CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2023, n. 10686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10686 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 03/06/2022 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Valentina Castellucci, difensore dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del "capitale sociale, dei beni aziendali e della impresa denominata FE s.r.l. formalmente intestata a AT AN"; si tratterebbero di cose servite o destinate a commettere il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., per il quale si procede nei riguardi dello stesso AT in concorso con Di DE RI. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10686 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/12/2022 Si contesta al Di DE di avere fittiziamente intestato a AT la titolarità delle società indicata, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2. Ha proposto ricorso AT articolando quattro motivi. 2.2. Con il primo si deduce violazione di legge - in relazione all'art. 321, comma 3 bis- cod. proc. pen.- per omessa convalida del sequestro eseguito su un bene diverso rispetto a quello indicato nel decreto. Si assume che la società FE s.r.I., il cui capitale sociale, i cui beni aziendali e i cui locali sono stati sequestrati, non apparterrebbero a AT. Sarebbe quindi viziata la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui si è ritenuto che il bene sia stato individuato con precisione "allorchè risulta apposto materialmente sui locali dell'agenzia di scommesse sita in Palermo, via Oreto n. 337, formalmente intestati a AT". La FE non sarebbe titolare del punto vendita "in questione" e dunque non avrebbe potuto essere disposto il sequestro del capitale sociale e delle quote della società. Dunque, un soggetto giuridico diverso e la polizia giudiziaria avrebbe dovuto avvedersi della diversità del soggetto giuridico e informare il Pubblico Ministero affinchè convalidasse il sequestro e chiedesse l'emissione di un nuovo sequestro. 2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa ed apparente motivazione;
la tesi è che il Tribunale, attesa l'assoluta assenza di motivazione rispetto alla imputazione provvisoria, non avrebbe potuto integrarla al punto da modificare i tratti storici fattuali contenuti nella condotta oggetto della incolpazione da parte del Pubblico Ministero. Il Tribunale avrebbe valorizzato una conversazione, quella del 17 febbraio 2019, per ritenere che Di DE sarebbe subentrato come socio di fatto occulto in un'attività già avviata dal AT;
si sostiene che tuttavia ciò non sarebbe contestato nel capo di imputazione provvisoria . Dunque, si argomenta, non una mera integrazione della motivazione ma un mutamento del fatto costitutivo, atteso che nella imputazione a carico di Di DE si contesta invece di avere questi fittiziamente intestato a AT la titolarità della società. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus commissi delicti. Nel modificare il fatto, il Tribunale si sarebbe sottratto alle argomentazioni difensive secondo cui nella specie vi sarebbe proporzione e tracciabilità tra la disponibilità economica di AT e l'investimento necessario per avviare l'esercizio in questione, essendovi correlazione tra la erogazione della banca in favore del ricorrente e il pagamento da parte di quest'ultimo dei bonifici in acconto. 2 Non vi sarebbe in atti nessun atto di signoria o di gestione da parte di Di DE rispetto all'agenzia gestita personalmente e senza interferenza da AT;
né il Tribunale avrebbe motivato in ordine ai documenti ed al contenuto delle indagini difensive, dimostrative del fatto che il ricorrente si sarebbe occupato personalmente della conduzione dell'attività designando come preposti il padre e la di lui sorella. Né sarebbe stata valutata la conversazione in cui Di DE, nell'interloquire con la moglie - che manifestava preoccupazione per la situazione economica famigliare- non avrebbe fatto riferimento agli incassi o alla necessità di rientrare dall'investimento sostenuto per l'attività per cui si procede. Né ancora, nell'ottica ricostruttiva del Tribunale, e dunque dell'inserimento postumo di Di DE come socio occulto, sarebbe stato precisato quale quota del bene sequestrato appartenesse al Di DE, né si è motivato sulle finalità dell'investimento. Il Tribunale non avrebbe affatto precisato come il fatto per cui si procede sarebbe sussumibile nella norma incriminatrice contestata. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione quanto alla questione pur devoluta della sussistenza del periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'ipotesi accusatoria, posta a fondamento del sequestro, Di DE avrebbe fittiziamente intestato a AT la titolarità delle società FE s.r.I., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale: ciò giustificherebbe il sequestro preventivo del capitale sociale, dei beni aziendali e dei locali di detta società. Secondo il Tribunale, invece, da una parte, il sequestro sarebbe giustificato dal fatto che Di DE sarebbe socio occulto sopravvenuto "dell'agenzia di scommesse" intestata a AT;
