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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/12/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1095/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in persona del giudice dott. IA TR UÒ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), in qualità di titolare e dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale ”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Elena Ubiali e Laura Vitali;
Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona dei soci Controparte_1 P.IVA_1 amministratori pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrario;
CONVENUTO
E
in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall'avv. Mauro Fumagalli
RZ TA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che la è responsabile del danneggiamento del trituratore di proprietà Controparte_1 della e quindi è tenuta al risarcimento a favore dell'attrice di tutti i danni da quest'ultima subiti ex Controparte_4 artt. 1218 e 1223 e seguenti c.c.;
1 - accertare e dichiarare i danni complessivamente sofferti dalla Ditta Individuale per effetto dell'incidente occorso al Parte_1 trituratore in Euro 88.613,90, di cui Euro 83.133,90 per danno emergente ed Euro 5.480,00 per lucro cessante o comunque in quelle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa e/o che il Giudice riterrà equo liquidare anche ex art. 1226 c.c.;
- conseguentemente e per l'effetto condannare la “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali complessivamente subiti dalla Ditta Individuale e Parte_1 pertanto al pronto e indilato pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di Euro 88.613,90, di cui Euro 83.133,90 per danno emergente ed Euro 5.480,00 per lucro cessante, o comunque di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa e/o che il Giudice riterrà equo liquidare anche ex art. 1226 c.c.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge, 4% c.p.a. e 22% iva;
in via istruttoria:
A) Si insiste per l'ammissione delle prove orali per testi sui capitoli di seguito indicati e non ammessi,
Circa l'attività della “ e le modalità di utilizzo del macchinario da parte dell'utilizzatore Controparte_4
Capitolo 1) vero che la svolge esclusivamente per sé stessa attività di triturazione delle ramaglie e del Controparte_4 materiale vegetale e/o di derivazione che previamente accatasta sui propri terreni;
mentre, a richiesta, consegna (noleggia) il macchinario a società terze perchè provvedano in autonomia e mediante un proprio incaricato all'utilizzo della macchina per la triturazione di sole ramaglie e materiale organico che loro stesse producono e raccolgono.
Capitolo 2) vero che da parte della è assente qualsiasi attività diretta di triturazione di ramaglie sul terreno Controparte_4 CP altrui e/o per conto di terzi;
la si limita a consegnare la macchina a chi lo richiede per le proprie necessità;
Capitolo 3) vero che a seguito delle richieste ricevute, la trasporta, colloca e consegna il trituratore alla società CP_4 utilizzatrice, nel luogo da quest'ultima indicato.
Capitolo 4) vero che una volta collocata la macchina, l'incaricato della si allontana per permettere il suo utilizzo da CP_4 parte del dipendente della società che l'ha richiesta.
Capitolo 5) vero che il trituratore, una volta posizionato, lavora in totale autonomia, assente la necessità di doverlo programmare, condurlo o manovrarlo.
Capitolo 6) vero che l'utilizzatore è l'unico che opera ed interviene sulla macchina, alimentandola con l'utilizzo di un proprio strumento idoneo (una pala meccanica o una benna), condotto da un proprio dipendente od operatore, appositamente istruito.
Capitolo 7) vero che la fornisce solo il trituratore, mentre l'attività di raccolta e di inserimento del materiale inerte è a CP_4 carico esclusivo dell'utilizzatore che deve intervenire in un secondo momento con un proprio mezzo per alimentare il trituratore.
Capitolo 8) vero che l'operatore utilizzando il macchinario predisposto dall'utilizzatore, carica le ramaglie e il materiale vegetale preventivamente da quest'ultimo accatastato sul proprio terreno e lo convoglia all'interno del trituratore già posizionato.
Capitolo 9) vero che al fine di consentire le operazioni di triturazione in sicurezza, durante tale attività, ogni persona deve allontanarsi dalla macchina, con divieto di salirci o di intervenire sulla stessa poiché lavora in modo automatico.
Capitolo 10) vero che in caso di pericolo o di necessità di spegnimento della macchina, l'utilizzatore che si trova comunque in prossimità di quest'ultima ad operare, può intervenire schiacciando il tasto che si trova sul quadro della macchina, oppure in alternativa utilizzando il telecomando.
Capitolo 11) vero che per gli interventi sulla centralina del trituratore al fine di una differente riprogrammazione, deve intervenire la casa madre e produttrice Circa le caratteristiche e le modalità di lavorazione della macchina CP_5
Capitolo 12) vero che il trituratore AL ZA 4800 è un macchinario programmato per triturare solo ramaglie e materiale vegetale e opera in autonomia una volta acceso: la macchina è dotata di un sistema elettronico, completamente automatico, già predisposto e che governa ogni funzionalità.
Capitolo 13) vero che è assente la necessità di un operatore che intervenga sulla macchina per programmarla o impostarla prima di ogni lavorazione oppure per gestirla e condurla mentre opera.
Capitolo 14) vero che il rotore e il nastro trasportatore sono delimitati ai lati da un'alta protezione di metallo ed è altresì presente un blocco di emergenza posizionato sul macchinario.
2 Capitolo 15) vero che l'arresto della macchina può essere azionato operando manualmente, cioè premendo il pulsante posto sul quadro della macchina, oppure operando con un telecomando a distanza.
Capitolo 16) vero che una volta azionata la macchina, il rotore, che opera per inerzia, ci impiega circa 4/5 minuti per raggiungere la velocità standard di circa 1500,00 giri/sec.
Capitolo 17) vero che analogamente, a seguito dello spegnimento della macchina, occorrono a quest'ultima circa 3/4 minuti prima di giungere ad un completo stato di arresto e stallo.
Circa i fatti occorsi
Capitolo 18) vero che nel mese di febbraio 2020 la soc. agr. contattava la Ditta hiedendo la disponibilità di CP_1 Pt_1 un macchinario idoneo alla triturazione delle proprie ramaglie preventivamente accumulate presso la sede. confermava di Pt_1 avere la disponibilità di una macchina idonea a tale scopo e pronta alla consegna.
Capitolo 19) vero che si conveniva che la soc. agr. avrebbe provveduto allo smaltimento del proprio materiale vegetale CP_1 inerte, già appositamente raccolto e accatastato, nell'arco di un'unica giornata.
Capitolo 20) vero che in data 27.02.2020, giorno della consegna della macchina, signor per la Testimone_1 CP_4 trasportava la macchina nel luogo previamente indicatogli da CP_1
Capitolo 21) vero che il dipendente a richiesta del confermava che i cumuli di materiale, già accatastati e da CP_1 Pt_1 smaltire, erano composti da soli rami, ramaglie, fogliame e sostanze vegetali.
Capitolo 24) vero che una volta resa operativa la macchina, si allontanava dall'area e dal perimetro di intervento, per Testimone_1 consentire il successivo avvicendamento dell'operatore della CP_1
Capitolo 27) vero che il dipendente della società utilizzatrice, unico ad avere la visibilità completa sia della macchina che del materiale da caricare, procedeva quindi a raccogliere le ramaglie accumulate con una benna di proprietà di CP_1
Capitolo 28) vero che quest'ultimo iniziava a caricare le ramaglie – preventivamente accatastate e preparate dalla - CP_1 sul nastro trasportatore che le conduceva verso il rotore, ovvero al punto di triturazione.
Capitolo 29) vero che la raccolta e la triturazione proseguivano ininterrottamente per 3 ore. Capitolo 32) vero che appena la macchina raggiungeva lo stato di completa quiete, i due dipendenti si avvicinavano a questa per capire cosa fosse realmente accaduto.
Capitolo 33) vero che entrambi accertavano che l'operatore della nel caricare con la benna i cumuli da materiale CP_1 organico, aveva incidentalmente caricato anche un pezzo metallico ferroso di consistenti dimensioni che si trovava all'interno di uno dei cumuli di materiale, e che, entrando nel trituratore insieme alla massa di vegetali, veniva scaricato sul nastro trasportatore.
Capitolo 34) vero che durante il lasso di tempo necessario per il completo arresto della macchina, la lama di ferro, nel percorrere il nastro trasportatore, rompeva e piegava le barre e le maglie del nastro per poi andare a urtare violentemente contro il rotore, distruggendolo e “bucandolo” in più punti, come da documentazione fotografica che mi si rammostra e che confermo (doc. 5)
Capitolo 35) vero che, sino al mese di febbraio 2020, la ha effettuato con regolarità la manutenzione e la revisione del CP_4 trituratore, con la sostituzione delle parti usurate, come appare dalla documentazione che mi si rammostra e che confermo (docc. da
18 a 24).
