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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1239/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO UR NT PAS, Presidente
TO TE, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5706/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Messina - Palazzo Comunale 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6538/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 13/12/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130027487938 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170009218824 ATTIVITÀ PROD. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031409752 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130034853942 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140030069576 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150026708825 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160001737391 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160024812820 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160029877272 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150005026679 ATTIVITÀ PROD. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130014591969 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - SC impugnava la sentenza n° 6538/09/2019 del 19/11/2019, depositata il 13/12/2019, con la quale la C.T.P. di Messina aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520189000139367000 e le sottese cartelle esattoriali n.
295520150005026679, n. 295520130027487938, n. 29520130034853942, n. 29520140030069576, n.
29520150026708825, n. 29520160001737391, n. 29520160024812820, n. 29520160029877272, n.
29520170009218824 e n. 295201160031409752 riguardanti tributi diversi. Il ricorrente in primo grado aveva eccepito l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento nonché la maturata prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal diritto di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto proposto avverso un'intimazione di pagamento che, invece, era stata preceduta dalla regolare notificazione delle cartelle ad essa sottese senza che le stesse fossero mai state impugnate.
L'Agenzia delle Entrate - SC non si costituiva in giudizio.
La C.T.P. di Messina, con la sentenza n° 6538/09/2019, dichiarava il ricorso inammissibile relativamente all'intimazione di pagamento riferita alla cartella n. 29520130014591969 di competenza del Comune di
Messina che aveva già costituito oggetto di altra controversia giudiziale definita con sentenza. Invece, per la restante domanda la C.T.P. accoglieva il ricorso in quanto, in difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento, il procedimento di riscossione era da considerarsi nullo, e condannava al pagamento delle spese processuali sia l'ADER che l'ADE.
Avverso la suddetta sentenza della C.T.P. di Messina l'ADER ha proposto appello, contestando l'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento e producendo le relate di notifica eseguite;
ha contestato, altresì, la eccepita prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento oggetto del contendere, specificando che per i tributi erariali la prescrizione è decennale e non quinquennale, e la eccepita decadenza. Resistente_1 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate - SC ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado n° 6538/9/19 che ha accolto il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 29520189000139367000, notificato il 25/06/2018,
e le seguenti cartelle n. 295520150005026679, n. 295520130027487938, n. 29520130034853942, n.
29520140030069576, n. 29520150026708825, n. 29520160001737391, n. 29520160024812820, n.
29520160029877272, n. 29520170009218824 e n. 2952011600314 09752.
L'appellante ha chiesto a questa Corte di Giustizia di secondo grado di dichiarare legittima l'intimazione di pagamento opposta ed infondato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi le domande ivi formulate ex adverso;
con vittoria di spese e compensi del presente grado.
L'Agente della riscossione sostiene che le cartelle di pagamento contestate dal contribuente sono state regolarmente notificate e produce la relativa documentazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92, che riconosce espressamente alle parti il potere di produrre nuovi documenti in appello.
Contesta, altresì, l'eccezione di prescrizione e di decadenza e rileva che le cartelle esattoriali in contestazione non sono state impugnate entro il termine di legge.
Costituitosi n questo grado Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa viene posta in decisione.
Le cartelle esattoriali n. 295520150005026679, n. 295520130027487938, n. 29520130034853942, n.
29520140030069576, n. 29520150026708825, n. 29520160001737391, n. 29520160024812820, n.
29520160029877272, n. 29520170009218824 e n. 295201160031409752, sottese all'intimazione di pagamento n. 29520189000139367000,sono state regolarmente notificate come risulta dalla documentazione prodotta in appello dall'Agente della riscossione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, la notifica delle cartelle n. 295...679 e n.295...576, eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e perfezionatasi con la “compiuta giacenza” della raccomandata informativa, deve ritenersi rituale. Invero, la notifica eseguita con le modalità indicate nell'art. 140 cpc si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Non occorre l'invio di altra raccomandata informativa, essendosi perfezionata la compiuta giacenza con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Anche con riferimento alla cartella n. 295...391 deve escludersi la necessità di inviare altra raccomandata informativa. Il regolamento postale di cui al D.M. 9 aprile 2001, all'art. 32, dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" e, all'art. 39, che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere". “Dunque, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come. legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza” (Cass.,
Sez. 5, n. 11708 del 27/05/2011).