ciò spiegherebbe l'oggetto del sequestro, che avrebbe riguardato i locali dell'agenzia di scommesse siti in via Oreto n. 337, intestati formalmente a AT. In particolare, AT sarebbe titolare del ramo di azienda costituito dall'agenzia di scommesse indicata per averla acquistata dalla FE s.r.l. e Di DE sarebbe diventato socio di detta attività. 3. Si tratta di una operazione di ortopedia giuridica viziata. Rispetto ad una costruzione giuridica di per sé non chiarissima, emerge infatti una evidente asimmetria tra il fatto oggetto della imputazione provvisoria e il fatto in ragione del quale il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro su beni del ricorrente. 3 Diversamente da quanto affermato dal Procuratore Generale, sussiste nella specie l'interesse a ricorrere atteso che, per effetto della operazione di imnnutazione compiuta dal Tribunale, il sequestro ha ad oggetto un bene dell'indagato. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che il tribunale del riesame ben può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello, sia pure provvisoriamente, ipotizzato nella contestazione dell'addebito in sede cautelare (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259679; Sez. 6, n. 24126 del 08/05/2008, Rv. 240370; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069). In generale, si è osservato, al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede;
si chiarito che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è sempre consentito verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto descritto nell'imputazione, ma a condizione che ciò non incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che attiene alla immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di AN, Rv. 205617 - 01) Anche nel procedimento cautelare vige il principio della immutabilità del fatto inteso come accadimento reale ma non il principio della immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso. Ne consegue che il tribunale del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione di questa con i fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011 , Scaccia e altro, Rv. 251015 - 01). Dunque, non è consentito al Giudice del riesame - in funzione di un'ottica conservativa della misura cautelare adottata - costruire, come avvenuto nel caso in esame, una diversa struttura del fatto reato, cioè un diverso fatto, in tal modo violando il principio del ne procedat judex ex officio con riferimento all'iniziativa cautelare in capo al pubblico ministero al quale compete in modo esclusivo di individuare il fatto per il quale intende procedere. Ne discende che già sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 4 4. Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con il Tribunale, nulla è stato chiarito sulla esistenza del periculum in mora, né, ancora, è stato spiegato se Di DE abbia rilevato totalmente l'impresa da AT, mantenendo a questi l'intestazione formale di essa, ovvero abbia investito denaro nella impresa aggiungendo la propria partecipazione a quella del ricorrente e in tal modo costituendo con questo una società. Né ancora è chiaro quali sostanze sarebbero state investite da Di DE. Una ordinanza gravemente viziata sotto più profili e una non corretta applicazione della legge. 5. Ne deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato;
il Tribunale, applicando i principi indicati, verificherà se ed in che termini, rispetto alla formulazione della imputazione provvisoria, il sequestro preventivo sia legittimo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Valentina Castellucci, difensore dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del "capitale sociale, dei beni aziendali e della impresa denominata FE s.r.l. formalmente intestata a AT AN"; si tratterebbero di cose servite o destinate a commettere il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., per il quale si procede nei riguardi dello stesso AT in concorso con Di DE RI. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10686 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/12/2022 Si contesta al Di DE di avere fittiziamente intestato a AT la titolarità delle società indicata, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2. Ha proposto ricorso AT articolando quattro motivi. 2.2. Con il primo si deduce violazione di legge - in relazione all'art. 321, comma 3 bis- cod. proc. pen.- per omessa convalida del sequestro eseguito su un bene diverso rispetto a quello indicato nel decreto. Si assume che la società FE s.r.I., il cui capitale sociale, i cui beni aziendali e i cui locali sono stati sequestrati, non apparterrebbero a AT. Sarebbe quindi viziata la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui si è ritenuto che il bene sia stato individuato con precisione "allorchè risulta apposto materialmente sui locali dell'agenzia di scommesse sita in Palermo, via Oreto n. 337, formalmente intestati a AT". La FE non sarebbe titolare del punto vendita "in questione" e dunque non avrebbe potuto essere disposto il sequestro del capitale sociale e delle quote della società. Dunque, un soggetto giuridico diverso e la polizia giudiziaria avrebbe dovuto avvedersi della diversità del soggetto giuridico e informare il Pubblico Ministero affinchè convalidasse il sequestro e chiedesse l'emissione di un nuovo sequestro. 2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa ed apparente motivazione;
la tesi è che il Tribunale, attesa l'assoluta assenza di motivazione rispetto alla imputazione provvisoria, non avrebbe potuto integrarla al punto da modificare i tratti storici fattuali contenuti nella condotta oggetto della incolpazione da parte del Pubblico Ministero. Il Tribunale avrebbe valorizzato una conversazione, quella del 17 febbraio 2019, per ritenere che Di DE sarebbe subentrato come socio di fatto occulto in un'attività già avviata dal AT;
si sostiene che tuttavia ciò non sarebbe contestato nel capo di imputazione provvisoria . Dunque, si argomenta, non una mera integrazione della motivazione ma un mutamento del fatto costitutivo, atteso che nella imputazione a carico di Di DE si contesta invece di avere questi fittiziamente intestato a AT la titolarità della società. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus commissi delicti. Nel modificare il fatto, il Tribunale si sarebbe sottratto alle argomentazioni difensive secondo cui nella specie vi sarebbe proporzione e tracciabilità tra la disponibilità economica di AT e l'investimento necessario per avviare l'esercizio in questione, essendovi correlazione tra la erogazione della banca in favore del ricorrente e il pagamento da parte di quest'ultimo dei bonifici in acconto. 2 Non vi sarebbe in atti nessun atto di signoria o di gestione da parte di Di DE rispetto all'agenzia gestita personalmente e senza interferenza da AT;
né il Tribunale avrebbe motivato in ordine ai documenti ed al contenuto delle indagini difensive, dimostrative del fatto che il ricorrente si sarebbe occupato personalmente della conduzione dell'attività designando come preposti il padre e la di lui sorella. Né sarebbe stata valutata la conversazione in cui Di DE, nell'interloquire con la moglie - che manifestava preoccupazione per la situazione economica famigliare- non avrebbe fatto riferimento agli incassi o alla necessità di rientrare dall'investimento sostenuto per l'attività per cui si procede. Né ancora, nell'ottica ricostruttiva del Tribunale, e dunque dell'inserimento postumo di Di DE come socio occulto, sarebbe stato precisato quale quota del bene sequestrato appartenesse al Di DE, né si è motivato sulle finalità dell'investimento. Il Tribunale non avrebbe affatto precisato come il fatto per cui si procede sarebbe sussumibile nella norma incriminatrice contestata. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione quanto alla questione pur devoluta della sussistenza del periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'ipotesi accusatoria, posta a fondamento del sequestro, Di DE avrebbe fittiziamente intestato a AT la titolarità delle società FE s.r.I., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale: ciò giustificherebbe il sequestro preventivo del capitale sociale, dei beni aziendali e dei locali di detta società. Secondo il Tribunale, invece, da una parte, il sequestro sarebbe giustificato dal fatto che Di DE sarebbe socio occulto sopravvenuto "dell'agenzia di scommesse" intestata a AT;
ciò spiegherebbe l'oggetto del sequestro, che avrebbe riguardato i locali dell'agenzia di scommesse siti in via Oreto n. 337, intestati formalmente a AT. In particolare, AT sarebbe titolare del ramo di azienda costituito dall'agenzia di scommesse indicata per averla acquistata dalla FE s.r.l. e Di DE sarebbe diventato socio di detta attività. 3. Si tratta di una operazione di ortopedia giuridica viziata. Rispetto ad una costruzione giuridica di per sé non chiarissima, emerge infatti una evidente asimmetria tra il fatto oggetto della imputazione provvisoria e il fatto in ragione del quale il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro su beni del ricorrente. 3 Diversamente da quanto affermato dal Procuratore Generale, sussiste nella specie l'interesse a ricorrere atteso che, per effetto della operazione di imnnutazione compiuta dal Tribunale, il sequestro ha ad oggetto un bene dell'indagato. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che il tribunale del riesame ben può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello, sia pure provvisoriamente, ipotizzato nella contestazione dell'addebito in sede cautelare (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259679; Sez. 6, n. 24126 del 08/05/2008, Rv. 240370; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069). In generale, si è osservato, al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede;
si chiarito che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è sempre consentito verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto descritto nell'imputazione, ma a condizione che ciò non incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che attiene alla immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di AN, Rv. 205617 - 01) Anche nel procedimento cautelare vige il principio della immutabilità del fatto inteso come accadimento reale ma non il principio della immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso. Ne consegue che il tribunale del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione di questa con i fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011 , Scaccia e altro, Rv. 251015 - 01). Dunque, non è consentito al Giudice del riesame - in funzione di un'ottica conservativa della misura cautelare adottata - costruire, come avvenuto nel caso in esame, una diversa struttura del fatto reato, cioè un diverso fatto, in tal modo violando il principio del ne procedat judex ex officio con riferimento all'iniziativa cautelare in capo al pubblico ministero al quale compete in modo esclusivo di individuare il fatto per il quale intende procedere. Ne discende che già sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 4 4. Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con il Tribunale, nulla è stato chiarito sulla esistenza del periculum in mora, né, ancora, è stato spiegato se Di DE abbia rilevato totalmente l'impresa da AT, mantenendo a questi l'intestazione formale di essa, ovvero abbia investito denaro nella impresa aggiungendo la propria partecipazione a quella del ricorrente e in tal modo costituendo con questo una società. Né ancora è chiaro quali sostanze sarebbero state investite da Di DE. Una ordinanza gravemente viziata sotto più profili e una non corretta applicazione della legge. 5. Ne deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato;
il Tribunale, applicando i principi indicati, verificherà se ed in che termini, rispetto alla formulazione della imputazione provvisoria, il sequestro preventivo sia legittimo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.