CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2741/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03I3002752021 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante principlle:
Piaccia all'adita On.le Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Lazio, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, previa fissazione della pubblica udienza per la trattazione della presente controversia, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui, omettendo di valutare l'eccezione della ricorrente circa la sussistenza di cause di non applicabilità della normativa antielusiva, ritiene che la concludente sia società di comodo e non operativa e quindi conferma il rilievo dell'AdE di disconoscimento del credito Iva riveniente dall'anno 2015. Per l'effetto, riformare la decisione in parte qua, accogliere integralmente il ricorso della contribuente e dichiarare niente dovuto. Col favore dei compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge".
Resistente/Appellato appellante incidentale;
"chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'appello principale;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello incidentale;
3) la condanna dell'appellante principale alle spese dei due gradi di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il _____ la società Ricorrente_1 s.r.l., esercente l'attività di " costruzione di edifcii residenziali e non residenziali", proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provnciale di Viterbo, ritenuto la contribuente una "società di comodo" in perdita sistematica dal 2005 al 2015, mediante ricostruzione induttiva del reddito imponibile, aveva accertato ricavi per euro 195.251,41 in luogo di € 43.636,00 dichiarati per l'anno d'imposta 2016, con una conseguente IVA dovuta pari ad euro 15.162,00.
Con sentenza n. 20/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Viterbo accoglieva, in parte, il ricorso della contribuente sul rilievo della mancata prova, da parte dell'Amministrazione Finanziaria della determinazione dei ricavi induttivi sulla base del costo unitario dell'unica villetta nel Comune di Sorano realizzata nell'anno 2008 e venduta al dante causa del terreno acquistato nell'anno 2003.
Con la stessa sentenza la C.G.T. non riconosceva il credito IVA per l'importo di € 15.162,00 derivante dalla cessione dell'unico immobile venduto rispetto ai dieci lotto previsti nel piano di lottizzazione " Vignagrande
" presentato dal dante causa del contribuente;
compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato:
a) appello principale la Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la parziale riforma e il riconoscimento del credito Iva anno d'imposta 2016, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.;
b) appello incidentale l'Ufficio chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento impugnato anche con riferimento all'omessa dichiarazione dei ricavi determinati induttivamente, per irregolarità delle scritture contabili e antieconomicità della sussistenza in vita di una società completamente inoperativa sia per gli anni in contestazione per dieci annni fino al 2015, ma anche negli anni successivi a dimostrazione dell'assenza di prova sulle effettive ragioni del mantenimento in vita della predetta società.
La contribuente ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'appello principale.
Con il primo motivo di gravame rubricato "Nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 112 cpc.", la Ricorrente_1 s.r.l. deduce la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato in quanto i primi Giudici non avrebbero esaminato l'eccezione sollevata dalla contribuente relativa alla sussistenza di cause di non applicazione della disciplina delle società di comodo in quanto le perdite sistematiche dal 2005 al 2015 non sarebbero dipese da intenti elusivi, bensi dalla crisi del mercato immobiliare.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato " Ingiustizia della sentenza, per errata conferma della natura di società di comodo e conseguente conferma del disconoscimento del credito Iva, in violazione dell'art. 2, comma 36- decies D.L. 138/2011; dell'art. 30, L. 724/1994; dell'art. 115 cpc", ;'appellante, nel diffuso motivo di gravame , fermo restando l'accoglimento del motivo di gravame inerente l'errata determinazione induttiva di maggiori ricavi, ritiene che la costruzione di una villetta bifamiliare e la vendita di un appartamento a terzi smentirebbero la tesi dell'Ufficio che la Ricorrente_1 sia una "società di comodo", costituita ad hoc per fare da schermo di persone fisiche.
I due motivi, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, non sono condivisibili.
Così sintetizzati i motivi di gravame del contribuente, la controversia si incentra sull'accertamento della natura della società appellante ritenuta dall'Ufficio una "società di comodo" ex art. 30 comma 4 L:. 724/1994.
e conseguente negazione del diritto alla detrazione IVA operata nell'anno d'imposta 2016.
In tema di società di comodo, come è noto, la presunzione relativa di non operatività, prevista dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti, bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società ( v.
Cass. n. 16472/2022).
Ciò detto , nell'avviso impugnato ampiamente motivato con 10 allegati ( v. in particolare allegato 1 valutazione" rimanenze Sorano"; all. 2 Fattura di vendita n. 1 del 13,12 2016, fattura di vendita n. 1 del
3/06/2008; all. 3 fatture di acquisto emesse dal fornitore Società_2 s.a.s.; all. 4 contratto stipulato con Nominativo_2; allegato 8 piano di lottizzazione località Vignagrande delibera n. 53 del 31.10.2003), si rappresenta che la società appellante la Ricorrente_1 S.r.l., esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, fu costituita il 14/5/2003 da Nominativo_2 e Nominativo_3.
Sempre nel 2003, la società acquistò da Nominativo_4 e Nominativo_5 diversi terreni situati nel Comune di Sorano per € 124.250,00. Nella ricostruzione della storia della predetta sosietà, risulta che :
a) che . in data 30/5/2005 la società chiese al Comune di Sorano il rilascio del Permesso di Costruire avente ad oggetto la costruzione di una villa unifamiliare da realizzare sui terreni acquistati nel 2003. Dopo aver ottenuto il permesso dal Comune (n. 14 del 30/5/2005), in data 20/10/2006, la società ha chiesto il rilascio di un nuovo Permesso di Costruire per il frazionamento dell'unica villa unifamiliare realizzata in due unità immobiliari.
b) in data 3/6/2008 la Ricorrente_1 S.r.l. emise una fattura di vendita nei confronti di Nominativo_6 per € 27.272,73 oltre IVA., acquirente di un unico appartamento. A fronte di tale fattura non fu registrato nelle scritture contabili alcun atto di compravendita e in seguito al secondo permesso di costruire concesso dal Comune (n. 92 del 20/10/2006), la società realizzzò, sulla sola particella 1132, un fabbricato ad uso abitativo. Tale immobile fu ceduto in corso di costruzione in data 12/12/2016 a Nominativo_6 per € 48.000,00
IVA inclusa.
.
c) che la Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato dichiarazioni fiscale dal 2005 al 2015 con perdite sistematiche per dieci anni e, anche negli anni successivi, il reddito imponibile , nell'anno in esame , 2016,
è stato esposto un imponibile di € 2.149,, nel 2017 pari ad euro 146,00;
d)) che i ricavi sono stati pari a euro zero negli anni 2017,2018,2019,2020 2021;.
Ma v'è di più.
Nell'avviso di accertamento è stato contestato che il piano di lottizzazione “Area DT A1 Vignagrande” è stato presentato al Comune da Nominativo_6 il 15/7/2002 e non dalla società accertata.
Con riferimento all'IVA a debito pari ad € 15.162,00 derivante dall'assoluta inattendibilità delle scritture contabili della società appellante e dall'antieconomicità della vendita il cui prezzo è stato indicato in
€ 43.636,36, la Corte condivide il percorso logico argomentativo seguito, nella sentenza impugnata, dai
Giudici di primo grado in quanto aderente alle predette risultanze documentali emerse,- con interlocuzioni con il Comune di Sorano- il ricorso all'accertamento induttivo non avendo provato la contribuente l'inidoneitàdei metodi presuntivi adoperati dall'Ufficio.
Va quindi confermato il mancato riconoscimento del credito IVA in esame in adesione al principio di diritto dei giudici di legittimità - da cui non v'è motivo di discostarsi- secondo cui anche nell'ipotesi di contabilità apparentemente regolare,- ma a fortiori, non è il nostro caso come si dirà in prosieguo- "In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. (cfr. CAss. Ord. n. 24773/2025).
Quanto alle deduzioni svolte nella memoria illustrativa della contribuente, va confermata l'assoluta antieconomicità dell'operazione di vendita dell'immobile a Nominativo_7 al prezzo di € 43.000,00 tenuto conto del costo in € 124.250,00 sostenuto nel 2003 per l'acquisto del terreno in Sorano per la realizzazione di un progetto edilizio presentato, peraltro, non dalla stessa contribuente ma dal venditore del terreno.
Peraltro, in presenza di una contabilità irregolare, neppure può ritenersi provata l'effettività dei costi espositi per gli oneri di urbanizzazione in presenza di documenti privi di data certa ex art. 2704 c.c non opponibile all'A.D.E.
Del tutto inonferente peraltro è il riferimento all'art. 7 novellato del d.lgs. 546/96, in tema di onere della prova, non applicabile nel caso di specie, in presenza di contabilità irregolare, come in seguito si dirà.
Va pertanto confermata la sentenza impugnata, respinto l'appello principale della contribuente e confermato l'avviso di accertamento anche nella parte che ha escluso il diritto dell'appellante alla detrazione dell'IVA anno d'imposta 2016.
2) Sull'appello incidentale dell'Ufficio.
Con l'appello incidentale l'A.D.E. lamenta che i primi Giudici hanno accolto la tesi della contribuente sull'inapplicabilità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 che, ad avviso di questa Corte, risulta fondato sulle risultanze della stessa parziale contabilità della
Ricorrente_1 e sull'inattendibilità del prezzo di cessione di un immobile correttamente elevato da euro 43.636,36
( prezzo di cessione) a € 195.251,41.
Il motivo merita condivisione.
Invero l'Ufficio ha provato che la società non solo è stata totalmente inoperativa per oltre dieci anni, ma, in assenza di strutture idonee a svolgere la finalità dell'oggetto sociale " esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, ha continuato ad essere in vita in assenza di ricavi anche dopo il
2016 , (l'anno in contestazione), dal 2017 al 2021, con il mantenimento di un comportamento del tutto antieconomico. Va ribadito che il progetto del permesso a costruire del Comune di Sorano in 10 villette bifamiliari fin dal 2008 non si è mai realizzato , ad eccezione dell'immobile venduto al prezzo di euro
43.636,36, oltre IVA che è risutato molto al di sotto del costo di costruzione complessivamente sostenuto, quantificato in euro 195.251,41. Ciò si ricava, dal conto intestato alle rimanenze e non vi è prova di documenti aventi data certa ex art. 2704 c.c. che corrobori la tesi della crisi del mercato immobiliare in Sorano fin dal
2008 e la perdita demografica nel predetto Comune, quali cause esclusive che giustificherebbero la mancata realizzzione degli altri nove lotti e il mantenimento in vita della predetta società.
Infondata pertanto è la tesi della contribuente che non sarebbe una "società di comodo" in quanto la mancata realizzazione dei lotti oggetto dei due permessi a costruire sarebbe dovuta esclusivamente alla crisi del mercato immobiliare risalente però al 2008 e alla crisi demografica non provata del Comune di Sorano il tutto in una situazione contabile inattendibile non avendo contabiizzato due fatture di acquisto emesse nel
2006 dalla Società_2 s.a.s. per € 20.5552,13, oltre IVA ( v. allegato n. 3 dell'avviso).
Nè può condividersi, ai fini che qui interessa, la determinazione del costo unitario della villetta venduta, dividendo il costo complessivo per dieci lotti mai realizzati e sostenere che il tutto si giustitichi con gli oneri di urbanizzazione sostenuti in sede di progetto edilizio. In realtà non v'è alcuna prova che la società avesse intenzione di realizzare effettivamente 10 o 12 abitazioni , non si comprende perché sull'area non sia stato intrapreso un diverso progetto imprenditoriale a distanza di molti anni dall'acquisto, o un suo impiego a fini produttivi, preferendo invece rimanere in una situazione di non operatività per decenni.
A fronte di palese incongruenze contabili ed economiche, l'avviso di accertamento impugnato, ampiamente motivato come detto, anche con riferimento al ricorso alla determinazione di ricavi non dichiarati fu emesso anche a seguito di un'interlocuzione stragiudiziale non solo con l'appellante per chiarire le anomalie contabili e l'antieconomicità dell'operazione edilizia, , ma anche con il Comune di Sorano non collaborativo e scaturì, da una segnalazione dell'Ufficio Territoriale che, nell'esaminare la richiesta di rimborso IVA avanzata dalla
Ricorrente_1 S.r.l., accertò il dato oggettivo di una situazione di perdita sistematica protratta nel tempo dall'anno 2005 al 2015 e correttamente accertò che si era in presenza di una"società di comodo
" disconoscendo, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, il credito IVA 2015 esposto per un importo pari ad euro 23.761,00 evidenziato nel quadro VL della dichiarazione presentata nell'anno di imposta 2016 in esame.
Nè maggior pregio riveste la ricostruzione contabile delle voci indicate nella scheda delle rimanenze , nello specifico € 66.189,76 prive di riscontri documentali oggettivi il che giustifca la ricostruzione induttiva del reddito imponibile.
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello proncipale del contribuente, accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
(La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , rigetta l'appello principiale del contribuente e, in parziale rifoma della sentenza impugnata, accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e, per l'effetto, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la Ricorrente_1 S.r.l. al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese di lite dei due gradi di giudizio di cui € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.500,00 per il secondo grado, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Presdente rel.-est. dott. Pannullo il
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2741/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03I3002752021 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante principlle:
Piaccia all'adita On.le Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Lazio, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, previa fissazione della pubblica udienza per la trattazione della presente controversia, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui, omettendo di valutare l'eccezione della ricorrente circa la sussistenza di cause di non applicabilità della normativa antielusiva, ritiene che la concludente sia società di comodo e non operativa e quindi conferma il rilievo dell'AdE di disconoscimento del credito Iva riveniente dall'anno 2015. Per l'effetto, riformare la decisione in parte qua, accogliere integralmente il ricorso della contribuente e dichiarare niente dovuto. Col favore dei compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge".
Resistente/Appellato appellante incidentale;
"chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'appello principale;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello incidentale;
3) la condanna dell'appellante principale alle spese dei due gradi di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il _____ la società Ricorrente_1 s.r.l., esercente l'attività di " costruzione di edifcii residenziali e non residenziali", proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provnciale di Viterbo, ritenuto la contribuente una "società di comodo" in perdita sistematica dal 2005 al 2015, mediante ricostruzione induttiva del reddito imponibile, aveva accertato ricavi per euro 195.251,41 in luogo di € 43.636,00 dichiarati per l'anno d'imposta 2016, con una conseguente IVA dovuta pari ad euro 15.162,00.
Con sentenza n. 20/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Viterbo accoglieva, in parte, il ricorso della contribuente sul rilievo della mancata prova, da parte dell'Amministrazione Finanziaria della determinazione dei ricavi induttivi sulla base del costo unitario dell'unica villetta nel Comune di Sorano realizzata nell'anno 2008 e venduta al dante causa del terreno acquistato nell'anno 2003.
Con la stessa sentenza la C.G.T. non riconosceva il credito IVA per l'importo di € 15.162,00 derivante dalla cessione dell'unico immobile venduto rispetto ai dieci lotto previsti nel piano di lottizzazione " Vignagrande
" presentato dal dante causa del contribuente;
compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato:
a) appello principale la Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la parziale riforma e il riconoscimento del credito Iva anno d'imposta 2016, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.;
b) appello incidentale l'Ufficio chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento impugnato anche con riferimento all'omessa dichiarazione dei ricavi determinati induttivamente, per irregolarità delle scritture contabili e antieconomicità della sussistenza in vita di una società completamente inoperativa sia per gli anni in contestazione per dieci annni fino al 2015, ma anche negli anni successivi a dimostrazione dell'assenza di prova sulle effettive ragioni del mantenimento in vita della predetta società.
La contribuente ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'appello principale.
Con il primo motivo di gravame rubricato "Nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 112 cpc.", la Ricorrente_1 s.r.l. deduce la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato in quanto i primi Giudici non avrebbero esaminato l'eccezione sollevata dalla contribuente relativa alla sussistenza di cause di non applicazione della disciplina delle società di comodo in quanto le perdite sistematiche dal 2005 al 2015 non sarebbero dipese da intenti elusivi, bensi dalla crisi del mercato immobiliare.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato " Ingiustizia della sentenza, per errata conferma della natura di società di comodo e conseguente conferma del disconoscimento del credito Iva, in violazione dell'art. 2, comma 36- decies D.L. 138/2011; dell'art. 30, L. 724/1994; dell'art. 115 cpc", ;'appellante, nel diffuso motivo di gravame , fermo restando l'accoglimento del motivo di gravame inerente l'errata determinazione induttiva di maggiori ricavi, ritiene che la costruzione di una villetta bifamiliare e la vendita di un appartamento a terzi smentirebbero la tesi dell'Ufficio che la Ricorrente_1 sia una "società di comodo", costituita ad hoc per fare da schermo di persone fisiche.
I due motivi, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, non sono condivisibili.
Così sintetizzati i motivi di gravame del contribuente, la controversia si incentra sull'accertamento della natura della società appellante ritenuta dall'Ufficio una "società di comodo" ex art. 30 comma 4 L:. 724/1994.
e conseguente negazione del diritto alla detrazione IVA operata nell'anno d'imposta 2016.
In tema di società di comodo, come è noto, la presunzione relativa di non operatività, prevista dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti, bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società ( v.
Cass. n. 16472/2022).
Ciò detto , nell'avviso impugnato ampiamente motivato con 10 allegati ( v. in particolare allegato 1 valutazione" rimanenze Sorano"; all. 2 Fattura di vendita n. 1 del 13,12 2016, fattura di vendita n. 1 del
3/06/2008; all. 3 fatture di acquisto emesse dal fornitore Società_2 s.a.s.; all. 4 contratto stipulato con Nominativo_2; allegato 8 piano di lottizzazione località Vignagrande delibera n. 53 del 31.10.2003), si rappresenta che la società appellante la Ricorrente_1 S.r.l., esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, fu costituita il 14/5/2003 da Nominativo_2 e Nominativo_3.
Sempre nel 2003, la società acquistò da Nominativo_4 e Nominativo_5 diversi terreni situati nel Comune di Sorano per € 124.250,00. Nella ricostruzione della storia della predetta sosietà, risulta che :
a) che . in data 30/5/2005 la società chiese al Comune di Sorano il rilascio del Permesso di Costruire avente ad oggetto la costruzione di una villa unifamiliare da realizzare sui terreni acquistati nel 2003. Dopo aver ottenuto il permesso dal Comune (n. 14 del 30/5/2005), in data 20/10/2006, la società ha chiesto il rilascio di un nuovo Permesso di Costruire per il frazionamento dell'unica villa unifamiliare realizzata in due unità immobiliari.
b) in data 3/6/2008 la Ricorrente_1 S.r.l. emise una fattura di vendita nei confronti di Nominativo_6 per € 27.272,73 oltre IVA., acquirente di un unico appartamento. A fronte di tale fattura non fu registrato nelle scritture contabili alcun atto di compravendita e in seguito al secondo permesso di costruire concesso dal Comune (n. 92 del 20/10/2006), la società realizzzò, sulla sola particella 1132, un fabbricato ad uso abitativo. Tale immobile fu ceduto in corso di costruzione in data 12/12/2016 a Nominativo_6 per € 48.000,00
IVA inclusa.
.
c) che la Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato dichiarazioni fiscale dal 2005 al 2015 con perdite sistematiche per dieci anni e, anche negli anni successivi, il reddito imponibile , nell'anno in esame , 2016,
è stato esposto un imponibile di € 2.149,, nel 2017 pari ad euro 146,00;
d)) che i ricavi sono stati pari a euro zero negli anni 2017,2018,2019,2020 2021;.
Ma v'è di più.
Nell'avviso di accertamento è stato contestato che il piano di lottizzazione “Area DT A1 Vignagrande” è stato presentato al Comune da Nominativo_6 il 15/7/2002 e non dalla società accertata.
Con riferimento all'IVA a debito pari ad € 15.162,00 derivante dall'assoluta inattendibilità delle scritture contabili della società appellante e dall'antieconomicità della vendita il cui prezzo è stato indicato in
€ 43.636,36, la Corte condivide il percorso logico argomentativo seguito, nella sentenza impugnata, dai
Giudici di primo grado in quanto aderente alle predette risultanze documentali emerse,- con interlocuzioni con il Comune di Sorano- il ricorso all'accertamento induttivo non avendo provato la contribuente l'inidoneitàdei metodi presuntivi adoperati dall'Ufficio.
Va quindi confermato il mancato riconoscimento del credito IVA in esame in adesione al principio di diritto dei giudici di legittimità - da cui non v'è motivo di discostarsi- secondo cui anche nell'ipotesi di contabilità apparentemente regolare,- ma a fortiori, non è il nostro caso come si dirà in prosieguo- "In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. (cfr. CAss. Ord. n. 24773/2025).
Quanto alle deduzioni svolte nella memoria illustrativa della contribuente, va confermata l'assoluta antieconomicità dell'operazione di vendita dell'immobile a Nominativo_7 al prezzo di € 43.000,00 tenuto conto del costo in € 124.250,00 sostenuto nel 2003 per l'acquisto del terreno in Sorano per la realizzazione di un progetto edilizio presentato, peraltro, non dalla stessa contribuente ma dal venditore del terreno.
Peraltro, in presenza di una contabilità irregolare, neppure può ritenersi provata l'effettività dei costi espositi per gli oneri di urbanizzazione in presenza di documenti privi di data certa ex art. 2704 c.c non opponibile all'A.D.E.
Del tutto inonferente peraltro è il riferimento all'art. 7 novellato del d.lgs. 546/96, in tema di onere della prova, non applicabile nel caso di specie, in presenza di contabilità irregolare, come in seguito si dirà.
Va pertanto confermata la sentenza impugnata, respinto l'appello principale della contribuente e confermato l'avviso di accertamento anche nella parte che ha escluso il diritto dell'appellante alla detrazione dell'IVA anno d'imposta 2016.
2) Sull'appello incidentale dell'Ufficio.
Con l'appello incidentale l'A.D.E. lamenta che i primi Giudici hanno accolto la tesi della contribuente sull'inapplicabilità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 che, ad avviso di questa Corte, risulta fondato sulle risultanze della stessa parziale contabilità della
Ricorrente_1 e sull'inattendibilità del prezzo di cessione di un immobile correttamente elevato da euro 43.636,36
( prezzo di cessione) a € 195.251,41.
Il motivo merita condivisione.
Invero l'Ufficio ha provato che la società non solo è stata totalmente inoperativa per oltre dieci anni, ma, in assenza di strutture idonee a svolgere la finalità dell'oggetto sociale " esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, ha continuato ad essere in vita in assenza di ricavi anche dopo il
2016 , (l'anno in contestazione), dal 2017 al 2021, con il mantenimento di un comportamento del tutto antieconomico. Va ribadito che il progetto del permesso a costruire del Comune di Sorano in 10 villette bifamiliari fin dal 2008 non si è mai realizzato , ad eccezione dell'immobile venduto al prezzo di euro
43.636,36, oltre IVA che è risutato molto al di sotto del costo di costruzione complessivamente sostenuto, quantificato in euro 195.251,41. Ciò si ricava, dal conto intestato alle rimanenze e non vi è prova di documenti aventi data certa ex art. 2704 c.c. che corrobori la tesi della crisi del mercato immobiliare in Sorano fin dal
2008 e la perdita demografica nel predetto Comune, quali cause esclusive che giustificherebbero la mancata realizzzione degli altri nove lotti e il mantenimento in vita della predetta società.
Infondata pertanto è la tesi della contribuente che non sarebbe una "società di comodo" in quanto la mancata realizzazione dei lotti oggetto dei due permessi a costruire sarebbe dovuta esclusivamente alla crisi del mercato immobiliare risalente però al 2008 e alla crisi demografica non provata del Comune di Sorano il tutto in una situazione contabile inattendibile non avendo contabiizzato due fatture di acquisto emesse nel
2006 dalla Società_2 s.a.s. per € 20.5552,13, oltre IVA ( v. allegato n. 3 dell'avviso).
Nè può condividersi, ai fini che qui interessa, la determinazione del costo unitario della villetta venduta, dividendo il costo complessivo per dieci lotti mai realizzati e sostenere che il tutto si giustitichi con gli oneri di urbanizzazione sostenuti in sede di progetto edilizio. In realtà non v'è alcuna prova che la società avesse intenzione di realizzare effettivamente 10 o 12 abitazioni , non si comprende perché sull'area non sia stato intrapreso un diverso progetto imprenditoriale a distanza di molti anni dall'acquisto, o un suo impiego a fini produttivi, preferendo invece rimanere in una situazione di non operatività per decenni.
A fronte di palese incongruenze contabili ed economiche, l'avviso di accertamento impugnato, ampiamente motivato come detto, anche con riferimento al ricorso alla determinazione di ricavi non dichiarati fu emesso anche a seguito di un'interlocuzione stragiudiziale non solo con l'appellante per chiarire le anomalie contabili e l'antieconomicità dell'operazione edilizia, , ma anche con il Comune di Sorano non collaborativo e scaturì, da una segnalazione dell'Ufficio Territoriale che, nell'esaminare la richiesta di rimborso IVA avanzata dalla
Ricorrente_1 S.r.l., accertò il dato oggettivo di una situazione di perdita sistematica protratta nel tempo dall'anno 2005 al 2015 e correttamente accertò che si era in presenza di una"società di comodo
" disconoscendo, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, il credito IVA 2015 esposto per un importo pari ad euro 23.761,00 evidenziato nel quadro VL della dichiarazione presentata nell'anno di imposta 2016 in esame.
Nè maggior pregio riveste la ricostruzione contabile delle voci indicate nella scheda delle rimanenze , nello specifico € 66.189,76 prive di riscontri documentali oggettivi il che giustifca la ricostruzione induttiva del reddito imponibile.
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello proncipale del contribuente, accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
(La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , rigetta l'appello principiale del contribuente e, in parziale rifoma della sentenza impugnata, accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e, per l'effetto, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la Ricorrente_1 S.r.l. al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese di lite dei due gradi di giudizio di cui € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.500,00 per il secondo grado, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Presdente rel.-est. dott. Pannullo il