrellato sino al muro del fabbricato mapp. 577, sub 5, 6 di p. convenuta. Si vedano, per il dettaglio, la foto del marciapiede piastrellato a pag. 8 della relazione peritale in atti)”, come individuate e rappresentate nell'all.
2.1 alla CTU depositata il 15.2.2022 rispettivamente in colore rosso, rosa e viola scuro (sentenza parziale, cfr. pag. 10),
Il CTU Arch. , con operato pienamente condiviso da questo giudice, una volta concluso Persona_2
il rilievo strumentale sui luoghi oggetto di causa, ha eseguito le pratiche per la costituzione dei nuovi mappali: “Al fine di predisporre le operazioni catastali richieste nella suddetta sentenza sono stati effettuati i necessari rilievi strumentali presso i luoghi di causa, anche da postazioni esterne agli stessi.
Ciò effettuato, verificato e graficamente restituito è stato redatto il “Tipo frazionamento e mappale” su estratto di mappa rilasciato dall' Ufficio (prot. n. 0175618/2024) con la nuova versione del software
Pregeo 10. Si allega il “Tipo frazionamento e mappale” approvato (all.to 1) e, seguire, un estratto delle pagine 4 e 5 del documento depositato” (cfr. relazione CTU depositata il 24.12.2024, pag. 7). “L'
pagina 5 di 13 avvenuta approvazione della suddetta pratica ha determinato il corrispondente aggiornamento della
Banca Dati (Protocollo frazionamento: 2024/VI0178332 - Data di approvazione: 30/10/2024 e
Protocollo mappale: 2024/VI0178333 - Data di approvazione: 30/10/2024). Si veda completa documentazione all.to 1. Si allega a seguire l'esito dell'aggiornamento cartografico – Atto di aggiornamento pratica n. 2024/VI0178332 del 30/10/2024”: […] Successivamente sono state redatte le pratiche di Variazione Docfa e di Accatastamento Docfa Telematiche, Ricevuta di Avvenuta
Dichiarazione di Fabbricato Urbano pratica n. VI0187965 in data 22/11/2024 e Ricevuta di Avvenuta
Denuncia di Variazione pratica n. VI0187968 in data 22/11/2024 (all.to 2).” (stessa relazione peritale, pag. 10). Il CTU ha chiarito che “Con le suddette pratiche Docfa sono stati soppressi i seguenti subalterni, in Comune di Castelgomberto (VI), Catasto dei Fabbricati, foglio 14: - mapp. 650 sub 6, cat. A/2; - mapp. 650 sub 7, cat. A/2; - mapp. 650 sub 8, b.c.n.c. Con le suddette pratiche Docfa sono stati costituiti i seguenti subalterni, in Comune di Castelgomberto (VI), Catasto dei Fabbricati, foglio
14: - mapp. 650 sub 9, b.c.n.c.; - mapp. 650 sub 10, cat. A/2, Contrada Facchini, 16, Piano T;
- mapp.
650 sub 11, cat. A/2 Contrada Facchini, 16, Piano T-1” (pag. 17) e che “Sono stati inoltre costituiti il nuovo mappale ed i seguenti subalterni, in Comune di Castelgomberto (VI), Catasto dei Fabbricati, foglio 14: - mapp. 818 sub 1, cat. F/1, Contrada Facchini, 16, Piano T;
- mapp. 818 sub 2, cat. A/2,
Contrada Facchini, 16, Piano T;
- mapp. 818 sub 3, cat. A/2, Contrada Facchini, 16, Piano 1; - mapp.
818 sub 4, cat. F/1, Contrada Facchini, 16, Piano T.” (pag. 18).
Dal raffronto tra le planimetrie raffigurata a pag. 11 e 14 della relazione peritale depositata il
24.12.2024, da un lato, e quella sub all.
2.1. alla relazione peritale depositata il 15.2.2022, dall'altro, si può ricavare la nuova identificazione catastale delle porzioni per le quali è stato disposto il frazionamento e accatastamento (cfr. sul punto anche note di parte attrice del 3.3.2025, pag. 1-2). In particolare, risulta che, a seguito delle pratiche amministrative svolte dal CTU: i) la porzione di abitazione (P.T. e Piano Primo) dell'attore realizzata sconfinando nella proprietà dei convenuti, rappresentata in colore rosso nell'all.
2.1 alla CTU depositata il 15.2.2022 è ora accatastata come m.n.
818 sub 2-3; ii) la porzione di sedime della scala esterna di accesso al primo piano, sita sul lato anteriore dell'immobile attoreo, rappresentata in colore rosa nell'all.
2.1 alla CTU depositata il
15.2.2022 è ora accatastata come m.n. 818 sub 4; iii) la porzione di marciapiede realizzata nel retro dell'abitazione dell'attore, rappresentata in colore viola scuro nell'all.
2.1 alla CTU depositata il
15.2.2022 è ora accatastata come m.n. 818 sub 1.
Va dunque dichiarato che le porzioni del m.n. 577 fg. 14 rispetto alle quali è stata accertata con la sentenza parziale la sussistenza dei requisiti per l'usucapione in favore dell'attore, per come accertato dalla sentenza definitiva n. 2301/2023, sono ora rispettivamente identificate con il m.n. 818 sub 1, 2, 3
pagina 6 di 13 e 4, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi). Rispetto a detti mappali andrà definitivamente accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore dell'attore.
Per completezza espositiva giova precisare che la porzione del m.n. 577 rispetto alla quale non sono stati accertati i requisiti per l'usucapione in favore dell'attore (cfr. sentenza parziale, pag. 11), rappresentata in colore viola chiaro nell'all.
2.1. alla CTU depositata il 15.2.2022, non è stata oggetto di frazionamento ed è dunque rimasta inclusa nel mappale stesso.
2.1. Si rileva infine che, in relazione alle porzioni usucapite dall'attore, il CTU ha puntualizzato che “Si ritiene necessario infine precisare, con riferimento alla nuova particella 818 sub 1 cat. F/1 (area urbana: porzione di marciapiede sul retro) che, nella sentenza di usucapione dovrà essere evidenziato che il suddetto subalterno dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con l'attuale particella 650 sub 9
(b.c.n.c.). Successivamente alla sentenza la particella 818 sub 2 verrà fusa con l'attuale particella 650 sub 10 e le particelle 818 sub 3 e 818 sub 4 verranno fuse con l'attuale particella 650 sub 11.” (cfr. relazione peritale depositata il 24.12.2024, pag. 18).
In proposito il CTP di parte attrice Geom. ha osservato che “A pagina 17 dopo la citazione " Pt_2
nella sentenza di usucapione dovrà essere evidenziato ..." Le fusioni verranno eseguite a seguito della
Sentenza definitiva di usucapione con la trascrizione e volturazione della stessa a favore del sig
” (cfr. all. 5 alla relazione peritale). Il CTP di parte convenuta Geom. nulla Parte_1 Per_3
ha osservato sul punto (cfr. all. 6 alla relazione peritale).
In risposta alle osservazioni ricevute dal primo, il CTU ha rilevato che le medesime “esulano dal quesito posto e riguardano operazioni che verranno eseguite successivamente alla sentenza definitiva di usucapione. Il chiarimento a pag. 17 è stato ritenuto opportuno in quanto da effettuarsi in sede di redazione della sentenza di usucapione, data la particolare tipologia degli adempimenti catastali effettuati.” (cfr. relazione peritale, pag. 19).
Al riguardo, parte convenuta, nei propri scritti conclusionali ha osservato che “All'udienza del
15.01.25, le parti – chiarendo su richiesta del Giudice alcuni aspetti della CTU sulla creazione di nuovi mappali, in specie il n.818 in vari subalterni - precisavano a verbale la consistenza della particella n.818 sub.1 come destinata a confluire nel mappale n.650 sub. 9 b.c.n.c. dove, al contempo, la particella n.818 sub.2 sarebbe da includere nel 650 sub.10, dando così con la sentenza finale unitarietà al bene risultante.” (cfr. conclusionale, pag. 2).