Capitolo 36) vero che in particolare in data 18.02.2019 veniva eseguito un tagliando generale e completo (doc. 18); in data 25.06.2019 veniva eseguita una manutenzione ordinaria che interessava alberi e catene (doc. 19); in data 22.07.2019 veniva eseguita la manutenzione riguardante la cinghia di trasmissione (doc. 20); in data il 24.08.2019 veniva eseguita ancora una verifica manutentiva generale del macchinario (doc. 21); seguivano quindi ulteriori interventi di manutenzione relativi alle catene, alla cinghia e al motore il 05.09.2019 e il 06.02.19 (docc. 22 e 23); l'ultimo intervento di manutenzione veniva eseguito il 12.02.2020 (doc. 24). Il tutto come da documenti che mi si rammostrano e che confermo (docc. da 18 a 24)
Circa i danni subiti dalla CP_4
Capitolo 37) vero che, a seguito dell'incidente, la ha sostenuto un esborso di complessivi euro 77.853,90 (al lordo di CP_4
Iva 22%) per la riparazione del macchinario avvenuta con la sostituzione delle parti danneggiate da parte della casa produttrice, come da documenti che mi si rammostrano e che confermo (docc. 10-11-12-13)
3 Capitolo 38) vero che nel mese di marzo 2020 la ditta Rosmini eseguiva a favore della attività di triturazione del suo CP_4 materiale organico accumulato all'interno dell'azienda e per la cui attività veniva corrisposta la somma di euro Euro 5.280,00, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 16) capitoli 39) vero che dal 27 febbraio al 27 aprile 2020 la ha omesso di dare in utilizzo il trituratore a quelle aziende CP_4 che ogni anno lo richiedono per eseguire gli interventi di compostaggio periodici, fissi e standard all'interno delle loro proprietà, con conseguente riduzione di ricavi di circa Euro 5.480.00 (Iva inclusa), come da documenti che mi si rammostrano e che confermo (doc.
25 e 26). capitolo 40) vero che, nei mesi di marzo e aprile 2020, la ha omesso di consegnare il macchinario già prenotato al CP_4
“ ”, con un conseguente mancato incasso di Euro 2.713,00 rispetto al 2019, come da fatture che mi si Controparte_6 rammostrano e che confermo (doc. 25 e 26). capitolo 41) vero che “ ag. semplice” si è rivolta ad altra società per il noleggio di altra macchina trituratrice Controparte_6 capitolo 42) vero che, nei mesi di marzo e aprile 2020, la ha omesso di consegnare il macchinario già prenotato, alla CP_4
“ con un conseguente mancato incasso di Euro 2.290,00 rispetto al 2019, come da fatture che mi si Parte_2 rammostrano e che confermo (doc. 25 e 26). capitolo 43) vero che la “ si è rivolta ad altra società per il noleggio di altra macchina trituratrice;
Parte_2 capitolo 44) vero che, nei mesi di marzo aprile 2020, la ha omesso di consegnare il macchinario già prenotato, alla CP_4 società “ con un conseguente mancato incasso di Euro 477,00 rispetto al 2019 come da fatture che mi si rammostrano Parte_3
e che confermo ( doc. 25 e 26). capitolo 45) vero che la “ ” si è rivolta ad altra società per il noleggio di altra macchina trituratrice. Parte_3 capitolo 46) vero che la posizione e il collocamento del trituratore venivano indicate a da conformemente alle Pt_1 CP_1 proprie esigenze e necessità di raccolta e di cippatura.
Si indicano a testi sui sopra indicati capitoli:
1. c/o “Soc. Agricola Giulio Giovesi” viale Lombardia 159 Parabiago Testimone_1
2. c/o “Soc. Agricola Giulio Giovesi” viale Lombardia 159 Parabiago Testimone_2 CP
3. titolare della “Resmini Luigi” con sede in via Ravellino 1 Parabiago
4. titolare della “ ag. semplice” corrente in Garbagnate Milanese via Peloritana 161 Controparte_6 Tes
5. legale rappresentante della “ ” e con sede in Rho via Trecate n. 103 Controparte_7
6. legale rappresentante della società “ con sede in Legnano Corso Magenta 28 Parte_3
7. legale rappresentante della società W.DU SR con sede legale in Pianizza di Sopra,
58 Caldaro (Bz). Con richiesta di prova delegata.
B) Si chiede una CTU tecnica e contabile. Il CTU presa visione della macchina, dei documenti di causa e di ogni altro documento utile che potrà essere messo a disposizione dalla Ditta Individuale dovrà: Parte_1
“- descrivere il trituratore 4800 e il suo funzionamento, confermandone la corretta periodica manutenzione ordinaria;
Persona_1 verificare e accertare l'origine e la causa dell'incidente e, ove non fosse possibile, dichiarare se le modalità e le cause dell'incidente così come descritte da parte attrice, risultino compatibili con i danni subiti e accertati;
- accertare e quantificare i danni subiti dalla Ditta Individuale ovvero 1) accertare la congruità dei costi sostenuti da Parte_1 parte attrice di euro 77.853,90 per la messa in funzione e per il ripristino del macchinario rispetto al danno subito e allo stato preesistente del medesimo;
2) accertare e dichiarare la congruità dell'ulteriore danno emergente pari ad euro 5.280,00 relativo ai costi per gli interventi eseguiti dalla Ditta Rosmini a favore dell'attrice, o diversamente riquantificarli;
3) accertare e dichiarare la congruità del lucro cessante, ovvero del mancato guadagno dell'attrice per il periodo febbraio – aprile 2020 pari ad euro 5.480,00, o diversamente riquantificarlo;
4) riferire ogni altro elemento utile ai fini di giustizia. Con riserva di miglior formulazione del quesito”.
*
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
4 IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande di parte attrice perché destituite di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea sotto il profilo dell'an debeatur, limitare, all'esito di idonea istruttoria, la liquidazione del risarcimento all'effettivo danno patito da nella misura che verrà ritenuta Pt_1 di giustizia, anche in via equitativa, tenendo conto della vetustà del trituratore e delle sue componenti al momento del sinistro e della sua natura di “bene usato”, nonché della condotta colposamente omissiva posta in essere dall'attrice e dal suo incaricato;
IN OGNI CASO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria di parte attrice, dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare, in virtù della polizza n. 404743067, la Controparte_2 [...] dagli importi che la stessa sarà chiamata a versare al Sig. . Controparte_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede sin d'ora ammettersi prova testimoniale sulle circostanza dedotte nella parte in fatto della presente comparsa, indicando quale teste il sig. presso Testimone_3 CP_1
- si chiede, altresì, ammettersi CTU tecnica in capo al trituratore di proprietà dell'attrice, finalizzata ad accertare Persona_2 il valore del macchinario al momento del sinistro, il grado di vetustà ed il degrado per utilizzo delle sue componenti.
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare all'attrice l'esibizione in giudizio dell'integrale “Documentazione per l'istruzione e la formazione” indicata a pagina n. 2 nel documento n. 15) di parte attrice.
In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento del compenso professionale nella misura determinata dal D.M. 55/2014, oltre spese esenti.”
*
Per Controparte_2
“Conclusioni:
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti della
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto e, anche per l'effetto, assolversi da ogni Controparte_1 Controparte_2 pretesa formulata nei suoi confronti.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti della respingere la domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultima nei Controparte_1 confronti di dovendosi nella fattispecie ritenere la non operatività della azionata polizza n. X404743067. Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali di studio, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio la Parte_1 per sentirla accertare e dichiarare responsabile del Controparte_1 danneggiamento subito da un trituratore di sua proprietà (modello “AL ZA 4800”) e, pertanto, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti ex articoli 1218 e 1223 c.c. quantificati in complessivi € 88.613,90, di cui € 83.133,90 a titolo di danno emergente ed € 5.480,00
a titolo di lucro cessante. In particolare, l'attore ha dedotto di aver concluso con la convenuta un contratto di “nolo a freddo”, avendo messo a disposizione di quest'ultima il proprio macchinario
5 affinché se ne servisse per eseguire attività di triturazione di materiale vegetale da compostaggio. In data 27.02.2020, il suddetto trituratore era stato trasportato presso la società e consegnato CP_1 agli addetti incaricati dalla convenuta affinché lo utilizzassero per l'attività di triturazione. Durante lo svolgimento delle operazioni, un incaricato della società convenuta che si occupava di caricare sul nastro trasportatore del mezzo i mucchi di cd. “ramaglie” con una pala meccanica (definita “brenna”), non si era avveduto della presenza di un pezzo metallico di consistenti dimensioni che, inserendosi all'interno del mezzo meccanico, ne aveva causato rilevanti danni in particolare al rotore, alle barre ed alle maglie del nastro. L'attore, pertanto, ritendo la società convenuta responsabile del danneggiamento del trituratore, ha domandato il risarcimento dei danni subiti così quantificati: - euro
77.853,90, consistente negli esborsi sostenuti per la riparazione del macchinario con sostituzione delle parti danneggiate a seguito dell'incidente; - 5.280,00 euro, quali costi sostenuti per poter eseguire i lavori di triturazione presso la propria azienda stante la necessità di rivolgersi ad altra impresa, nel tempo occorrente alla riparazione del proprio trituratore;
- 5.480,00 euro, a titolo di lucro cessante, per non aver potuto noleggiare il mezzo a terzi durante il tempo occorrente alla riparazione del macchinario pari a circa due mesi (dal 27 febbraio al 27 aprile 2020).
