Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 gennaio
2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2159/2024
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Tesoro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela CP_1
Foti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Gerbino giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso ruolo esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 aprile 2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'estratto di ruolo contenente gli avvisi di addebito nn. 59520140003922318000,
59520160001421788000, 59520160002645348000 e 59520160004468855000 e relativi a crediti
CP_ contributivi
Rilevava che dall'esame del suo estratto conto del cassetto fiscale si desumeva che l' prima CP_1
aveva intimato il pagamento di avvisi di addebito di cui il primo mai notificato e gli altri presumibilmente notificati nel 2016, relativi a crediti di natura contributiva e che successivamente
notificate.
Eccepiva la prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, che preliminarmente venisse sospesa l'efficacia dell'estratto di ruolo ed i particolare degli avvisi di addebito oggetto dell' opposizione;
nel merito, chiedeva che venisse disposto l'annullamento dell'estratto di ruolo con riferimento agli avvisi di addebito indicati e ogni atto presupposto, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione rilevando CP_1
l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- L , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del Controparte_3
ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa da nonché l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza Controparte_2 dell'azione e della domande proposte dal ricorrente, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4.- L'udienza del 22 gennaio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Nel presente giudizio, parte ricorrente propone opposizione avverso l'estratto di ruolo contenente gli avvisi di addebito nn. 59520140003922318000, 59520160001421788000,
CP_ 59520160002645348000 e 59520160004468855000 e relativi a crediti contributivi
L'opposizione è inammissibile.
Si richiama al riguardo il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio” nei casi espressamente individuati dalla norma citata.
È stata, dunque, prevista l'inammissibilità dell'opposizione avverso il ruolo, salvo i tassativi casi eccezionali individuati dalla norma medesima.
In ordine all'ambito applicativo della norma citata, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26283 del 2022, precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste dalla norma, a cui può ricondursi un interesse ad agire.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile.
6.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55 in favore delle parti resistenti, applicando i minimi previsti attesa la semplicità della controversia e la breve durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del procedimento che si liquidano in favore dell' nella somma di € 2695,5 oltre accessori di legge e spese generali e in favore CP_1 dell' nella somma di € 2695,5 oltre iva, cpa e rimborso spese Controparte_3
generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga