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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.7398/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARTIRE VITO -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
(già Controparte_1 [...]
-con l'assistenza e difesa del Controparte_2 funzionario avv. BOZZETTI MARCELLA -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione depositato in data 25/11/2022 la parte opponente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante, l'
[...]
rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“a) In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
b) Nel merito: annullare l'ordinanza di ingiunzione opposta;
1 c) In via subordinata: modificare l'ordinanza di ingiunzione opposta, espungendo la maggiorazione prevista per l'avviamento al lavoro di percettore di RDC, e riducendo la sanzione ai minimi edittali”.
I.1. - A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto che l'ordinanza di ingiunzione opposta era stata originata da un accertamento iniziato in data 11/10/2019 e conclusosi in data 06/12/2019, nel corso del quale il personale ispettivo dell'ITL di si era recato in c.da Calcarone in agro di CP_2
Andria, sito nel quale egli era intento – unitamente ad alcuni operai – nell'attività di raccolta di uve da vendere a terzi;
che nel corso del procedimento aveva ritualmente fornito tutta la documentazione ed i chiarimenti richiesti, evidenziando di aver dovuto avviare al lavoro due operai (LI FE e EL
ES) per supplire alla carenza di personale determinatasi a seguito dell'imprevedibile assenza di altri due dipendenti,
(assentatosi per un malore) e Controparte_3 Persona_1
(inviato per un'urgenza lavorativa presso la cantina); che la situazione delineatasi integrava pienamente gli estremi della causa di forza maggiore con esclusione della punibilità del datore di lavoro per la mancanza di comunicazione preventiva di assunzione. In via subordinata, l'opponente ha dedotto che, mentre la sanzione per la mancata comunicazione dell'assunzione di
EL ES era stata contenuta nella misura minima, quella applicata per la mancata comunicazione dell'assunzione di
LI FE era stata più pesante, anche in virtù delle maggiorazioni (20%) previste per l'avviamento irregolare al lavoro di soggetti percettori del RDC, anche se nel caso di specie
LI FE al momento dell'ispezione era solo richiedente e non anche percettore di RDC;
sicché la maggiorazione era stata applicata illegittimamente.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l'
[...] ha chiesto il rigetto della Controparte_2 spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2 III. - La richiesta di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, è sufficiente rimarcare che l'opponente solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha dedotto per la prima volta di aver chiamato i due lavoratori (LI FE e
EL ES) per causa di forza maggiore;
mentre nel corso della prima visita ispettiva né lui, nella sua qualità di datore di lavoro, né i lavoratori avevano rappresentato l'esigenza di sostituire due braccianti agricoli assentatisi all'ultimo momento.
Peraltro, LI FE, ascoltato in qualità di testimone all'udienza del 25/06/2024, ha riferito che “ mi disse che… Pt_1
i figli non potevano aiutarlo nella raccolta dell'uva” senza fornire alcuna specificazione in merito alle cause dell'impedimento.
Inoltre, all'interno del Mod. UniLav inviato al centro per l'impiego non era stata indicata la causa di forza maggiore e nelle note era stata riportata quale causale esclusivamente:
“assunzione a seguito di visita ispettiva del Ministero del Lavoro di verbale n. 107/150/307 del 11/10/2019”. CP_2
In particolare, accanto alla voce “causa di forza maggiore” era stata espressamente indicata la voce “NO” (si vedano gli all.ti 10
e 12 del fascicolo di parte opposta).
Al riguardo, non deve essere trascurata neppure la circostanza che l'opponente in data 22/01/2020, a distanza di alcuni giorni dal ricevimento del verbale unico di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, si era limitato a richiedere “le modalità ed i tempi per una rateizzazione delle violazioni accertate mantenendo la richiesta di pagamento delle sanzioni minime prevista per legge, tal richiesta va nella direzione di affrontare la difficile situazione economica e lavorativa del momento” senza alcuna riserva di recuperare, all'esito di un eventuale instaurando giudizio di opposizione, quanto versato.
