Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5225/2024 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5225/2024, promossa con ricorso depositato il 12/12/2024 da:
1) Parte_1
Nata ad Angera il 19.07.1981
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Pietro Ferrario
e
2) Parte_2
Nato a Palermo il 04.05.1977
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Pietro Ferrario
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] a [...]_1
nata il [...] a [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1) I figli minori e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza.
2) I genitori, nel compimento delle scelte orientative e delle decisioni di maggior rilievo nella vita dei figli, si impegnano a tenere sempre in considerazione le loro capacità,
inclinazioni ed aspirazioni;
3) Il padre potrà incontrarsi e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- con cadenza infrasettimanale: il signor potrà incontrarsi e tenere con sè i figli Pt_2
dal lunedi al venerdi prelevandoli dall'uscita da scuola, sino alle ore 17.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
I genitori convengono che i figli pernotteranno una sera infrasettimanale, il lunedi o il mercoledi, da concordarsi preventivamente tra i genitori, presso l'abitazione paterna sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
Nei week-end: i figli trascorreranno i fine settimana con i genitori in modo alternato tra loro;
nei fine settimana di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé i figli dal venerdi sera dalla ore 21.30 sino alla domenica pomeriggio con rientro alla abitazione materna alle ore 18.00.
Nei mesi di luglio ed agosto nei fine settimana di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé i figli dal venerdi sera dalla ore 18.30 sino alla domenica pomeriggio con rientro alla abitazione materna alle ore 18.00
pagina2 di 5 E' fatta salva comunque la facoltà per i genitori di concordare giorni e orari differenti in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali;
il tutto, comunque, nel rispetto anche degli impegni scolastici e non dei minori.
Le Festività Natalizie verranno trascorse dai minori secondo le seguenti modalità.
I genitori concordano che e trascorreranno il 25 di dicembre con Per_1 Per_2
entrambi i genitori – il pranzo presso i nonni materni e la cena presso i nonni paterni;
il
26 ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio in alternanza con padre e madre di anno in anno.
Dal 27 dicembre al 6 gennaio le visite seguiranno la regolamentazione ordinaria sopra indicata, con l'eccezione che il padre potrà portare con sé i figli in montagna per un periodo di 4 giorni da concordare preventivamente con la madre. I genitori concordano sin da ora che i costi connessi all'attività sciistica saranno suddivisi al 50% tra gli stessi.
I minori trascorreranno alternativamente negli anni le vacanze Pasquali intrattenendosi con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
Con riferimento alle vacanze estive, trascorreranno con il padre e con la madre un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di anno in anno,
entro il 30 maggio, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi nonché delle esigenze e delle attività dei figli.
4) La casa famigliare sita in Angera, Via Europa n. 8/D, ( di cui il sig. è Parte_2
titolare dell'intera nuda proprietà e titolare di 2/3 dell'usufrutto ed il restante 1/3 in capo al sig. ) viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, alla CP_1
signora che continuerà ad abitarla con i figli, anche ai fini della residenza Parte_1
dei minori. I ricorrenti stabiliscono concordemente che detta assegnazione deve intendersi concessa per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data del deposito pagina3 di 5 del presente ricorso, al termine del quale la signora si impegna a reperire una Pt_1
diversa abitazione per sé e per i figli minori e a rilasciare la casa familiare.
5) il sig. dichiara di aver già provveduto, in accordo con la sig.ra Parte_2 [...]
a trasferirsi presso l'immobile sito in Angera (VA) Via Mario Greppi n. 22, Pt_1
asportando dalla casa famigliare i propri beni ed effetti personali.
6) Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario per i figli minori il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi l'importo di €. 850,00 (€. 425,00 per ciascun figlio) entro il 15 (quindici) di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre;
tale importo sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.
Le spese di carattere straordinario (mediche non coperte dal SSN e medico-
specialistiche, scolastiche, ricreative e ludico-sportive), previamente concordate, ove previsto, e successivamente documentate, saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%, secondo quanto previsto dalle Linee Guida attualmente vigenti presso il
Tribunale di Varese, a cui i le parti dichiarano di aderire, ad eccezione di quanto qui di seguito indicato e precisato.
Il padre si impegna a sostenere in via esclusiva i costi relativi alle cure dentistiche e ortodontiche necessarie per i figli.
- I genitori concordano che l'assegno unico relativo ai minori verrà percepito da entrambi in misura pari al 50%;
- I genitori godranno delle deduzioni per il carico familiare nella misura del 50%
ciascuno e le detrazioni per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli spetteranno a ciascun genitore in misura pari al 50%;
pagina4 di 5 7) I sigg. e dichiarano di aver definito ogni eventuale pendenza di tipo Pt_2 Pt_1
economico tra loro esistente
8) I genitori si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti i minori ed idonei all'espatrio; ogni eventuale viaggio all'estero dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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