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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 11642/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AF NO Presidente
VA SC UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. BASILE LOREDANA;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BASILE Controparte_1 C.F._2
LOREDANA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 10/07/1997 (atto n. 69, P. I, sez. G, anno 1997), nel corso del quale sono nate le figlie (nt. a NAPOLI 29/06/2000) e Per_1
(nt. a NAPOLI il 3/04/2004) hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti Per_2 condizioni:
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
all'atto della separazione il Sig. trasferirà ad essa Sig.ra Parte_1 [...] la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 CP_1 identificato al NCEU del Comune di Napoli sez. SCA fl. 18 n. 112 sub. 43 zona cens. 3 cat. A/2 classe 6 di vani 6 RC 945,12 con annesso vano garage identificato al NCEU del Comune di Napoli sez. SCA fl. 18 n. 112 sub. 87 zona cens. 3 cat. C/6 classe 5 mq 22 RC 60,84 ; il Sig. corrisponderà, entro il giorno 4 del mese, €.500,00 mensili, Parte_1 rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento della Sig.ra e Controparte_1 la ulteriore somma di Euro 1.000,00 ad ogni figlia attualmente inoccupata ed ancora studentessa;
le spese straordinarie saranno a carico di del Sig. tenuto conto della Parte_1 condizione di inoccupata della Sig.ra CP_1 entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
12/03/1976) e (nt. a FONTE BOA - BRASILE il Controparte_1
14/05/1970), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Pag. 2 di 3 Il UD estensore
Dott. Alessio Marfé
Il Presidente
Dott. AF NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 11642/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AF NO Presidente
VA SC UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. BASILE LOREDANA;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. BASILE Controparte_1 C.F._2
LOREDANA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 10/07/1997 (atto n. 69, P. I, sez. G, anno 1997), nel corso del quale sono nate le figlie (nt. a NAPOLI 29/06/2000) e Per_1
(nt. a NAPOLI il 3/04/2004) hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti Per_2 condizioni:
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
all'atto della separazione il Sig. trasferirà ad essa Sig.ra Parte_1 [...] la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 CP_1 identificato al NCEU del Comune di Napoli sez. SCA fl. 18 n. 112 sub. 43 zona cens. 3 cat. A/2 classe 6 di vani 6 RC 945,12 con annesso vano garage identificato al NCEU del Comune di Napoli sez. SCA fl. 18 n. 112 sub. 87 zona cens. 3 cat. C/6 classe 5 mq 22 RC 60,84 ; il Sig. corrisponderà, entro il giorno 4 del mese, €.500,00 mensili, Parte_1 rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento della Sig.ra e Controparte_1 la ulteriore somma di Euro 1.000,00 ad ogni figlia attualmente inoccupata ed ancora studentessa;
le spese straordinarie saranno a carico di del Sig. tenuto conto della Parte_1 condizione di inoccupata della Sig.ra CP_1 entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
12/03/1976) e (nt. a FONTE BOA - BRASILE il Controparte_1
14/05/1970), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Pag. 2 di 3 Il UD estensore
Dott. Alessio Marfé
Il Presidente
Dott. AF NO
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