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla controparte e, in particolare, deducendo che tra le parti era intercorso un contratto di appalto e che i danni lamentati erano riconducibili esclusivamente alla condotta tenuta dall'incaricato dell'impresa dell'attore. La società agricola infine, ha contestato la quantificazione e la prova del danno CP_1 emergente del lucro cessante lamentato dalla controparte, domandando, e ottenendo poi, autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_2
Si è costituita che ha aderito alla linea difensiva prospettata dalla convenuta Controparte_2 in merito alla condotta tenuta dal collaboratore di che, dopo aver affidato il CP_1 Pt_1 trituratore a si sarebbe allontanato dalla zona di lavoro omettendo qualsiasi verifica e CP_1 controllo del macchinario durante la fase operativa. Alcun risarcimento, quindi, sarebbe dovuto all'attore atteso che i danni sarebbero imputabili esclusivamente alla condotta dell'operatore incaricato da In ogni caso, secondo la terza chiamata, il contratto sarebbe da ricondurre al Pt_1 paradigma della “locatio rei”, avendo la convenuta acquisito la detenzione del macchinario. A ciò conseguirebbe la non operatività della polizza in forza della previsione di cui all'art. 77 lett. C) n. 2 del contratto sottoscritto con la in forza del quale “Per l'assicurazione Controparte_1
R.C.T. sono esclusi i danni …alle cose che l' detenga a qualsiasi titolo”. Parte_4
All'udienza del 11.09.2024, è stato sentito il testimone di parte attrice in relazioni ai capitoli di prova ammessi mentre non è stato possibile sentire il testimone di parte convenuta, giacché come, dichiarato
6 dal procuratore della parte, lo stesso era deceduto.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Così sinteticamente descritto lo svolgimento del processo e ricostruite le principali allegazioni delle parti, è possibile affrontare la questione controversa che attiene alla qualificazione del contratto intercorso tra l'attore e la convenuta che appare dirimente ai fini di individuare Pt_1 CP_1 la disciplina applicabile al caso di specie.
Non avendo le parti concluso il contratto in forma scritta, è necessario ricostruire i fatti di causa, tenendo conto delle circostanze non controverse, dei fatti non specificatamente contestati e delle risultanze dell'istruttoria orale.
L secondo quanto dalla stessa allegato, è una società agricola che Controparte_8 svolge, “tra le altre, attività di pulitura boschi, potatura piante e, in generale, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per soggetti privati ed enti pubblici” da cui derivano, quali residui, rami ed arbusti di varia dimensione e misura che in gergo vengono definite “ramaglie”. Tale materiale viene raccolto e depositato presso la sede della che periodicamente deve CP_1 procedere alla sua triturazione. La convenuta non avendo macchinari in grado di eseguire tale lavorazione deve, quindi, rivolgersi a imprese terze dotate delle necessarie attrezzature (cfr. comparsa di costituzione e risposta p. 2e 3).
È pacifico e non controverso che, a fine febbraio 2020, la si è rivolta alla impresa CP_1 individuale di dotata di apposito macchinario per eseguire la triturazione del suddetto Parte_1 materiale, accordandosi telefonicamente. In data 27.02.2020, pertanto, il trituratore di proprietà di
è stato trasportato, con l'utilizzo di un trattore, presso la sede della da Pt_1 CP_1 [...]
(figlio dell'attore, coadiutore presso l'impresa agricola del padre e sentito come testimone Tes_1 all'udienza del 11.09.2024). Dopo la messa in funzione del macchinario effettuata da quest'ultimo,
l'attività consistente nel caricare la “ramaglia” sul nastro trasportatore del trituratore è stata effettuata da un dipendente della mediante l'utilizzo di una pala gommata sempre Controparte_1 di proprietà di quest'ultima. Tale circostanza è stata riconosciuta dalla stessa convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta) ed è stata confermata dal testimone escusso. Non risulta specificatamente contestata, inoltre, e risulta confermata dal testimone, la circostanza che il cumulo di materiale vegetale da triturare era stato individuato e formato dalla stessa Non è CP_1 controverso, poi, che il danneggiamento del trituratore sia stato causato da un pezzo di metallo che è stato caricato inavvertitamente all'interno del macchinario dal dipendente di CP_1
7 Dalle dichiarazioni rese dal testimone si può desumere, inoltre, che lo stesso recatosi Testimone_1 presso la sede della convenuta, ha posizionato il macchinario, ha spiegato al dipendente di CP_1 il funzionamento del trituratore, lo ha attivato e si è poi allontanato, avvicinandosi al proprio trattore posizionato a circa 300 metri di distanza. Sul punto deve rilevarsi che la testimonianza è apparsa precisa, coerente e logica. I fatti più rilevanti dichiarati dal teste, peraltro, trovano conferma nelle stesse allegazioni della convenuta, quanto più in particolare in merito alla circostanza che, dopo l'attivazione del macchinario, lo stesso si era allontanato dal mezzo, mentre il dipendente di Parte_5 provvedeva in via del tutto autonoma a caricare le cd. ramaglie all'interno del trituratore. Il testimone, inoltre, ha spiegato come il trituratore, una volta azionato, non necessita di alcun altro comando, dovendosi solo provvedere al caricamento del materiale da triturare, come peraltro comprovato dallo svolgimento dei fatti nel caso di specie.
Alla luce delle circostanze che precedono, deve escludersi che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, come sostenuto dall' Come è noto, infatti, i requisiti Controparte_8 dell'appalto consistono nell'assunzione dell'obbligo di compiere un'opera od un servizio, nella organizzazione dei mezzi necessari, nella gestione a rischio dell'appaltatore, nella previsione di un corrispettivo in denaro (1655 c.c.). Ne consegue che l'autonomia nella realizzazione dell'opera o del servizio, ossia nel fornire il risultato finale cui si è espressamente obbligato l'appaltatore, costituisce il tratto caratterizzante di tale fattispecie contrattuale. Nel caso di specie, in primo luogo, non è emerso che avesse assunto l'obbligo di fornire alla convenuta un determinato risultato consistente Pt_1 nella triturazione del materiale presente presso la società convenuta. A fronte delle evidenze fattuali descritte, infatti, non è sufficiente a qualificare il contratto come appalto la mera indicazione nella fattura emessa dall'attore della descrizione della prestazione quale ““triturazione materiale vegetale con trituratore ”. In secondo luogo, come anticipato, è emerso chiaramente come il Per_1 dipendente di in completa autonomia, avesse provveduto, con l'ausilio di una pala CP_1 meccanica di proprietà della convenuta stessa, a caricare sul trituratore le cd. “ramaglie”, i cui cumuli erano stati formati e predisposti per la lavorazione dalla stessa convenuta, mentre l'addetto di Pt_1 si trovava a distanza dal luogo dove si svolgevano le operazioni di caricamento. Tali circostanze attestano che non vi è stata alcuna ingerenza diretta del dipendente dell'attrice nell'utilizzazione del bene e che la convenuta se né servita liberamente effettuando, per il tramite del proprio dipendente, le attività necessarie per provvedere alla triturazione del materiale dalla stessa prodotto ed accumulato.
Del tutto irrilevante poi è la circostanza che la non avesse sottoscritto alcun contratto di CP_1 noleggio o alcuna “presa in carico” e/o “assunzione di responsabilità” del macchinario, essendo
8 pacifico che le parti non avevano stipulato il contratto in forma scritta. Non è stato provato poi che l'utilizzo del macchinario fosse riservato al solo “personale qualificato” come dedotto dalla convenuta, atteso che nel documento “Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione” prodotto sub doc. 13 dall'attore, vengono indicati soltanto i soggetti istruiti circa il funzionamento della macchina nonché la documentazione fornita per “l'istruzione e la formazione”, circostanze che per se non escludono che il trituratore possa essere noleggiato o locato a terzi, come accaduto nel caso di specie.
Invero, il contratto oggetto della presente causa deve essere ricondotto alla fattispecie della locazione, giacché, dal comportamento delle parti, si può desumere che si era obbligato a far godere alla Pt_1 una cosa mobile (il trituratore), per un tempo determinato, Parte_6 affinché quest'ultima se ne servisse, con propria organizzazione di mezzi e personale (nella specie, un proprio dipendente con una pala meccanica) e senza ingerenza alcuna da parte del locatore, per i propri fini (l'attività di triturazione delle cd. “ramaglie” dalla stessa accumulate presso la propria sede). In altri termini, sussiste una locazione di cose e non un contratto di noleggio di cose mobili, atteso che tale negozio si configura solo quando “il noleggiante senza attribuire all'altra parte il godimento della cosa, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera sua o di propri dipendenti, determinate attività in favore del noleggiatore, senza ingerenza da parte di quest'ultimo” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13857 del 19/09/2003). Nel caso di specie, invece, il bene locato è entrato nella disponibilità di che lo ha impiegato per i propri fini con ampia discrezionalità, ossia CP_1 utilizzando il proprio personale ed i propri mezzi per le attività di triturazione delle cd. “ramaglie” senza ingerenza da parte del locatore. Il fatto, poi, che il macchinario fosse stato azionato da un dipendente della e che lo stesso avesse nella propria disponibilità un telecomando che Pt_1 consentiva di arrestare il trituratore in caso di emergenza, non consente di mutare la qualificazione del rapporto in appalto o in noleggio: le prestazioni inerenti al funzionamento del mezzo, come già detto, non erano ricollegate ad un risultato da conseguire a cura della con propria Pt_1 organizzazione ed a proprio rischio, ma assumevano carattere meramente accessorio e strumentale rispetto al godimento del bene che resta l'oggetto principale del contratto (in termini analoghi vedi anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 03/11/1997, più recentemente richiamata anche da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13857 del 19/09/2003).
Dalla suddetta qualificazione del contratto, ne discende che il conduttore è tenuto a rispondere della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile, cagionati da lui o da persone che aveva ammesso anche temporaneamente all'uso o al godimento della cosa (1588 c.c.).
9 Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che la società è responsabile dei danni Controparte_1 cagionati al trituratore di proprietà dell'attore, essendo pacifico, peraltro, che la lastra di metallo che ha causato la rottura del macchinario era stata caricata sul nastro trasportatore del macchinario dal dipendente della convenuta, che non si era avveduto della presenza dell'oggetto metallico nel corso delle operazioni di caricamento delle cd. ramaglie.
La convenuta, inoltre, non ha dimostrato né che l'attore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza né che il fatto colposo di quest'ultimo ha concorso a cagionare il danno. Invero, sul punto si è già detto come sia emerso che il dipendente di in completa autonomia, aveva CP_1 provveduto, con l'ausilio di una pala meccanica di proprietà della convenuta stessa, a caricare sul trituratore le cd. “ramaglie”, i cui cumuli erano stati formati e predisposti per la lavorazione dalla stessa convenuta. Non risulta che l'attore avesse assunto alcun onere di direzione e/o controllo di tale attività, come sembrerebbe ritenere la convenuta. Non è dimostrato poi, come sostenuto dalla convenuta, che l'unico strumento per arrestare il mezzo fosse costituito dal telecomando nella esclusiva disponibilità di essendo emerso dall'istruttoria orale, per contro, che il Testimone_1 trituratore fosse dotato di tasto “di emergenza” presente sulla centralina della macchina che consentiva di arrestare immediatamente il motore della stessa. È emerso, inoltre, che l'addetto della e la circostanza risulta verosimile posto che lo stesso non si stava occupando delle attività Pt_1 di caricamento del materiale vegetale, si era avveduto del problema solo allorquando aveva udito un rumore “metallico”, ossia quando ormai il pezzo di metallo era “entrato” all'interno della macchina, cagionandone la rottura.
3. Quanto ai danni subiti dall'attore, deve osservarsi quanto segue.
ha diritto al risarcimento delle perdite subite (cd. danno emergente) in conseguenza Parte_1 del danneggiamento del trituratore di sua proprietà e consistenti, in primo luogo, nelle spese sostenute per la riparazione del mezzo. L'attore, dopo aver denunciato i fatti tanto alla convenuta quanto alla compagnia assicuratrice di quest'ultima, ha provato di essersi rivolto per la riparazione del mezzo alla società da cui aveva acquistato il trituratore. Quest'ultima aveva quantificato la somma necessaria per la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate nonché per la verifica e il controllo del corretto funzionamento del bene in complessivi euro 69.665,95 (Iva inclusa) (cfr. doc. 7 attore;
preventivo n. 513 del 02.03.2020). L'attore ha poi provato di avere provveduto a pagare alla società che si è occupata della riparazione del bene la maggiore somma pari ad euro 77.853,90. Nulla, nondimeno, è stato allegato circa le maggiori spese sostenute rispetto al preventivo per le riparazioni prodotto dallo stesso attore. In altri termini, l'attore non ha dimostrato la riconducibilità dei suddetti maggiori costi all'evento dannoso, sicché il risarcimento deve essere limitato alla somma di cui al
10 preventivo fornito dalla società che si è occupata delle riparazioni (pari, come detto, a 69.665,95 euro).
Non meritano, invece, di essere condivise le doglianze della convenuta sul punto, che ha lamentato come per effetto dell'accoglimento della domanda, l'attore si ritroverebbe a poter usufruire di un macchinario più longevo e performante rispetto a quello detenuto prima dei fatti, peraltro, vetusto siccome immatricolato 11 anni prima, da ciò conseguendone un indebito arricchimento della controparte. Sul punto, in primo luogo, occorre osservare che il risarcimento del danno deve comprendere le spese sostenute per consentire al proprietario di ripristinare completamente ed interamente la funzionalità del proprio mezzo. In altri termini, le spese funzionali al completo ripristino della funzionalità del bene danneggiato devono essere risarcite integralmente quale conseguenza diretta ed immediata del comportamento imputabile alla controparte. In secondo luogo, se è vero che il trituratore era stato immatricolato nel 2009, nondimeno l'attore, ha provato di aver acquistato solo in data 22.01.2018 il bene (“modello AL ZA 4800 - n. matricola 48000509054
- n. telaio W09ZA21694W71244”), “usato come visto e piaciuto” al prezzo di 167.000,00 euro dalla stessa società che si è poi occupata della riparazione. Tale circostanza dimostra come il mezzo conservasse un notevole valore di mercato all'atto dell'acquisto. L'attore, inoltre, ha dimostrato di aver effettuato plurimi e costanti interventi di manutenzione del mezzo negli anni, taluni anche molto costosi (cfr. docc. 18 -24).
L'attore, inoltre, nel periodo occorrente alla riparazione del macchinario (dal 27 febbraio al 27 aprile
2020) si è rivolto ad una impresa terza per eseguire i lavori di triturazione presso la propria azienda, sostenendo costi per 5.280,00 euro, che dovranno essere risarciti integrando un danno emergente (cfr. doc. 16). Tale voce di danno, peraltro, non è stata specificatamente contestata dalle controparti.
Non possono essere riconosciuti, invece, i danni da “lucro cessante” lamentati dall'attore, difettandone la prova. infatti, ha dedotto che “da un confronto con il fatturato complessivo Pt_1 dell'anno precedente (2019), si evince una riduzione dei ricavi di circa Euro 5.480.00 (Iva inclusa), ricollegabile alla circostanza che nel periodo marzo-aprile 2020 non è stato possibile noleggiare il macchinario a quelle imprese terze che erano solite richiede il servizio nel predetto periodo dell'anno”. Al fine di fornire tale prova, nondimeno, sono state prodotte solo alcune fatture relative dal 2019 emesse a carico di tre diversi clienti, documenti che, come tali, non sono evidentemente idonei a dimostrare il mancato guadagno conseguente alla rottura del macchinario avvenuta l'anno successivo. I capitoli di prova orale offerti sul punto (cfr. seconda memoria capi da 37 a 45) fanno tutti riferimento alle suddette fatture del 2019, oltre a risultare inammissibili in quanto implicano valutazioni non demandabili ai testimoni nella parte in cui pretendono che il teste, dal raffronto con
11 le predette fatture, valuti e quantifichi il mancato incasso della relativo all'anno successivo Pt_1
(vero che a omesso di consegnare il macchinario giù prenotato alla (…) con un conseguente Pt_1 mancato incasso di (..) rispetto al 2019 come da fatture che si rammostrano).
Ne consegue, pertanto, che il danno subito dall'attore in conseguenza dei fatti descritti può essere quantificato in complessivi 74.945,95 euro (importo dato dalla somma di euro 69.665,95 e di euro
5.280,00).
4. Alla luce di quanto detto, infine, è possibile esaminare la domanda di garanzia e manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
La domanda non può trovare accoglimento. Come si è ampiamente detto (cfr. supra, in particolare, par. 2), in forza del contratto di locazione stipulato con la parte attrice, la Controparte_1 ha acquistato la detenzione del macchinario, di cui si è servito il proprio addetto per
[...] effettuare le attività di triturazione delle cd. ramaglie.
L'art. 77 lettera C) n. 2 delle condizioni generali applicabili al contratto concluso dalla convenuta con prevede chiaramente che “Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni Controparte_2
…alle cose che l' detenga a qualsiasi titolo”. La predetta polizza, pertanto, non può Parte_4 ritenersi operante nel caso di specie.
5. Quanto alle spese di lite, parte convenuta va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte attrice e dalla terza chiamata, che si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014, ad eccezione della fase istruttoria rispetto alla quale si applicano i parametri minimi, essendo stato escusso un solo testimone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che la è responsabile del Controparte_1 danneggiamento del trituratore di proprietà di e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno e per le ragioni come espresse in parte motiva, della somma pari a euro 74.945,95 euro;
- Rigetta la domanda proposta dalla convenuta “ nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 759,00 per spese anticipate ed € 11.268,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a;
12 - Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata
[...]
liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Controparte_2 forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 20/12/2025
Il giudice
IA TR UÒ
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in persona del giudice dott. IA TR UÒ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), in qualità di titolare e dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale ”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Elena Ubiali e Laura Vitali;
Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona dei soci Controparte_1 P.IVA_1 amministratori pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrario;
CONVENUTO
E
in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall'avv. Mauro Fumagalli
RZ TA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che la è responsabile del danneggiamento del trituratore di proprietà Controparte_1 della e quindi è tenuta al risarcimento a favore dell'attrice di tutti i danni da quest'ultima subiti ex Controparte_4 artt. 1218 e 1223 e seguenti c.c.;
1 - accertare e dichiarare i danni complessivamente sofferti dalla Ditta Individuale per effetto dell'incidente occorso al Parte_1 trituratore in Euro 88.613,90, di cui Euro 83.133,90 per danno emergente ed Euro 5.480,00 per lucro cessante o comunque in quelle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa e/o che il Giudice riterrà equo liquidare anche ex art. 1226 c.c.;
- conseguentemente e per l'effetto condannare la “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali complessivamente subiti dalla Ditta Individuale e Parte_1 pertanto al pronto e indilato pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di Euro 88.613,90, di cui Euro 83.133,90 per danno emergente ed Euro 5.480,00 per lucro cessante, o comunque di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa e/o che il Giudice riterrà equo liquidare anche ex art. 1226 c.c.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge, 4% c.p.a. e 22% iva;
in via istruttoria:
A) Si insiste per l'ammissione delle prove orali per testi sui capitoli di seguito indicati e non ammessi,
Circa l'attività della “ e le modalità di utilizzo del macchinario da parte dell'utilizzatore Controparte_4
Capitolo 1) vero che la svolge esclusivamente per sé stessa attività di triturazione delle ramaglie e del Controparte_4 materiale vegetale e/o di derivazione che previamente accatasta sui propri terreni;
mentre, a richiesta, consegna (noleggia) il macchinario a società terze perchè provvedano in autonomia e mediante un proprio incaricato all'utilizzo della macchina per la triturazione di sole ramaglie e materiale organico che loro stesse producono e raccolgono.
Capitolo 2) vero che da parte della è assente qualsiasi attività diretta di triturazione di ramaglie sul terreno Controparte_4 CP altrui e/o per conto di terzi;
la si limita a consegnare la macchina a chi lo richiede per le proprie necessità;
Capitolo 3) vero che a seguito delle richieste ricevute, la trasporta, colloca e consegna il trituratore alla società CP_4 utilizzatrice, nel luogo da quest'ultima indicato.
Capitolo 4) vero che una volta collocata la macchina, l'incaricato della si allontana per permettere il suo utilizzo da CP_4 parte del dipendente della società che l'ha richiesta.
Capitolo 5) vero che il trituratore, una volta posizionato, lavora in totale autonomia, assente la necessità di doverlo programmare, condurlo o manovrarlo.
Capitolo 6) vero che l'utilizzatore è l'unico che opera ed interviene sulla macchina, alimentandola con l'utilizzo di un proprio strumento idoneo (una pala meccanica o una benna), condotto da un proprio dipendente od operatore, appositamente istruito.
Capitolo 7) vero che la fornisce solo il trituratore, mentre l'attività di raccolta e di inserimento del materiale inerte è a CP_4 carico esclusivo dell'utilizzatore che deve intervenire in un secondo momento con un proprio mezzo per alimentare il trituratore.
Capitolo 8) vero che l'operatore utilizzando il macchinario predisposto dall'utilizzatore, carica le ramaglie e il materiale vegetale preventivamente da quest'ultimo accatastato sul proprio terreno e lo convoglia all'interno del trituratore già posizionato.
Capitolo 9) vero che al fine di consentire le operazioni di triturazione in sicurezza, durante tale attività, ogni persona deve allontanarsi dalla macchina, con divieto di salirci o di intervenire sulla stessa poiché lavora in modo automatico.
Capitolo 10) vero che in caso di pericolo o di necessità di spegnimento della macchina, l'utilizzatore che si trova comunque in prossimità di quest'ultima ad operare, può intervenire schiacciando il tasto che si trova sul quadro della macchina, oppure in alternativa utilizzando il telecomando.
Capitolo 11) vero che per gli interventi sulla centralina del trituratore al fine di una differente riprogrammazione, deve intervenire la casa madre e produttrice Circa le caratteristiche e le modalità di lavorazione della macchina CP_5
Capitolo 12) vero che il trituratore AL ZA 4800 è un macchinario programmato per triturare solo ramaglie e materiale vegetale e opera in autonomia una volta acceso: la macchina è dotata di un sistema elettronico, completamente automatico, già predisposto e che governa ogni funzionalità.
Capitolo 13) vero che è assente la necessità di un operatore che intervenga sulla macchina per programmarla o impostarla prima di ogni lavorazione oppure per gestirla e condurla mentre opera.
Capitolo 14) vero che il rotore e il nastro trasportatore sono delimitati ai lati da un'alta protezione di metallo ed è altresì presente un blocco di emergenza posizionato sul macchinario.
2 Capitolo 15) vero che l'arresto della macchina può essere azionato operando manualmente, cioè premendo il pulsante posto sul quadro della macchina, oppure operando con un telecomando a distanza.
Capitolo 16) vero che una volta azionata la macchina, il rotore, che opera per inerzia, ci impiega circa 4/5 minuti per raggiungere la velocità standard di circa 1500,00 giri/sec.
Capitolo 17) vero che analogamente, a seguito dello spegnimento della macchina, occorrono a quest'ultima circa 3/4 minuti prima di giungere ad un completo stato di arresto e stallo.
Circa i fatti occorsi
Capitolo 18) vero che nel mese di febbraio 2020 la soc. agr. contattava la Ditta hiedendo la disponibilità di CP_1 Pt_1 un macchinario idoneo alla triturazione delle proprie ramaglie preventivamente accumulate presso la sede. confermava di Pt_1 avere la disponibilità di una macchina idonea a tale scopo e pronta alla consegna.
Capitolo 19) vero che si conveniva che la soc. agr. avrebbe provveduto allo smaltimento del proprio materiale vegetale CP_1 inerte, già appositamente raccolto e accatastato, nell'arco di un'unica giornata.
Capitolo 20) vero che in data 27.02.2020, giorno della consegna della macchina, signor per la Testimone_1 CP_4 trasportava la macchina nel luogo previamente indicatogli da CP_1
Capitolo 21) vero che il dipendente a richiesta del confermava che i cumuli di materiale, già accatastati e da CP_1 Pt_1 smaltire, erano composti da soli rami, ramaglie, fogliame e sostanze vegetali.
Capitolo 24) vero che una volta resa operativa la macchina, si allontanava dall'area e dal perimetro di intervento, per Testimone_1 consentire il successivo avvicendamento dell'operatore della CP_1
Capitolo 27) vero che il dipendente della società utilizzatrice, unico ad avere la visibilità completa sia della macchina che del materiale da caricare, procedeva quindi a raccogliere le ramaglie accumulate con una benna di proprietà di CP_1
Capitolo 28) vero che quest'ultimo iniziava a caricare le ramaglie – preventivamente accatastate e preparate dalla - CP_1 sul nastro trasportatore che le conduceva verso il rotore, ovvero al punto di triturazione.
Capitolo 29) vero che la raccolta e la triturazione proseguivano ininterrottamente per 3 ore. Capitolo 32) vero che appena la macchina raggiungeva lo stato di completa quiete, i due dipendenti si avvicinavano a questa per capire cosa fosse realmente accaduto.
Capitolo 33) vero che entrambi accertavano che l'operatore della nel caricare con la benna i cumuli da materiale CP_1 organico, aveva incidentalmente caricato anche un pezzo metallico ferroso di consistenti dimensioni che si trovava all'interno di uno dei cumuli di materiale, e che, entrando nel trituratore insieme alla massa di vegetali, veniva scaricato sul nastro trasportatore.
Capitolo 34) vero che durante il lasso di tempo necessario per il completo arresto della macchina, la lama di ferro, nel percorrere il nastro trasportatore, rompeva e piegava le barre e le maglie del nastro per poi andare a urtare violentemente contro il rotore, distruggendolo e “bucandolo” in più punti, come da documentazione fotografica che mi si rammostra e che confermo (doc. 5)
Capitolo 35) vero che, sino al mese di febbraio 2020, la ha effettuato con regolarità la manutenzione e la revisione del CP_4 trituratore, con la sostituzione delle parti usurate, come appare dalla documentazione che mi si rammostra e che confermo (docc. da
18 a 24).
Capitolo 36) vero che in particolare in data 18.02.2019 veniva eseguito un tagliando generale e completo (doc. 18); in data 25.06.2019 veniva eseguita una manutenzione ordinaria che interessava alberi e catene (doc. 19); in data 22.07.2019 veniva eseguita la manutenzione riguardante la cinghia di trasmissione (doc. 20); in data il 24.08.2019 veniva eseguita ancora una verifica manutentiva generale del macchinario (doc. 21); seguivano quindi ulteriori interventi di manutenzione relativi alle catene, alla cinghia e al motore il 05.09.2019 e il 06.02.19 (docc. 22 e 23); l'ultimo intervento di manutenzione veniva eseguito il 12.02.2020 (doc. 24). Il tutto come da documenti che mi si rammostrano e che confermo (docc. da 18 a 24)
Circa i danni subiti dalla CP_4
Capitolo 37) vero che, a seguito dell'incidente, la ha sostenuto un esborso di complessivi euro 77.853,90 (al lordo di CP_4
Iva 22%) per la riparazione del macchinario avvenuta con la sostituzione delle parti danneggiate da parte della casa produttrice, come da documenti che mi si rammostrano e che confermo (docc. 10-11-12-13)
3 Capitolo 38) vero che nel mese di marzo 2020 la ditta Rosmini eseguiva a favore della attività di triturazione del suo CP_4 materiale organico accumulato all'interno dell'azienda e per la cui attività veniva corrisposta la somma di euro Euro 5.280,00, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 16) capitoli 39) vero che dal 27 febbraio al 27 aprile 2020 la ha omesso di dare in utilizzo il trituratore a quelle aziende CP_4 che ogni anno lo richiedono per eseguire gli interventi di compostaggio periodici, fissi e standard all'interno delle loro proprietà, con conseguente riduzione di ricavi di circa Euro 5.480.00 (Iva inclusa), come da documenti che mi si rammostrano e che confermo (doc.
25 e 26). capitolo 40) vero che, nei mesi di marzo e aprile 2020, la ha omesso di consegnare il macchinario già prenotato al CP_4
“ ”, con un conseguente mancato incasso di Euro 2.713,00 rispetto al 2019, come da fatture che mi si Controparte_6 rammostrano e che confermo (doc. 25 e 26). capitolo 41) vero che “ ag. semplice” si è rivolta ad altra società per il noleggio di altra macchina trituratrice Controparte_6 capitolo 42) vero che, nei mesi di marzo e aprile 2020, la ha omesso di consegnare il macchinario già prenotato, alla CP_4
“ con un conseguente mancato incasso di Euro 2.290,00 rispetto al 2019, come da fatture che mi si Parte_2 rammostrano e che confermo (doc. 25 e 26). capitolo 43) vero che la “ si è rivolta ad altra società per il noleggio di altra macchina trituratrice;
Parte_2 capitolo 44) vero che, nei mesi di marzo aprile 2020, la ha omesso di consegnare il macchinario già prenotato, alla CP_4 società “ con un conseguente mancato incasso di Euro 477,00 rispetto al 2019 come da fatture che mi si rammostrano Parte_3
e che confermo ( doc. 25 e 26). capitolo 45) vero che la “ ” si è rivolta ad altra società per il noleggio di altra macchina trituratrice. Parte_3 capitolo 46) vero che la posizione e il collocamento del trituratore venivano indicate a da conformemente alle Pt_1 CP_1 proprie esigenze e necessità di raccolta e di cippatura.
Si indicano a testi sui sopra indicati capitoli:
1. c/o “Soc. Agricola Giulio Giovesi” viale Lombardia 159 Parabiago Testimone_1
2. c/o “Soc. Agricola Giulio Giovesi” viale Lombardia 159 Parabiago Testimone_2 CP
3. titolare della “Resmini Luigi” con sede in via Ravellino 1 Parabiago
4. titolare della “ ag. semplice” corrente in Garbagnate Milanese via Peloritana 161 Controparte_6 Tes
5. legale rappresentante della “ ” e con sede in Rho via Trecate n. 103 Controparte_7
6. legale rappresentante della società “ con sede in Legnano Corso Magenta 28 Parte_3
7. legale rappresentante della società W.DU SR con sede legale in Pianizza di Sopra,
58 Caldaro (Bz). Con richiesta di prova delegata.
B) Si chiede una CTU tecnica e contabile. Il CTU presa visione della macchina, dei documenti di causa e di ogni altro documento utile che potrà essere messo a disposizione dalla Ditta Individuale dovrà: Parte_1
“- descrivere il trituratore 4800 e il suo funzionamento, confermandone la corretta periodica manutenzione ordinaria;
Persona_1 verificare e accertare l'origine e la causa dell'incidente e, ove non fosse possibile, dichiarare se le modalità e le cause dell'incidente così come descritte da parte attrice, risultino compatibili con i danni subiti e accertati;
- accertare e quantificare i danni subiti dalla Ditta Individuale ovvero 1) accertare la congruità dei costi sostenuti da Parte_1 parte attrice di euro 77.853,90 per la messa in funzione e per il ripristino del macchinario rispetto al danno subito e allo stato preesistente del medesimo;
2) accertare e dichiarare la congruità dell'ulteriore danno emergente pari ad euro 5.280,00 relativo ai costi per gli interventi eseguiti dalla Ditta Rosmini a favore dell'attrice, o diversamente riquantificarli;
3) accertare e dichiarare la congruità del lucro cessante, ovvero del mancato guadagno dell'attrice per il periodo febbraio – aprile 2020 pari ad euro 5.480,00, o diversamente riquantificarlo;
4) riferire ogni altro elemento utile ai fini di giustizia. Con riserva di miglior formulazione del quesito”.
*
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
4 IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande di parte attrice perché destituite di fondamento, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea sotto il profilo dell'an debeatur, limitare, all'esito di idonea istruttoria, la liquidazione del risarcimento all'effettivo danno patito da nella misura che verrà ritenuta Pt_1 di giustizia, anche in via equitativa, tenendo conto della vetustà del trituratore e delle sue componenti al momento del sinistro e della sua natura di “bene usato”, nonché della condotta colposamente omissiva posta in essere dall'attrice e dal suo incaricato;
IN OGNI CASO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria di parte attrice, dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare, in virtù della polizza n. 404743067, la Controparte_2 [...] dagli importi che la stessa sarà chiamata a versare al Sig. . Controparte_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede sin d'ora ammettersi prova testimoniale sulle circostanza dedotte nella parte in fatto della presente comparsa, indicando quale teste il sig. presso Testimone_3 CP_1
- si chiede, altresì, ammettersi CTU tecnica in capo al trituratore di proprietà dell'attrice, finalizzata ad accertare Persona_2 il valore del macchinario al momento del sinistro, il grado di vetustà ed il degrado per utilizzo delle sue componenti.
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare all'attrice l'esibizione in giudizio dell'integrale “Documentazione per l'istruzione e la formazione” indicata a pagina n. 2 nel documento n. 15) di parte attrice.
In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento del compenso professionale nella misura determinata dal D.M. 55/2014, oltre spese esenti.”
*
Per Controparte_2
“Conclusioni:
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti della
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto e, anche per l'effetto, assolversi da ogni Controparte_1 Controparte_2 pretesa formulata nei suoi confronti.
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti della respingere la domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultima nei Controparte_1 confronti di dovendosi nella fattispecie ritenere la non operatività della azionata polizza n. X404743067. Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali di studio, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio la Parte_1 per sentirla accertare e dichiarare responsabile del Controparte_1 danneggiamento subito da un trituratore di sua proprietà (modello “AL ZA 4800”) e, pertanto, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti ex articoli 1218 e 1223 c.c. quantificati in complessivi € 88.613,90, di cui € 83.133,90 a titolo di danno emergente ed € 5.480,00
a titolo di lucro cessante. In particolare, l'attore ha dedotto di aver concluso con la convenuta un contratto di “nolo a freddo”, avendo messo a disposizione di quest'ultima il proprio macchinario
5 affinché se ne servisse per eseguire attività di triturazione di materiale vegetale da compostaggio. In data 27.02.2020, il suddetto trituratore era stato trasportato presso la società e consegnato CP_1 agli addetti incaricati dalla convenuta affinché lo utilizzassero per l'attività di triturazione. Durante lo svolgimento delle operazioni, un incaricato della società convenuta che si occupava di caricare sul nastro trasportatore del mezzo i mucchi di cd. “ramaglie” con una pala meccanica (definita “brenna”), non si era avveduto della presenza di un pezzo metallico di consistenti dimensioni che, inserendosi all'interno del mezzo meccanico, ne aveva causato rilevanti danni in particolare al rotore, alle barre ed alle maglie del nastro. L'attore, pertanto, ritendo la società convenuta responsabile del danneggiamento del trituratore, ha domandato il risarcimento dei danni subiti così quantificati: - euro
77.853,90, consistente negli esborsi sostenuti per la riparazione del macchinario con sostituzione delle parti danneggiate a seguito dell'incidente; - 5.280,00 euro, quali costi sostenuti per poter eseguire i lavori di triturazione presso la propria azienda stante la necessità di rivolgersi ad altra impresa, nel tempo occorrente alla riparazione del proprio trituratore;
- 5.480,00 euro, a titolo di lucro cessante, per non aver potuto noleggiare il mezzo a terzi durante il tempo occorrente alla riparazione del macchinario pari a circa due mesi (dal 27 febbraio al 27 aprile 2020).
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla controparte e, in particolare, deducendo che tra le parti era intercorso un contratto di appalto e che i danni lamentati erano riconducibili esclusivamente alla condotta tenuta dall'incaricato dell'impresa dell'attore. La società agricola infine, ha contestato la quantificazione e la prova del danno CP_1 emergente del lucro cessante lamentato dalla controparte, domandando, e ottenendo poi, autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_2
Si è costituita che ha aderito alla linea difensiva prospettata dalla convenuta Controparte_2 in merito alla condotta tenuta dal collaboratore di che, dopo aver affidato il CP_1 Pt_1 trituratore a si sarebbe allontanato dalla zona di lavoro omettendo qualsiasi verifica e CP_1 controllo del macchinario durante la fase operativa. Alcun risarcimento, quindi, sarebbe dovuto all'attore atteso che i danni sarebbero imputabili esclusivamente alla condotta dell'operatore incaricato da In ogni caso, secondo la terza chiamata, il contratto sarebbe da ricondurre al Pt_1 paradigma della “locatio rei”, avendo la convenuta acquisito la detenzione del macchinario. A ciò conseguirebbe la non operatività della polizza in forza della previsione di cui all'art. 77 lett. C) n. 2 del contratto sottoscritto con la in forza del quale “Per l'assicurazione Controparte_1
R.C.T. sono esclusi i danni …alle cose che l' detenga a qualsiasi titolo”. Parte_4
All'udienza del 11.09.2024, è stato sentito il testimone di parte attrice in relazioni ai capitoli di prova ammessi mentre non è stato possibile sentire il testimone di parte convenuta, giacché come, dichiarato
6 dal procuratore della parte, lo stesso era deceduto.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Così sinteticamente descritto lo svolgimento del processo e ricostruite le principali allegazioni delle parti, è possibile affrontare la questione controversa che attiene alla qualificazione del contratto intercorso tra l'attore e la convenuta che appare dirimente ai fini di individuare Pt_1 CP_1 la disciplina applicabile al caso di specie.
Non avendo le parti concluso il contratto in forma scritta, è necessario ricostruire i fatti di causa, tenendo conto delle circostanze non controverse, dei fatti non specificatamente contestati e delle risultanze dell'istruttoria orale.
L secondo quanto dalla stessa allegato, è una società agricola che Controparte_8 svolge, “tra le altre, attività di pulitura boschi, potatura piante e, in generale, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per soggetti privati ed enti pubblici” da cui derivano, quali residui, rami ed arbusti di varia dimensione e misura che in gergo vengono definite “ramaglie”. Tale materiale viene raccolto e depositato presso la sede della che periodicamente deve CP_1 procedere alla sua triturazione. La convenuta non avendo macchinari in grado di eseguire tale lavorazione deve, quindi, rivolgersi a imprese terze dotate delle necessarie attrezzature (cfr. comparsa di costituzione e risposta p. 2e 3).
È pacifico e non controverso che, a fine febbraio 2020, la si è rivolta alla impresa CP_1 individuale di dotata di apposito macchinario per eseguire la triturazione del suddetto Parte_1 materiale, accordandosi telefonicamente. In data 27.02.2020, pertanto, il trituratore di proprietà di
è stato trasportato, con l'utilizzo di un trattore, presso la sede della da Pt_1 CP_1 [...]
(figlio dell'attore, coadiutore presso l'impresa agricola del padre e sentito come testimone Tes_1 all'udienza del 11.09.2024). Dopo la messa in funzione del macchinario effettuata da quest'ultimo,
l'attività consistente nel caricare la “ramaglia” sul nastro trasportatore del trituratore è stata effettuata da un dipendente della mediante l'utilizzo di una pala gommata sempre Controparte_1 di proprietà di quest'ultima. Tale circostanza è stata riconosciuta dalla stessa convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta) ed è stata confermata dal testimone escusso. Non risulta specificatamente contestata, inoltre, e risulta confermata dal testimone, la circostanza che il cumulo di materiale vegetale da triturare era stato individuato e formato dalla stessa Non è CP_1 controverso, poi, che il danneggiamento del trituratore sia stato causato da un pezzo di metallo che è stato caricato inavvertitamente all'interno del macchinario dal dipendente di CP_1
7 Dalle dichiarazioni rese dal testimone si può desumere, inoltre, che lo stesso recatosi Testimone_1 presso la sede della convenuta, ha posizionato il macchinario, ha spiegato al dipendente di CP_1 il funzionamento del trituratore, lo ha attivato e si è poi allontanato, avvicinandosi al proprio trattore posizionato a circa 300 metri di distanza. Sul punto deve rilevarsi che la testimonianza è apparsa precisa, coerente e logica. I fatti più rilevanti dichiarati dal teste, peraltro, trovano conferma nelle stesse allegazioni della convenuta, quanto più in particolare in merito alla circostanza che, dopo l'attivazione del macchinario, lo stesso si era allontanato dal mezzo, mentre il dipendente di Parte_5 provvedeva in via del tutto autonoma a caricare le cd. ramaglie all'interno del trituratore. Il testimone, inoltre, ha spiegato come il trituratore, una volta azionato, non necessita di alcun altro comando, dovendosi solo provvedere al caricamento del materiale da triturare, come peraltro comprovato dallo svolgimento dei fatti nel caso di specie.
Alla luce delle circostanze che precedono, deve escludersi che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, come sostenuto dall' Come è noto, infatti, i requisiti Controparte_8 dell'appalto consistono nell'assunzione dell'obbligo di compiere un'opera od un servizio, nella organizzazione dei mezzi necessari, nella gestione a rischio dell'appaltatore, nella previsione di un corrispettivo in denaro (1655 c.c.). Ne consegue che l'autonomia nella realizzazione dell'opera o del servizio, ossia nel fornire il risultato finale cui si è espressamente obbligato l'appaltatore, costituisce il tratto caratterizzante di tale fattispecie contrattuale. Nel caso di specie, in primo luogo, non è emerso che avesse assunto l'obbligo di fornire alla convenuta un determinato risultato consistente Pt_1 nella triturazione del materiale presente presso la società convenuta. A fronte delle evidenze fattuali descritte, infatti, non è sufficiente a qualificare il contratto come appalto la mera indicazione nella fattura emessa dall'attore della descrizione della prestazione quale ““triturazione materiale vegetale con trituratore ”. In secondo luogo, come anticipato, è emerso chiaramente come il Per_1 dipendente di in completa autonomia, avesse provveduto, con l'ausilio di una pala CP_1 meccanica di proprietà della convenuta stessa, a caricare sul trituratore le cd. “ramaglie”, i cui cumuli erano stati formati e predisposti per la lavorazione dalla stessa convenuta, mentre l'addetto di Pt_1 si trovava a distanza dal luogo dove si svolgevano le operazioni di caricamento. Tali circostanze attestano che non vi è stata alcuna ingerenza diretta del dipendente dell'attrice nell'utilizzazione del bene e che la convenuta se né servita liberamente effettuando, per il tramite del proprio dipendente, le attività necessarie per provvedere alla triturazione del materiale dalla stessa prodotto ed accumulato.
Del tutto irrilevante poi è la circostanza che la non avesse sottoscritto alcun contratto di CP_1 noleggio o alcuna “presa in carico” e/o “assunzione di responsabilità” del macchinario, essendo
8 pacifico che le parti non avevano stipulato il contratto in forma scritta. Non è stato provato poi che l'utilizzo del macchinario fosse riservato al solo “personale qualificato” come dedotto dalla convenuta, atteso che nel documento “Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione” prodotto sub doc. 13 dall'attore, vengono indicati soltanto i soggetti istruiti circa il funzionamento della macchina nonché la documentazione fornita per “l'istruzione e la formazione”, circostanze che per se non escludono che il trituratore possa essere noleggiato o locato a terzi, come accaduto nel caso di specie.
Invero, il contratto oggetto della presente causa deve essere ricondotto alla fattispecie della locazione, giacché, dal comportamento delle parti, si può desumere che si era obbligato a far godere alla Pt_1 una cosa mobile (il trituratore), per un tempo determinato, Parte_6 affinché quest'ultima se ne servisse, con propria organizzazione di mezzi e personale (nella specie, un proprio dipendente con una pala meccanica) e senza ingerenza alcuna da parte del locatore, per i propri fini (l'attività di triturazione delle cd. “ramaglie” dalla stessa accumulate presso la propria sede). In altri termini, sussiste una locazione di cose e non un contratto di noleggio di cose mobili, atteso che tale negozio si configura solo quando “il noleggiante senza attribuire all'altra parte il godimento della cosa, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera sua o di propri dipendenti, determinate attività in favore del noleggiatore, senza ingerenza da parte di quest'ultimo” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13857 del 19/09/2003). Nel caso di specie, invece, il bene locato è entrato nella disponibilità di che lo ha impiegato per i propri fini con ampia discrezionalità, ossia CP_1 utilizzando il proprio personale ed i propri mezzi per le attività di triturazione delle cd. “ramaglie” senza ingerenza da parte del locatore. Il fatto, poi, che il macchinario fosse stato azionato da un dipendente della e che lo stesso avesse nella propria disponibilità un telecomando che Pt_1 consentiva di arrestare il trituratore in caso di emergenza, non consente di mutare la qualificazione del rapporto in appalto o in noleggio: le prestazioni inerenti al funzionamento del mezzo, come già detto, non erano ricollegate ad un risultato da conseguire a cura della con propria Pt_1 organizzazione ed a proprio rischio, ma assumevano carattere meramente accessorio e strumentale rispetto al godimento del bene che resta l'oggetto principale del contratto (in termini analoghi vedi anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 03/11/1997, più recentemente richiamata anche da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13857 del 19/09/2003).
Dalla suddetta qualificazione del contratto, ne discende che il conduttore è tenuto a rispondere della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile, cagionati da lui o da persone che aveva ammesso anche temporaneamente all'uso o al godimento della cosa (1588 c.c.).
9 Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che la società è responsabile dei danni Controparte_1 cagionati al trituratore di proprietà dell'attore, essendo pacifico, peraltro, che la lastra di metallo che ha causato la rottura del macchinario era stata caricata sul nastro trasportatore del macchinario dal dipendente della convenuta, che non si era avveduto della presenza dell'oggetto metallico nel corso delle operazioni di caricamento delle cd. ramaglie.
La convenuta, inoltre, non ha dimostrato né che l'attore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza né che il fatto colposo di quest'ultimo ha concorso a cagionare il danno. Invero, sul punto si è già detto come sia emerso che il dipendente di in completa autonomia, aveva CP_1 provveduto, con l'ausilio di una pala meccanica di proprietà della convenuta stessa, a caricare sul trituratore le cd. “ramaglie”, i cui cumuli erano stati formati e predisposti per la lavorazione dalla stessa convenuta. Non risulta che l'attore avesse assunto alcun onere di direzione e/o controllo di tale attività, come sembrerebbe ritenere la convenuta. Non è dimostrato poi, come sostenuto dalla convenuta, che l'unico strumento per arrestare il mezzo fosse costituito dal telecomando nella esclusiva disponibilità di essendo emerso dall'istruttoria orale, per contro, che il Testimone_1 trituratore fosse dotato di tasto “di emergenza” presente sulla centralina della macchina che consentiva di arrestare immediatamente il motore della stessa. È emerso, inoltre, che l'addetto della e la circostanza risulta verosimile posto che lo stesso non si stava occupando delle attività Pt_1 di caricamento del materiale vegetale, si era avveduto del problema solo allorquando aveva udito un rumore “metallico”, ossia quando ormai il pezzo di metallo era “entrato” all'interno della macchina, cagionandone la rottura.
3. Quanto ai danni subiti dall'attore, deve osservarsi quanto segue.
ha diritto al risarcimento delle perdite subite (cd. danno emergente) in conseguenza Parte_1 del danneggiamento del trituratore di sua proprietà e consistenti, in primo luogo, nelle spese sostenute per la riparazione del mezzo. L'attore, dopo aver denunciato i fatti tanto alla convenuta quanto alla compagnia assicuratrice di quest'ultima, ha provato di essersi rivolto per la riparazione del mezzo alla società da cui aveva acquistato il trituratore. Quest'ultima aveva quantificato la somma necessaria per la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate nonché per la verifica e il controllo del corretto funzionamento del bene in complessivi euro 69.665,95 (Iva inclusa) (cfr. doc. 7 attore;
preventivo n. 513 del 02.03.2020). L'attore ha poi provato di avere provveduto a pagare alla società che si è occupata della riparazione del bene la maggiore somma pari ad euro 77.853,90. Nulla, nondimeno, è stato allegato circa le maggiori spese sostenute rispetto al preventivo per le riparazioni prodotto dallo stesso attore. In altri termini, l'attore non ha dimostrato la riconducibilità dei suddetti maggiori costi all'evento dannoso, sicché il risarcimento deve essere limitato alla somma di cui al
10 preventivo fornito dalla società che si è occupata delle riparazioni (pari, come detto, a 69.665,95 euro).
Non meritano, invece, di essere condivise le doglianze della convenuta sul punto, che ha lamentato come per effetto dell'accoglimento della domanda, l'attore si ritroverebbe a poter usufruire di un macchinario più longevo e performante rispetto a quello detenuto prima dei fatti, peraltro, vetusto siccome immatricolato 11 anni prima, da ciò conseguendone un indebito arricchimento della controparte. Sul punto, in primo luogo, occorre osservare che il risarcimento del danno deve comprendere le spese sostenute per consentire al proprietario di ripristinare completamente ed interamente la funzionalità del proprio mezzo. In altri termini, le spese funzionali al completo ripristino della funzionalità del bene danneggiato devono essere risarcite integralmente quale conseguenza diretta ed immediata del comportamento imputabile alla controparte. In secondo luogo, se è vero che il trituratore era stato immatricolato nel 2009, nondimeno l'attore, ha provato di aver acquistato solo in data 22.01.2018 il bene (“modello AL ZA 4800 - n. matricola 48000509054
- n. telaio W09ZA21694W71244”), “usato come visto e piaciuto” al prezzo di 167.000,00 euro dalla stessa società che si è poi occupata della riparazione. Tale circostanza dimostra come il mezzo conservasse un notevole valore di mercato all'atto dell'acquisto. L'attore, inoltre, ha dimostrato di aver effettuato plurimi e costanti interventi di manutenzione del mezzo negli anni, taluni anche molto costosi (cfr. docc. 18 -24).
L'attore, inoltre, nel periodo occorrente alla riparazione del macchinario (dal 27 febbraio al 27 aprile
2020) si è rivolto ad una impresa terza per eseguire i lavori di triturazione presso la propria azienda, sostenendo costi per 5.280,00 euro, che dovranno essere risarciti integrando un danno emergente (cfr. doc. 16). Tale voce di danno, peraltro, non è stata specificatamente contestata dalle controparti.
Non possono essere riconosciuti, invece, i danni da “lucro cessante” lamentati dall'attore, difettandone la prova. infatti, ha dedotto che “da un confronto con il fatturato complessivo Pt_1 dell'anno precedente (2019), si evince una riduzione dei ricavi di circa Euro 5.480.00 (Iva inclusa), ricollegabile alla circostanza che nel periodo marzo-aprile 2020 non è stato possibile noleggiare il macchinario a quelle imprese terze che erano solite richiede il servizio nel predetto periodo dell'anno”. Al fine di fornire tale prova, nondimeno, sono state prodotte solo alcune fatture relative dal 2019 emesse a carico di tre diversi clienti, documenti che, come tali, non sono evidentemente idonei a dimostrare il mancato guadagno conseguente alla rottura del macchinario avvenuta l'anno successivo. I capitoli di prova orale offerti sul punto (cfr. seconda memoria capi da 37 a 45) fanno tutti riferimento alle suddette fatture del 2019, oltre a risultare inammissibili in quanto implicano valutazioni non demandabili ai testimoni nella parte in cui pretendono che il teste, dal raffronto con
11 le predette fatture, valuti e quantifichi il mancato incasso della relativo all'anno successivo Pt_1
(vero che a omesso di consegnare il macchinario giù prenotato alla (…) con un conseguente Pt_1 mancato incasso di (..) rispetto al 2019 come da fatture che si rammostrano).
Ne consegue, pertanto, che il danno subito dall'attore in conseguenza dei fatti descritti può essere quantificato in complessivi 74.945,95 euro (importo dato dalla somma di euro 69.665,95 e di euro
5.280,00).
4. Alla luce di quanto detto, infine, è possibile esaminare la domanda di garanzia e manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
La domanda non può trovare accoglimento. Come si è ampiamente detto (cfr. supra, in particolare, par. 2), in forza del contratto di locazione stipulato con la parte attrice, la Controparte_1 ha acquistato la detenzione del macchinario, di cui si è servito il proprio addetto per
[...] effettuare le attività di triturazione delle cd. ramaglie.
L'art. 77 lettera C) n. 2 delle condizioni generali applicabili al contratto concluso dalla convenuta con prevede chiaramente che “Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni Controparte_2
…alle cose che l' detenga a qualsiasi titolo”. La predetta polizza, pertanto, non può Parte_4 ritenersi operante nel caso di specie.
5. Quanto alle spese di lite, parte convenuta va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte attrice e dalla terza chiamata, che si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014, ad eccezione della fase istruttoria rispetto alla quale si applicano i parametri minimi, essendo stato escusso un solo testimone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che la è responsabile del Controparte_1 danneggiamento del trituratore di proprietà di e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno e per le ragioni come espresse in parte motiva, della somma pari a euro 74.945,95 euro;
- Rigetta la domanda proposta dalla convenuta “ nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 759,00 per spese anticipate ed € 11.268,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a;
12 - Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata
[...]
liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese Controparte_2 forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 20/12/2025
Il giudice
IA TR UÒ
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