Parte attrice, nelle note del 3.3.2025 per l'udienza di p.c., ha evidenziato che “ritenuto altresì di precisare, per quanto attiene al mappale 818 sub. 1 (come indicato anche a pagina 18 della CTU del
23.12.2024) che esso costituisce una porzione di marciapiede esterno all'abitazione e che, pertanto, una volta definitivamente confermata l'accertata e dichiarata usucapione del suddetto mappale in capo
pagina 7 di 13 al sig. , il medesimo costituirà un ampliamento della già esistente area classificata Parte_1
quale bene comune non censibile insistente sopra al mappale 650 sub. 9 e che, pertanto, dopo la pronuncia della sentenza definitiva il mappale 818 sub. 1 sarà fuso con il mappale 650 sub. 9.
Analogamente, come indicato dal CTU, dopo la sentenza, il mappale 818 sub. 2 verrà fuso con il mappale 650 sub. 10 e i mappali 818 sub. 3 e 4 verranno fusi con il mappale 650 sub. 11” (pag. 2).
Tanto premesso, parrebbe che il CTU non abbia eseguito le predette fusioni in quanto non oggetto del quesito formulato dal giudice e/o perché la sentenza parziale ha semplicemente accertato la sussistenza dei requisiti per l'usucapione in favore dell'attore rispetto ai nuovi m.n. 818 sub 1, 2, 3 e 4 (rinviando alla definitiva, una volta eseguito il frazionamento/accatastamento, l'accertamento e la dichiarazione dell'usucapione) i quali dunque sembrano essere attualmente intestati ai convenuti in quanto già porzioni del m.n. 577 in proprietà dei medesimi (o comunque privi di intestazione).
In proposito si rileva che le fusioni suggerite dal CTU riguardano, da un lato, i nuovi mappali ex porzioni del m.n. 577 per i quali andrà dichiarata con la presente sentenza l'usucapione in favore dell'attore ossia i m.n. 818 sub 1, 2, 3, 4 e, dall'altro, i nuovi mappali ex porzioni del m.n. 650 in proprietà del medesimo ossia i m.n. 650 sub 9,10 e 11.
Va poi precisato che le fusioni in questione non sono state chieste dall'attore negli atti introduttivi del giudizio (né potevano esserlo visto che all'epoca se ne ignorava la necessità/opportunità) né, come su visto, in sede di p.c., ove l'attore – alla luce delle suesposte considerazioni del CTU – si è limitato a chiedere che “sia accertato e dichiarato che il mappale foglio 14, C.F., Comune di Castelgomberto, n.
818 sub. 1, costituito da una porzione di marciapiede esterno all'abitazione, è un bene comune non censibile e che lo stesso pertanto va fuso con il mappale 650 sub. 9” (cfr. conclusioni attoree riportate in epigrafe, sub 3).
Andrà dunque dichiarato che: i) il m.n. 818 sub 1 (attualmente cat. F/1) dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con il m.n. 650 sub 9 (b.c.n.c.); ii) il m.n. 818 sub. 2 verrà fuso con il m.n. 650 sub. 10 e i m.n. 818 sub. 3 e 4 verranno fusi con il m.n. 650 sub. 11 (cfr., nuovamente, relazione peritale depositata il 24.12.2024, pag. 18).
Ciò posto, come chiarito dal CTU e dallo stesso CTP di parte attrice, trattasi di incombenti pratico- amministrativi cui l'attore potrà/dovrà dare corso autonomamente (tramite un proprio tecnico) successivamente alla sentenza definitiva e alle conseguenti trascrizioni/volturazioni in favore del medesimo.
2.2. Per l'effetto delle due sentenze (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.) dovrà ordinarsi alla conservatoria e all'ufficio del catasto di procedere alla trascrizione di entrambe le sentenze e alla voltura in favore dell'attore dei mappali costituiti a seguito dei frazionamenti e corrispondenti alle aree usucapite.
pagina 8 di 13 3. Si può ora passare alla disamina della domanda della terza chiamata.
All'esito della CTU espletata nella precedente fase del giudizio è emerso che “Infine, dalle ispezioni ipotecarie effettuate è risultata, a carico del mapp. 577 sub 6, iscrizione di ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario, iscritta in data 27/11/2009 ai n.ri 24514/5565, a favore
contro ed , per un importo capitale di € Controparte_4 Controparte_1 CP_2
100.000,00 – Totale € 200.000,00 (all.to 7).” (cfr. relazione peritale depositata il 15.2.2022, pag. 12).
(già , costituendosi, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che i beni Controparte_3 Controparte_4
immobili oggetto di iscrizione ipotecaria, di cui al fg. 14, mapp. 577, sub 6 (intestato ai convenuti) sono esclusi dalla domanda di usucapione attorea e, per l'ipotesi di accoglimento della stessa, dichiararsi la permanenza dell'iscrizione ipotecaria sui medesimi beni immobili anche in caso di variazione di identificazione catastale derivante da eventuali frazionamenti e nuovi accatastamenti (cfr. comparsa di costituzione, pag. 8).
Parte attrice, da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 3-4) ha dedotto che l'usucapione in favore del medesimo, stante il suo carattere retroattivo, comporterebbe l'estinzione dell'ipoteca sulle porzioni del m.n. 577 acquisite, rilevando peraltro che “Il CTU ha comunque chiarito che l'ipoteca iscritta sopra i beni di proprietà dei convenuti non interferisce con quelli che sono stati oggetto di declaratoria di usucapione a favore del sig. e, pertanto, nulla questio su questo punto”. Parte_1
In effetti, come osservato da parte attrice, il CTU Arch. ha precisato che le porzioni del Persona_2
m.n. 577 usucapite dall'attore (rectius, rispetto alle quali è stata accertata nella sentenza parziale la sussistenza dei requisiti per l'usucapione) non ricadono nella particella sub 6 gravata dall' ipoteca in favore di la quale, “anche alla data di stipula del contratto di mutuo (3/11/2009), era Controparte_3 precisamente rappresentata e materialmente individuata in Banca dati del Catasto Fabbricati” (cfr. relazione peritale depositata il 24.12.2024, pag. 19).
Per le suesposte ragioni, andrà dunque accertata e dichiarata la permanenza del diritto di ipoteca a favore di sul mapp. 577 sub 6 (in proprietà dei convenuti). Controparte_3
4. Parte attrice, nelle note del 3.3.2025, ha chiesto che sia “sia accertato e dichiarato che il confine tra i mappali nn. 577 e 650, entrambi censiti al fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto, indicato al punto 3 del dispositivo della sentenza non definitiva, corrisponde ai termini di confine apposti dal CTU;
” (cfr. conclusioni attoree riportate in epigrafe, sub 1). Successivamente alla sentenza parziale, il CTU ha apposto i termini del confine già indicato nella relazione peritale depositata il 15.2.2022 ed individuato nella sentenza parziale. Il CTU Arch. ha infatti precisato che “i suddetti termini sono Persona_2
stati individuati, con specifica strumentazione topografica e satellitare in sede di sopralluogo del
17/4/2024, in data 27/6/2024, e successivamente apposti in data 25/9/2024. Individuati i punti è stato
pagina 9 di 13 inizialmente posto in opera un picchetto, poi sostituito con una linea di colore bianco tracciata sulla muretta di recinzione lungo la strada (ciò in accordo con i Consulenti delle Parti e le Parti stesse, tutti presenti ad entrambe i sopraluoghi). Allo stesso modo sul muro esterno dell'abitazione, fronte sud- ovest, in corrispondenza della suddetta linea di confine, è stata riportata una traccia di colore grigio.
