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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa LE LA, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 156/2024 R.G. e 271/2024 R.G., vertenti tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Lamezia Terme alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Cortese, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
e
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
EP UR ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati il 24.02.2024 ed il 17.02.2024 gli istanti indicati in epigrafe, premettendo di lavorare alle dipendenze dell' , rispettivamente, dal 21.12.2006, dal Controparte_2
16.07.2009 e dal 16.08.2001, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, inquadrati nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l'
[...]
, esponevano che l'orario di lavoro era articolato Parte_4 su tre turni (7-14, 14-21 e 21-7), che fino al 2017 era stato presente in reparto, in maniera discontinua, un solo operatore socio-sanitario con incarico a tempo determinato, che il numero degli OSS assegnati all' decorrere dal 2018 non era idoneo a garantire la copertura dei tre turni di Parte_5 servizio, che da gennaio ad agosto 2018 aveva prestato servizio un solo OSS (salvo assenze e congedi)
a copertura del solo turno di mattina, che da settembre 2018 l'unico OSS assegnato al reparto (salvo assenze e congedi) aveva coperto i turni mattutino e pomeridiano, mentre alcun OSS aveva effettuato il turno notturno.
Deducevano, inoltre, che per sopperire alla carenza di tale figura professionale gli infermieri erano stati costretti a svolgere, costantemente ed in misura superiore al 50% del loro complessivo impegno, attività di supporto, ausiliarie/alberghiere, ascrivibili al profilo professionale dell'operatore sociosanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato, a discapito dei compiti prettamente infermieristici, con conseguente danno alla professionalità.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per i periodi indicati in ricorso, ovvero in complessivi € 24.089,04 per , in Parte_1 complessivi € 19.504,20 per ed in complessivi € 23.518,69 per o Parte_2 Parte_3 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_2 volontà datoriale di adibire i ricorrenti a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, inoltre, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
Disposta la riunione al procedimento n. 156/2024 R.G. di quello recante il n. 271/2024 R.G. per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economia processuale, stante l'identità dei mezzi istruttori articolati, ed ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ricorrenti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 5.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 30.10.2025, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che i ricorrenti sono inquadrati nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed hanno prestato servizio presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa (ovvero, dal 2013 al 2020 per le ricorrenti e e dal 2013 al 2021 per ). Pt_2 Pt_3 Parte_1
Dalla disamina dei prospetti mensili dei turni allegati al ricorso emerge la presenza di una sola unità di OSS fino al mese di agosto 2015 , addetto prevalentemente al turno di mattina Parte_6 ed a quello notturno per una volta a settimana); da gennaio 2016 a dicembre 2017 hanno prestato servizio n. 2 OSS (addetti ai turni di mattina o di pomeriggio per tre giorni a settimana ciascuno); da gennaio 2018 fino ad agosto 2018 ha prestato servizio una sola unità di OSS, a copertura del turno di mattina o di quello pomeridiano;
da settembre 2018 a gennaio 2019 sono stati presenti n. 3 OSS, addetti al turno di mattina o a quello pomeridiano;
da febbraio 2019 in poi il numero degli OSS è andato progressivamente aumentando fino a raggiungere la presenza n. 4/5 operatori sociosanitari, addetti ai turni mattutino e pomeridiano. La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...]
ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti CP_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S.
Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente a tempo indeterminato dell' Testimone_1 [...]
dal 1998 con la qualifica di dirigente medico. Da quella data ho sempre prestato servizio CP_2 presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme. Conosco i ricorrenti in quanto prestano servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermieri. I ricorrenti lavorano su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore
21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il giorno di riposo è quello dello smonto notte. Confermo che i ricorrenti svolgono quotidianamente tutte le attività indicate nel capitolo di prova c) (ricorso
. L'espletamento di queste mansioni era predominante rispetto all'esercizio delle mansioni Pt_1 prettamente infermieristiche. La figura dell'OSS è stata introdotta nel reparto nell'anno 2018. Fino al 2018 vi era un solo OSS. Negli anni successivi il numero degli OSS è aumentato. Attualmente prestano servizio 6 OSS. Quando nel reparto era presente un solo OSS, lo stesso veniva solitamente assegnato al turno di mattina. Solo da un anno gli OSS vengono adibiti al turno di notte. Negli anni precedenti ciò non è mai accaduto. Per ogni turno erano presenti al massimo due infermieri. Nel periodo dal 2013 al 2021 in reparto erano presenti 28/30 posti letto.”.
