Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 1239
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, sia in forma ordinaria (con riferimento all'art. 140 c.p.c. e alla consegna al domicilio) sia via PEC, e che la notifica sia avvenuta correttamente. Inoltre, ha escluso la necessità di ulteriori raccomandate informative in casi specifici e ha ritenuto validi i vizi di notifica sanati dal raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata e generica, affermando che doveva essere proposta impugnando tempestivamente le cartelle esattoriali.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto di riscossione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata e generica, affermando che doveva essere proposta impugnando tempestivamente le cartelle esattoriali.

  • Accolto
    Impugnazione tardiva delle cartelle esattoriali

    La Corte ha accolto l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso originario poiché le cartelle sottese all'intimazione di pagamento non sono state impugnate tempestivamente e sono divenute definitive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 1239
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1239
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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