Infine, al fine di escludere l'imprevedibilità dell'assenza dei due lavoratori sostituiti è appena il caso di evidenziare che
3 e sono figli dell'opponente; Controparte_3 Persona_1 sicché è inverosimile che il malore di (peraltro Controparte_3 genericamente indicato e non documentato attraverso idonea certificazione medica) non fosse stato conosciuto preventivamente dall'opponente; così come non può integrare gli estremi della imprevedibilità la giustificazione addotta dall'opponente in merito all'assenza del figlio il quale peraltro Persona_1 ascoltato in qualità di testimone all'udienza del 15/10/2024, ha riferito testualmente: “io mi dovetti dedicare alla cantina, perché vi erano problemi da risolvere. Vi erano in particolare ingenti quantitativi di uva già raccolta da sottoporre a vinificazione con urgenza”.
È evidente che la presenza in cantina di “ingenti quantitativi di uva… da sottoporre a vinificazione con urgenza”, era sicuramente una circostanza prevedibile dal datore di lavoro, posto che si trattava di “uva già raccolta”.
Ne discende che in assenza della prova dell'impiego per causa di forza maggiore dei due lavoratori (irregolari), l'opposizione in questa parte deve essere rigettata.
III.2. - Deve essere, invece, accolta la domanda subordinata, in quanto LI FE al momento dell'ispezione era solo richiedente e non anche percettore di reddito di cittadinanza.
Dalla documentazione acquisita dagli ispettori era emerso che
LI FE aveva presentato la sua domanda in data
03/10/2019; mentre in data 11/10/2019, all'epoca dell'accesso ispettivo, non aveva ancora iniziato a percepire la relativa prestazione economica.
Pertanto, la sanzione per la violazione accertata dell'art.3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/02/2002, n.12, conv. in L. 23/04/2002,
n.73 (sostituito dall'art.22, comma 1, D.L.vo n.151/2015) può essere rideterminata in complessivi Euro 3.600,00 (pari ad Euro
1.800,00 x 2 lavoratori).
IV. - Le spese processuali, attesa la soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, condanna la parte opponente a versare nei confronti dell' la somma Controparte_1 complessiva di Euro 3.600,00 per le causali di cui in motivazione;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO CA LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARTIRE VITO -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
(già Controparte_1 [...]
-con l'assistenza e difesa del Controparte_2 funzionario avv. BOZZETTI MARCELLA -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione depositato in data 25/11/2022 la parte opponente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante, l'
[...]
rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“a) In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
b) Nel merito: annullare l'ordinanza di ingiunzione opposta;
1 c) In via subordinata: modificare l'ordinanza di ingiunzione opposta, espungendo la maggiorazione prevista per l'avviamento al lavoro di percettore di RDC, e riducendo la sanzione ai minimi edittali”.
I.1. - A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto che l'ordinanza di ingiunzione opposta era stata originata da un accertamento iniziato in data 11/10/2019 e conclusosi in data 06/12/2019, nel corso del quale il personale ispettivo dell'ITL di si era recato in c.da Calcarone in agro di CP_2
Andria, sito nel quale egli era intento – unitamente ad alcuni operai – nell'attività di raccolta di uve da vendere a terzi;
che nel corso del procedimento aveva ritualmente fornito tutta la documentazione ed i chiarimenti richiesti, evidenziando di aver dovuto avviare al lavoro due operai (LI FE e EL
ES) per supplire alla carenza di personale determinatasi a seguito dell'imprevedibile assenza di altri due dipendenti,
(assentatosi per un malore) e Controparte_3 Persona_1
(inviato per un'urgenza lavorativa presso la cantina); che la situazione delineatasi integrava pienamente gli estremi della causa di forza maggiore con esclusione della punibilità del datore di lavoro per la mancanza di comunicazione preventiva di assunzione. In via subordinata, l'opponente ha dedotto che, mentre la sanzione per la mancata comunicazione dell'assunzione di
EL ES era stata contenuta nella misura minima, quella applicata per la mancata comunicazione dell'assunzione di
LI FE era stata più pesante, anche in virtù delle maggiorazioni (20%) previste per l'avviamento irregolare al lavoro di soggetti percettori del RDC, anche se nel caso di specie
LI FE al momento dell'ispezione era solo richiedente e non anche percettore di RDC;
sicché la maggiorazione era stata applicata illegittimamente.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l'
[...] ha chiesto il rigetto della Controparte_2 spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2 III. - La richiesta di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, è sufficiente rimarcare che l'opponente solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha dedotto per la prima volta di aver chiamato i due lavoratori (LI FE e
EL ES) per causa di forza maggiore;
mentre nel corso della prima visita ispettiva né lui, nella sua qualità di datore di lavoro, né i lavoratori avevano rappresentato l'esigenza di sostituire due braccianti agricoli assentatisi all'ultimo momento.