Il successivo teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono stato dipendente Testimone_2 dell' fino al 31.01.2024. Attualmente sono in pensione. Ho prestato servizio presso Controparte_2
l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di dirigente medico. Dal
2017 fino al pensionamento ho svolto anche le funzioni di sostituto del direttore. Confermo che i ricorrenti prestano servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermieri. I ricorrenti prestano servizio su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Confermo che i ricorrenti svolgevano quotidianamente tutte le attività indicate nel capitolo di prova c) (ricorso . L'espletamento Pt_1 di queste attività teneva impegnati i ricorrenti per un lasso temporale maggiore rispetto a quello dedicato alle mansioni prettamente infermieristiche. Prima dell'anno 2018 il reparto era del tutto sfornito di OSS. All'inizio è stato assegnato al reparto un solo OSS, che prestava servizio soltanto di mattina. Successivamente è stato assunto un ulteriore OSS, che effettuava il turno diurno. Nel corso degli anni il numero degli OSS è andato aumentando fino ad arrivare a n. 6 OSS nel 2024. Dal 2023 gli OSS sono stati adibiti anche al turno notturno. Gli infermieri presenti per ogni turno erano solitamente due. Fino al 2019 nel reparto erano presenti circa 24/28 posti letto;
negli anni successivi i posti sono stati ridotti a 20 con l'aggiunta di quattro posti di day surgery. La presenza di barelle faceva aumentare di fatto il numero dei posti letto assegnati.”.
Ciò posto, i ricorrenti lamentano di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deducono, infatti, di essere stati adibiti, a causa della grave e cronica carenza di operatori sociosanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento (cfr. in particolare, il CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999, sottoscritto il 20.06.2001) è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.
19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”. E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Nella più recente ordinanza n. 7683/2025 del 22.03.2025 la Suprema Corte ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenziando che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili,
a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n.
17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.
Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020). Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n. 22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;
v. anche Cass. n. 33781/2024).
3. La
Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere “collaterale” delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto.”)”.
Con ordinanza n. 12128/2025 dell'8.05.2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha, poi, affermato il seguente principio di diritto: “Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.”.
Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali i ricorrenti sono stati adibiti quotidianamente, per la maggior parte del turno lavorativo, presso l'Unità Operativa di Chirurgia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti;
si è già detto che, fino alla fine dell'anno 2018, il numero di OSS è stato assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno del reparto, che presentava 28-30 posti letto. Appare evidente, infatti, che nei periodi in cui l'U.O. è stata totalmente priva di OSS ovvero è stata presente, in maniera saltuaria, una sola unità di OSS, gli infermieri sono stati costretti a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera;
analogamente, nel periodo fino alla fine dell'anno 2018, la presenza di 1/2 unità di OSS in servizio
(in alcuni casi, assunte a tempo parziale) ha consentito la copertura di un solo turno al giorno e, generalmente, del turno di mattina, lasciando scoperti quelli pomeridiano e notturno (i testi hanno confermato che soltanto a partire dall'anno 2023 gli OSS sono stati assegnati al turno di notte).
Ne consegue che, quantomeno fino alla fine dell'anno 2018, l'adibizione dei ricorrenti a mansioni inferiori, rientranti nel profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, non solo non è avvenuta in maniera marginale ma non è stata neppure occasionale, posto che, quotidianamente e sistematicamente, il personale infermieristico si è visto costretto ad occuparsi dell'assistenza e dell'igiene personale dei pazienti, nonché ad espletare compiti di natura alberghiera per sopperire alla totale assenza o alla grave carenza di OSS.
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi dal 2013 al 2018, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta, sistematico e non marginale assolvimento di compiti rientranti in un livello di inquadramento inferiore), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio- sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dai ricorrenti fino alla fine del 2018, atteso che nel periodo successivo il numero degli OSS assegnati al reparto è andato progressivamente aumentando.
In assenza di un puntuale e specifico riscontro probatorio, non può affermarsi, infatti, che anche dal mese di gennaio 2019 in poi l'impegno profuso dal singolo ricorrente nello svolgimento delle mansioni inferiori sia stato assorbente e prevalente.
L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subito Controparte_2 dagli odierni ricorrenti limitatamente al periodo 2013/2018.
Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del
10%.
In conclusione, tenuto conto degli importi riportati sotto la voce “valore danno” nelle tabelle contenute nei ricorsi per gli anni dal 2013 al 2018, il danno risarcibile ammonta a complessivi €
15.831,47 per , a complessivi € 14.211,40 per ed a complessivi € Parte_1 Parte_2
17.447,69 per oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Parte_3
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore delle singole cause riunite (determinato in base ai crediti accertati), dell'attività istruttoria svolta e dell'identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 5.388,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara che i ricorrenti , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 svolto, in maniera continuativa e prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 2013 al 2018;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito dai ricorrenti nel Controparte_2 periodo 2013/2018, quantificato in complessivi € 15.831,47 per , in complessivi € Parte_1
14.211,40 per ed in complessivi € 17.447,69 per oltre interessi Parte_2 Parte_3 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.388,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 4.11.2025
LA G.L.