Per la cartella n. 295...825 si osserva che la raccomandata informativa è stata ricevuta e firmata dalla madre del contribuente. Le cartelle n. 295...820, n. 295...272, n. 295...824, n. 295...752 sono state notificate via pec, come dimostrato dal deposito in atti di copia autentica dei files di notifica (accettazione e consegna). In questo caso non possono trovare applicazione la normativa ed i principi relativi alla notifica effettuata nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, ed in particolare quelli che concernono la relata di notifica la cui funzione è quella di attestare le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo della notifica. Infondato è anche l'assunto del contribuente secondo cui le notifiche eseguite avvalendosi del “Consorzio_1
” sarebbero nulle o addirittura inesistenti. Infatti, la legge ha liberalizzato i servizi postali e comunque il raggiungimento dello scopo sana gli eventuali vizi di notifica. Infine, le eccezioni di prescrizione e di decadenza, a prescindere dalla infondatezza e dalla generica formulazione, dovevano essere proposte impugnando tempestivamente le cartelle esattoriali.
Pertanto, sulla base dei documenti prodotti in appello dall'Agente della riscossione, il procedimento seguito per l'esazione coattiva dei crediti deve ritenersi rituale in quanto tutte le sottese cartelle sono state notificate correttamente e non sono state impugnate nel termine di decadenza.
In conclusione, in riforma della sentenza della C.T.P. di Messina, il ricorso originario proposto da Resistente_1 deve essere dichiarato inammissibile perché le cartelle sottese all'intimazione di pagamento non sono state impugnate tempestivamente e sono divenute definitive.
Applicando il principio della soccombenza,
Resistente_1 va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate – SC per il presente grado, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va emessa per le spese di primo grado, considerata la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 16^, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 6538/09/2019, appellata dall'Agenzia delle Entrate -
SC, dichiara inammissibile il ricorso originario. Condanna Resistente_1 alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate – SC per il giudizio di appello, che liquida in euro 2.000,00 oltre gli oneri accessori di legge..
Così deciso a Messina il 22 ottobre 2025.
Il GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro Argento Dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO UR NT PAS, Presidente
TO TE, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5706/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Messina - Palazzo Comunale 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6538/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 13/12/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130027487938 IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170009218824 ATTIVITÀ PROD. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031409752 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130034853942 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140030069576 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150026708825 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160001737391 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160024812820 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160029877272 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150005026679 ATTIVITÀ PROD. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130014591969 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - SC impugnava la sentenza n° 6538/09/2019 del 19/11/2019, depositata il 13/12/2019, con la quale la C.T.P. di Messina aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520189000139367000 e le sottese cartelle esattoriali n.
295520150005026679, n. 295520130027487938, n. 29520130034853942, n. 29520140030069576, n.
29520150026708825, n. 29520160001737391, n. 29520160024812820, n. 29520160029877272, n.
29520170009218824 e n. 295201160031409752 riguardanti tributi diversi. Il ricorrente in primo grado aveva eccepito l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento nonché la maturata prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal diritto di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto proposto avverso un'intimazione di pagamento che, invece, era stata preceduta dalla regolare notificazione delle cartelle ad essa sottese senza che le stesse fossero mai state impugnate.
L'Agenzia delle Entrate - SC non si costituiva in giudizio.
La C.T.P. di Messina, con la sentenza n° 6538/09/2019, dichiarava il ricorso inammissibile relativamente all'intimazione di pagamento riferita alla cartella n. 29520130014591969 di competenza del Comune di
Messina che aveva già costituito oggetto di altra controversia giudiziale definita con sentenza. Invece, per la restante domanda la C.T.P. accoglieva il ricorso in quanto, in difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento, il procedimento di riscossione era da considerarsi nullo, e condannava al pagamento delle spese processuali sia l'ADER che l'ADE.
Avverso la suddetta sentenza della C.T.P. di Messina l'ADER ha proposto appello, contestando l'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento e producendo le relate di notifica eseguite;
ha contestato, altresì, la eccepita prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento oggetto del contendere, specificando che per i tributi erariali la prescrizione è decennale e non quinquennale, e la eccepita decadenza. Resistente_1 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate - SC ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado n° 6538/9/19 che ha accolto il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 29520189000139367000, notificato il 25/06/2018,
e le seguenti cartelle n. 295520150005026679, n. 295520130027487938, n. 29520130034853942, n.