Ciò per evitare di imbrattare la muratura esterna dell'abitazione, avendo congiuntamente, con i
Consulenti delle Parti e le Parti stesse, individuato tale punto con strumentazione metrica, a seguito dell'apposizione del primo termine sulla muretta di recinzione” (cfr., relazione peritale depositata il
24.12.2024, pag. 3) e che “Date le osservazioni ricevute, e premesso quanto in precedenza esposto, si segnala che, in data 17/4/2024 in occasione del primo rilievo strumentale dei luoghi è stato congiuntamente individuato termine anche nord-est del fabbricato (tenuto conto della linea di confine come individuata nell' all. 1 alla relazione peritale depositata in data 15/2/2022 ed ivi rappresentato in colore blu) necessario al fine di dare svolgimento alle operazioni a risposta del quesito posto. Ciò sulla base di una elaborazione grafica di rilievo già trasmessa alle parti in occasione delle precedenti operazioni peritali, di cui all' allegato 1. Si veda nello specifico il verbale in data 17/4/2024 (all.to 4).”
(cfr., stessa relazione, pag. 6).
Tanto premesso, la domanda attorea è impropria;
l'apposizione del termine ex art. 951 c.c. consiste unicamente in una attività pratica, diretta all'identificazione e al riconoscimento – materiale del confine.
È quindi incorretto chiedere l'accertamento che il confine “corrisponda” ai termini;
al più in questa sede può dichiararsi che i termini apposti nel corso delle operazioni peritali, per come indicati nella relazione del 24.12.2024, identifica materialmente il confine per come accertato dalla sentenza parziale.
5. I convenuti, nei propri scritti conclusionali, hanno insistito sulla richiesta di un'indennità in relazione alla servitù di scarico fognario a carico del m.n. 577 (in proprietà dei medesimi) e a favore del mapp.
650 (in proprietà dell'attore) riconosciuta nella sentenza parziale – secondo il tracciato rappresentato nell'all. 14.1 alla relazione peritale integrativa depositata in data 6.5.2022 – lamentando un'omessa pronuncia sul punto (cfr. conclusionale, pag. 3: “Invero, la controversia non ha ancora risolto e deciso un aspetto rilevante, e come tale sollevato dai convenuti già nella comparsa di costituzione e risposta, relativamente alla domanda n.6 circa la servitù di scarico, come non contestata dai convenuti, e riconosciuta dalla sentenza parziale all'attore. In merito a tale richiesta dell'attore, mai contestata e alla quale i convenuti hanno da sempre prestato adesione, non risulta che sia stata quantificata la indennità dovuta per la avvenuta costituzione della relativa servitù, benché chiesta in comparsa di costituzione e risposta e, quindi, nel corso del giudizio, e da ultimo nei precedenti scritti difensivi. Si chiede nuovamente che la predetta indennità sia in questa sede quantificata” e memoria di replica, pag.
pagina 10 di 13 2: “Si chiede nuovamente che la liquidazione della indennità dovuta per la avvenuta costituzione della servitù di passaggio coattivo degli scarichi.”).
Al riguardo, va anzitutto chiarito che la sentenza parziale ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù de qua, dichiarando assorbita la domanda di costituzione coattiva ex art. 1032 c.c. svolta dall'attore in via subordinata.
Posto allora che l'attore ha chiesto e ottenuto l'accertamento dell'esistenza della suddetta servitù per avvenuta usucapione ultraventennale e che in tale fattispecie, diversamente da quella cui al combinato disposto degli artt. 1032-1043 c.c., non è prevista alcuna possibilità di indennizzo, la domanda riconvenzionale dei convenuti andrà rigettata.
6. Si procede ora alla liquidazione delle spese di lite.
6.1. Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la complessiva soccombenza della seconda. Considerato l'esito del giudizio (accoglimento della concorde domanda di regolamento del confine/apposizione di termini, accoglimento solo parziale delle domande attoree, con conseguente reciproca soccombenza) ed il rigetto delle domande riconvenzionali di parte convenuta) sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese, in ragione di 1/3, con condanna dei convenuti a rifondere all'attore la quota restante (pari a 2/3) delle spese di lite, liquidate sulla base della legge
27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa– e precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi €
7.616,00, oltre accessori. All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per complessivi €
545,00, di cui € 518,00 per CU ed € 27,00 per marca.
Per effetto della compensazione parziale i convenuti saranno tenuti, in solido tra loro, a corrispondere a
€ 5.077,33 (2/3 di 7.616,00), per compensi e 363,33 di esborsi, oltre accessori sui Parte_1
compensi.
6.2. Per quanto concerne i rapporti nei confronti della terza chiamata, considerata la posizione processuale della stessa e la circostanza che la conferma dell'iscrizione ipotecaria discende dall'esito assai specifico delle domande relative all'usucapione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese nei confronti sia dell'attore, sia dei convenuti.
6.3. Per quanto riguarda le spese di CTU, considerato che la CTU ha avuto per lo più ad oggetto l'esame di questioni riguardanti i rapporti tra attore e convenuti e anche l'accertamento dei confini effettivamente incerti tra le rispettive proprietà, sussistono idonee ragioni per porle definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in misura del 50% ciascuno.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
26.12.1951, ha acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena proprietà esclusiva delle ex porzioni del m.n. 577, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi), rispetto alle quali è stata accertata e dichiarata nella sentenza parziale la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 1158 c.c.;
(ii) accerta e dichiara che le predette porzioni di cui ha acquistato, per usucapione Parte_1
ultraventennale, la piena proprietà esclusiva, sono, a seguito di frazionamento, identificate e censite al fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi), con i m.n. 818 sub 1, 2, 3 e 4 (come indicato nella relazione peritale a firma dell'Arch. depositata il 24.1.2024); Persona_2
(iii) accerta e dichiara che il bene censito al fg. 14, C.F. del Comune di Castelgomberto (Vi), m.n. 818 sub 1 (attualmente cat. F/1), dovrà divenire b.c.n.c. ed essere fuso con il m.n. 650 sub 9 (b.c.n.c.), il m.n. 818 sub. 2 dovrà essere fuso con il m.n. 650 sub. 10 e i m.n. 818 sub. 3 e 4 dovranno essere fusi con il m.n. 650 sub. 11 (come indicato a pag. 18 della relazione peritale a firma dell'Arch. Per_2
depositata il 24.1.2024);
[...]
(iv) ordina alla Conservatoria RR.II. e all'Ufficio del Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta della sentenza n. 2301/2023 e della presente sentenza, alle trascrizioni di entrambe le sentenze ed alla voltura a favore dell'attore ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(v) accertata e dichiara la permanenza dell'iscrizione di ipoteca volontaria sul m.n. 577 sub 6, fg. 14,
C.F., Comune di Castelgomberto (Vi) in favore di (presentazione n. 70 del Controparte_3
27.11.2009, R.G. 24514, R.P. 5565);
(vi) accerta e dichiara che i termini apposti nel corso delle operazioni peritali dal CTU Arch. , Per_1
per come individuati nella relazione del 24.12.2024, identificano materialmente il confine tra il m.n.
577 e il m.n. 650, fg. 14, C.F., Comune di Castelgomberto (Vi), indicato al punto 3 del dispositivo della sentenza parziale;
(vii) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità in relazione alla servitù di scarico fognario;
(viii) condanna e in solido, alla refusione delle spese processuali per il Controparte_1 CP_2
giudizio in favore di , liquidate in € 5.077,33 per compensi ed € 363,33 per esborsi, Parte_1
oltre accessori come per legge sui compensi;
(ix) compensa integralmente le spese di lite tra attore, convenuti e terza chiamata.
(x) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice e di parte pagina 12 di 13 convenuta in misura del 50% ciascuna.
Vicenza, 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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