Dott.ssa LE LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa LE LA, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 156/2024 R.G. e 271/2024 R.G., vertenti tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Lamezia Terme alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Cortese, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
e
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
EP UR ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati il 24.02.2024 ed il 17.02.2024 gli istanti indicati in epigrafe, premettendo di lavorare alle dipendenze dell' , rispettivamente, dal 21.12.2006, dal Controparte_2
16.07.2009 e dal 16.08.2001, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, inquadrati nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l'
[...]
, esponevano che l'orario di lavoro era articolato Parte_4 su tre turni (7-14, 14-21 e 21-7), che fino al 2017 era stato presente in reparto, in maniera discontinua, un solo operatore socio-sanitario con incarico a tempo determinato, che il numero degli OSS assegnati all' decorrere dal 2018 non era idoneo a garantire la copertura dei tre turni di Parte_5 servizio, che da gennaio ad agosto 2018 aveva prestato servizio un solo OSS (salvo assenze e congedi)
a copertura del solo turno di mattina, che da settembre 2018 l'unico OSS assegnato al reparto (salvo assenze e congedi) aveva coperto i turni mattutino e pomeridiano, mentre alcun OSS aveva effettuato il turno notturno.
Deducevano, inoltre, che per sopperire alla carenza di tale figura professionale gli infermieri erano stati costretti a svolgere, costantemente ed in misura superiore al 50% del loro complessivo impegno, attività di supporto, ausiliarie/alberghiere, ascrivibili al profilo professionale dell'operatore sociosanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato, a discapito dei compiti prettamente infermieristici, con conseguente danno alla professionalità.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per i periodi indicati in ricorso, ovvero in complessivi € 24.089,04 per , in Parte_1 complessivi € 19.504,20 per ed in complessivi € 23.518,69 per o Parte_2 Parte_3 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_2 volontà datoriale di adibire i ricorrenti a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, inoltre, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
Disposta la riunione al procedimento n. 156/2024 R.G. di quello recante il n. 271/2024 R.G. per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economia processuale, stante l'identità dei mezzi istruttori articolati, ed ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ricorrenti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 5.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 30.10.2025, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che i ricorrenti sono inquadrati nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed hanno prestato servizio presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa (ovvero, dal 2013 al 2020 per le ricorrenti e e dal 2013 al 2021 per ). Pt_2 Pt_3 Parte_1
Dalla disamina dei prospetti mensili dei turni allegati al ricorso emerge la presenza di una sola unità di OSS fino al mese di agosto 2015 , addetto prevalentemente al turno di mattina Parte_6 ed a quello notturno per una volta a settimana); da gennaio 2016 a dicembre 2017 hanno prestato servizio n. 2 OSS (addetti ai turni di mattina o di pomeriggio per tre giorni a settimana ciascuno); da gennaio 2018 fino ad agosto 2018 ha prestato servizio una sola unità di OSS, a copertura del turno di mattina o di quello pomeridiano;
da settembre 2018 a gennaio 2019 sono stati presenti n. 3 OSS, addetti al turno di mattina o a quello pomeridiano;
da febbraio 2019 in poi il numero degli OSS è andato progressivamente aumentando fino a raggiungere la presenza n. 4/5 operatori sociosanitari, addetti ai turni mattutino e pomeridiano. La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...]
ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti CP_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S.
Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.
Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente a tempo indeterminato dell' Testimone_1 [...]
dal 1998 con la qualifica di dirigente medico. Da quella data ho sempre prestato servizio CP_2 presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme. Conosco i ricorrenti in quanto prestano servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermieri. I ricorrenti lavorano su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore
21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il giorno di riposo è quello dello smonto notte. Confermo che i ricorrenti svolgono quotidianamente tutte le attività indicate nel capitolo di prova c) (ricorso
. L'espletamento di queste mansioni era predominante rispetto all'esercizio delle mansioni Pt_1 prettamente infermieristiche. La figura dell'OSS è stata introdotta nel reparto nell'anno 2018. Fino al 2018 vi era un solo OSS. Negli anni successivi il numero degli OSS è aumentato. Attualmente prestano servizio 6 OSS. Quando nel reparto era presente un solo OSS, lo stesso veniva solitamente assegnato al turno di mattina. Solo da un anno gli OSS vengono adibiti al turno di notte. Negli anni precedenti ciò non è mai accaduto. Per ogni turno erano presenti al massimo due infermieri. Nel periodo dal 2013 al 2021 in reparto erano presenti 28/30 posti letto.”.