29520140030069576, n. 29520150026708825, n. 29520160001737391, n. 29520160024812820, n.
29520160029877272, n. 29520170009218824 e n. 2952011600314 09752.
L'appellante ha chiesto a questa Corte di Giustizia di secondo grado di dichiarare legittima l'intimazione di pagamento opposta ed infondato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi le domande ivi formulate ex adverso;
con vittoria di spese e compensi del presente grado.
L'Agente della riscossione sostiene che le cartelle di pagamento contestate dal contribuente sono state regolarmente notificate e produce la relativa documentazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92, che riconosce espressamente alle parti il potere di produrre nuovi documenti in appello.
Contesta, altresì, l'eccezione di prescrizione e di decadenza e rileva che le cartelle esattoriali in contestazione non sono state impugnate entro il termine di legge.
Costituitosi n questo grado Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa viene posta in decisione.
Le cartelle esattoriali n. 295520150005026679, n. 295520130027487938, n. 29520130034853942, n.
29520140030069576, n. 29520150026708825, n. 29520160001737391, n. 29520160024812820, n.
29520160029877272, n. 29520170009218824 e n. 295201160031409752, sottese all'intimazione di pagamento n. 29520189000139367000,sono state regolarmente notificate come risulta dalla documentazione prodotta in appello dall'Agente della riscossione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, la notifica delle cartelle n. 295...679 e n.295...576, eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e perfezionatasi con la “compiuta giacenza” della raccomandata informativa, deve ritenersi rituale. Invero, la notifica eseguita con le modalità indicate nell'art. 140 cpc si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Non occorre l'invio di altra raccomandata informativa, essendosi perfezionata la compiuta giacenza con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Anche con riferimento alla cartella n. 295...391 deve escludersi la necessità di inviare altra raccomandata informativa. Il regolamento postale di cui al D.M. 9 aprile 2001, all'art. 32, dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" e, all'art. 39, che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere". “Dunque, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come. legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza” (Cass.,
Sez. 5, n. 11708 del 27/05/2011).
Per la cartella n. 295...825 si osserva che la raccomandata informativa è stata ricevuta e firmata dalla madre del contribuente. Le cartelle n. 295...820, n. 295...272, n. 295...824, n. 295...752 sono state notificate via pec, come dimostrato dal deposito in atti di copia autentica dei files di notifica (accettazione e consegna). In questo caso non possono trovare applicazione la normativa ed i principi relativi alla notifica effettuata nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, ed in particolare quelli che concernono la relata di notifica la cui funzione è quella di attestare le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo della notifica. Infondato è anche l'assunto del contribuente secondo cui le notifiche eseguite avvalendosi del “Consorzio_1
” sarebbero nulle o addirittura inesistenti. Infatti, la legge ha liberalizzato i servizi postali e comunque il raggiungimento dello scopo sana gli eventuali vizi di notifica. Infine, le eccezioni di prescrizione e di decadenza, a prescindere dalla infondatezza e dalla generica formulazione, dovevano essere proposte impugnando tempestivamente le cartelle esattoriali.
Pertanto, sulla base dei documenti prodotti in appello dall'Agente della riscossione, il procedimento seguito per l'esazione coattiva dei crediti deve ritenersi rituale in quanto tutte le sottese cartelle sono state notificate correttamente e non sono state impugnate nel termine di decadenza.
In conclusione, in riforma della sentenza della C.T.P. di Messina, il ricorso originario proposto da Resistente_1 deve essere dichiarato inammissibile perché le cartelle sottese all'intimazione di pagamento non sono state impugnate tempestivamente e sono divenute definitive.
Applicando il principio della soccombenza,
Resistente_1 va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate – SC per il presente grado, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va emessa per le spese di primo grado, considerata la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 16^, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 6538/09/2019, appellata dall'Agenzia delle Entrate -
SC, dichiara inammissibile il ricorso originario. Condanna Resistente_1 alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate – SC per il giudizio di appello, che liquida in euro 2.000,00 oltre gli oneri accessori di legge..
Così deciso a Messina il 22 ottobre 2025.
Il GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro Argento Dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola