Trib. Como, sentenza 20/12/2025, n. 991
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità contrattuale per locazione

    Il contratto è stato qualificato come locazione, non appalto, pertanto la convenuta è tenuta a rispondere della perdita e del deterioramento della cosa locata, non avendo fornito prova che il danno sia accaduto per causa a lei non imputabile o che il fatto colposo dell'attore abbia concorso a cagionare il danno. La convenuta non ha dimostrato l'impossibilità di evitare il danno con l'ordinaria diligenza e che il fatto colposo dell'attore abbia concorso a cagionare il danno. Inoltre, è emerso che il trituratore era dotato di un tasto di emergenza sulla centralina, non solo del telecomando.

  • Accolto
    Danno emergente per riparazione macchinario

    Il risarcimento è limitato all'importo del preventivo fornito dalla società riparatrice, pari a € 69.665,95, in quanto l'attore non ha dimostrato le maggiori spese sostenute rispetto al preventivo.

  • Accolto
    Danno emergente per costi di triturazione sostitutiva

    Tale voce di danno, pari a € 5.280,00, non è stata specificatamente contestata dalle controparti.

  • Rigettato
    Lucro cessante per mancato noleggio

    La domanda di lucro cessante è rigettata per difetto di prova, poiché le fatture prodotte relative all'anno precedente non sono idonee a dimostrare il mancato guadagno conseguente alla rottura del macchinario avvenuta nell'anno successivo.

  • Rigettato
    Esclusione dalla polizza assicurativa

    La polizza assicurativa R.C.T. esclude i danni alle cose che la convenuta detenga a qualsiasi titolo, pertanto la polizza non è operante nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 20/12/2025, n. 991
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 991
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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