Il successivo teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono stato dipendente Testimone_2 dell' fino al 31.01.2024. Attualmente sono in pensione. Ho prestato servizio presso Controparte_2
l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di dirigente medico. Dal
2017 fino al pensionamento ho svolto anche le funzioni di sostituto del direttore. Confermo che i ricorrenti prestano servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermieri. I ricorrenti prestano servizio su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Confermo che i ricorrenti svolgevano quotidianamente tutte le attività indicate nel capitolo di prova c) (ricorso . L'espletamento Pt_1 di queste attività teneva impegnati i ricorrenti per un lasso temporale maggiore rispetto a quello dedicato alle mansioni prettamente infermieristiche. Prima dell'anno 2018 il reparto era del tutto sfornito di OSS. All'inizio è stato assegnato al reparto un solo OSS, che prestava servizio soltanto di mattina. Successivamente è stato assunto un ulteriore OSS, che effettuava il turno diurno. Nel corso degli anni il numero degli OSS è andato aumentando fino ad arrivare a n. 6 OSS nel 2024. Dal 2023 gli OSS sono stati adibiti anche al turno notturno. Gli infermieri presenti per ogni turno erano solitamente due. Fino al 2019 nel reparto erano presenti circa 24/28 posti letto;
negli anni successivi i posti sono stati ridotti a 20 con l'aggiunta di quattro posti di day surgery. La presenza di barelle faceva aumentare di fatto il numero dei posti letto assegnati.”.
Ciò posto, i ricorrenti lamentano di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deducono, infatti, di essere stati adibiti, a causa della grave e cronica carenza di operatori sociosanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento (cfr. in particolare, il CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999, sottoscritto il 20.06.2001) è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.
19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”. E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Nella più recente ordinanza n. 7683/2025 del 22.03.2025 la Suprema Corte ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenziando che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili,
a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n.
17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.
Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020). Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n. 22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;
v. anche Cass. n. 33781/2024).
3. La
Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere “collaterale” delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto.”)”.
Con ordinanza n. 12128/2025 dell'8.05.2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha, poi, affermato il seguente principio di diritto: “Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.”.
Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali i ricorrenti sono stati adibiti quotidianamente, per la maggior parte del turno lavorativo, presso l'Unità Operativa di Chirurgia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti;
si è già detto che, fino alla fine dell'anno 2018, il numero di OSS è stato assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno del reparto, che presentava 28-30 posti letto. Appare evidente, infatti, che nei periodi in cui l'U.O. è stata totalmente priva di OSS ovvero è stata presente, in maniera saltuaria, una sola unità di OSS, gli infermieri sono stati costretti a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera;
analogamente, nel periodo fino alla fine dell'anno 2018, la presenza di 1/2 unità di OSS in servizio
(in alcuni casi, assunte a tempo parziale) ha consentito la copertura di un solo turno al giorno e, generalmente, del turno di mattina, lasciando scoperti quelli pomeridiano e notturno (i testi hanno confermato che soltanto a partire dall'anno 2023 gli OSS sono stati assegnati al turno di notte).
Ne consegue che, quantomeno fino alla fine dell'anno 2018, l'adibizione dei ricorrenti a mansioni inferiori, rientranti nel profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, non solo non è avvenuta in maniera marginale ma non è stata neppure occasionale, posto che, quotidianamente e sistematicamente, il personale infermieristico si è visto costretto ad occuparsi dell'assistenza e dell'igiene personale dei pazienti, nonché ad espletare compiti di natura alberghiera per sopperire alla totale assenza o alla grave carenza di OSS.
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi dal 2013 al 2018, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta, sistematico e non marginale assolvimento di compiti rientranti in un livello di inquadramento inferiore), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio- sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dai ricorrenti fino alla fine del 2018, atteso che nel periodo successivo il numero degli OSS assegnati al reparto è andato progressivamente aumentando.
In assenza di un puntuale e specifico riscontro probatorio, non può affermarsi, infatti, che anche dal mese di gennaio 2019 in poi l'impegno profuso dal singolo ricorrente nello svolgimento delle mansioni inferiori sia stato assorbente e prevalente.
L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento subito Controparte_2 dagli odierni ricorrenti limitatamente al periodo 2013/2018.
Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del
10%.
In conclusione, tenuto conto degli importi riportati sotto la voce “valore danno” nelle tabelle contenute nei ricorsi per gli anni dal 2013 al 2018, il danno risarcibile ammonta a complessivi €
15.831,47 per , a complessivi € 14.211,40 per ed a complessivi € Parte_1 Parte_2
17.447,69 per oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Parte_3
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore delle singole cause riunite (determinato in base ai crediti accertati), dell'attività istruttoria svolta e dell'identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 5.388,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara che i ricorrenti , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 svolto, in maniera continuativa e prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 2013 al 2018;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito dai ricorrenti nel Controparte_2 periodo 2013/2018, quantificato in complessivi € 15.831,47 per , in complessivi € Parte_1
14.211,40 per ed in complessivi € 17.447,69 per oltre interessi Parte_2 Parte_3 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.388,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 4.11.2025
LA G.L.
Dott.ssa LE LA