Peraltro, LI FE, ascoltato in qualità di testimone all'udienza del 25/06/2024, ha riferito che “ mi disse che… Pt_1
i figli non potevano aiutarlo nella raccolta dell'uva” senza fornire alcuna specificazione in merito alle cause dell'impedimento.
Inoltre, all'interno del Mod. UniLav inviato al centro per l'impiego non era stata indicata la causa di forza maggiore e nelle note era stata riportata quale causale esclusivamente:
“assunzione a seguito di visita ispettiva del Ministero del Lavoro di verbale n. 107/150/307 del 11/10/2019”. CP_2
In particolare, accanto alla voce “causa di forza maggiore” era stata espressamente indicata la voce “NO” (si vedano gli all.ti 10
e 12 del fascicolo di parte opposta).
Al riguardo, non deve essere trascurata neppure la circostanza che l'opponente in data 22/01/2020, a distanza di alcuni giorni dal ricevimento del verbale unico di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, si era limitato a richiedere “le modalità ed i tempi per una rateizzazione delle violazioni accertate mantenendo la richiesta di pagamento delle sanzioni minime prevista per legge, tal richiesta va nella direzione di affrontare la difficile situazione economica e lavorativa del momento” senza alcuna riserva di recuperare, all'esito di un eventuale instaurando giudizio di opposizione, quanto versato.
Infine, al fine di escludere l'imprevedibilità dell'assenza dei due lavoratori sostituiti è appena il caso di evidenziare che
3 e sono figli dell'opponente; Controparte_3 Persona_1 sicché è inverosimile che il malore di (peraltro Controparte_3 genericamente indicato e non documentato attraverso idonea certificazione medica) non fosse stato conosciuto preventivamente dall'opponente; così come non può integrare gli estremi della imprevedibilità la giustificazione addotta dall'opponente in merito all'assenza del figlio il quale peraltro Persona_1 ascoltato in qualità di testimone all'udienza del 15/10/2024, ha riferito testualmente: “io mi dovetti dedicare alla cantina, perché vi erano problemi da risolvere. Vi erano in particolare ingenti quantitativi di uva già raccolta da sottoporre a vinificazione con urgenza”.
È evidente che la presenza in cantina di “ingenti quantitativi di uva… da sottoporre a vinificazione con urgenza”, era sicuramente una circostanza prevedibile dal datore di lavoro, posto che si trattava di “uva già raccolta”.
Ne discende che in assenza della prova dell'impiego per causa di forza maggiore dei due lavoratori (irregolari), l'opposizione in questa parte deve essere rigettata.
III.2. - Deve essere, invece, accolta la domanda subordinata, in quanto LI FE al momento dell'ispezione era solo richiedente e non anche percettore di reddito di cittadinanza.
Dalla documentazione acquisita dagli ispettori era emerso che
LI FE aveva presentato la sua domanda in data
03/10/2019; mentre in data 11/10/2019, all'epoca dell'accesso ispettivo, non aveva ancora iniziato a percepire la relativa prestazione economica.
Pertanto, la sanzione per la violazione accertata dell'art.3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/02/2002, n.12, conv. in L. 23/04/2002,
n.73 (sostituito dall'art.22, comma 1, D.L.vo n.151/2015) può essere rideterminata in complessivi Euro 3.600,00 (pari ad Euro
1.800,00 x 2 lavoratori).
IV. - Le spese processuali, attesa la soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, condanna la parte opponente a versare nei confronti dell' la somma Controparte_1 complessiva di Euro 3.600,00 per le causali di cui in motivazione;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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