Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5889/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5889/2024 promosso da:
rappr.to e difeso come in atti Parte_1
RICORRENTE
contro rappr.ta e difesa come in atti Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott. Valeria Ferraro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 22.11.2024, l'odierno ricorrente ha adito questo tribunale esponendo: - di essere conduttore del fondo sito in PA IA, alla località Novesche,
in base a contratto del 23.4.2015; - che la resistente , divenuta proprietaria Controparte_1
dello stesso con atto pubblico del 26.10.2023, successivamente alla definizione del giudizio ex art 1168 cc azionato dal e conclusosi con provvedimento che reintegrava questi Pt_1
nel possesso del fondo, aveva sversato sul terreno di causa rifiuti e materiale edilizio di
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Venendo in rilievo una condotta qualificabile in termini di turbativa, il ricorrente chiedeva,
pertanto, di ordinare alla “di evitare di porre in atto qualsivoglia Controparte_1
comportamento che possa turbare e ledere il ricorrente nel pieno possesso Parte_1
esclusivo del fondo riportato nel catasto terreni di PA IA … di ordinare alla
resistente la immediata rimozione di ogni oggetto o materiale posto nel fondo senza
autorizzazione alcuna…ordinare alla di ripristinare lo status quo ante lo Controparte_1
spoglio del possesso tompagnando l'accesso / varco realizzato nel muro di confine chiuso
con una porta in ferro attraverso la quale la stessa accede liberamente nel fondo CP_1
per ivi depositare ogni sorta di materiale;
o in alternativa, autorizzare il ad apporre Pt_1
alla porta in ferro un lucchetto con catena per chiudere ed impedire l'accesso libero alla
confinante ”. Controparte_1
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto.
L'istanza di pronuncia di provvedimenti sommari avanzata dal ricorrente è infondata.
In via del tutto preliminare, il Tribunale rileva la correttezza della qualificazione della odierna domanda, effettuata dal ricorrente in termini di manutenzione. Ed, infatti,
premettendo che “è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una
modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo
al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto
Pagina 2 possesso si esteriorizza” (cfr., Cassazione civile sez. II, 28/07/2023, n.23038), l'abbandono sistematico di rifiuti ben sembra rientrare a pieno titolo nella nozione di turbativa giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1170 cc, provocando indubbiamente una modifica allo stato dei luoghi.
Chiarita in linee generali la tematica che ci occupa, deve evidenziarsi come, nella presente disputa, lo stesso ricorrente abbia dichiarato di agire in qualità di conduttore del fondo per cui è causa.
Sennonché, il conduttore viene da sempre pacificamente considerato dalla giurisprudenza,
di merito e di legittimità, come detentore qualificato del bene locato. Ed, invero, secondo il dettato della sentenza n. 18486 del 2014 della Suprema Corte di legittimità, “il conduttore
rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur
dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria,
ex art. 1168, secondo comma, c.c.”.
Qualificata nei termini predetti la situazione rinvenibile in capo all'odierno ricorrente, se ne deve, tuttavia, trarre la conseguenza della mancata legittimazione del Pt_1
all'esperimento della presente azione di manutenzione, dal momento che l'art. 1170 cc compie un esplicito riferimento al solo possessore e non anche, come il secondo comma dell'art. 1168 cc, al detentore. Nessun dubbio, pertanto, che “L'azione di manutenzione di
cui all' art. 1170 c.c. è esperibile, nei limiti temporali previsti dalla norma, dal solo
possessore o compossessore che sia stato turbato o molestato nell'esercizio del possesso o
compossesso” (cfr, Tribunale Roma sez. VII, 01/06/2017, n.11193; Cass. Civ. sez. II
8.3.2008 n. 4917).
Pagina 3 Tale limitazione codicistica, in riferimento alla posizione del detentore, viene agevolmente spiegata dalla giurisprudenza, la quale osserva che la presunzione dell'animus rem sibi habendi non opera nei confronti del detentore. Sul punto, basti il richiamo a Cassazione
civile sez. II, 25/09/2018, n.22642, secondo cui “Legittimato a proporre l'azione di
manutenzione ex art. 1170 c.c. è il possessore (non anche il detentore), dovendosi
comunque ricollegare la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. ad un potere di fatto sulla
cosa che si manifesti, al momento delle molestie, in attività corrispondenti all'esercizio
della proprietà o di altro diritto reale”.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Valeria Ferraro,
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.159, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Valeria Ferraro
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